Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 09/08/2006 |
Numero: | 26 |
Sommario |
Art. 1. (Interventi straordinari per la tutela della salute nei luoghi di lavoro). |
Art. 2. (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo). |
Art. 3. (Norme in materia di servizi di emergenza - urgenza). |
Art. 4. (Dipartimento interaziendale regionale per l’allarme e l’emergenza sanitaria). |
Art. 5. (Assegnazione delle sedi farmaceutiche). |
Art. 6. (Norme in materia di contrasto delle dipendenze patologiche). |
Art. 7. (Tutela della salute dei detenuti e internati negli Istituti penitenziari). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di attività residenziali extra ospedaliere). |
Art. 9. (Disposizioni programmatiche per la tutela della salute mentale). |
Art. 10. (Attuazione della legge 1999, n. 68). |
Art. 11. (Norma di garanzia del livello essenziale di assistenza ospedaliera). |
Art. 12. (Modifiche alla l.r. 8/2004). |
Art. 13. (Accreditamento strutture specialistiche). |
Art. 14. (Protocollo d’intesa Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo e remunerazione Enti ecclesiastici). |
Art. 15. (Tariffe IRCCS pubblici e privati e Aziende ospedaliero-universitarie e altri Presidi ospedalieri). |
Art. 16. (Tariffe case di cura private). |
Art. 17. (Accordi contrattuali case di cura). |
Art. 18. (Accordi contrattuali con le strutture specialistiche). |
Art. 19. (Contratti per prestazioni domiciliari) |
Art. 20. (Unioni temporanee di acquisto). |
Art. 21. (Disposizioni in materia di appropriatezza). |
Art. 22. (Prestazioni di spettroscopia). |
Art. 23. (Attuazione articolo 1, comma 198, legge 23 dicembre 2005, n. 266). |
Art. 24. (Indagine conoscitiva sui bilanci d’esercizio). |
Art. 25. (Fonti energetiche rinnovabili e contenimento dei costi per l’energia). |
Art. 26. (Compensi ai componenti e al segretario delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36). |
Art. 27. (Commissione ex decreto Ministro sanità 13 maggio 1993 – Prestazioni presso centri esteri di altissima specialità). |
Art. 28. (Modifiche alle ll.rr. 20/2005 e 4/2003). |
Art. 29. (Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20). |
Art. 30. (Copertura posti personale infermieristico). |
Art. 31. (Errata- corrige all’articolo 3 della l.r. 11/2005 – Rettifica popolazione). |
Art. 32. (Modifica e integrazioni all’articolo 36 della l.r. 1/2005). |
Art. 33. (Estensione disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2004, n. 14). |
Art. 34. (Servizio infermieristico-ostetrico e delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione). |
Art. 35. (Integrazioni e modifiche alla disciplina dell’Agenzia regionale sanitaria). |
Art. 36. (Interazione con gli organismi di volontariato). |
Art. 37. (Snellimento e accelerazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità). |
Art. 38. (Contributi ai portatori di handicap). |
Art. 39. (Modalità di presentazione delle domande di contributo). |
Art. 40. (Norma finanziaria). |
Art. 41. (Norma Finale). |
Art. 41 bis. (Incremento del numero dei posti dei corsi di laurea). |
Art. 41 ter. (Copertura dei posti del personale sanitario). |
§ III.1.102 – L.R. 9 agosto 2006, n. 26.
Interventi in materia sanitaria.
(B.U. 11 agosto 2006, n. 104).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DIVERSE IN MATERIA DI GARANZIA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
Art. 1. (Interventi straordinari per la tutela della salute nei luoghi di lavoro).
1. Al fine di predisporre interventi straordinari per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, in considerazione degli infortuni sul lavoro che ogni anno colpiscono i lavoratori della Regione Puglia, si individuano le seguenti aree di intervento:
a) rafforzamento del sistema di sorveglianza basato sulla banca dati dei nuovi flussi informativi per la prevenzione, INAIL – ISPESL - REGIONI, finalizzato all’individuazione dei bisogni sul versante degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, compresi i bisogni inerenti la percezione, la valutazione e la reazione adeguata al rischio, di cui vanno contemplati anche il supporto psicologico alla persona colpita e alla famiglia;
b) potenziamento delle attività di vigilanza e controllo dei servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro delle AUSL nei settori con indici infortunistici più elevati per la sicurezza e per la salute psicofisica dei lavoratori, nonché delle azioni di formazione alla sicurezza e di promozione della sicurezza, in collaborazione con i servizi di psicologia, per la responsabilizzazione dei lavoratori all’uso dei mezzi di tutela della sicurezza della salute;
c) azioni di supporto di informazione e assistenza per la istituzione della rete regionale dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
d) piani specifici dedicati all’informazione e assistenza delle microimprese e dell’artigianato per favorire l’integrazione sul posto di lavoro dei lavoratori migranti;
e) coordinamento del Dipartimento di prevenzione e dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) sulla base di protocolli condivisi;
f) applicazione del
g) estensione del principio di precauzione ai lavoratori a contatto con sostanze cancerogene o presunte tali.
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e a sostegno di politiche attive per la sicurezza nei luoghi di lavoro, la Giunta regionale, all’interno del documento di indirizzo economicofunzionale (DIEF), individua apposite risorse e fissa gli interventi strutturali e organizzativi necessari, con particolare riferimento all’implementazione delle dotazioni organiche.
Art. 2. (Interventi per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo).
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 3 è inserito il seguente:
“1 bis) L’anagrafe canina di ogni AUSL deve essere informatizzata e centralizzata a livelli regionale, con attuazione di un sistema unitario di gestione ed elaborazione dati di anagrafe canina informatizzata regionale denominata ACIR.”;
b) al comma 2 dell’articolo 5 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: “A tal fine i Servizi veterinari delle AUSL, servendosi di strutture proprie o regolarmente accreditate, effettuano interventi chirurgici di sterilizzazione, individuati nella ovarioistectomia per le femmine e nella orchiectomia per i maschi, sugli animali randagi presenti nel territorio. Le autorità sanitarie locali possono disporre la reimmissione sul territorio di provenienza degli animali sottoposti a preventivo intervento di sterilizzazione. Il Comune provvede a effettuare una polizza per eventuali danni”;
c) al comma 2 dell’articolo 12 è aggiunta, infine, la seguente lettera:
“e bis) un rappresentante individuato dall’Associazione nazionale dei Comuni italiani della Regione Puglia.”;
d) il comma 2 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“2. Per il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 i soggetti interessati devono frequentare con esito positivo uno specifico corso di addestramento istituito e attuato dalle AUSL, previa autorizzazione della Giunta regionale la quale determina criteri, modalità e tempi di attuazione.”;
e) il comma 4 dell’articolo 15 è sostituito dal seguente:
“4. E’ istituito presso il competente Settore dell’Assessorato alle politiche della salute il registro delle guardie zoofile regionali”.
2. Ai fini della tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo sono assunte le seguenti iniziative:
a) i canili, le pensioni e gli allevamenti per cani devono rispettare gli stessi criteri tecnici previsti per la costruzione e il risanamento dei rifugi. Il limite massimo di capienza dei rifugi e delle strutture a questi assimilate non può comunque superare le duecento unità di animali con esclusione di moduli contigui fatte salve le strutture a oggi autorizzate che opereranno a esaurimento;
b) costituzione di tavoli politici e tecnici per il monitoraggio del fenomeno del randagismo e l’individuazione delle azioni necessarie, la cui composizione deve prevedere anche la partecipazione delle componenti presenti nella Commissione regionale;
b bis In deroga a quanto previsto dalla lettera a), i comuni singoli o associati possono realizzare, in considerazione di esigenze specifiche, rifugi con capienza superiore alle duecento unità, previo parere favorevole del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente e a condizione che posseggano o realizzino un canile sanitario anche consortile e che la gestione di tali strutture sia conforme a quanto previsto dagli articoli. 8 e 9 della
Art. 3. (Norme in materia di servizi di emergenza - urgenza).
1. Il personale medico adibito ai servizi di emergenza sanitaria territoriale “118” di cui all’articolo 41, commi 1 e 3, della
1 bis. Il personale medico adibito ai Servizi di emergenza-urgenza “118” e quello adibito ai punti di primo intervento, non iscritto nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività emergenza sanitaria di cui all’articolo 96 dell’Accordo collettivo nazionale (ACN), può presentare domanda per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato di cui all’articolo 92 dell’ACN del 29 luglio 2009 [2].
2. Il personale di cui al comma 1, non iscritto nella graduatoria di medicina generale vigente, è inserito in un apposito elenco aziendale da utilizzare per l’affidamento di incarichi a tempo indeterminato, nel limite dei posti vacanti da attribuire ai sensi dell’Accordo collettivo e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 22, della
3. L’elenco aziendale di cui al comma 2, è utilizzato dopo aver esaurito le procedure stabilite dall’Accordo collettivo vigente.
4. I criteri per l’inserimento nell’elenco aziendale di cui al comma 2, sono stabiliti dal Comitato permanente regionale ex articolo 24 dell’Accordo collettivo vigente.
5. Il personale medico adibito, con incarico a tempo determinato, ai servizi dell’emergenza sanitaria territoriale “118”, non in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, può partecipare ai corsi formativi aziendali di cui all’articolo 96 dell’Accordo collettivo che le Aziende sanitarie devono organizzare, sulla base dei criteri fissati a livello regionale, entro e non oltre il 30 settembre 2006.
6. Il personale di cui al comma 5, conseguito lo specifico attestato formativo, ha titolo a presentare la domanda per l’inserimento negli elenchi aziendali di cui ai commi 2 e 3 nonché per il conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all’articolo 63 dell’Accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.
6 bis. Il personale convenzionato di cui al comma 1 bis, ai fini dell’attribuzione degli incarichi, deve risultare in servizio alla data del 31 marzo 2012 [3].
6 ter. Il personale di cui al comma 6 bis è inserito in un apposito elenco aziendale da utilizzarsi per l’affidamento degli incarichi a tempo indeterminato, a esaurimento delle procedure stabilite dall’ACN vigente, a favore dei soggetti iscritti nella graduatoria regionale di settore della medicina generale, nel limite dei posti vacanti [4].
6 quater. Al fine dell’inserimento nella graduatoria aziendale, di cui al comma 6 ter, è valutata esclusivamente l’anzianità di servizio maturata nel Servizio emergenza-urgenza “118”. A parità di posizione in elenco, il personale è graduato nell’ordine della:
a) minore età;
b) voto di laurea;
c) anzianità di laurea [5].
6 quinquies. L’attuazione di quanto previsto dai commi precedenti deve corrispondere agli obiettivi economico-finanziari previsti dal Piano di rientro 2010/2012 di cui alla
7. Nel servizio di emergenza territoriale “118” è assicurata la medicalizzazione delle ambulanze. La Giunta regionale, in sede di adozione del DIEF, ridetermina la dotazione di ambulanze e il relativo organico e il piano di medicalizzazione.
8. Al personale medico adibito con incarico a tempo indeterminato, da almeno cinque anni, ai servizi di emergenza sanitaria territoriale “118”, si applica l’articolo 11 della
9. A seguito dell’inquadramento di cui al comma 8, il personale opera, secondo le esigenze aziendali, sia sui mezzi di soccorso che nelle strutture di medicina e chirurgia di accettazione e d’urgenza, pronto soccorso e punti di primo intervento territoriale.
10. Le Aziende sanitarie, nel rispetto dei limiti di dotazione organica dei posti di autisti di ambulanza, coperti con personale precario, attivano le procedure per la copertura dei posti con personale a tempo indeterminato, con applicazione dei criteri previsti dalle leggi regionali 12 agosto 2005, n. 12 (Seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005) e 30 dicembre 2005, n. 20 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia) e successive modificazioni e integrazioni in materia di riserva di posti per il personale precario.
10 bis. Nelle more di un’organica ridefinizione del servizio di emergenza-urgenza e al solo fine del conferimento degli incarichi provvisori (118 e P.P.I.T.) per fronteggiare situazioni eccezionali, le ASL adeguano le graduatorie e conformano i bandi, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle seguenti priorità:
a) il personale medico inserito nella graduatoria regionale di Settore emergenza sanitaria territoriale definitiva di Medicina generale valevole per l’anno 2016 di cui al bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 140 del 7 dicembre 2016, in possesso dell’attestato d’idoneità di cui all’articolo 96 dell’Accordo collettivo nazionale (A.C.N.) del 29 luglio 2009, con priorità per quelli residenti nel territorio dell’azienda sanitaria che pubblica il singolo bando;
b) al fine di consentire la piena operatività della rete degli operatori della emergenza, l’attribuzione degli incarichi provvisori può essere concessa anche ai soggetti già incaricati a tempo determinato in possesso del solo attestato di cui all’articolo 96 dell’A.C.N. 29 luglio 2009. A tal fine gli aspiranti saranno graduati in separato elenco da utilizzarsi in via residuale e a esaurimento delle procedure stabilite dall’A.C.N. vigente secondo i criteri recepiti con determinazione dirigenziale regionale del 27 settembre 2007, n. 155 [7].
10 ter. La graduazione di cui al comma 10 bis. è così determinata:
1) anzianità di servizio nel 118;
2) a parità del requisito sub 1, la “residenza nell’azienda”;
3) a parità del requisito sub 2, la maggiore età;
4) a parità del requisito sub 3, il voto di laurea;
5) a parità del requisito sub 4, l’anzianità di laurea [8].
10 quater. Agli effetti di quanto disposto dai commi 10 bis. e 10 ter., i periodi di sostituzione potranno essere valutati ai fini dell’inserimento nella graduatoria esclusivamente dopo aver acquisito il requisito di accesso all’inserimento nella graduatoria regionale [9].
Art. 4. (Dipartimento interaziendale regionale per l’allarme e l’emergenza sanitaria).
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Dipartimento interaziendale regionale di allarme ed emergenza sanitaria territoriale “118”.
2. Il Dipartimento è struttura operativa interaziendale, trasmurale, interdipartimentale e trasversale, funzionalmente sovraordinata rispetto alle strutture complesse e semplici individuate nel sistema di emergenza-urgenza “118”.
3. L’organizzazione del Dipartimento si articola su due livelli di direzione:
a) il Comitato del Dipartimento
b) il Direttore del Dipartimento.
4. La sede operativa del Dipartimento è individuata nell’AUSL BA/4 di Bari.
5. Il Direttore del Dipartimento è un direttore di struttura complessa operante nell’area dell’emergenza, in servizio presso una delle Aziende sanitarie della regione. La nomina è disposta con provvedimento di Giunta regionale, sentiti i Direttori generali delle Aziende sanitarie. L’incarico è conferito per un periodo di tre anni, rinnovabile. L’incarico cessa, oltre che per mancato rinnovo alla scadenza, in caso di esito negativo della verifica sui risultati conseguiti in relazione agli obiettivi fissati dalla Giunta regionale con il DIEF ovvero a seguito della perdita del requisito di direzione di struttura complessa presso l’Azienda sanitaria di appartenenza. La funzione di Direttore di Dipartimento non è sostitutiva rispetto a quella di direzione di struttura complessa di appartenenza ed è incompatibile con l’attività libero professionale esterna.
6. Le spese per il funzionamento del Dipartimento sono individuate dalla Giunta regionale con il DIEF annuale e assegnate all’AUSL BA/4.
7. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento concernente il modello organizzativo e di funzionamento del Dipartimento.
Art. 5. (Assegnazione delle sedi farmaceutiche).
1. I gestori provvisori, le cui sedi farmaceutiche siano state assegnate in esecuzione delle graduatorie provinciali, risultanti dagli ultimi concorsi provinciali, approvate con determinazioni dirigenziali nn. 26/2003, 27/2003, 138/2004 e 141/2004, ma risultati idonei negli stessi o in quelli precedenti, sono dichiarati assegnatari di sede farmaceutica e immessi nella titolarità secondo disponibilità esistenti e nell’ordine di una graduatoria comparativa per titoli secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298 (Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 9, della
2. Le domande degli aventi diritto devono pervenire entro il 28 febbraio 2007 e i titoli a esse allegati sono valutati, secondo i criteri di cui al comma 1, dal dirigente del Servizio farmaceutico della Regione Puglia, che propone la relativa graduatoria da approvarsi da parte del dirigente del Settore sanità entro trenta giorni decorrenti dal termine per la presentazione delle domande. Previa pubblicazione sul BURP della determina di approvazione della graduatoria, si procede alle relative assegnazioni a seguito di interpello simultaneo [11].
3. L’immissione nella titolarità può avvenire previo abbandono di giudizi eventualmente intentati dagli interessati contro la Regione Puglia.
Art. 6. (Norme in materia di contrasto delle dipendenze patologiche).
1. Al fine di garantire la piena operatività dei SERT e dei Dipartimenti per le dipendenze patologiche (DDP), in considerazione della espansione e nuova articolazione del consumo di droghe tra i giovani e gli adolescenti, nonché della cronicizzazione ed esclusione sociale di soggetti tossicodipendenti in trattamento, sono individuati i seguenti principi organizzativi e di indirizzo:
a) l’articolazione delle prestazioni e della programmazione degli interventi di contrasto delle dipendenze patologiche, intese come area primaria di interventi per la salute, deve valorizzare gli aspetti di pluriprofessionalità specialistica propria dell’offerta di servizio, l’integrazione dei vari attori che direttamente e indirettamente agiscono nell’area delle dipendenze patologiche, la rilevazione dei bisogni e l’ottimizzazione delle risorse;
b) i Servizi per la prevenzione, la cura e la riabilitazione degli stati di dipendenza patologica (SERT), all’interno delle AUSL, devono necessariamente avere una corretta collocazione territoriale nell’ambito di una organizzazione dipartimentale che svolga funzioni di programmazione, controllo e verifica delle attività e delle azioni concretamente articolate a livello distrettuale;
c) l’integrazione del privato sociale accreditato, del volontariato e delle cooperative sociali, nell’ambito di una organizzazione dipartimentale, deve consentire di organizzare offerte di servizio che tengano conto delle risorse e dei bisogni emergenti nel territorio per meglio rispondere alle esigenze di prevenzione primaria, cura e riabilitazione della popolazione in generale e, in particolare, di gruppi di popolazione specifica. Le aree di integrazione oggettiva possono investire oltre alla residenzialità, la semiresidenzialità e specifici moduli organizzativi, gruppi progetto/ lavoro nonché unità di strada ed eventuali altri moduli (tabagismo, gambling e altre dipendenze comportamentali, inserimenti lavorativi e altro) che si rendessero necessari e utili a rispondere a bisogni territoriali;
d) integrazione e collaborazione nell’ambito del Consiglio dipartimentale con i comuni e con gli enti istituzionali concorrenti (scuola, servizi sociali di tribunale adulti e minori, prefettura, forze dell’ordine, sindacati, associazioni industriali e imprenditoriali) per lo svolgimento dei compiti previsti di prevenzione e riabilitazione in riferimento ai piani di zona in base alla
2. La Giunta regionale, nel rispetto degli indirizzi e per le finalità di cui al comma 1, disciplina, con propri atti, i seguenti ambiti di intervento:
a) linee di indirizzo e di promozione delle azioni di integrazione socio-sanitaria con particolare riguardo all’implementazione del Piano regionale delle politiche sociali e dei Piani di zona nell’area della prevenzione, cura e riabilitazione;
b) adeguamento degli organici, previa verifica e monitoraggio, con riguardo al
c) formulazione di direttive regionali essenziali per realizzare una piena attuazione del
d) passaggio definitivo e organico delle Unità Operative (UO) Carcere nelle AUSL, secondo le previsioni del
e) adeguamento strutturale, tecnico e organizzativo dei servizi pubblici e del privato sociale accreditato secondo i criteri e i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l’accreditamento come previsto dalla lettera e) dell’articolo 11 della
f) monitoraggio periodico, dello stato della realizzazione dei requisiti di accreditamento delle strutture pubbliche e private afferenti ai DDP;
g) dettagliata definizione degli obiettivi da perseguire e degli indicatori di qualità che permettono chiari riferimenti di collocazione e di funzionamento per tutti gli attori coinvolti nonché definizione dei parametri tabellari delle prestazioni che consentano una esatta costituzione del budget complessivo del Dipartimento.
3. Al fine di meglio configurare, razionalizzare e adeguare il sistema regionale delle dipendenze patologiche, la
a) organizzazione del DDP in maniera adeguata per rispondere alle funzioni di integrazione e di attuazione degli interventi specifici;
b) a integrazione dell’articolo 6 (Unità Operative) della
c) istituzione nell’Assessorato alle politiche per la salute, di un Ufficio dipendenze patologiche che svolga funzioni di verifica, controllo e monitoraggio delle attività svolte nei servizi dipartimentali, in attuazione degli indirizzi e delle indicazioni regionali. Nell’Ufficio regionale trova collocazione uno specifico Osservatorio epidemiologico a cui afferisce il sistema rilevazione dati informatizzato della Regione Puglia. L’Ufficio si coordina con l’Assessorato alla solidarietà ai fini dell’integrazione socioassistenziale nonché della programmazione della prevenzione primaria e della riabilitazione;
d) informatizzazione dei servizi pubblici e privati, in attuazione del progetto Sesit, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 30 novembre 2005, n. 1722 (Costituzione del Comitato regionale interdipartimentale sulle dipendenze – CRIDIP).
4. Le AUSL per realizzare, attuare e rendere pienamente operativi i SERT e i DDP, sono autorizzate a coprire con contratti di lavoro a tempo indeterminato i posti del ruolo sanitario in organico per i profili professionali vacanti nelle dotazioni organiche dei SERT. Nelle more dell’attuazione del presente comma, le AUSL prorogano i rapporti a tempo determinato attualmente in corso.
5. Per il conseguimento di omogeneità di trattamento tra le varie figure professionali, al personale dipendente inquadrato nei ruoli del SSN ai sensi della
6. Il personale con qualifica di educatore professionale in servizio presso i SERT, in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 24 della
7. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, la Giunta regionale, all’interno del DIEF, individua apposite risorse e obiettivi per i Direttori Generali.
Art. 7. (Tutela della salute dei detenuti e internati negli Istituti penitenziari).
1. La Regione Puglia tutela il diritto alla salute dei detenuti e degli internati presenti negli Istituti penitenziari ubicati nel territorio regionale assicurando adeguati livelli di prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione, con particolare riferimento alla tutela della salute mentale, analoghi a quelli garantiti ai cittadini in stato di libertà, sulla base degli obiettivi di salute e dei LEA individuati nel Piano regionale di salute (PRS), con particolare riferimento alla tutela della salute mentale.
2. Al fine di assicurare quanto previsto al comma 1 la Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione della rappresentanza dei DDP e dell’Amministrazione penitenziaria adegua il protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la stessa Amministrazione, garantendo adeguato livello di assistenza farmaceutica.
3. Gli oneri conseguenti all’adeguamento del protocollo previsti per l’anno 2006, in misura non superiore a euro 1milione e 200 mila, comprensivi della quota trasferita dallo Stato per la remunerazione del personale convenzionato, sono ripartiti tra le Aziende sanitarie all’interno del DIEF per l’anno 2006.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione emana disposizioni organiche di attuazione del
Art. 8. (Disposizioni in materia di attività residenziali extra ospedaliere).
1. La Giunta regionale disciplina la classificazione e le funzioni delle strutture sanitarie residenziali extra ospedaliere, le relative tariffe e gli obiettivi relativi a flussi informativi promuovendo l’attività residenziale territoriale quale alternativa, in presenza di condizioni cliniche che lo consentano, al ricovero ospedaliero.
2. Il fabbisogno di posti letto per le residenze sanitarie e protette, è individuato come segue:
a) residenza sanitaria assistenziale di cui alla deliberazione della Giunta regionale 19 marzo 2002, n. 210 (Regolamento di organizzazione e funzionamento delle RSA): quattro posti letto ogni 10 mila abitanti di cui uno destinato a pazienti affetti da Alzheimer e demenze senili, che siano gravemente non autosufficienti, fatti salvi i posti già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla de
b) residenze socio-sanitarie assistenziali, di cui al
b bis) 0,5 posti letto ogni 10 mila abitanti destinati a centri diurni per pazienti affetti da Alzheimer, che possono essere anche annessi alle strutture di cui alle lettere a) e b) [15].
3. La distribuzione dei posti letto è assicurata su base territoriale provinciale e tenendo conto della popolazione standardizzata con l’indice di vecchiaia.
3 bis. Nel limite dei posti letto stabiliti dal comma 2, gli accordi contrattuali con le residenze socio-sanitarie assistenziali (RSSA) per le attività di carattere sanitario sono stipulati dal direttore generale dell’ASL di competenza territoriale, che ne dà informazione alla conferenza dei sindaci competente per territorio [16].
3 ter. I direttori generali delle ASL pervengono alla stipula degli accordi contrattuali con le strutture aventi i requisiti previsti dalla
3 quater. All’istanza presentata dal legale rappresentante delle strutture deve essere allegata la documentazione attestante l’iscrizione al registro di cui all’articolo 53 della
3 quinquies. L’iscrizione al registro di cui al comma 3 quater deve intendersi quale classificazione secondo le indicazioni dell’articolo 66 del reg. reg. 4/2007 e non costituisce diritto all’accordo contrattuale [19].
3 sexies. L’accordo contrattuale si rinnova con cadenza triennale, rinnovabile ai fini della continuità assistenziale, a seguito della verifica di cui all’articolo 52 della
3 septies. In caso di contestuali istanze di accordo contrattuale, a fronte di dichiarata parziale disponibilità di posti letto e a parità di diritto, i direttori generali procedono alla stipula degli accordi contrattuali dando priorità alle strutture che presentano una maggiore offerta di servizi rispetto a quelli minimi regolamentari nel rispetto di linee guida da emanarsi da parte della Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni di categoria [21].
3 octies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i direttori generali procedono alla stipula degli accordi contrattuali sostitutivi delle convenzioni in essere, anche se scadute e in regime di proroga, e comunque nei limiti dei posti letto mediamente utilizzati nell’ultimo biennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per convenzioni in essere si intendono anche le convenzioni con le residenze socio-sanitarie assistenziali non classificate ai sensi del
3 nonies. Gli accordi contrattuali per i posti letto non utilizzati alla data del 10 febbraio 2013, tenuto conto della riserva di cui al comma 3 octies, devono rispettare i criteri di priorità di cui al comma 3 septies [23].
3 decies. Fino alla stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 3 octies restano valide le convenzioni già in essere, anche se scadute e in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della presente legge [24].
3 undecies. Qualora i direttori generali non ottemperino nei termini di cui al comma 3 octies, la Giunta regionale nomina il commissario ad acta [25].
Art. 9. (Disposizioni programmatiche per la tutela della salute mentale).
1. Al fine di assicurare in Puglia lo sviluppo delle politiche di salute mentale, con uno o più atti della Giunta regionale, sono adottati interventi finalizzati ai seguenti obiettivi:
a) completa realizzazione dei Dipartimenti di salute mentale, secondo la
b) istituzione di Centri di salute mentale (CSM) funzionanti sperimentalmente ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette, dotati di posti letto eccedenti quelli previsti nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) con tipologia di utenti individuata con circolare di Giunta regionale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle presente legge. Il bacino d’utenza dei CSM, di norma, deve coincidere con l’ambito territoriale del Distretto sociosanitario;
c) realizzazione di strutture terapeutico riabilitative residenziali a tipologia “familiare” con caratteristiche di civile abitazione e un massimo di dieci posti letto. Sono confermate le strutture residenziali con missione fortemente connotata e semiresidenziali psichiatriche previste dal
d) realizzazione di “case per la vita” per utenti cronici, soli, ma con sufficiente capacità di autonomia, da organizzare con regolamento nei successivi tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;
e) sviluppo delle forme alternative alla assistenza residenziale, come l’affido eterofamiliare realizzato attraverso un sostegno economico alle famiglie affidatarie, previo percorso per le stesse di formazione, selezione e sostegno unitamente a verifiche programmate nonché realizzazione di gruppi-appartamento, con caratteristiche di civile abilitazione, attraverso l’assegnazione di una quota di alloggi dell’edilizia economica e popolare riservata ai pazienti psichiatrici secondo quanto previsto;
f) realizzazione di Centri diurni, con caratteristiche di Centri integrati tra sociale e sanitario, facilmente accessibili, gestiti, di norma, in ambito pubblico, fino a un numero massimo di venti;
g) al fine di favorire il processo di riconversione degli ex ospedali psichiatrici “Casa della divina provvidenza” di Bisceglie e Foggia, le AUSL BA/2 e FG/3 possono affidare alle Opere don Uva la gestione delle nuove strutture da attivarsi sul territorio di cui ai commi c), d) ed f);
h) gestione, in via sperimentale di forme di autogestione di Centri diurni da parte di utenti e gruppi di self-help;
i) iniziative di sostegno anche economico, alle Associazioni di utenti dei servizi psichiatrici e dei loro familiari per la promozione della salute mentale e la lotta allo stigma;
j) organizzazione della assistenza domiciliare specialistica all’interno dell’assistenza domiciliare integrata (ADI) così come nei compiti istituzionali dei CSM con il controllo del DSM;
k) assegnazione di risorse ai DSM per la costruzione e lo sviluppo delle reti sociali naturali e formali all’interno dei Piani sociali di zona (PSZ), attraverso l’assegnazione di budget vincolato;
l) presa in carico da parte dei DSM dei pazienti detenuti, in attuazione del
m) organizzazione da parte delle AUSL di percorsi formativi per tutti gli operatori del DSM, compresi quelli del privato sociale, mirati a sviluppare competenze e professionalità, a partire dalla centralità territoriale degli interventi in salute mentale; attivazione di tirocini formativi presso i CSM per gli specializzandi in psichiatria e gli studenti di medicina, psicologia, scienze dell’educazione, scienze sociali;
n) istituzione di una Commissione regionale per le iniziative di tutela della salute mentale, con la presenza di rappresentanti di associazioni per la difesa dei pazienti psichiatrici, con la funzione di controllo, proposta e monitoraggio delle problematiche e delle criticità in ambito regionale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i DSM procedono alla verifica del fabbisogno aziendale e alla programmazione territoriale delle strutture riabilitative nel rispetto dello standard previsto dal
3. La Giunta regionale adotta uno o più regolamenti attuativi del presente articolo e della
Art. 10. (Attuazione della legge 1999, n. 68).
1. Ai fini della piena attuazione della
Art. 11. (Norma di garanzia del livello essenziale di assistenza ospedaliera).
1. Al fine di fronteggiare eventuali situazioni di criticità nell’assicurazione dei LEA, collegate a chiusura temporanea di servizi per interventi strutturali, con conseguente necessità di trasferimento degli stessi, a impossibilità logistica di ospitare unità operative così come previste dalla programmazione regionale e altre difficoltà rilevate nell’attuazione della programmazione stessa, nonché al fine di ridurre i tempi di attesa, fino all’adozione del nuovo PRS, fermi restando i vincoli posti dalla programmazione sanitaria nonché dalle esigenze di equilibrio economico, i Direttori generali delle AUSL possono disporre l’attivazione di nuove attività o loro trasferimenti di sede. I relativi provvedimenti devono essere proposti entro 10 giorni dalla loro adozione alla Giunta regionale, che si esprime entro i successivi trenta giorni.
2. Nelle more della rimodulazione della rete ospedaliera, le Aziende sanitarie provvedono all’attivazione di almeno un modulo di quattro posti letto in ciascuna AUSL o Azienda ospedaliera di Unità di terapia intensiva pneumologica e un modulo di sei posti letto di Terapia semi intensiva neurologica (stroke units).
3. Nelle Aziende ospedaliero-universitarie può essere istituita una struttura semplice amministrativa deputata alla gestione dei rapporti con l’Università.
TITOLO II
ACCREDITAMENTO, RAPPORTI CONTRATTUALI
Art. 12. (Modifiche alla
1. Alla
a) il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 6, come modificato dall’articolo 16 della
b) al comma 1 dell’articolo 7, come integrato dall’articolo 17 della
c) al comma 3 dell’articolo 19 le parole “e 8” sono sostituite dalle seguenti: “e 7 bis”;
d) dopo il comma 7 bis dell’articolo 19 è aggiunto il seguente:
“7 ter. I professionisti autorizzati ai sensi del comma 2 sono tenuti al pagamento della tassa governativa di cui all’articolo 1, lettera e), del
e) al comma 2 dell’articolo 21, modificato dall’articolo 17 della
“h bis) In sede di adozione del PRS, la Giunta regionale, in esecuzione della propria
h ter) In sede di revisione dell’organizzazione ospedaliera, in esecuzione della de
f) dopo il comma 4 bis dell’articolo 21 è aggiunto il seguente:
“4 ter. Le strutture di ricovero per acuti già autorizzate e in esercizio al 31 ottobre 2003 nonché le strutture transitoriamente accreditate, che sottoscrivono le preintese di cui alla deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2005, n. 1385 (Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005. Adeguamento dello standard di posti letto), possono presentare domanda di accreditamento entro dodici mesi dalla data di adozione delle preintese da parte della Giunta regionale. Le strutture che a seguito della sottoscrizione delle preintese devono riconvertire posti letto per acuti in attività residenziale extra ospedaliera o altra fattispecie che configuri una delle condizioni previste dall’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 3), possono presentare domanda di accreditamento, entro lo stesso termine di cui al presente comma, per le nuove attività da assicurare presso la stessa o diversa struttura. L’approvazione delle preintese da parte della Giunta regionale e la de
g) il comma 6 dell’articolo 21 è soppresso;
h) all’articolo 24 dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
“2 bis. Ai fini della riduzione delle liste d’attesa, le strutture di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), numero 1.2, 1.3 e a2, numeri 2.3 e 2.4, possono presentare domande di accreditamento istituzionale unitamente alla domanda di autorizzazione, fermo restando il rispetto del fabbisogno individuato nel regolamento di cui all’articolo 3.
2 ter. I centri prelievo sono permessi solo a coloro che hanno nello stesso comune un laboratorio di analisi accreditato.”;
i) il comma 5 dell’articolo 24 è sostituito dal seguente:
“5. Qualora il professionista accreditato, ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della
j) il comma 3 dell’articolo 29, già sostituito dall’articolo 17 della
“3. In fase di prima applicazione della presente legge, per le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti, il numero dei posti letto da confermare per l’autorizzazione all’esercizio va calcolato determinandolo in base ai requisiti minimi strutturali per l’area di degenza fissati dalla Regione, fino al massimo della dotazione dei posti letto autorizzati alla data del 31 ottobre 2003, fatti salvi i posti già assegnati con la de
k) dopo il comma 4 dell’articolo 29 sono inseriti i seguenti:
“4 bis. Le strutture e i professionisti autorizzati e/o transitoriamente accreditati, individuati in applicazione dei fabbisogni determinati dai regolamenti regionali di cui all’articolo 3, in caso di necessità di adeguamento ai requisiti strutturali di cui al
4 ter. In deroga a quanto previsto all’articolo 24, comma 4, le strutture provvisoriamente e transitoriamente accreditate ai sensi del
l) al primo periodo del comma 5 dell’articolo 29, come modificato dall’articolo 16 della
m) alla lettera b) del comma 5 dell’articolo 29, come modificato dall’articolo 1 della
n) dopo il comma 6 dell’art. 29 è aggiunto il seguente:
“6 bis. I soggetti transitoriamente accreditati che hanno realizzato interventi strutturali per le cui opere è stata rilasciata concessione edilizia prima della data di entrata in vigore della
2. Le richieste delle strutture sanitarie di adeguamento del numero dei posti letto o di trasferimento presso nuova struttura, di cui al terz’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 29 della
3. Le domande di accreditamento istituzionale di cui al comma 4 ter dell’articolo 29 della
Art. 13. (Accreditamento strutture specialistiche).
1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 24 della
Art. 14. (Protocollo d’intesa Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo e remunerazione Enti ecclesiastici).
1. Ai fini del completo adempimento da parte della Regione degli impegni assunti col protocollo d’intesa del 23 settembre 2004 tra Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della salute, Regione Puglia e Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo, sono assicurate le iniziative di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. La somma residua fino alla concorrenza di euro 35 milioni, che non ha trovato copertura nelle risorse di cui all’articolo 17, comma 3, della
3. Fino all’assunzione in carico da parte delle competenti AUSL dei centri dialisi di Manfredonia, Vieste e Rodi Garganico, la Regione riconosce, a titolo di contributo al sostegno di funzione non sufficientemente remunerata, la somma annua di euro 500 mila a decorrere dall’anno 2006.
4. In attuazione dell’ultimo periodo del protocollo d’intesa di cui al comma 1, è riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2006, l’incremento delle tariffe vigenti in misura pari al 10 per cento delle tariffe ministeriali in vigore dal 1° gennaio 1998 per i DRG relativi a ricoveri di alta specialità individuati nella Tariffa unica convenzionale (TUC) e 5,5 per cento per gli altri DRG, fatta esclusione di quelli di cui all’allegato 2C al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza) e successive modificazioni e integrazioni disposte anche a livello regionale.
5. Al fine di garantire uniformità di trattamento ai tre Enti ecclesiastici equiparati per livello di complessità alle Aziende ospedaliere, le disposizioni di cui al comma 4 sono applicate anche agli Enti ecclesiastici “Panico” di Tricase e “Miulli” di Acquaviva delle Fonti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono finalizzate anche a far fronte ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nonché a realizzare processi di deospedalizzazione comportanti riduzione di costi per ricoveri non appropriati.
7. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con il Fondo sanitario regionale annuale, secondo stanziamenti appositamente previsti nel DIEF.
Art. 15. (Tariffe IRCCS pubblici e privati e Aziende ospedaliero-universitarie e altri Presidi ospedalieri).
1. Le tariffe DRGs per la remunerazione dei ricoveri ospedalieri attualmente in vigore per gli IRCCS pubblici e privati, Aziende ospedaliero-universitarie nonché altri Presidi ospedalieri pubblici sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2006, nella misura prevista dall’articolo 14, commi 4 e 5, per le finalità previste al comma 6 e con la copertura finanziaria di cui al comma 7 dello stesso articolo.
Art. 16. (Tariffe case di cura private).
1. Le tariffe DRG riconosciute alle case di cura private a decorrere dal 1° gennaio 2006, fatta esclusione di quelle riguardanti i DRGs di cui all’allegato 2 C al d.p.c.m. del 29 novembre 2001 e successive modificazioni e integrazioni disposte anche a livello regionale, sono incrementate nelle misure riportate alle lettere che seguono:
a) DRGs relativi a ricoveri di alta specialità individuati nella TUC
Classe A 105 per cento delle tariffe ex d.m. 30 giugno 1997
Classe B 100 per cento delle tariffe ex d.m. 30 giugno 1997
Classe C 90 per cento delle tariffe ex d.m. 30 giugno 1997
b) Altri DRGs
Classe A 98 per cento delle tariffe ex d.m. 30 giugno 1997
Classe B 92 per cento delle tariffe ex d.m.30 giugno 1997
Classe C 85 per cento delle tariffe ex d.m. 30 giugno 1997
c) La percentuale del 25 per cento prevista dall’articolo 17, comma 3, della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche a far fronte ai maggiori oneri derivanti dai rinnovi dei contratti di lavoro nonché a realizzare processi di deospedalizzazione comportanti riduzione di costi per ricoveri non appropriati.
3. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e fino alla definizione della rete regionale di assistenza riabilitativa ad alta specialità, la funzione assistenziale di neuroriabilitazione e terapia intensiva, assicurata a pazienti con esiti di gravi eventi vascolari e traumatici a livello cerebrale dalle strutture appositamente autorizzate, è remunerata con modalità stabilite dalla Giunta regionale, sulla base del costo standard di produzione del programma di assistenza, che garantiscano l’effettiva copertura dei costi relativi ai fattori produttivi impiegati con riferimento agli standard organizzativi previsti dalla normativa vigente.
4. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con il Fondo sanitario regionale annuale.
5. Gli incrementi tariffari disposti dal presente articolo nonché dagli articoli 14 e 15, si applicano anche alle tariffe DRGs, nuove o modificate, rispetto a quelle di cui al decreto ministeriale 30 giugno 1997 (Aggiornamento delle tariffe delle prestazioni di assistenza ospedaliera, di cui al decreto ministeriale 14 dicembre 1994), a seguito del passaggio al nuovo sistema di classificazione CMS versione 19 purché non superino quelle individuate nella TUC”.
Art. 17. (Accordi contrattuali case di cura).
1. A decorrere dall’anno 2006 le AUSL, al fine di stipulare gli accordi contrattuali ex articolo 8 quinquies del
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, il tetto invalicabile di remunerazione per ciascuna Casa di cura in precedenza solo autorizzata, a cui è stato riconosciuto l’accreditamento, deve essere determinato con riferimento al valore delle prestazioni erogate nel 2005, in assistenza indiretta, ai pazienti di tutte le AUSL della Regione Puglia, rivalutato secondo la tariffa di fascia di appartenenza della struttura e tenuto conto della capacità erogativa delle singole strutture, definita sulla base dei parametri di qualità funzionali all’accreditamento. Tale tetto deve intendersi al netto del valore riferito a prestazioni eseguite in mobilità extraregionale e al netto del costo del materiale protesico.
3. Il valore soglia di ogni singola struttura, ai fini dell’applicazione della regressione tariffaria del 15 per cento prevista dalla normativa vigente, è rappresentato dal valore del tetto invalicabile, così come determinato al comma 2, decurtato del 20 per cento. Ai fini della remunerazione dei 43 DRGs ad alto rischio di inappropriatezza, le Case di cura istituzionalmente accreditate sono tenute a rispettare i limiti di ammissibilità e le modalità di remunerazione previsti dall’articolo 22, comma 1, della
4. Per le Case di cura di cui al comma 1 valgono tutte le norme vigenti in materia di accordi contrattuali tra l’ospedalità privata e la Regione Puglia.
5. Per le Case di cura che hanno ricevuto un provvedimento di accreditamento parziale dei posti letto, rispetto al totale dei posti letto da accreditare, il tetto invalicabile, così come determinato al comma 2, e il valore soglia di cui al comma 3, sono proporzionalmente adeguati al numero dei posti letto accreditati.
6. Nelle clausole contrattuali deve essere inserito il rispetto dei requisiti organizzativi con particolare riferimento alla dotazione di personale, in relazione a volumi e tipologia di prestazioni da assicurare, garantendo l’applicazione dei Contratti collettivi di lavoro. Nelle clausole contrattuali devono essere altresì inserite le modalità di assicurazione dell’attività di emergenza e del collegamento al CUP aziendale ai fini della riduzione delle liste d’attesa.
Art. 18. (Accordi contrattuali con le strutture specialistiche).
1. In sede di stipula degli accordi regionali sulle modalità e limiti di remunerazione delle prestazioni per le strutture sanitarie transitoriamente o istituzionalmente accreditate, la Giunta regionale provvede ad aggiornare e rendere attuali le modalità di calcolo, superando il riferimento all’anno 1998, tenendo conto della presenza di nuovi soggetti accreditati, della valorizzazione delle attività territoriali, delle prestazioni introdotte nel nomenclatore dopo il 1998, della reale capacità erogativa delle strutture nonché degli obiettivi di appropriatezza e governo della domanda.
2. [A modifica di quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della
2 bis. Le prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa (fisiokinesiterapia) sono remunerate nel limite del tetto di spesa assegnato a ciascuna struttura in applicazione del documento di indirizzo economico e funzionale (DIEF) approvato annualmente dalla Giunta regionale [28].
2 ter. Nessuna remunerazione è dovuta per le prestazioni specialistiche ambulatoriali di medicina fisica e riabilitativa (fisiokinesiterapia) eccedenti il tetto di spesa di cui al comma 2 bis [29].
3. Negli accordi contrattuali stipulati dalle Aziende sanitarie sono individuate le modalità di collegamento al CUP aziendale ai fini della riduzione delle liste d’attesa.
Art. 19. (Contratti per prestazioni domiciliari) [30]
1. Per favorire la piena operatività nel territorio di riferimento delle strutture pubbliche attive nell’ambito dell’assistenza domiciliare, le ASL impegnano il personale dipendente e convenzionato per l’attività necessaria all’attuazione del piano assistenziale individuale (PAI) anche con il ricorso agli istituti contrattualmente previsti.
2. Previa definizione del fabbisogno di prestazioni nell’ambito territoriale di ciascuna ASL e della capacità produttiva delle risorse proprie in relazione alle attività da garantire, le ASL stipulano accordi contrattuali per le prestazioni di riabilitazione domiciliare di cui si ravvisi la necessità.
3. I direttori generali delle ASL, determinato il fabbisogno di cui al comma 2, stipulano gli accordi contrattuali con i presidi privati già provvisoriamente e/o istituzionalmente accreditati con il servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione domiciliare ex articolo 26 della
4. Qualora il fabbisogno non possa essere soddisfatto attraverso gli accordi contrattuali con i soggetti insistenti nel territorio dell’ASL di riferimento, i direttori generali stipulano accordi contrattuali con strutture insistenti in altri ambiti territoriali regionali, in ragione dell’abbattimento delle liste di attesa [31].
5. Le prestazioni di cui al presente articolo possono essere erogate solo da strutture autorizzate e accreditate per prestazioni domiciliari, fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 6.
6. La Giunta Regionale con uno o più provvedimenti procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all’adozione del regolamento dell’assistenza domiciliare per trattamenti riabilitativi cui devono adeguarsi le strutture provvisoriamente o istituzionalmente accreditate che intendano erogare prestazioni di assistenza domiciliare ex articolo 26 della
Art. 20. (Unioni temporanee di acquisto).
1. La Regione promuove e incentiva le Unioni temporanee di acquisto tra Aziende e Istituti del SSR.
2. Le Aziende e Istituti del SSR promuovono o partecipano, sulla base di protocolli d’intesa definiti tra le parti e coordinati dal Nucleo di cui al comma 3, a “Unioni di acquisto”, con l’obiettivo di migliorare il potere contrattuale della domanda. Gli acquisti unificati riguardano in via prioritaria prodotti sanitari ed economali per i quali sia possibile standardizzare comunemente le specifiche tecniche, ovvero servizi di comune utilizzazione.
3. E’ istituito, in via sperimentale, presso l’Assessorato alle politiche della salute il Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d’acquisto, incaricato della pianificazione, promozione e sviluppo delle attività connesse con l’acquisizione della domanda di beni necessari per il funzionamento delle Aziende e Istituti del SSR che si realizzano attraverso formalizzati protocolli d’intesa sulla base delle direttive vincolanti impartite dal Nucleo regionale.
4. Il Nucleo regionale per il coordinamento delle Unioni d’acquisto è composto da rappresentanti dell’Assessorato alle politiche della salute, dell’ARES e delle Aziende e Istituti del SSR ed è istituito con deliberazione di Giunta regionale.
5. Entro il 30 marzo di ogni anno le aziende e istituti del SSR comunicano all’Osservatorio regionale degli appalti, dei prezzi, delle tecnologie, dei dispositivi medici e protesici e degli investimenti del SSR i contratti per la fornitura di beni e servizi scaduti o in scadenza nei successivi dodici mesi in relazione ai quali, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e successive modificazioni, sono obbligate ad avviare le relative procedure d’acquisto, specificando [32]:
a) il valore complessivo dell’appalto;
b) la procedura d’acquisto che intendono esperire indicando le modalità di aggiudicazione prescelte;
c) il ruolo che, eventualmente, intendono assumere nell’ambito del procedimento da promuovere con particolare riferimento alla definizione degli obblighi nei confronti dell’azienda che verrà designata, dal Nucleo di cui al comma 3, “capofila”;
d) le modalità con cui intendono procedere, eventualmente, alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici.
Art. 21. (Disposizioni in materia di appropriatezza).
1. Il SSR persegue l’appropriatezza clinica valorizzando prioritariamente le seguenti azioni:
a) tutela della salute agendo attraverso azioni di prevenzione (primaria, secondaria, terziaria) effettuata al fine di ridurre i bisogni di prestazioni;
b) governo dell’offerta incidendo sulla riorganizzazione, sull’accessibilità e sulla disponibilità di servizi;
c) qualificazione dei comportamenti dell’utenza attraverso azioni di comunicazione e di educazione al fine di creare una cultura della salute e del corretto e responsabile utilizzo dei servizi pubblici;
d) responsabilizzazione dei prescrittori che traducono il bisogno di salute in domanda di prestazioni sanitarie, attraverso la produzione, diffusione, implementazione, valutazione e revisione di linee guida, percorsi diagnostico-terapeutici, protocolli clinici nonché definizione di protocolli di farmaco utilizzo finalizzati a ridurre i consumi di farmaci e a massimizzare il rapporto costo/efficacia delle prescrizioni farmaceutiche;
e) formazione continua dei prescrittori e degli operatori, con particolare riferimento al governo clinico;
f) attivazione di modelli gestionali per il livello delle cure primarie mediante la progettazione di strutture organizzative nell’ambito del distretto (unità territoriali di assistenza primaria, associazionismo MMG/PLS, budget distrettuale);
g) implementazione del sistema informativo per l’attività assistenziale erogata sul territorio.
2. Ai fini della realizzazione dell’obiettivo del buon uso del farmaco, le AUSL assicurano le seguenti iniziative:
a) i Direttori generali delle AUSL determinano annualmente, per i Distretti di competenza, i livelli di spesa farmaceutica e predispongono programmi di attività mirati a perseguire l’appropriatezza e la razionalizzazione dell’impiego delle risorse, sulla base delle attribuzioni previste per ciascuna AUSL;
b) fermo restando quanto previsto in materia dal Contratto collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, al fine di consentire le verifiche sull’appropriatezza prescrittiva delle componenti professionali e il governo dell’eventuale superamento del tetto di spesa programmato, periodicamente i Direttori generali verificano l’andamento della spesa farmaceutica territoriale e il raggiungimento degli obiettivi assegnati. A tal fine provvedono alla convocazione dei medici iperprescrittori per individuare le cause del superamento del tetto programmato;
c) i Direttori generali trasmettono trimestralmente dettagliata relazione all’Assessorato alle politiche della salute circa le verifiche eseguite e i casi di superamento del tetto prefissato;
d) i Direttori generali, per il tramite dei servizi farmaceutici ospedalieri e territoriali, adottano ogni utile iniziativa finalizzata alla promozione dell’utilizzo appropriato dei farmaci equivalenti;
e) i farmacisti convenzionati, ove rilevino palesi incongruenze o contraddittorietà nella prescrizione di farmaci, con particolare riferimento alle controindicazioni del loro uso combinato, sono tenuti a segnalarle all’assistito nonché al distretto territorialmente competente, nel rispetto delle norme sulla privacy.
3. E’ istituito l’Ufficio di coordinamento aziendale delle cure primarie, che fa parte della Direzione generale dell’AUSL. L’Ufficio ha il compito di coordinare e monitorare le attività svolte dagli Uffici per la programmazione e il monitoraggio delle attività in medicina generale e assistenza pediatrica di base della Direzione del distretto. L’Ufficio è diretto da un medico di medicina generale o da un pediatra di libera scelta indicato, di concerto, dal Comitato permanente aziendale per la medicina generale e dal Comitato permanente aziendale per la pediatria di libera scelta, nominato dal Direttore generale e facente parte del Collegio di direzione. Per le modalità di partecipazione si applicano le norme previste dagli Accordi regionali [33].
Art. 22. (Prestazioni di spettroscopia).
1. Per assicurare la diagnosi completa della malignità dei tumori cerebrali e di altre patologie secondo indicazioni appropriate le strutture sanitarie pubbliche o private assicurano l’esame spettroscopico con oneri a carico del SSR. La tariffa per la scanzione aggiuntiva è quantificata nella misura del 20 per cento della tariffa prevista per l’esame base di risonanza magnetica.
Art. 23. (Attuazione articolo 1, comma 198,
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 198, della
a) la spesa di personale, al lordo di oneri riflessi e IRAP, riferita all’anno 2004, assunta quale base di calcolo per la quantificazione delle economie, è determinata al lordo delle riduzioni del 2 per cento previsto dall’articolo 23 (Disposizioni per le dotazioni organiche e il personale delle Aziende sanitarie) della
b) alla spesa determinata con il criterio di cui alla lettera a) si applicano i correttivi di cui all’articolo 1, comma 199, della
c) alle AUSL BA/2, BAT/1 e FG/2, come riarticolate con la
d) i limiti di spesa determinati per gli anni 2006-2007 e 2008, con i criteri di cui ai commi precedenti, sono incrementati in misura pari al 60 per cento della riduzione dell’eventuale saldo negativo finanziario della mobilità sanitaria extraregionale;
e) la Giunta regionale emana apposite direttive attuative della presente legge, tenendo conto della peculiarità delle AUSL interessate alla rimodulazione conseguente all’istituzione della sesta provincia nonché della necessità che le Aziende e Istituti del SSR adottino misure necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi prioritari del SSR con particolare riferimento a:
1) assicurazione dei servizi di emergenza urgenza;
2) attivazione di nuovi servizi e attività;
3) riorganizzazione dei servizi secondo criteri di flessibilità ed economicità;
4) rideterminazione della dotazione organica.
Art. 24. (Indagine conoscitiva sui bilanci d’esercizio).
1. Le Aziende sanitarie, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, gli Istituti zooprofilattici sperimentali, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 291, della
2. La Regione individua, secondo le procedure di legge e con gara a evidenza pubblica, uno o più soggetti di provata esperienza nell’ambito della revisione contabile per l’espletamento delle attività citate.
Art. 25. (Fonti energetiche rinnovabili e contenimento dei costi per l’energia).
1. La Regione promuove e incentiva l’impiego di tecnologie utilizzatrici fonti energetiche rinnovabili anche ai fini del contenimento dei costi energetici mediante l’utilizzo di:
a) impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica;
b) impianti solari per la produzione di acqua a uso sanitario;
c) impianti di cogenerazione per la produzione di energia;
d) adeguate opere di isolamento per il contenimento delle dispersioni termiche.
2. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale individua modalità e procedure anche centralizzate o mediante costituzioni di Unioni di acquisto ovvero sperimentazioni gestionali.
Art. 26. (Compensi ai componenti e al segretario delle Commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della
1. L’articolo 31 della
“Art. 31.
1. Ai componenti delle commissioni di cui agli articoli 11 e 12 della
2. Per le visite medico-legali effettuate domiciliarmente è previsto un ulteriore compenso per il componente che effettua la visita di euro 6,00.2”
3. I compensi di cui ai commi 1 e 2 per i commissari e il segretario dipendenti delle AUSL sono omnicomprensivi e sono corrisposti solo se le sedute vengono svolte fuori dall’orario di lavoro.”.
2. La corresponsione dei compensi di cui all’articolo 31 della
Art. 27. (Commissione ex decreto Ministro sanità 13 maggio 1993 – Prestazioni presso centri esteri di altissima specialità).
1. Ai componenti della commissione di cui all’articolo 8 del decreto del Ministro della sanità del 3 novembre 1989 (Criteri per prestazioni assistenziali in forma indiretta presso centri di altissima specializzazione all’estero), modificato dal decreto del Ministro della sanità del 13 maggio1993, è corrisposto, oltre alle spese di viaggio, se e in quanto dovute, un gettone di presenza per ogni seduta pari a euro 75,00.
2. Al segretario, per ogni seduta, è corrisposto il gettone di presenza pari a euro 40,00.
Art. 28. (Modifiche alle ll.rr. 20/2005 e 4/2003).
1. Il primo periodo del comma 4 dell’articolo 4 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano successivamente all’espletamento dei concorsi riservati già banditi.
3. Ulteriori disposizioni finalizzate alla razionalizzazione dell’esternalizzazione dei servizi con potenziamento degli organici sono adottati all’interno della normativa organica sul precariato da adottarsi da parte della Regione.
4. All’articolo 34 della
a) il comma 1 è abrogato;
b) al comma 2, le parole “Fino all’emanazione dei modelli organizzativi di cui al comma 1 e alla conseguente ridefinizione delle dotazioni organiche definitive” sono soppresse.
Art. 29. (Modifiche alla
1. A parziale modifica dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 20 (Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002), concernente i LEA, le certificazioni di idoneità dei soggetti maggiorenni alla pratica sportiva agonistica – compresi gli accertamenti richiesti per il loro rilascio – sono parzialmente incluse nei LEA in quanto si applicano le seguenti tariffe forfettarie:
a) sport rientranti nella Tabella Adel decreto del Ministro della sanità del 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo, certificato di idoneità): euro 36,00;
b) sport rientranti nella Tabella B del d.m. sanità 18 febbraio 1982 (Visita medica, esame completo delle urine, elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo, spirometria, certificato di idoneità): euro 50,00.
1 bis. Ferma la necessità di potenziamento dei servizi di medicina dello sport delle Aziende sanitarie locali, in conformità a quanto già disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 13 marzo 1995 (Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti), i medici specialisti in medicina dello sport sono autorizzati al rilascio delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, di cui al comma 1, previa loro iscrizione ad apposito elenco per specialità sportive gestito dalla struttura amministrativa regionale competente [34].
1 ter. Il certificato di cui al comma 1 deve essere redatto sulla base degli esami strumentali da effettuarsi a norma del decreto del Ministero della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica) e deve essere compilato su modello differenziato per disciplina, la cui validità è subordinata alla registrazione in apposito sistema telematico accessibile a tutti i medici sportivi iscritti all’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis, a tutti gli abilitati al rilascio delle certificazioni e alle società sportive. Anche il diniego dell’idoneità deve essere registrato nel sistema telematico [35].
1 quater. Per tutti gli adempimenti previsti dai commi 1 bis e 1 ter, e in particolare per le modalità di formazione e gestione dell’elenco per specialità sportive di cui al comma 1 bis e per l’istituzione e gestione del sistema telematico, provvede, con regolamento, il servizio competente della Regione Puglia, non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma [36].
1 quinquies. Anche il procedimento di rinnovo della certificazione, la cui validità è determinata dalla legge o da atto amministrativo emanato dall’autorità competente, deve essere assoggettato al medesimo procedimento di registrazione telematica previsto dal comma 1 ter [37].
1 sexies. Le società sportive devono tesserare esclusivamente gli atleti in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica [38].
1 septies. Per ciascuna inadempienza alla prescrizione di cui al comma 1 sexies la Regione commina una sanzione di euro 5 mila, posta a carico e in solido delle società sportive e delle federazioni di appartenenza [39].
2. I costi degli esami specialistici integrativi previsti per alcuni tipi di sport dal d.m. 18 febbraio 1982 e degli eventuali ulteriori esami richiesti dal medico visitatore su motivato sospetto clinico sono a carico dell’interessato e le relative tariffe sono stabilite dal nomenclatore tariffario.
3. E’ confermata l’esenzione per i minori di anni diciotto di cui al comma 6 dell’articolo 18 della
Art. 30. (Copertura posti personale infermieristico).
1. La percentuale del 30 per cento di cui all’articolo 12, comma 9, della
2. Dopo il comma 9 bis dell’articolo 12 della
“9 ter. Le prove concorsuali consistono in una prova pratica e in una prova orale su materie inerenti il profilo da ricoprire. Per la valutazione dei titoli e per il punteggio relativo alle prove concorsuali, come precedentemente determinate, si rinvia alle disposizioni di cui al
3. I bandi delle prove concorsuali di cui al comma 9 ter dell’articolo 12 della
4. Ai lavoratori socialmente utili (LSU) adibiti ai servizi delle Aziende sanitarie da oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, in presenza di posti vacanti in pianta organica e i cui oneri già gravano sui bilanci delle Aziende medesime, possono essere conferiti incarichi a tempo indeterminato nei posti attualmente occupati. I Direttori generali, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative per i LSU, nonché il possesso dei requisiti soggettivi per il conferimento dell’incarico nell’ambito delle Aziende sanitarie della Regione Puglia, possono procedere al conferimento dell’incarico a tempo indeterminato con le procedure di cui all’articolo 12 del
Art. 31. (Errata- corrige all’articolo 3 della
1. Alla lettera b) dell’articolo 3 della
Art. 32. (Modifica e integrazioni all’articolo 36 della
1. All’articolo 36 della
a) al comma 1, le parole: “alla data di entrata in vigore del r.r. 7/2002” sono sostituite dalle seguenti: “alla data del 30 giugno 2006”;
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La remunerazione attualmente prevista negli accordi contrattuali con le strutture private di riabilitazione psichiatrica transitoriamente accreditate è mantenuta fino al termine massimo del 31 ottobre 2006.
1 ter. Entro la suddetta data del 31 ottobre 2006 sono ridefinite le tariffe sulla base dei costi derivanti dall’applicazione dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi previsti dal
Art. 33. (Estensione disposizioni di cui all’articolo 11, comma 6, della
1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11 (Medicina dei servizi) della
Art. 34. (Servizio infermieristico-ostetrico e delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione).
1. Al fine di promuovere la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni sanitarie e l’attribuzione della diretta responsabilità e gestione delle attività assistenziali e delle funzioni connesse, incentivando la revisione dell’organizzazione del lavoro attraverso modelli di assistenza personalizzata, ai sensi dell’articolo 7 della
2. Sono altresì istituiti in ogni AUSL i Servizi delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione nonché il Servizio professionale sociale. Il Servizio delle professioni tecnico- sanitarie e quello della riabilitazione sono istituiti anche nelle Aziende ospedaliere.
3. I Servizi di cui ai commi 1 e 2 operano in autonomia tecnico-professionale nel rispetto dei decreti ministeriali d’individuazione delle figure e dei relativi profili professionali delle professioni sanitarie non mediche, nonché nel rispetto della
4. Le funzioni di direzione dei predetti Servizi sono affidate al personale in possesso della laurea specialistica disciplinare di riferimento.
5. I Direttori generali delle AUSLe delle Aziende ospedaliere di rilievo nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i propri atti aziendali con la previsione di quanto stabilito ai commi 1 e 2..
6. I Direttori generali delle AUSLe delle Aziende ospedaliere sono autorizzati all’istituzione dei posti in organico di dirigente dei Servizi infermieristici, delle professioni tecnico-sanitarie, della prevenzione e della riabilitazione nonché di posti di dirigente dei Servizi professionali sociali.
7. Il provvedimento del Direttore generale di ridefinizione della dotazione organica di cui al comma 6, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è atto soggetto al controllo ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della
8. I Direttori generali delle Aziende sanitarie e delle Aziende ospedaliere sono altresì autorizzati a procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti di cui ai commi 1 e 2, con le modalità di cui al comma 7 dell’articolo 15 del
Art. 35. (Integrazioni e modifiche alla disciplina dell’Agenzia regionale sanitaria). [41]
1. Alla
a) le lettere h), j), k), l), q) e r) dell’articolo 2 sono abrogate;
b) il comma 2 dell’articolo 8 è abrogato;
c) al comma 3 dell’articolo 8:
1) le parole: “dirigente responsabile” sono sostituite dalla seguente: “direttore”;
2) è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Ai direttori di area si applica l’articolo 3 bis, comma 11, del
2. [A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compiti in materia di controllo degli atti delle Aziende sanitarie, affidati all’ARES dall’articolo 12 della
3. Il comma 2 dell’articolo 12 della
4. La dotazione organica massima dell’ARES è ridotta da trentanove a trentasei unità di cui nove di posizione dirigenziale in servizio con contratti ex articoli 15 septies e 15 octies del
Art. 36. (Interazione con gli organismi di volontariato).
1. I Direttori generali delle AUSL favoriscono l’interazione con gli organismi di volontariato e di tutela dei diritti per lo svolgimento di attività integrative e non sostitutive delle funzioni assistenziali dell’area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell’alcolismo, della donazione di sangue, della donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell’AIDS, ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte all’educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell’assistenza e al reinserimento sociale. Ai fini della regolamentazione dei reciproci rapporti si applica la
Art. 37. (Snellimento e accelerazione delle procedure e degli adempimenti amministrativi per le persone con disabilità).
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata, ai sensi del comma 1 dell’articolo 6 del
TITOLO III
CONTRIBUTO AI CITTADINI PUGLIESI PORTATORI DI HANDICAP PSICOFISICI
CHE APPLICANO IL “METODO DOMAN O VOJTA O FAY”
Art. 38. (Contributi ai portatori di handicap).
1. La Regione partecipa, con la concessione di un contributo, alle spese non coperte dal Fondo sanitario regionale sostenute dai cittadini portatori di handicap psicofisici, residenti in Puglia da almeno dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, che si avvalgono del “metodo Doman o Vojta o Fay o ABA”, quale trattamento riabilitativo di centri specializzati e accreditati ai sensi del
Art. 39. (Modalità di presentazione delle domande di contributo).
1. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, la Giunta regionale definisce con apposita deliberazione le modalità di presentazione delle domande di contributo di cui all’articolo 38 e per l’accreditamento delle relative somme alle AUSL di residenza.
Art. 40. (Norma finanziaria).
1. All’onere derivante dall’applicazione degli articoli 38 e 39 per l’esercizio finanziario 2006 si provvede mediante prelevamento, per competenza e per cassa, di euro 150 mila dal cap.1110010 e con iscrizione e stanziamento, per competenza e per cassa, di euro 150 mila nello stato di previsione della spesa, sul capitolo di nuova istituzione 721028 – u.p.b. 120201 “Settore assistenza ospedaliera e specialistica” - denominato “Contributo ai cittadini pugliesi portatori di handicap psicofisici che applicano il Metodo Doman o Vojta o Fay”.
Art. 41. (Norma Finale).
1. Nell’ambito dell’autonomia gestionale loro attribuita, i Direttori generali, attraverso gli strumenti di programmazione e l’adozione dell’atto aziendale, attuano la presente legge tenendo conto delle risorse finanziarie annualmente assegnate con il riparto del Fondo sanitario regionale e assicurando il vincolo del bilancio.
Art. 41 bis. (Incremento del numero dei posti dei corsi di laurea). [44]
1. La Giunta regionale è autorizzata a incrementare dell’80 per cento il numero di posti dei corsi di laurea delle professioni sanitarie di Infermieristica, Fisioterapia e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, definendo apposite intese con le università pugliesi.
2. Gli oneri aggiuntivi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono previsti annualmente dalla Giunta regionale in sede di approvazione del riparto del Fondo sanitario regionale.
Art. 41 ter. (Copertura dei posti del personale sanitario). [45]
1. Alle procedure concorsuali per la copertura degli ulteriori posti del personale del comparto si applica, con le stesse modalità, quanto previsto dall’articolo 12, comma 9, della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[2] Comma inserito dall'art. 1 della
[3] Comma inserito dall'art. 1 della
[4] Comma inserito dall'art. 1 della
[5] Comma inserito dall'art. 1 della
[6] Comma inserito dall'art. 1 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[10] Comma così modificato dall'art. 1 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 24 della
[13] Lettera così sostituita dall'art. 41 della
[14] Lettera così sostituita dall'art. 41 della
[15] Lettera aggiunta dall'art. 41 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[18] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[22] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[23] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[27] Comma abrogato dall'art. 3 della
[28] Comma inserito dall'art. 16 della
[29] Comma inserito dall'art. 16 della
[30] Articolo già sostituito dall'art. 19 della
[31] La Corte costituzionale, con sentenza 26 ottobre 2012, n. 236, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[32] Alinea così sostituito dall'art. 31 della
[33] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[34] Comma inserito dall'art. 1 della
[35] Comma inserito dall'art. 1 della
[36] Comma inserito dall'art. 1 della
[37] Comma inserito dall'art. 1 della
[38] Comma inserito dall'art. 1 della
[39] Comma inserito dall'art. 1 della
[40] Articolo così sostituito dall'art. 5 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[42] Comma abrogato dall'art. 11 della
[43] Comma già modificato dall'art. 9 della
[44] Articolo aggiunto dall'art. 3 della
[45] Articolo aggiunto dall'art. 3 della