§ III.2.R/5 - R.R. 2 aprile 1997, n. 1.
Art. 4, comma 2, lett. b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.2 assistenza sociale
Data:02/04/1997
Numero:1


Sommario
Art. 4, comma 2, lett. b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette. (B.U. 16 aprile 1997, n. 45).
Art. 1.  (Classificazione delle strutture).
Art. 2.  (Richiesta di assegnazione).
Art. 3.  (Determinazione del contributo).
Art. 4.  (Ulteriori interventi a carico delle Aziende sanitarie locali).
Art. 5.  (Procedure per l'ammissione).
Art. 6.  (Liquidazione dei contributi).
Art. 7.  (Convenzione).
Art. 8.  (Obiettivi da raggiungere).
Art. 9.  (Piano socio-assistenziale).
Art. 10.  (Prima attuazione del regolamento).
Art. 11.  (Periodi successivi).
Art. 12.  (Norma transitoria).


§ III.2.R/5 - R.R. 2 aprile 1997, n. 1.

Art. 4, comma 2, lett. b), legge regionale 19 aprile 1995, n. 20 - Assegnazione delle quote di spesa per l'assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti ospitate nelle strutture residenziali protette.

(B.U. 16 aprile 1997, n. 45).

 

     Art. 1. (Classificazione delle strutture).

     1. Le residenze protette erogano prevalentemente servizi socio- assistenziali a persone anziane le cui limitazioni fisiche e/o psichiche correlate all'età non consentono di condurre una vita autonoma e le cui patologie, non in fase acuta, non possono far prevedere che dei limitati livelli di recuperabilità.

     2. Possono altresì ospitare persone che, pur non avendo raggiunto l'età pensionabile, a causa di infermità o insanabili difetti fisici non sono in grado di svolgere autonomamente gli atti della vita quotidiana.

     3. Sono equiparate alle residenze protette le case protette di cui alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 49 e al relativo regolamento di attuazione 9 maggio 1983, n. 1 e successive modifiche.

     4. Esclusivamente ai fini della presente classificazione, sulla base dei requisiti determinati dal presente regolamento, le residenze protette vengono distinte nelle seguenti fasce A e B.

 

FASCIA A

     Vengono iscritte nella presente fascia le strutture operanti nella materia di cui alla legge regionale n. 49 del 1981 che abbiano ottenuto, alla data di approvazione del presente regolamento, la prescritta classificazione o riclassificazione (di tipo "A" o di tipo "B") in Casa Protetta e conseguente iscrizione all'apposito Albo regionale.

     In particolare, all'interno delle strutture di che trattasi devono essere assicurati e rispettati i seguenti standards organizzativi e servizi speciali:

     a) Responsabile della struttura

     b) Coordinatore sanitario: un medico geriatra fino a 120 residenti per 36 ore lavorative settimanali con prevalenti compiti di coordinamento in materia di riabilitazione, di dietetica e al fine di garantire omogenei comportamenti assistenziali e di coordinamento dell'intera attività sanitaria

     c) Assistente sociale: figura professionale da riferirsi prettamente al campo socio-assistenziale non avente rilievo sanitario. Si richiama quanto stabilito dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1.

     d) Assistente psicologico: vale quanto innanzi precisato per l'assistente sociale.

     e) Riabilitatore: uno fino a 60 persone residente per 36 ore lavorative settimanali.

     f) Infermiere professionale: in organico, almeno 1/15 residenti, garantendo comunque il servizio nell'arco delle intere 24 ore della giornata.

     Per le restanti figure professionali non contemplate nel presente comma si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento regionale 9 maggio 1983, n. 1.

 

FASCIA B

     Vengono iscritte nella presente fascia le residenze protette che, benché non in possesso dei maggiori requisiti, previsti e indicati nella precedente fascia A, risultino comunque iscritte nell'apposito Albo regionale delle case protette di cui all'art. 20 della legge regionale n. 49 del 1981 (avendo ottenuto la prescritta classificazione o riclassificazione di tipo "A" o di tipo "B") e prevedano le seguenti figure professionali: il Coordinatore sanitario, il responsabile della struttura e un riabilitatore fino a 60 residenti per 36 ore lavorative settimanali.

 

     Art. 2. (Richiesta di assegnazione).

     1. Le residenze protette in possesso dei requisiti per la classificazione di cui al precedente art. 1, possono richiedere al Direttore generale dell’Azienda U.S.L. di appartenenza la classificazione in una delle due fasce previste dal presente regolamento. [1]

     2. Sulle richieste, debitamente documentate, il Direttore generale della ASL, esperite le dovute verifiche sul possesso dei requisiti e sull'entità dei residenti dichiarati, esprime, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse, motivato parere in ordine alla fascia da assegnare alle strutture.

     3. Il Direttore generale della ASL di competenza, espresso il parere nei termini di cui al comma 2, lo trasmetterà alla Giunta regionale (Assessorato alla sanità e ai servizi sociali) per i successivi adempimenti.

     4. La Giunta regionale provvederà alla prescritta classificazione, con proprio atto motivato, entro trenta giorni dalla ricezione del parere da parte del competente Direttore generale della ASL.

     5. Le strutture che intendono inoltrare domanda di contributi previsti dal successivo art. 3 devono aver ottenuto la classificazione di cui sopra.

 

     Art. 3. (Determinazione del contributo).

     1. In considerazione del parere espresso dal Consiglio sanitario nazionale nella seduta dell'8 giugno 1984, la spesa sanitaria relativa al ricovero in residenza protetta non può, in alcun modo, essere superiore al 50% della retta globale stabilita singolarmente dalle residenze protette, conformemente alla normativa vigente e, comunque, non può essere superiore, per il corrente anno, a quanto determinato nel presente regolamento:

     Fascia A L. 55.000 giornaliere per ogni residente non autosufficiente;

     L. 49.500 giornaliere per ogni residente parzialmente autosufficiente;

     Fascia B L. 40.000 giornaliere ogni residente non autosufficiente;

     L. 34.500 giornaliere per ogni residente parzialmente autosufficiente.

 

     Art. 4. (Ulteriori interventi a carico delle Aziende sanitarie locali).

     1. Oltre al contributo giornaliero di cui all'art. 3 a carico del Fondo sanitario regionale e alla cui liquidazione alle residenze protette provvederà la ASL di competenza per territorio, dal quadro normativo emerge che nei confronti delle residenze protette che ospitano anziani o disabili non autosufficienti le ASL sono tenute a molteplici interventi che si possono così articolare:

     1) assistenza medica generica;

     2) assistenza medica specialistica;

     3) fornitura di farmaci;

     4) fornitura di presidi sanitari.

 

1) Assistenza medica generica

     L'assistenza medica generica nei confronti degli ospiti parzialmente o del tutto non autosufficienti all'interno delle residenze protette è affidata a medici di medicina generale convenzionati con la ASL di appartenenza, secondo le modalità stabilite dalle norme generali in vigore.

 

2) Assistenza medica specialistica

     A norma dell'Art. 26, 6° comma, della Legge n. 833/78, l'assistenza medica specialistica è prestata, di norma, presso gli ambulatori dell'Azienda Sanitaria Locale di cui l'utente fa parte o presso gli ambulatori esterni convenzionati.

     Per quanto riguarda i soggetti non autosufficienti, la stessa legge afferma, in linea di principio, la possibilità di erogare delle prestazioni specialistiche anche presso il domicilio dell'utente, al fine di ridurre i ricoveri ospedalieri.

     Le Aziende Sanitarie Locali infatti, a norma dell'Art. 20 del D.P.R. n. 316/90, possono chiedere agli specialisti ambulatoriali convenzionati - che operano nelle strutture pubbliche direttamente gestite dal S.S.N. - di svolgere l'attività professionale al di fuori della sede abituale di lavoro (attività extra-moenia).

     A seconda pertanto delle esigenze erogative prospettate, le prestazioni specialistiche in attività extra-moenia, finalizzata alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, possono essere svolte dal medico specialista convenzionato a domicilio e presso le residenze protette, previa autorizzazione della competente A.S.L.

 

3) Fornitura di farmaci

     All'interno di ogni A.S.L. deve essere definito un Prontuario Terapeutico per i farmaci e un Repertorio Terapeutico per il materiale farmaceutico direttamente specifico per le residenze protette.

     Detta definizione deve essere fatta di concerto tra i Coordinatori Sanitari delle residenze protette ed i responsabili del Settore Farmaceutico e della Farmacia Ospedaliera.

     La lista è concordata nell'ambito dei farmaci e del materiale farmaceutico gestito dalla Farmacia Ospedaliera.

     Le richieste di materiale farmaceutico non possono prevedere prodotti diversi da quelli concordati nella lista.

 

a) Modalità di richiesta

     Le richieste di farmaci e di materiale farmaceutico vengono indirizzate al Servizio di Farmacia Ospedaliera con la frequenza e le modalità ritenute necessarie e concordate preventivamente tra il Coordinatore Sanitario della residenza protetta e il Responsabile del Servizio di Farmacia Ospedaliera.

     I farmaci e il materiale farmaceutico vengono prelevati da un incaricato, debitamente autorizzato per iscritto dalla residenza protetta.

 

4) Fornitura di Presidi Sanitari

     I presidi sanitari devono essere erogati dalla ASL competente per territorio, direttamente e senza oneri, alle residenze protette in analogia a quanto previsto per i prodotti farmaceutici, nella misura e con le procedure di cui al protocollo per l'assistenza farmaceutica.

     Per quanto attiene alla fornitura di pannolini, pannoloni e degli altri ausili per l'incontinenza, la fornitura rimane a carico delle strutture assistenziali potendo includere il relativo costo tra quello assunto direttamente dalla Regione all'interno della quota giornaliera di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario.

 

     Art. 5. (Procedure per l'ammissione).

 

1. Proposta di ricovero

     La proposta di ricovero in una residenza per anziani non autosufficienti può essere prospettata dal medico di fiducia dell'assistito, dalle unità operative della ASL di appartenenza dell'anziano, nonché dal Comune di residenza del medesimo. Dalla proposta, che va inoltrata dalla ASL di residenza dell'anziano, devono necessariamente risultare i seguenti elementi di natura sanitaria e di natura socio-assistenziale:

     a) dipendenza psico-fisica dell'anziano risultante da specifica relazione che ne evidenzi la diagnosi clinica con le indicazioni relative alle terapie precedentemente praticate, oltre alle motivazioni cliniche, assistenziali e riabilitative della proposta di ricovero (di competenza dei sanitari, come innanzi specificato);

     b) impossibilità di permanenza dell'anziano nel proprio domicilio, anche a causa della situazione familiare e socio-ambientale (di competenza del Comune).

 

2. Valutazione della proposta di ricovero

     La Unità Valutativa Geriatrica (UVG) della ASL di residenza dell'anziano procede, direttamente o su base documentale, a una valutazione multidimensionale (VMD) delle condizioni di non autosufficienza dell'anziano da ricoverare e delle possibili ed efficaci alternative al ricovero. Le UVG sono formate da:

     a) un medico geriatra, come Coordinatore;

     b) un assistente sociale;

     c) un terapista della riabilitazione;

     d) un infermiere professionale;

     e) un assistente sanitario.

     Nella sua attività l'UVG si raccorda con il medico di fiducia dell'anziano. Il ricovero è subordinato all'assenso espresso dal soggetto, quando è nella capacità di farlo, informato sulle regole di cui si richiede il rispetto. La ASL di residenza dell'anziano, valutata la proposta di ricovero e sentito il parere del responsabile sanitario della residenza protetta, provvede alla emissione della impegnativa. L'impegnativa dovrà essere emessa entro tre giorni dalla proposta di ricovero. L'impegnativa costituisce la dichiarazione di assunzione, da parte della ASL di ubicazione della struttura, degli oneri imputabili al Fondo sanitario regionale e rivenienti dal ricovero prescritto.

 

3. Impegnativa per ricoveri extra-zonali

     Laddove nel territorio di residenza dell'anziano non vi siano residenze protette si può fare ricorso a residenze ubicate in altre ASL; in tal caso, la ASL di residenza dell'anziano provvede a far pervenire alla ASL di ubicazione della residenza protetta la proposta di ricovero, formulata secondo le disposizioni precedenti, e a richiedere il necessario nulla osta e la conseguente emissione dell'impegnativa. Gli oneri corrisposti alla residenza protetta da parte della ASL di ubicazione vengono rimborsati, da parte della ASL di residenza dell'anziano, alla richiamata ASL di ubicazione della residenza protetta.

 

4. Persone già residenti presso le residenze protette

     Per quanto attiene le persone che al momento dell'approvazione del presente regolamento siano già ricoverate presso residenze protette, la UVG competente per territorio provvederà a sottoporre le stesse a una specifica visita medica, certificando lo stato di salute dei soggetti interessati e indicando altresì lo stato di autosufficienza di ogni singolo residente, se cioè rientrante nella categoria dei non autosufficienti o in quella dei parzialmente autosufficienti.

 

5. Verifiche

     La ASL, tramite la UVG del territorio, può disporre accertamenti e verifiche sulle prestazioni erogate ai propri assistiti.

 

     Art. 6. (Liquidazione dei contributi).

     1. Per quanto attiene la corresponsione dei compensi per le giornate di effettiva presenza, eventuali computi per temporanee assenze, a vario titolo, possono essere effettuati dal Direttore generale della ASL, d'intesa con il responsabile della residenza ospitante, sino a un massimo di 1/3 della retta a carico della ASL, in considerazione dei costi fissi rimanenti comunque a carico delle residenze protette.

     2. Circa le modalità di liquidazione, le stesse saranno effettuate sulla base di un rendiconto mensile che le singole strutture dovranno rassegnare alle ASL entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento.

     3. La liquidazione del contributo previsto dal presente regolamento avverrà con accredito alla residenza ospitante entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto mensile.

     4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le singole strutture provvederanno a inviare un rendiconto annuale riassuntivo di quelli mensilmente inviati.

     5. Le singole ASL devono altresì inviare all'Assessorato regionale alla sanità, trimestralmente, copia dei rendiconti mensili, oltre a una dettagliata relazione sull'intero rapporto convenzionale.

 

     Art. 7. (Convenzione).

     1. Lo schema-tipo di convenzione da stipulare tra le ASL e le residenze protette in attuazione del presente regolamento viene allegato in uno allo stesso e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

     2. Le strutture protette iscritte nell’apposito registro di cui all’art. 32 della L.R. n. 17/03 e regolarmente classificate ai sensi del precedente art. 2, comma 1, possono accedere al convenzionamento per l’assegnazione delle quote di spesa per l’assistenza a rilievo sanitario fornita alle persone parzialmente o del tutto non autosufficienti. [2]

     3. Il termine ultimo di presentazione delle domande di classificazione da parte dei Direttori Generali delle Aziende UU. SS. LL.. è fissato al 30 novembre di ogni anno [3].

 

     Art. 8. (Obiettivi da raggiungere).

     1. Il presente regolamento, come specificato nella premessa, rappresenta solo un primo momento propedeutico alla definizione di un organico piano socio-assistenziale della Regione Puglia.

     2. Il momento presente deve essere considerato come fase iniziale di autorizzazione al funzionamento al fine di consentire la classificazione univoca dei presidi del sistema socio-sanitario e del sistema socio- assistenziale, nonché la loro articolazione in classi.

     3. Tale standardizzazione graduale e classificazione univoca potrebbe favorire, ove previsto nel piano socio-assistenziale, un ottimale processo di allocazione di partite correnti del Fondo sanitario regionale, facendo dipendere l'entità dei contributi ai singoli gestori dalla distanza (da misurare ogni anno a consuntivo) tra standards previsti nel PSA e standards in possesso delle residenze protette.

     4. Attraverso tale meccanismo di incentivazione, fondato sulla riqualificazione delle residenze, si potrebbero raggiungere significativi risultati consentendo alle strutture ed enti gestori delle residenze protette di assicurare standards qualitativi ragguardevoli.

 

     Art. 9. (Piano socio-assistenziale).

     1. Il piano socio-assistenziale, la cui approvazione è di competenza del Consiglio regionale, deve avere validità triennale e regolamentare i seguenti processi:

     a) standardizzazione gestionale e strutturale delle unità di offerta;

     b) rilascio di autorizzazioni al funzionamento;

     c) esercizio delle attività di vigilanza da attribuire alle ASL;

     d) fissazione degli indici di fabbisogno e degli indici di piano;

     e) sostegno alla riqualificazione strutturale delle residenze.

     2. Nella definizione degli standards gestionali e strutturali delle unità di offerta residenziali e territoriali, da graduare nel tempo in modo da poter scandire il progressivo avvicinamento alla situazione a regime, assunta come obiettivo del piano, le valenze principali del modello riguardano:

     a) l'integrazione tra sociale e sanitario;

     b) la valutazione scientifica e multidimensionale (condotta dalla UVG) del bisogno assistenziale quale criterio di governo degli accessi dell'anziano e dell'inabile al sistema dei servizi;

     c) la complementarietà e la compresenza delle diverse possibili risposte ai bisogni dell'anziano e dell'inabile;

     d) i servizi residenziali;

     e) i servizi diurni;

     f) i servizi domiciliari,

rispettando nel modello una gerarchia di interventi che privilegi la risposta ai bisogni delle componenti più fragili e più a rischio.

     3. La priorità da assumere è l'assistenza continuativa rivolta agli anziani totalmente o parzialmente non autosufficienti, con pluripatologie ad alto rischio di perdita della autosufficienza, e in età avanzata.

     4. L'assetto organizzativo del modello asseconda la complessità dell'approccio derivante dalla interdisciplinarietà degli interventi diretti a contrastare i fattori che possono colpire l'anziano, condizionandone in modo e grado diverso l'autonomia.

     5. Potendo derivare la non autosufficienza da problemi di varia natura (fisica, psichica, socio-economica e ambientale), il modello assistenziale non può prescindere da interventi tesi a garantire, al tempo stesso, la specificità e la globalità degli interventi, l'integrazione socio- sanitaria, l'integrazione delle competenze e dei diversi livelli di assistenza, la continuità dell'assistenza.

 

     Art. 10. (Prima attuazione del regolamento).

     1. Nella prima fase attuativa del presente regolamento e, quindi, nel primo rapporto convenzionale che le ASL, sulla base della allegata convenzione, instaureranno con gli enti gestori residenze protette, non potendo prevedere, al momento, il numero delle istanze che si determineranno e l'evoluzione dell'intero sistema trattante, è necessario ripartire le risorse disponibili di cui alla lett. b) dell'art. 4 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, sulla base della popolazione residente nel territorio pugliese.

     2. In particolare, potendo le residenze protette anche ospitare - sino a un valore percentuale massimo pari al 15% della propria ricettività - persone che non abbiano raggiunto l'età pensionabile ma che presentino difetti fisici e/o psichici determinanti la non completa autosufficienza, la ripartizione delle risorse è data dai seguenti valori percentuali:

     85% rapportato alla popolazione anziana residente in ogni singola ASL (ultrasessantacinquenne);

     15% rapportato alla popolazione di età inferiore ai sessantacinque anni residente in ogni singola ASL.

     3. Sulla base dei valori di cui al comma 2 e in applicazione della TABELLA "A", allegata in uno al presente regolamento, il primo convenzionamento tra le ASL e le residenze protette è subordinato alla disponibilità di risorse finanziarie a valere sull'art. 4, lett. b), della richiamata legge regionale n. 20 del 1995, come di seguito indicato:

 

 

             ASL BA/1             Lit.   561.259.030

             ASL BA/2             Lit.   659.581.710

             ASL BA/3             Lit.   487.967.480

             ASL BA/4             Lit. 1.404.682.770

             ASL BA/5             Lit.   554.722.690

             ASL BR/1             Lit. 1.058.996.430

             ASL FG/1             Lit.   567.045.850

             ASL FG/2             Lit.   547.688.600

             ASL FG/3             Lit.   698.625.710

             ASL LE/1             Lit. 1.214.749.930

             ASL LE/2             Lit.   872.062.330

             ASL TA/1             Lit. 1.372.617.470

 

 

     4. I fondi assegnati alle ASL e non utilizzati nell'anno di riferimento devono essere dalle stesse riutilizzati negli anni seguenti. L'importo delle somme non utilizzate sarà detratto dalle assegnazioni successive.

 

     Art. 11. (Periodi successivi).

     1. Secondo i criteri indicati nel presente regolamento, in sede di approvazione della annuale legge di bilancio previsionale della Regione Puglia si provvederà a dotare apposito capitolo delle risorse finanziarie necessarie per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento.

 

     Art. 12. (Norma transitoria).

     1. Le risorse stanziate per l'anno 1995, di cui all'art. 4, lett. b), della legge regionale 19 aprile 1995, n. 20, possono essere utilizzate per il rimborso delle principali spese a rilievo sanitario sostenute, nel corso di detto anno, dalle casse protette in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.

     2. Tale rimborso può aver luogo esclusivamente con riferimento alle spese sanitarie debitamente documentate, per le quali vi sia possibilità di effettuare una evidente distinzione tra le stesse e quelle aventi rilievo assistenziale.

 

 

SCHEMA TIPO  DI  CONVENZIONE  TRA  AA.SS.LL.  ED  ENTI  GESTORI  -

     PUBBLICI O DEL PRIVATO SOCIALE - DI RESIDENZE PROTETTE.

 

     Le  AA.SS.LL.   al  fine   di  assicurare  agli  anziani  non

autosufficienti e ai disabili non assistibili al proprio domicilio

le  prestazioni   ed  i  servizi  socio-sanitari  erogabili  nelle

residenze protette  debbono avvalersi  delle prestazioni  rese  da

Residenze convenzionate  gestite da  Enti  Pubblici,  dal  Privato

Sociale, da  Cooperative Sociali  ed Enti  Morali che  non abbiano

fini di lucro.

     Tutte le convenzioni stipulate dalle AA.SS.LL. per entrare in

vigore debbono  essere redatte  in conformità  al presente  schema

tipo, debbono  essere deliberate  dalle  AA.SS.LL.  di  ubicazione

delle residenze  convenzionate e  debbono essere autorizzate dalla

Giunta  Regionale   con  atti   deliberativi  che   ne  consentono

l'imputazione degli oneri sul F.S.R.

 

L'anno ...........................................................

addì ................. del mese di ...............................

 

                               TRA

 

La A.S.L. n. ................ di .................................

con sede a .......................................................

in via ...................................... n. ................,

con codice fiscale ..............................................,

legalmente rappresentata pro tempore dal Sig. ....................

..................................................................

                                E

 

l'Ente ...........................................................

con sede a .......................................................

in via ............................................. n. .........,

con codice fiscale ..............................................,

legalmente rappresentata pro tempore dal Sig. ....................

..................................................................

 

                             PREMESSO

 

     1)  che   la  convenzione   viene  stipulata  dall'A.S.L.  di

ubicazione della  residenza per  anziani parzialmente  o del tutto

non autosufficienti;

     2) che l'A.S.L. n. .............. di ........................

ha preso  atto in data ......................................, con

delibera n. ................. del regolamento regionale n. .......

concernente  la  assegnazione  delle  quote  di  spesa  a  rilievo

sanitario a  persone parzialmente  o del tutto non autosufficienti

ospitate nelle strutture residenziali protette;

     3) che  la  definizione  della  presente  convenzione  appare

elemento essenziale, nell'ambito del predetto regolamento, per una

compiuta realizzazione delle prestazioni e dei servizi a favore di

anziani non autosufficienti parziali e totali;

     4) che l'A.S.L. n. ............ di ..........................

intende avvalersi dell'Ente ......................................

nell'attuazione delle  attività socio-sanitarie integrate a favore

di anziani realizzate nel proprio territorio di competenza:

     5) che l'Ente

     a) è  disponibile, fatta salva la propria autonomia giuridica

ed amministrativa,  a collaborare  per le finalità di integrazione

delle prestazioni socio-assistenziali;

     b)  ha   ottenuto  per   la  struttura   che  convenziona  la

classificazione nella fascia ........... del regolamento regionale

n. ..............  al funzionamento  per un totale di ............

posti letto con provvedimento n. ........... del .................

     c) possiede  gli standard  di convenzionamento  previsti  dal

regolamento regionale come evincibile:

     - dai locali di cui alle allegate planimetrie;

     -  dalle   attrezzature   tecniche   risultanti   dall'elenco

allegato;

     -  dal   personale  addetto  di  cui  all'allegato  prospetto

nominativo distinto per qualifiche professionali;

     6) che  con il  presente atto,  sottoscritto dai  contraenti,

deliberato dall'A.S.L.  ...................... e  che dovrà essere

autorizzato dalla Giunta Regionale, si affida all'................

la gestione convenzionata dei seguenti volumi di attività:

 

------------------------------------------------------------------

Moduli           Capacità      VOLUMI DI ATTIVITA' CONVEN.TI.

organizzativi    Ricettiva

di riferimento

------------------------------------------------------------------

                                POSTI             GIORNATE ANNUE

                                RESIDENZIALI

------------------------------------------------------------------

- STRUTTURA PROTETTA

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     7) che  gli oneri  derivanti dal costo della permanenza nelle

strutture protette  ubicate sul  territorio della  Regione  Puglia

sono sostenuti:

     - con il contributo regionale;

     - con  la retta  corrisposta dai singoli residenti o dai loro

congiunti ovvero in caso di situazione di bisogno, dai loro comuni

di residenza;

     - con i proventi delle entrate (patrimoniali od altra natura)

degli enti  gestori qualora  esistano  e  statutariamente  ne  sia

prevista tale destinazione;

     8) che  la Regione Puglia provvede ogni anno con proprio atto

deliberativo,  sentiti   gli  interessati   e  la   rappresentanza

regionale  dell'UNEBA,   a  determinare  l'entità  del  contributo

giornaliero riconosciute  ai gestori  in base alla classificazione

prevista;

     Tutto ciò promesso

                     SI CONVIENE E SI STIPULA

     quanto segue:

 

Art. 1. (Individuazione residenza protetta convenzionata).

     Nell'ambito  delle   attività  socio-assistenziali  e  socio-

sanitarie integrate a favore di anziani, la A.S.L. n. ......... di

........................ si  avvale  delle  prestazioni  dell'Ente

..................... convenzionando n. ......... posti.

 

Art. 2. (Obblighi dei gestori).

     L'Ente garantisce le prestazioni avvalendosi delle strutture,

attrezzature, servizi  e personale  individuati  in  dettaglio  in

allegato,  (l'elenco  del  personale  dovrà  essere  nominativo  e

distinto per  qualifiche professionali).  Il personale  dichiarato

deve essere  costantemente utilizzato nella struttura; l'accertata

violazione di questa norma comporta l'automatica sospensione della

convenzione.

     L'Ente formalmente si obbliga:

     a) a  perseguire nel periodo di validità della convenzione, e

con riferimento alle scadenze indicate dagli organismi competenti,

gli adeguamenti resi necessari dagli standard nelle entità, modi e

tempi prescritti.  Si obbliga  altresì ad adempiere alle ulteriori

prescrizioni tecniche,  previste dalla normativa vigente, di volta

in volta date dai competenti organismi di vigilanza;

     b) ad  adeguarsi alle  procedure di  ammissione previste  dal

Regolamento Regionale n. ...........;

     c) ad  avvalersi di  personale avente  i necessari  requisiti

professionali, nei  cui confronti  - se dipendente - si impegna ad

applicare una  disciplina contrattuale  collettiva attinente  alla

materia socio-assistenziale  e comunque  rispettosa  delle  norme,

principi e criteri vigenti in materia di diritto del lavoro;

     d) a  consentire l'accesso  del volontariato  per  specifiche

attività  integrative   in  conformità  alle  normative  regionali

vigenti;

     e) a  redigere e mantenere aggiornate le cartelle cliniche ed

i piani di intervento dei residenti.

     Il  mancato   adempimento  di  tali  obblighi  condiziona  il

permanere in essere della presente convenzione, dando facoltà alla

A.S.L. stipulante di procedere a sua discrezione, alla sospensione

ed alla  risoluzione della  convenzione  stessa  con  le  modalità

previste dal successivo articolo 8.

 

Art. 3. (Procedure di ammissione).

     a) proposta di ricovero

     Si richiama  espressamente in ogni sua parte quanto contenuto

nel Regolamento regionale n. ................ del ................

che le parti contraenti si impegnano a rispettare.

 

Art. 4. (Dimissioni).

     Le dimissioni  dei soggetti ricoverati possono essere decise,

oltreché volontariamente  dagli stessi,  dagli organi della A.S.L.

che hanno  valutato la  proposta di  ricovero o direttamente dalla

struttura   convenzionata    in   presenza   delle   sottoelencate

condizioni:

     -   accertata    impossibilità   del   rispetto,   da   parte

dell'anziano, della vita comunitaria;

     - accertata  morosità nel  pagamento delle rette di soggiorno

che rimangono a carico diretto dei residenti o dei Comuni;

     - individuazione operativa di altra soluzione idonea (ai fini

della tutela  della salute  e della  salvaguardia della continuità

terapeutica,  se   necessaria)  a  trasferire  l'anziano  dopo  la

dimissione.

     La residenza convenzionata deve infine notificare alla A.S.L.

di residenza  dell'anziano  ed  alla  sua  A.S.L.  di  ubicazione,

l'avvenuta dimissione  nel termine  massimo  di  20  giorni  dalla

cessazione del ricovero.

     Il ricovero  dell'anziano in  ospedale e  il  suo  successivo

rientro  nella   Residenza  Protetta   dovranno  essere  segnalati

all'A.S.L. di  ubicazione e  a quella  di residenza dell'assistito

medesimo.

 

Art. 5. (Partecipazione alla programmazione delle AA.SS.LL.).

     L'Ente gestore  della struttura  ha diritto di partecipare ai

momenti di  programmazione della  A.S.L.  per  la  politica  degli

interventi a favore di anziani nei modi e forme riconosciuti dalla

legislazione regionale.

     La A.S.L.  è tenuta ad informare l'Ente gestore convenzionato

sulle iniziative  di formazione e di aggiornamento degli operatori

socio-assistenziali ai  vari livelli promosse dalla stessa o dalla

Regione,  riconoscendo   all'Ente  stesso   il  diritto   di   far

partecipare propri dipendenti a tali iniziative.

 

Art. 6.  (Costi standard,  contributi regionali,  rette  regionali

delle residenze protette convenzionate).

     Con le procedure di cui ai punti 7) e 8) della premessa della

presente convenzione,  la Giunta  Regionale ogni  anno provvede  a

determinare, sentite  le associazioni  più  rappresentative  degli

Enti gestori,  i costi  standards della permanenza nelle strutture

protette  della  Puglia  al  fine  di  tutelare  il  diritto  alla

equifruizione delle  prestazioni e  di garantire  l'erogazione  di

livelli uniformi di assistenza.

 

Art. 7. (Durata - Variazioni - Rinnovo - Disdetta).

     La presente  convenzione ha  la durata  di 3 anni ed entra in

vigore il .../.../...

     Nel periodo  di validità possono essere introdotte variazioni

dei valori  delle attività  convenzionate, concordate tra le parti

contraenti, deliberate dalla A.S.L. e sottoposte ad autorizzazione

regionale.

     La presente  convenzione, decadrà, con ogni effetto di legge,

al termine del periodo di validità.

     Al fine  di un  eventuale rinnovo,  la A.S.L.,  almeno 3 mesi

prima  della  naturale  scadenza,  tramite  lettera  raccomandata,

richiederà all'Ente  gestore di  confermare per eguale periodo, il

rapporto convenzionale.

     A  tal   fine,  previa   specifica  autorizzazione  regionale

rilasciata sulla  base di una dettagliata e motivata relazione che

la A.S.L.  inoltrerà alla  Regione Puglia,  i soggetti interessati

provvederanno  a   stipulare  nuova   convenzione  utilizzando  il

presente schema,  approvato in  uno al  regolamento  regionale  n.

............... del.../.../...

     In caso  di mancato  rinnovo  della  convenzione  gli  utenti

rimarranno comunque  in assistenza alle condizioni in atto, finché

l'A.S.L., d'intesa  con il  Comune di  residenza dell'anziano, non

avrà provveduto altrimenti.

 

Art. 8. (Inadempienze).

     Eventuali  inadempienze   in  merito   ai   contenuti   della

convenzione vanno  reciprocamente contestate  per iscritto  e  con

fissazione del termine per la loro rimozione.

     Trascorso inutilmente  detto termine,  le parti hanno facoltà

di sospensione o di recessione.

     In particolare,  per quanto  attiene la  A.S.L., tale facoltà

può essere esercitata soprattutto in presenza di:

     - significative  variazioni  del  livello  assistenziale  e/o

mancato  adeguamento   degli  standards   prefissati  secondo  gli

obblighi assunti;

     - deficienze ed irregolarità nella condizione della struttura

tali da pregiudicare le finalità della convenzione e compromettere

regolare esecuzione.

     Per quanto riguarda la struttura protetta, in presenza di:

     - mancata liquidazione delle rette di soggiorno.

 

Art. 9. (Controversie).

     Per  ogni   controversia  che  possa  verificarsi  in  ordine

all'adempimento  della   presente   convenzione,   l'esame   della

controversia  stessa  è  demandato,  giusti  gli  articoli  806  e

seguenti del  Codice  di  Procedura  civile,  al  giudizio  di  un

collegio arbitrale.

     Il collegio è composto dal Presidente del T.A.R. o Magistrato

da lui  designato che  lo  presiede  e  da  un  rappresentante  di

ciascuna delle parti contraenti.

     Il lodo  è pronunciato  nel termine di tre mesi dalla data di

costituzione del collegio.

 

Art. 10.

     Per quanto  non contemplato  nella presente convenzione si fa

riferimento  alla   normativa  vigente   in  materia   e,  più  in

particolare, al  Regolamento Regionale n. ........... del quale la

presente convenzione costituisce parte integrante e sostanziale.

 

Art. 11.

     La presente  convenzione sarà  registrata a cura delle A.S.L.

di ubicazione  dell'istituto secondo  le procedure  previste dalla

legge.

     Le spese  di bollo e di registrazione sono a carico dell'ente

gestore convenzionato.

 

Luogo e data della stipula

 

Firma dei contraenti:

 

 

Tabelle

(Omissis)

 

 

 


[1] Comma così sostituito dal R.R. 24 ottobre 2005, n. 25.

[2] Comma già sostituito dal R.R. 10 ottobre 2003, n. 13 e così ulteriormente sostituito dal R.R. 24 ottobre 2005, n. 25.

[3] Comma aggiunto dal R.R. 10 ottobre 2003, n. 13.