§ 22.5.38 - L. 25 marzo 1997, n. 77.
Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:25/03/1997
Numero:77


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di incentivi).
Art. 2.  (Disposizioni relative alle camere di commercio).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di pesi e misure).
Art. 4.  (Servizi sostitutivi di mensa).
Art. 5.  (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche).
Art. 6.  (Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico).
Art. 7.  (Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso).


§ 22.5.38 - L. 25 marzo 1997, n. 77.

Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio.

(G.U. 29 marzo 1997, n. 74).

 

Art. 1. (Disposizioni in materia di incentivi). [1]

     1. In luogo del contributo in conto capitale per l'acquisto di strumenti per pesare di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 121, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 10 ottobre 1975, n. 517, un credito d'imposta di pari importo da far valere ai fini del versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

     2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo accertamento dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 9 del 1987, provvede a determinare con proprio decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'ammontare del beneficio di cui al comma 1 e trasmette all'impresa interessata apposita attestazione da far valere in sede di dichiarazione dei redditi. A fronte delle attestazioni rilasciate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi corrispondenti e trasmette al Ministero delle finanze, su supporto informatico, l'elenco dei beneficiari del credito d'imposta. Per il trattamento fiscale e per le modalità di utilizzo del credito d'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

     3. La misura massima del contributo previsto dall'articolo 9, nono comma, del decreto-legge 1 ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è elevata al 2 per cento dei finanziamenti assistiti da garanzie da parte delle cooperative dei consorzi fidi operanti nel settore del commercio e del turismo ed aventi come scopo sociale la prestazione di garanzie al fine di facilitare la concessione ai soci di crediti di esercizio per investimenti.

 

     Art. 2. (Disposizioni relative alle camere di commercio).

     1. [2].

     2. Per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura aventi sede nelle province costituite ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'iscrizione del personale dipendente, compresi i segretari generali, all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, gestione autonoma ex CPDEL, ha effetto dalla data di immissione nei rispettivi ruoli, ancorché la procedura prevista dagli articoli 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e 21 della legge 3 maggio 1967, n. 315, sia stata portata a compimento in epoca successiva. Per il personale a tempo determinato l'iscrizione al predetto Istituto ha effetto dalla data di assunzione.

     3. Per i produttori agricoli di cui al quarto comma, primo periodo, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'iscrizione al registro delle imprese non è obbligatoria.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di pesi e misure).

     1. [3].

     2. Il terzo comma dell'articolo 64 del regolamento approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, è abrogato.

     3. Gli uffici provinciali metrici formano l'elenco degli utenti degli strumenti sottoposti alla verificazione periodica, in base ai dati forniti dal comune.

     4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le modifiche e le integrazioni alla disciplina della verificazione periodica dei pesi e delle misure sono adottate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in conformità ai seguenti criteri direttivi:

     a) adeguamento delle categorie degli strumenti di misura da assoggettare alla verificazione periodica ai principi desumibili dalla normativa comunitaria;

     b) determinazione della frequenza della verificazione periodica in relazione alla tipologia di impiego e alle caratteristiche di affidabilità metrologica degli strumenti metrici;

     c) semplificazione delle modalità per la formazione dell'elenco degli utenti metrici mediante acquisizione dei dati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e da altre pubbliche amministrazioni avvalendosi, ove possibile, di apparecchiature informatiche;

     d) modificazione delle procedure di esecuzione della verificazione periodica anche attraverso l'accreditamento di laboratori autorizzati che offrano garanzie di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale.

 

     Art. 4. (Servizi sostitutivi di mensa).

     1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell'autorizzazione di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell'allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, nonché dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale.

 

     Art. 5. (Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche).

     1. [4].

     2. La scadenza del termine per la comunicazione delle scelte e delle notizie di cui all'articolo 19, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, ai fini della conversione delle preesistenti autorizzazioni per l'esercizio del commercio ambulante, già differita al 31 dicembre 1995 dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 gennaio 1996, n. 25, è differita al 30 giugno 1997.

     3. Il termine per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 24, comma 11, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 1997.

 

     Art. 6. (Uso illecito di mezzi pubblicitari e illecita occupazione di suolo pubblico).

     1. In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alle leggi 11 giugno 1971, n. 426, e 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni.

 

     Art. 7. (Contributi per la realizzazione di mercati agro-alimentari all'ingrosso). [5]

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, fatto salvo quanto ivi previsto.

[2] Modifica il comma 2, art. 13, della L. 29 dicembre 1993, n. 580.

[3] Aggiunge un comma dopo il secondo all'art. 16 del R.D. 23 agosto 1890, n. 7088.

[4] Modifica gli artt. 2, 3 e 6 della legge 28 marzo 1991, n. 112.

[5] Articolo abrogato dall'art. 2 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 361.