Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.11 presidenza del consiglio dei ministri |
Data: | 08/01/1998 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Comitato per i problemi dello spettacolo |
Art. 2. Commissioni di esperti |
Art. 3. Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi |
Art. 4. Commissione apertura sale cinematografiche |
Art. 5. Revisione dei film |
Art. 6. Qualificazione professionale delle imprese liriche |
Art. 7. Norme generali di funzionamento |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
§ 80.11.92 - D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3.
Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 14 gennaio 1998, n. 10)
Art. 1. Comitato per i problemi dello spettacolo
1. L'articolo 3 della
2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del
3. All'articolo 1, comma 70, del
Art. 2. Commissioni di esperti
1. L'articolo 46 della
"Art. 46 (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o più commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. Le commissioni, delle quali il numero è definito con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono così composte:
a) un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;
b) un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;
c) un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;
d) un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;
e) un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.
3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.".
2. L'articolo 47 della
Art. 3. Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi
1. L'articolo 48 della
"Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:
a) sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualità ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;
b) sull'assegnazione dei premi di qualità ai cortometraggi di cui all'articolo 11;
c) sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".
2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, è così composta:
a) due personalità della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;
b) tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;
c) due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. La commissione è integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.
4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.".
2. Gli articoli 49 e 50 della
3. Il terzo comma dell'articolo 11 della
4. All'ottavo comma dell'articolo 28 della
Art. 4. Commissione apertura sale cinematografiche
1. L'articolo 52 della
"Art. 52 (Commissione apertura sale cinematografiche). - 1. L'autorizzazione di cui all'articolo 31 è rilasciata sentito il parere di una commissione, nominata dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, così composta:
a) il capo del Dipartimento dello spettacolo, o dirigente del medesimo Dipartimento da lui delegato, con funzioni di presidente;
b) due rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche;
c) un rappresentante dei noleggiatori di film;
d) un rappresentante dei produttori di film.
2. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categorie maggiormente rappresentative.".
2. L'accertamento dei requisiti tecnici, di idoneità, di sicurezza e di igiene per il rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni alla apertura dei locali da destinare a sale per pubblici spettacoli, anche cinematografici o teatrali, è esclusivamente affidata alle commissioni provinciali di vigilanza, di cui all'articolo 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
3. All'articolo 31 della
a) al comma 1, dopo le parole: "Autorità competente in materia di spettacolo" sono inserite le seguenti: ", nei soli casi in cui il numero complessivo dei posti sia o divenga superiore a milletrecento."; e sono aggiunte, in fine, le parole: ", qualora il numero dei posti sia superiore a milletrecento.";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente: " 2. Con regolamento adottato dall'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
c) al comma 4, le parole: "L'autorizzazione per l'attività" sono sostituite dalle seguenti: "L'esercizio legittimo dell'attività".
4. Il regio
4-bis. Per i procedimenti di autorizzazione, relativi a complessi cinematografici superiori a milletrecento posti, avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto, e non ancora conclusi, si applicano le disposizioni vigenti al momento di avvio del procedimento [1] .
Art. 5. Revisione dei film
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della
2. Nel primo comma dell'articolo 3 della
3. Al comma 6 dell'articolo 3 del
4. Al fine di consentire il più efficiente lavoro della commissione di cui alla
Art. 6. Qualificazione professionale delle imprese liriche
1. L'articolo 43 della
"Art. 43. - 1. I provvedimenti di ammissione e cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 42 sono adottati dal capo del Dipartimento dello spettacolo, sentita la commissione consultiva per la musica.".
Art. 7. Norme generali di funzionamento
1. I componenti delle commissioni disciplinate dalla presente legge restano in carica, a partire dall'insediamento delle medesime nella nuova composizione, per due anni e possono essere confermati per due ulteriori bienni. Trascorsi due anni dalla cessazione dell'ultimo incarico, i componenti possono essere nuovamente nominati. Nel caso di nomina disposta prima della scadenza dell'organo, il componente resta in carica fino a tale scadenza. [2]
2. I pareri delle commissioni sono assunti a maggioranza dei componenti presenti, non computandosi gli eventuali astenuti.
3. I termini previsti per la presentazione di domande di contributo o ausili finanziari di qualunque tipo presso il Dipartimento dello spettacolo sono perentori ed anche al fine della attribuzione di acconti sui medesimi si applicano gli articoli 2 e3 della
4. Tutti i comitati e le commissioni operanti presso il Dipartimento dello spettacolo si avvalgono di un segretario, individuato dal capo del Dipartimento tra il personale dipendente, con qualifica non inferiore alla settima.
5. Al fine di consentire il pieno aggiornamento nei settori di competenza del Dipartimento dello spettacolo, i componenti delle commissioni, di cui all'articolo 1, comma 59, e 60, del
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. La giuria per la selezione delle sceneggiature, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del
2. Nel nono comma dell'articolo 28 della
3. Alla costituzione dei comitati e delle commissioni nella composizione prevista dal presente decreto, si provvede entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, mediante decreto dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo, la quale, per la prima costituzione, può individuare i componenti tra quelli già in carica o designati per gli organismi in precedenza operanti. Fino all'insediamento nella nuova composizione, operano i comitati e le commissioni nella composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Sono soppressi le commissioni ed i comitati non espressamente disciplinati dal presente decreto, ad eccezione di quelli istituiti ai sensi dell'articolo 1, commi da 59 a 70, del
5. Sono abrogati gli articoli 11 e 12, nonché il riferimento ai medesimi nel comma 1 dell'articolo 15, della
6. Resta ferma l'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11 della
[1] Comma aggiunto dall'art. 11 del
[2] Comma così modificato dall'art. 5 della
[3] Comma così modificato con avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 31 gennaio 1998, n. 25.