Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/12/2005 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Spesa a carattere pluriennale). |
Art. 2. (Finanziamento spesa sociale e rata mutuo in Edilizia residenziale). |
Art. 3. (Utilizzazione fondi ecotassa). |
Art. 4. (Criteri di assunzione di personale). |
Art. 5. (Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL). |
Art. 6. (Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie). |
Art. 7. (Lotta alla “Tristezza degli agrumi”). |
Art. 8. (Disposizioni relative all’aumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici di Terra d’Otranto s.p.a.). |
Art. 9. (Modifica all’articolo 30 della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18). |
Art. 10. (Classificazione “servizi minimi” nell’ambito del trasporto urbano). |
Art. 11. (Incentivazione alla trasformazione dell’apprendistato). |
Art. 12. (Esodo del personale dell’Agenzia regionale del lavoro). |
Art. 13. (Finanziamento straordinario piano casa). |
Art. 14. (Piano straordinario assunzioni ARPA). |
Art. 15. (Modificazione della dotazione organica dell’Ufficio rapporti con le Istituzioni dell’Unione europea a Bruxelles). |
Art. 16. (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 22 dicembre 2005, n 17). |
Art. 17. (Redazione DRAG). |
Art. 18. (Abrogazione dell’articolo 73 della l.r. 1/2005). |
Art. 19. (Integrazioni all’articolo 58 della l.r. 14/2004). |
Art. 20. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1973, n. 26). |
Art. 21. (Integrazione all’articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31). |
Art. 22. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3). |
Art. 23. (Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2005). |
§ VI.3.102 – L.R. 30 dicembre 2005, n. 20.
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2006 e bilancio pluriennale 2006-2008 della Regione Puglia.
(B.U. 30 dicembre 2005, n. 160 – Suppl. straord.).
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Spesa a carattere pluriennale).
1. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella tabella “A” allegata alla presente legge.
Art. 2. (Finanziamento spesa sociale e rata mutuo in Edilizia residenziale).
1. Gli stanziamenti di bilancio previsti nei capitoli iscritti nell’unità previsionale di base 7.1.1. - Settore sistema integrato servizi sociali - per complessivi euro 26.175.352,83 e nel capitolo 1121040 di cui all’unità previsionale di base 10.4.3. per la quota destinata al pagamento della sorte capitale della rata di mutuo in maturazione 2006 per euro 25.476.312,93 a seguito delle operazioni di consolidamento del debito in edilizia residenziale, sono alimentati mediante parziale utilizzazione, per l’importo complessivo di euro 51.651.665,76, delle economie vincolate provenienti dall’esercizio 2001 sul capitolo 491037.
2. Il Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene ridotto del complessivo importo di cui al comma 1 di euro 51.651.665,76.
Art. 3. (Utilizzazione fondi ecotassa).
1. Per l’annualità 2006 i fondi relativi all’“ecotassa” iscritti nel capitolo di spesa 611087 provenienti dalla tassa di deposito dei rifiuti in discarica, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, della
TITOLO II
NORME SETTORIALI DI RILIEVO FINANZIARIO
Capo 1
Disposizioni in materia sanitaria
Art. 4. (Criteri di assunzione di personale).
1. La normativa regionale riguardante modalità, divieti e limiti alle assunzioni non si applica alle procedure di mobilità per compensazione che sono sempre e in ogni caso consentite, fatta eccezione per i direttori di struttura complessa.
2. Alle Aziende sanitarie è fatto obbligo di dare attuazione alla
3. Le Aziende sanitarie sono autorizzate ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato personale ausiliario sino alla concorrenza dei posti di organico vacanti purché la spesa annua non ecceda quella sostenuta nel 2005 per la copertura dei medesimi posti a mezzo di contratti a tempo determinato o con il ricorso ad agenzie di somministrazione ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 giugno 2005, n. 752.
4. Le Aziende sanitarie riservano il 50 per cento dei posti vacanti in organico di cui al comma 3, relativi alle categorie di personale per l’accesso ai quali è richiesto il solo titolo della scuola secondaria inferiore, a coloro che abbiano svolto le medesime mansioni, nella stessa o in altra Azienda sanitaria, per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel quinquennio precedente alla data di scadenza del bando e che non siano titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso altre amministrazioni. Detti posti sono coperti mediante procedure concorsuali, da bandire entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolte nella forma di una prova d’idoneità, preceduta da una valutazione dei titoli professionali dei candidati, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale che tengano conto dell’anzianità di iscrizione al collocamento e dell’intero servizio prestato [1].
5. Nelle procedure di cui al comma 4, con deliberazione della Giunta regionale, in relazione alla quantità di lavoratori iscritti in ciascuna provincia nelle liste di mobilità e già dipendenti di Aziende sanitarie private, può essere detratta dalla percentuale indicata un’ulteriore riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico, da destinare a lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private.
6. Con le modalità e i criteri di cui al comma 5 può essere istituita una riserva non superiore al dieci per cento delle vacanze di organico relative alle altre categorie del personale dipendente delle Aziende sanitarie, da destinare ad assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori in mobilità già dipendenti di Aziende sanitarie private.
7. All’esito delle procedure di cui ai commi 4 e 5, le Aziende sanitarie, nel caso di mancata copertura totale delle vacanze di personale ausiliario, provvedono alle ulteriori assunzioni ai sensi dell’articolo 35, comma 1, lett. b), del
8. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità del Fondo sanitario regionale.
Art. 5. (Disposizioni in materia di gestioni liquidatorie ex USL).
1. I termini previsti dall’articolo 19 della
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 11 della
“3 bis 1. Il compenso spettante ai Direttori generali in qualità di Commissari liquidatori prescinde dal numero delle gestioni liquidatorie sottoposte alla propria curatela ed è riferito alla remunerazione lorda relativa al primo anno di attività. Per il periodo successivo e sino alla chiusura di tutte le procedure di liquidazione coatta amministrativa è previsto un compenso di euro 4 mila che deve essere corrisposto solo al termine delle attività. I predetti compensi, nell’ipotesi di alternanza di più Commissari liquidatori, devono essere ripartiti in maniera proporzionale sulla base del periodo di attività effettivamente svolta.”. [2]
Art. 6. (Norme in materia di bilanci delle Aziende sanitarie).
1. La Giunta regionale, con provvedimento formale, dispone in merito all’utilizzo dei risultati positivi di gestione delle Aziende sanitarie come risultanti dai bilanci di esercizio.
2. Per l’esercizio 2006, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria dello Stato, la Giunta regionale, nelle more dell’adozione del documento di indirizzo economico funzionale, comunica alle Aziende sanitarie, all’Agenzia regionale sanitaria pugliese (ARES) e all’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) gli importi assegnati in via provvisoria quale quota del fondo sanitario regionale ai fini dell’adozione del bilancio preventivo entro il 31 gennaio 2006.
Capo II
Disposizioni in materia di Agricoltura
Art. 7. (Lotta alla “Tristezza degli agrumi”).
1. Al fine di provvedere al cofinanziamento del programma nazionale rivolto a sostenere la lotta alla “Tristezza degli agrumi” viene stanziata, a valere sul bilancio autonomo per l’esercizio 2006, la somma di euro 500 mila mediante iscrizione sul capitolo di spesa 111137 “Contributo sulle spese di estirpazione e distruzione delle piante e/o lotti infetti da CTV a seguito di ingiunzione di abbattimento”.
2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, provvede a definire le linee di intervento e le relative procedure.
Capo III
Disposizioni in materia di Trasporto
Art. 8. (Disposizioni relative all’aumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici di Terra d’Otranto s.p.a.).
1. E’ autorizzata la partecipazione all’aumento di capitale sociale della Società trasporti pubblici di Terra d’Otranto s.p.a., per il mantenimento dell’attuale quota azionaria, mediante il conferimento in diritto di proprietà o altro diritto reale e nei limiti delle somme occorrenti dell’immobile sito nel Comune di San Cesareo di Lecce e distinto al NCEU - partita 1334 - foglio 1, particella 120.
2. Al fine di sostenere le spese derivanti dal conferimento dell’immobile di cui al precedente comma 1 è istituito nuovo capitolo di spesa nell’Unità previsionale di base 13.1.3, avente la seguente declaratoria: “Spese per conferimento immobile in conto aumento capitale sociale alla Società trasporti pubblici di Terra d’Otranto s.p.a.”, con uno stanziamento di euro 400 mila.
3. L’Assessore ai trasporti e vie di comunicazione è autorizzato ad adottare i provvedimenti derivanti dall’attuazione della presente norma sulla base delle procedure indicate dalla Giunta regionale con apposito atto.
Art. 9. (Modifica all’articolo 30 della
1. Il limite massimo del 2 per mille di cui al comma 4 dell’articolo 30 della
Art. 10. (Classificazione “servizi minimi” nell’ambito del trasporto urbano).
1. E’ facoltà della Regione, fino all’approvazione del Piano triennale dei servizi, classificare “servizi minimi”, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della
2. Tale facoltà è estesa, limitatamente al Comune capoluogo di regione, a quelli insulari e a quelli ad alta attrazione sanitaria e religiosa, anche per i servizi aggiuntivi da istituire con l’obiettivo di realizzare livelli di servizio sufficientemente rapportati alla domanda di trasporto, ancorché non regolati da contratto di servizio.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è istituito nel bilancio regionale, nell’unità previsionale di base 13.1.2, apposito capitolo di spesa avente la seguente declaratoria: “Spesa per classificazione ‘servizi minimi’ in attesa approvazione piano triennale dei servizi”, finanziato con uno stanziamento di euro 4,5 milioni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
Capo IV
Disposizioni in materia di lavoro
Art. 11. (Incentivazione alla trasformazione dell’apprendistato).
1. Al fine di integrare la dotazione finanziaria necessaria a dare attuazione all’articolo 10 della
Art. 12. (Esodo del personale dell’Agenzia regionale del lavoro).
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 58 della
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
Art. 13. (Finanziamento straordinario piano casa).
1. Al fine di provvedere alla realizzazione di una serie di interventi di sostegno a privati, cooperative e imprese per il recupero di alloggi da dare in locazione, alle famiglie per il recupero della prima casa, agli IACP per il recupero di immobili residenziali nonché agli enti pubblici da destinare ai programmi integrati di riqualificazione delle periferie, i residui di stanziamenti provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:
(omissis)
confluiscono nei capitoli di spesa di nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzati per le finalità indicate nel medesimo comma.
2. Le economie vincolate provenienti dagli anni e dai capitoli sottoelencati:
(omissis)
confluiscono nei capitoli di spesa di nuova istituzione indicati al comma 3 e sono utilizzate per le finalità indicate nel medesimo comma.
3. In relazione alle risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2, ammontanti a complessivi euro 157.014.651,85, sono istituiti i seguenti capitoli di spesa dell’Unità previsionale di base 3.1.2 “Interventi regionali in materia di edilizia residenziale”, con indicazione delle somme assegnate a ciascuna categoria di intervento:
(omissis) [3]
4. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento, definisce criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi di cui al comma 3, attribuendo priorità agli interventi di recupero e riqualificazione di tipo eco-compatibile rispetto alla nuova costruzione e favorendo l’integrazione fra politiche abitative e politiche sociali.
5. Qualora per una categoria di intervento i fondi non vengano utilizzati interamente, la Giunta regionale può destinare i fondi inutilizzati ad altri interventi tra quelli indicati al comma 4.
6. E’ istituito, presso il Settore edilizia residenziale pubblica, l’Osservatorio della condizione abitativa, che dovrà essere compatibile con gli Osservatori regionali e l’Osservatorio nazionale. Esso provvede alla raccolta di conoscenze sistematiche sulla condizione abitativa, all’analisi delle situazioni di disagio abitativo e al monitoraggio e alla valutazione dell’attuazione di programmi riguardanti l’edilizia residenziale pubblica, allo scopo di formulare proposte mirate alla realizzazione di una più efficace politica abitativa regionale.
7. L’Osservatorio della condizione abitativa ha anche compiti di diffusione di dati e analisi per promuovere lo scambio e l’integrazione di conoscenze sull’edilizia sociale e le politiche abitative tra le forze politiche, sociali, professionali e imprenditoriali.
8. Le modalità e le procedure per il funzionamento dell’Osservatorio della condizione abitativa sono definite con provvedimento della Giunta regionale.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 14. (Piano straordinario assunzioni ARPA).
1. Al fine di assicurare l’immediata piena operatività delle strutture centrali e territoriali dell’ARPA Puglia - è istituito un fondo per il finanziamento del Piano straordinario delle assunzioni nell’Agenzia stessa.
2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura con l’assegnazione aggiuntiva, vincolata alla finalità del Piano straordinario delle assunzioni ARPA, di euro 3 milioni sul capitolo 581000 dell’unità previsionale di base 14.1.2.
3. Il Direttore generale dell’ARPA Puglia, entro il 31 marzo 2006, propone alla Giunta regionale, che entro novanta giorni l’approva, il Piano straordinario delle assunzioni, tenendo conto delle esigenze delle strutture territoriali e del mantenimento a regime delle funzioni oggi svolte dalle strutture centrali con contratti a tempo determinato.
Art. 15. (Modificazione della dotazione organica dell’Ufficio rapporti con le Istituzioni dell’Unione europea a Bruxelles).
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. La dotazione organica del personale dell’Ufficio è determinata con deliberazione di Giunta regionale su proposta del Presidente e non può superare le dieci unità, di cui un dirigente, cinque appartenenti alla categoria D, tre alla categoria C e uno alla categoria B.”.
Art. 16. (Modifiche all’articolo 15 della
1. All’articolo 15 (Interventi in materia di ricerca e orientamento universitario) della
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L’intervento viene attuato tramite gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (EDISU). Alla relativa spesa si fa fronte mediante utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 915010 del bilancio di previsione per l’esercizio 2006.”;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a definire i relativi progetti fissandone criteri, termini e modalità.”.
1 bis. La Regione, nelle more della emanazione della legge organica in materia di ricerca universitaria e scientifica, al fine di assicurare la partecipazione della Regione a iniziative e attività di notevole prestigio e portata culturale e scientifica in Italia e all’estero, sostiene:
a) la partecipazione della Regione Puglia a convegni, seminari e simposi scientifici atti a promuovere e a sostenere la ricerca scientifica e universitaria;
b) le attività di studio, ricerca, formazione e progettazione, la realizzazione di pubblicazioni di indagini statistiche e di studi di fattibilità, in collaborazione con le università degli studi, gli enti locali, gli istituti di consulenza e formazione e i centri di ricerca pubblici e privati, al fine di promuovere lo sviluppo, la qualificazione e le attività del sistema universitario pugliese con particolare riferimento alla ricerca scientifica e all’innovazione tecnologica anche in funzione dell’internazionalizzazione delle attività stesse;
c) la partecipazione della Regione Puglia alla formazione e costituzione di consorzi e fondazioni che promuovono attività di ricerca scientifica sul territorio regionale;
d) gli oneri finalizzati a garantire l’attuazione degli accordi di Programma- quadro stipulati con le università degli studi, gli enti di ricerca pubblici e privati e altri soggetti istituzionali. [4]
Art. 17. (Redazione DRAG).
1. Al fine di provvedere alla redazione del Documento regionale di assetto generale (DRAG) di cui all’articolo 4 della
Art. 18. (Abrogazione dell’articolo 73 della
1. L’articolo 73 della
Art. 19. (Integrazioni all’articolo 58 della
1. I dipendenti degli EDISU, degli Istituti autonomi case popolari (IACP) e delle Aziende di promozione turistica (APT) presenti sul territorio regionale che hanno sottoscritto con l’ente di appartenenza la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 58 della
2. L’istanza di cui al comma 1, diretta al legale rappresentante dell’ente, va presentata entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’organo di governo dell’ente, entro il 20 gennaio 2006, esaminate le richieste, può accogliere l’istanza in relazione alle esigenze di servizio, fissando unilateralmente la nuova data della risoluzione consensuale, che deve aver comunque termine non oltre il 31 dicembre 2006, previa specifica sessione di concertazione con le organizzazioni sindacali di categoria.
3. L’istanza di cui al comma 1 non può essere presentata dai dipendenti che compiono il sessantacinquesimo anno di età entro il termine del 31 dicembre 2005.
4. Alle unità di personale nei confronti delle quali gli organi degli enti dispongono la proroga, ai sensi del presente articolo, sono corrisposte le indennità previste dall’articolo 58, commi 1 e 5, della
5. Onde consentire l’esercizio della facoltà di cui al comma 1, la data della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro indicata nei contratti sottoscritti dai dipendenti degli enti regionali EDISU, IACP e APT in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è fissata al 31 gennaio 2006.
6. In caso di mancato accoglimento da parte degli organi di governo dell’ente entro il termine indicato dal comma 2, l’istanza s’intende respinta e, in tal caso, il dipendente istante cessa dal servizio alla data del 31 gennaio 2006.
Art. 20. (Modifica all’articolo 2 della
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. Il provvedimento della Regione Puglia deve essere preceduto dalla consultazione della popolazione interessata nonché dal parere espresso, entro e non oltre i sessanta giorni, dal Consiglio comunale.”.
Art. 21. (Integrazione all’articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 4 della
“1 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalità di cui al comma 1 ter sono altresì esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nell’elenco regionale delle Associazioni di volontariato per la Protezione civile della regione Puglia, di cui all’articolo 5 della
Art. 22. (Modifica all’articolo 2 della
1. All’articolo 5 della
“3 bis. L’Ufficio di Presidenza, con proprio atto, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, può aggiornare, annualmente, le somme di cui ai commi precedenti.”.
Art. 23. (Modifiche all’articolo 7 della
1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 7 (Anticipazioni al Cassiere centrale) della
“l bis) spese per traslochi e facchinaggio;
l ter) spese per servizi di vigilanza e custodia degli uffici regionali.”.
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
TABELLA A
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall’art. 28 della
[2] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 26 gennaio 2006, n. 13.
[3] Comma modificato dall'art. 5 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 43 della