§ 80.11.92 - D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.
Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:08/01/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Comitato per i problemi dello spettacolo
Art. 2.  Commissioni di esperti
Art. 3.  Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi
Art. 4.  Commissione apertura sale cinematografiche
Art. 5.  Revisione dei film
Art. 6.  Qualificazione professionale delle imprese liriche
Art. 7.  Norme generali di funzionamento
Art. 8.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.11.92 - D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.

Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 14 gennaio 1998, n. 10)

 

 

     Art. 1. Comitato per i problemi dello spettacolo

     1. L'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

     2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.

     3. All'articolo 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".

 

          Art. 2. Commissioni di esperti

     1. L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

     "Art. 46 (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.

     2. Le commissioni, delle quali il numero è definito con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono così composte:

     a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;

     b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

     c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;

     d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

     e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

     3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.".

     2. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è abrogato.

 

          Art. 3. Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

     1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

     "Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

     a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;

     b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11;

     c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".

     2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, è così composta:

     a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;

     b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

     c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.

     4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.".

     2. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati.

     3. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è sostituito dal seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo.".

     4. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalità ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".

 

          Art. 4. Commissione apertura sale cinematografiche

     1. L'articolo 52 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dalla legge 1° giugno 1975, n. 287, è sostituito dal seguente:

     "Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:

     a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;

     b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;

     c) un rappresentante dei noleggiatori di film;

     d) un rappresentante dei produttori di film.

     2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.".

     2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Ai fini del rilascio dei provvedimenti autorizzatori comunque necessari all'apertura dei locali da destinare a spettacoli cinematografici o teatrali, il prefetto convoca una conferenza di servizi con gli enti e le amministrazioni interessati, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Le commissioni provinciali di vigilanza, anche avvalendosi dell'ausilio di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, sono altresì competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene, al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

     3. All'articolo 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti i criteri per il rilascio delle autorizzazioni nei casi previsti dal comma 1.";

     c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".

     4. Il regio decreto-legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito dalla legge 18 gennaio 1937, n. 193, è abrogato.

     4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento [1] .

 

          Art. 5. Revisione dei film

     1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è sostituito dal seguente: "L'organizzazione del lavoro è demandata al capo del Dipartimento dello spettacolo. Ciascuna sezione è composta da un docente di diritto, in servizio o in quiescenza, che la presiede, da un docente di psicologia dell'età evolutiva o da un docente di pedagogia con particolare competenza nei problemi della comunicazione sociale, in servizio o in quiescenza, da due esperti di cultura cinematografica scelti tra critici, studiosi ed autori, da due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative, da due rappresentanti designati dalle categorie di settore maggiormente rappresentative, nonché, per il solo esame delle produzioni che utilizzano in qualunque modo gli animali, da un esperto designato dalle associazioni per la protezione degli animali maggiormente rappresentative.".

     2. Nel primo comma dell'articolo 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: "di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "ad inizio di ogni anno dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo".

     3. Al comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i fini di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, la composizione delle sezioni della commissione, di cui all'articolo 2 della legge 21 aprile 1962, n. 161, è integrata da ulteriori due rappresentanti dei genitori designati dalle associazioni maggiormente rappresentative.".

     4. Al fine di consentire il più efficiente lavoro della commissione di cui allalegge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo può stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163.

 

          Art. 6. Qualificazione professionale delle imprese liriche

     1. L'articolo 43 della legge 14 agosto 1967, n. 800, è sostituito dal seguente:

     "Art. 43. - 1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.".

 

          Art. 7. Norme generali di funzionamento

     1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati per due ulteriori bienni. Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza. [2]

     2. I pareri delle commissioni sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.

     3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

     4. Tutti i comitati e le commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo si avvalgono di un segretario, individuato dal capo del Dipartimento tra il personale dipendente, con qualifica non inferiore alla settima.

     5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all'articolo 1, comma 59, e 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, per il settore di competenza, ed i dirigenti del Dipartimento dello spettacolo, possono accedere agli spettacoli tenuti presso soggetti richiedenti contributi al Dipartimento medesimo. [3]

 

          Art. 8. Disposizioni transitorie e finali

     1. La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153, è soppressa a decorrere dal 1° gennaio 1999 e da tale data le relative attribuzioni sono trasferite alla commissione consultiva per il cinema.

     2. Nel nono comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, le parole: "Il comitato per il credito cinematografico" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione consultiva per il cinema".

     3. Alla costituzione dei comitati e delle commissioni nella composizione prevista dal presente decreto, si provvede entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, mediante decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la quale, per la prima costituzione, può individuare i componenti tra quelli già in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti. Fino all'insediamento nella nuova composizione, operano i comitati e le commissioni nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     4. Sono soppressi le commissioni ed i comitati non espressamente disciplinati dal presente decreto, ad eccezione di quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 59 a 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650.

     5. Sono abrogati gli articoli 11 e 12, nonché il riferimento ai medesimi nel comma 1 dell'articolo 15, della legge 21 aprile 1962, n. 161, l'articolo 32 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nonché il comma 7 dell'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203.

     6. Resta ferma l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


[1]  Comma aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492.

[2]  Comma così modificato dall'art. 5 della L. 23 febbraio 2001, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella G.U.

[3]  Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 31 gennaio 1998, n. 25.