Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.12 commercio |
Data: | 08/11/2007 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. Decorrenza dei termini per l’inizio dell’attività delle strutture di vendita |
Art. 2. Procedure in materia di ampliamento di strutture di vendita |
Art. 3. Trasferimento di strutture di vendita |
Art. 4. Promozione di centri commerciali naturali |
Art. 5. Consorzi per il ripopolamento ittico. Organi di gestione |
Art. 6. Consiglio regionale della pesca. Modifica della composizione |
Art. 7. Provvedimenti inerenti la rendicontazione delle misure del POR/FSE 2000-2006 |
Art. 8. Disposizioni in materia di spesa dell’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca |
Art. 9. Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione |
Art. 10. Entrata in vigore |
§ 3.12.149 - L.R. 8 novembre 2007, n. 21.
Modifiche alla normativa regionale in materia di cooperazione, commercio, artigianato e pesca. Rendicontazione delle misure POR/FSE 2000-2006. Reiscrizione di economie realizzate in materia di occupazione.
(G.U.R. 9 novembre 2007, n. 53)
Art. 1. Decorrenza dei termini per l’inizio dell’attività delle strutture di vendita
1. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 22 della
"a) non inizi l’attività di una media struttura di vendita entro un anno o entro due anni se la media struttura è di nuova costruzione dalla data del rilascio o entro tre anni decorrenti dalla data della deliberazione conclusiva della conferenza di servizi di cui al comma 3 dell’articolo 9, cui compete la previa valutazione delle richieste di proroga se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all’impresa, che nel caso di istanze riguardanti una grande struttura di vendita sono sottoposte al vincolante parere della predetta conferenza di servizi; limitatamente alle aree commerciali integrate siccome definite dall’articolo 4, comma 4, dell’Allegato 1 del decreto del Presidente della Regione 11 luglio 2000, il predetto termine di tre anni è incrementato di un ulteriore anno. Per le autorizzazioni rilasciate antecedentemente alla
Art. 2. Procedure in materia di ampliamento di strutture di vendita
1. Al comma 6 dell’articolo 9 della
Art. 3. Trasferimento di strutture di vendita
1. Al comma 3 dell’articolo 29 della
Art. 4. Promozione di centri commerciali naturali
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della
Art. 5. Consorzi per il ripopolamento ittico. Organi di gestione
1. Al comma 2 dell’articolo 172 della
Art. 6. Consiglio regionale della pesca. Modifica della composizione
1. Al comma 1 dell’articolo 147 della
a) le lettere d), g), n), q), t), u), v) sono soppresse;
b) la lettera f) viene così sostituita:
"f) due rappresentanti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), operanti in Sicilia";
c) alla lettera m), le parole "quattro rappresentanti" sono sostituite con le parole "cinque rappresentanti";
d) la lettera o) viene così sostituita:
"o) due rappresentanti delle imprese di pesca".
Art. 7. Provvedimenti inerenti la rendicontazione delle misure del POR/FSE 2000-2006
1. Al fine di definire le procedure di chiusura delle iniziative realizzate nell’ambito degli interventi finanziati dal POR Sicilia 2000-2006, i dipartimenti regionali e gli uffici equiparati titolari delle misure del fondo sociale europeo sono autorizzati a liquidare e pagare le spese discendenti dalle predette iniziative utilizzando le dichiarazioni, redatte ai sensi dell’articolo 47 del
Art. 8. Disposizioni in materia di spesa dell’Assessorato della cooperazione, del commercio, dell’artigianato e della pesca
1. L’articolo 6, comma 4, della
Art. 9. Reiscrizione in bilancio di economie realizzate in materia di occupazione [1]
[1. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della
Art. 10. Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[2] Comma così modificato dall'art. 127 della