Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 25/03/1997 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di incentivi). |
Art. 2. (Disposizioni relative alle camere di commercio). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di pesi e misure). |
Art. 4. (Servizi sostitutivi di mensa). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche). |
Art. 6. (Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico). |
Art. 7. (Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso). |
§ 22.5.38 - L. 25 marzo 1997, n. 77.
Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.
(G.U. 29 marzo 1997, n. 74).
Art. 1. (Disposizioni in materia di incentivi). [1]
1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 8, del citato
3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo 9, nono comma, del
Art. 2. (Disposizioni relative alle camere di commercio).
1. [2].
2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della
3. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del
Art. 3. (Disposizioni in materia di pesi e misure).
1. [3].
2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con
3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai seguenti criteri direttivi:
a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;
b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli strumenti metrici;
c) semplificazione delle modalità per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;
d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.
Art. 4. (Servizi sostitutivi di mensa).
1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della
Art. 5. (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche).
1. [4].
2. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, già differita al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 1, della
3. Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 24, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1997.
Art. 6. (Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico).
1. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla
Art. 7. (Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso). [5]
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[2] Modifica il comma 2, art. 13, della
[3] Aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 16 del
[4] Modifica gli artt. 2, 3 e 6 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 2 del