Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.2 assistenza sociale |
Data: | 06/02/2013 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. Interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia |
Art. 2. Forme di gestione dei servizi sociali |
Art. 3. Integrazioni all’articolo 11 della l.r. 19/2006 |
Art. 4. Modifica dell’articolo 14 della l.r. 19/2006 |
Art. 5. Competenze dei comuni e delle province in materia di assistenza sociale per il diritto allo studio. |
Art. 6. Regolazione del sistema di offerta territoriale |
Art. 7. Modifica all’articolo 46 della l.r. 19/2006 |
Art. 8. Titoli per l’acquisto di servizi |
Art. 9. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della l.r. 19/2006 |
Art. 10. Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. 19/2006 |
Art. 11. Accreditamento delle strutture e dei servizi di cui alla l.r. 19/2006 |
Art. 12. Modifiche all’articolo 69 della l.r.19/2006 |
Art. 13. Interventi residuali per gli hanseniani |
Art. 14. Nuove norme in materia di riforma delle IPAB |
Art. 15. Vigilanza e controllo sulle ASP |
Art. 16. Attività residenziali extraospedaliere |
Art. 17. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2007, n.7 |
Art. 18. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 16 aprile 2007, n.10 |
Art. 19. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n.1 |
Art. 20. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 2 |
Art. 21. Centro regionale dell’Audiolibro |
Art. 22. Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 |
Art. 23. Abrogazione dell’articolo 19 della l.r. 45/2012 |
§ III.2.57 - L.R. 6 febbraio 2013, n. 7. [1]
Norme urgenti in materia socio-assistenziale
(B.U. 11 febbraio 2013, n. 21)
TITOLO I
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2006, N. 19
Art. 1. Interventi indifferibili in favore dei minori fuori famiglia
1. All’articolo 3 della
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Per le prestazioni e i servizi rivolti ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 il Comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore, fatto salvo il diritto di rivalsa in base agli accordi interregionali e internazionali.”;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
“4 bis. Per le prestazioni e i servizi, aventi valore di interventi indifferibili, rivolti ai minori, è competente il comune nel quale risiede il minore al momento in cui si è manifestata la necessità di intervento. Se il minore è privo di residenza, il comune competente è quello nel cui territorio è stato rintracciato il minore.”;
c) il comma 8 è abrogato.
Art. 2. Forme di gestione dei servizi sociali
1. Il comma 3 dell’articolo 6 della
“3. I Comuni appartenenti allo stesso ambito territoriale di cui all’articolo 5 determinano autonomamente la forma di gestione associata, scegliendola tra le forme previste dagli articoli 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, emanato con
2. Il comma 1 dell’articolo 20 della
“1. Le IPAB che abbiano completato il processo di trasformazione in Aziende di servizi alla persona (ASP), ai sensi della
Art. 3. Integrazioni all’articolo 11 della
1. All’articolo 11 della
a) “dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
“6 bis. Al fine di uniformare i percorsi diagnostici e riabilitativo - assistenziali e definire i requisiti strutturali e organizzativi dei luoghi di cura e per l’assistenza domiciliare, è istituita la Commissione regionale Alzheimer, con il coordinamento organizzativo dell’ARES. La Commissione è composta da:
1) il dirigente del Servizio assistenza territoriale e prevenzione dell’Assessorato alle politiche della salute, che la coordina;
2) il dirigente del Servizio programmazione sociale e integrazione socio-sanitaria;
3) il direttore dell’ARES o suo delegato;
4) un rappresentante delle associazioni delle famiglie di pazienti Alzheimer a livello regionale;
5) un rappresentante dei direttori dei distretti socio-sanitari;
6) un rappresentante dei dirigenti medici aziendali competenti per i servizi territoriali riabilitativi dedicati all’Alzheimer;
7) un dirigente ASL con documentate competenze tecnico- scientifiche in materia di patologie neurodegenerative e demenze senili;
8) un funzionario dell’Assessorato alle politiche della salute, con funzioni di segretario.
6 ter. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro il 10 aprile 2013, istituisce la Commissione, ne definisce gli obiettivi dell’attività almeno biennali e ne disciplina la partecipazione allargata a esperti e operatori sanitari interessati per competenza.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 14 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 14 della
“6 bis. L’Osservatorio regionale delle politiche sociali promuove, a titolo non oneroso per le pubbliche amministrazioni, specifiche collaborazioni, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, con istituzioni pubbliche e private “no profit” iscritte negli appositi registri regionali, al fine di perseguire le funzioni di cui al comma 1, nell’area delle diverse abilità e delle patologie invalidanti.”.
Art. 5. Competenze dei comuni e delle province in materia di assistenza sociale per il diritto allo studio.
1. Alla
a) dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 16 è aggiunta la seguente:
"f bis) erogazione di prestazioni, anche economiche, per il contrasto alla povertà e il sostegno del diritto allo studio per madri nubili con figli, di cui alla
b) la lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 è sostituita dalla seguente:
"e) alla progettazione e gestione degli interventi a carattere socio assistenziale in materia di assistenza scolastica e istruzione ai sensi dell'articolo 5 del
c) dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 17 è aggiunta la seguente:
"f bis) alla realizzazione dei servizi di assistenza specialistica per l'integrazione scolastica degli alunni disabili frequentanti gli istituti di istruzione secondaria, assimilabili alla tipologia assistenziale di cui all'articolo2, comma 1, lett. a), della
2. All'articolo 49 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I servizi per l'integrazione scolastica assolvono al fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica e ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio; sì configurano come servizi di assistenza specialistica all'alunno disabile e all'intero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa e rappresentano prestazioni aggiuntive rispetto all'assistenza di base di competenza del personale scolastico.".
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. I servizi di cui al comma 1 sono di competenza dei comuni e delle province, entro i limiti delle rispettive programmazioni finanziarie. Ai comuni spetta il compito di garantire il servizio per tutti i gradi inferiori di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia. Alle province spetta il compito di garantire il servizio per l'istruzione superiore.".
Art. 6. Regolazione del sistema di offerta territoriale
1. Alla
a) il comma 2 dell’articolo 40 della
“2. Oltre quelle già individuate nella presente legge, la Regione promuove forme innovative di strutture e servizi per le persone, in relazione alla evoluzione del sistema dei bisogni della popolazione pugliese, definendo nel regolamento di cui all’articolo 64 i relativi requisiti strutturali, organizzativi e funzionali minimi per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento.”.
b) dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 42 sono aggiunte le seguenti :
“d bis) casa-famiglia con servizi formativi alle autonomie per l’inserimento socio-lavorativo di persone con disabilità;
d ter) centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza.”.
c) dopo la lettera f) del comma 1 dell’articolo 45 sono aggiunte le seguenti:
“f bis) albergo diffuso per l’accoglienza di lavoratori stagionali stranieri immigrati”;
“f ter) centro notturno di accoglienza per persone senza fissa dimora.”.
Art. 7. Modifica all’articolo 46 della
1. Al comma 1 dell’articolo 46 della
“s bis) nido in famiglia;”.
Art. 8. Titoli per l’acquisto di servizi
1. Il comma 1 dell’articolo 48 della
“1. I comuni possono assicurare, su richiesta, le prestazioni assistenziali mediante titoli validi per l’acquisto di servizi socio-assistenziali presso i soggetti autorizzati e iscritti al relativo registro regionale, ai sensi dell’articolo 53, al fine di garantire un percorso assistenziale attivo d’integrazione e reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari.”.
Art. 9. Proroga delle autorizzazioni provvisorie di cui all’articolo 49 della
1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera a), dell’articolo 20 della
Art. 10. Autorizzazione al funzionamento delle strutture e dei servizi di cui alla
1. Alla
a) il comma 1 dell’articolo 49 è sostituito dal seguente:
“1. I Comuni competenti per territorio autorizzano al funzionamento le strutture e i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari sulla base dei requisiti strutturali, organizzativi e funzionali individuati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 64, accertati sulla base di idonea documentazione e sopralluogo diretto presso le sedi da autorizzare.”;
b) il comma 10 dell’articolo 49 è abrogato;
c) l’articolo 51 è sostituito dal seguente:
“Art. 51 (Comunicazione avvio attività)
1. In deroga a quanto disposto all’articolo 63, i servizi di cui al comma 1 dell’articolo 46, a eccezione di quelli previsti dalle lettere a) ed e), possono essere erogati, previa comunicazione di avvio dell’attività da parte del titolare e/o gestore che attesti il possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento di cui all’articolo 64, presentata con le modalità stabilite dallo stesso regolamento.
2. A seguito della comunicazione di avvio dell’attività, il comune competente per territorio, espletati i dovuti accertamenti entro trenta giorni, provvede ad autorizzare il servizio al funzionamento, ai sensi dell’articolo 49, ovvero ne dispone la cessazione qualora sia accertata la difformità rispetto agli standard qualitativi disposti dallo stesso regolamento. Qualora il comune non provveda nel termine sopra indicato a eseguire i dovuti accertamenti, è fatto salvo il principio di cui al comma 3 dell’articolo 20 della
d) all’articolo 52 sono apportate le seguenti modifiche:
1. il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. Il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione al funzionamento vigila sulla permanenza dei requisiti necessari all’esercizio delle attività autorizzate, così come definiti dalla presente legge e dal regolamento di attuazione di cui all’articolo 64. A tal fine effettua, annualmente, visite ispettive in loco e acquisisce una dichiarazione resa in autocertificazione con la quale i titolari delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento attestano che non vi sono state modifiche circa i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali alla base dell’autorizzazione al funzionamento.”;
2. al comma 2, le parole: “e la pone tra i criteri preferenziali per la valutazione delle proposte nelle procedure di affidamento dei servizi, di cui all’articolo 55, secondo quanto disciplinato nel regolamento regionale di cui all’articolo 64” sono soppresse;
3. il comma 3 è abrogato;
e) il comma 7 dell’articolo 53 è sostituito dal seguente:
“7. La pubblicità delle strutture e dei servizi iscritti nei registri regionali è assicurata attraverso la piattaforma informatica dedicata, accessibile “on line”, con aggiornamento costante. L’elenco delle strutture e dei servizi autorizzati al funzionamento al 31 dicembre di ciascun anno è predisposto dal competente Servizio regionale e reso disponibile “on line” entro il 31 gennaio dell’anno successivo.”.
g) il comma 4 dell’articolo 60 è abrogato.
Art. 11. Accreditamento delle strutture e dei servizi di cui alla
1. All’articolo 54 della
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. L’accreditamento risponde al fine di promuovere la qualità del sistema integrato d’interventi, garantire l’appropriatezza delle prestazioni e favorire la pluralità dell’offerta dei servizi assicurati mediante titoli d’acquisto.”;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. L’accreditamento è la procedura attraverso la quale l’ente pubblico, per particolari tipologie di strutture e servizi, richiede il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli previsti per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, secondo i criteri e le procedure che sono definite nel regolamento regionale di cui all’articolo 64.”;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. L’accreditamento ha validità su tutto il territorio regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l’idoneità a erogare prestazioni sociali e socio-sanitarie a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai Comuni agli aventi diritto.”.
Art. 12. Modifiche all’articolo 69 della l.r.19/2006
1. All’articolo 69 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. A decorrere dall’anno 2013 le risorse vincolate del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui al comma 1 sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio annuale:
1) capitolo 784025 “FNPS (L. n.328/2000) - Trasferimenti ai Comuni e alle Province per il Piano regionale delle politiche sociali”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;
2) capitolo 784026 “FNPS (
3) capitolo 785050 “FNPS (L. n.328/2000) - Azioni sperimentali e innovative di iniziativa regionale (articolo 18, comma 2)”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;
4) capitolo 785040 “FNPS (
5) capitolo 784040 “Spese per interventi in favore di famiglie e prima infanzia - art. 67 comma 5 della l.r. n. 19/2006”, unità previsionale di base 5.1.1 “Interventi regionali in materia di servizi socio-assistenziali.;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. A decorrere dall’anno 2013 le risorse autonome previste dalla legge di bilancio annuale sono allocate sui seguenti capitoli:
1) capitolo 784010 “Fondo globale per i servizi socio-assistenziali”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”, al quale confluiscono annualmente le risorse, nella misura non superiore al 10 per cento del fondo medesimo e comunque non superiore allo stanziamento previsto nel bilancio 2006, per il concorso al finanziamento delle spese di funzionamento sostenute dai Comuni per il funzionamento delle Case di riposo ex ONPI di Bari e San Vito dei Normanni (
2) capitolo 785000 “Azioni mirate per la non autosufficienza e le nuove povertà”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;
3) capitolo 785010 “Fondo per la prima dote per i nuovi nati fino al trentaseiesimo mese di vita”, unità previsionale di base 5.1.1 “Interventi regionali in materia di servizi socio-assistenziali”;
4) capitolo 785020 “Interventi per la connettività sociale e l’integrazione scolastica ed extrascolastica dei disabili”, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”;
5) capitolo 784011 “Sostegno a favore dei soggetti affetti da dislessia (art.21 legge bilancio 2010)“, unità previsionale di base 5.2.1 “Programmazione sociale e integrazione”.
c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Sono soppressi i trasferimenti alle Aziende sanitarie locali (ASL) di cui alla legge regionale 21 novembre 1996, n.25 (Rimborso per le spese sostenute per interventi di trapianto) e s.m.i., per il rimborso delle spese di trasporto o di viaggio e di soggiorno per interventi di trapianto sostenute a partire dall’anno 2013, già erogati a valere sul capitolo 781076 - UPB 5.1.2. Per il suddetto rimborso i Comuni di residenza hanno la facoltà di intervenire con contributi economici nei limiti della propria disponibilità finanziaria.”.
TITOLO II
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 13. Interventi residuali per gli hanseniani
1. Il comma 3 dell’articolo 11 della
2. Al fine di assicurare la continuità assistenziale per le persone affette da morbo di Hansen e i loro familiari residenti sul territorio pugliese e fino a naturale estinzione di detto obbligo, la Regione Puglia assegna un finanziamento annuale determinato fino a un massimo dello 0,5 per cento del Fondo globale socio-assistenziale di cui all’articolo 69, comma 3, punto 1), della
Art. 14. Nuove norme in materia di riforma delle IPAB
1. Alla
a) il comma 4 dell’articolo 6 è sostituito dal seguente:
“4. La Regione, laddove accerti la mancata attuazione del piano di risanamento dell’ente, dispone, ai sensi dell’articolo 39, una verifica istruttoria dell’attività svolta, al fine di valutare le cause del mancato raggiungimento degli obiettivi previsti. A seguito della verifica la Regione può attivare con atto motivato uno dei seguenti procedimenti:
1) concessione di un termine per la rimodulazione, l’adeguamento e la conclusione del piano di risanamento;
2) concessione di un termine per una nuova istanza di trasformazione, in una delle tipologie previste dall’articolo 2, comma 1, ovvero procedere a fusione con altro ente con le modalità di cui all’articolo 9 e secondo le modalità ivi indicate;
3) concessione di un termine per l’attivazione delle procedure di estinzione;
4) nomina di un Commissario che provveda in via sostitutiva.
Gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono sottoposti al parere della Commissione consiliare competente.”;
b) all’articolo 13, dopo il comma 3 bis è inserito il seguente :
“3 ter. Nell’ipotesi in cui il procedimento di estinzione di cui ai commi 2 e 3 non dovesse pervenire a definizione, a seguito di manifesta indisponibilità degli enti come individuati al comma 2 al subentro in ogni rapporto giuridico attivo o passivo, su proposta motivata del consiglio di amministrazione in carica, ovvero del commissario straordinario, la Giunta regionale dispone la messa in liquidazione delle istituzioni estinte di cui al comma 2, nominando contestualmente un commissario liquidatore per un periodo non superiore a un anno, eventualmente prorogabile una sola volta per il medesimo periodo. Il regolamento regionale di cui all’articolo 43 definisce le modalità operative di svolgimento delle attività del commissario liquidatore.”.
Art. 15. Vigilanza e controllo sulle ASP
1. Alla
a) dopo il comma 1 dell’articolo 27 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. Le aziende pubbliche di servizi alla persona procedono agli affidamenti per gli acquisti di beni e servizi con procedure di gara a evidenza pubblica. Per gli affidamenti di servizi procedono in coerenza con i principi di cui al comma 1 dell’articolo55 della
“1 ter. Le deliberazioni e tutti gli atti relativi alle procedure di evidenza pubblica di valore superiore a euro 20 mila sono trasmesse, entro trenta giorni dalla data di adozione, alle strutture regionali competenti dell’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, che possono agire secondo i poteri di cui al comma 1 dell’articolo 39.”;
b) al comma 1 dell’articolo 35, dopo le parole “dell’azienda adotta” le parole: “, su proposta del Direttore generale,” sono soppresse;
c) il comma 2 dell’articolo 39 è sostituito dal seguente:
“2. Nell’esercizio dell’attività di vigilanza di cui al comma 1 possono essere richiesti atti e documenti, disposte le necessarie ispezioni e nominate Commissioni di inchiesta.”.
Art. 16. Attività residenziali extraospedaliere [3]
1. All’articolo 8 della
a) al comma 3 octies sono aggiunti i seguenti periodi: “Per convenzioni in essere si intendono anche le convenzioni con le residenze socio-sanitarie assistenziali non classificate ai sensi del
b) il comma 3 nonies è sostituito dal seguente:
“3 nonies. Gli accordi contrattuali per i posti letto non utilizzati alla data del 10 febbraio 2013, tenuto conto della riserva di cui al comma 3 octies, devono rispettare i criteri di priorità di cui al comma 3 septies.”.
Art. 17. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2007, n.7
1. All’articolo 22 della
a) la parola: “Albo” è sostituita dalla seguente: “Registro”;
b) al comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: “che è pubblicato annualmente, entro il 30 giugno, sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia con gli aggiornamenti intervenuti”;
c) al comma 3, le parole: “che avviene annualmente previa pubblicazione di un bando regionale” sono soppresse.
Art. 18. Modifiche all’articolo 32 della legge regionale 16 aprile 2007, n.10
1. All’articolo 32 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione annualmente, nei limiti della disponibilità in bilancio, eroga alle ASL i fondi necessari per la realizzazione degli interventi terapeutico-riabilitativi, ripartendoli in modo proporzionale alla popolazione residente nel territorio di ciascuna ASL.”;
b) il comma 4 è abrogato.
Art. 19. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n.1
1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 2, le parole: “vittime di incidenti mortali avvenuti, nel territorio regionale, sui luoghi di lavoro”, sono sostituite dalle seguenti: “vittime di incidenti mortali avvenuti sui luoghi di lavoro”;
b) al comma 3 dell’articolo 2, le parole: “le famiglie di cittadini immigrati deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro avvenuti nel territorio regionale”, sono sostituite dalle seguenti: “le famiglie di cittadini immigrati, residenti o domiciliati in Puglia, deceduti a seguito di incidenti sui luoghi di lavoro”;
c) al comma 5 dell’articolo 3, le parole: “lettera b)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera a)”.
Art. 20. Modifiche all’articolo 2 della
1. All’articolo 2 della
“2 bis Entro il 10 maggio 2013, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il Piano annuale regionale per la cura e l’assistenza dei malati di Alzheimer e altre forme di demenza, come elaborato dalla Commissione regionale Alzheimer di cui all’articolo 11 della
2 ter Il piano di cui al comma 2 bis trova copertura finanziaria nel fondo di cui all’articolo 10 della
Art. 21. Centro regionale dell’Audiolibro
1. La Regione promuove l’istituzione del Centro regionale dell’audiolibro, che si rivolge a coloro i quali, per patologia o per l’età avanzata, hanno gravi problemi di vista e anche a tutte le persone non autosufficienti che hanno difficoltà di lettura, al fine di promuovere le tradizioni e la cultura accessibile, con funzioni didattiche e di scambio intergenerazionale.
2. Il Centro regionale dell’audiolibro offre i propri servizi a istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, biblioteche pubbliche e private, strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, ASL, enti locali, istituti specializzati all’assistenza di disabili, associazioni di famiglie e organizzazioni di volontariato e di promozione sociale per lo svolgimento delle attività di raccolta, catalogazione e prestito a titolo gratuito degli audiolibri rivolti a finalità didattiche, quali testi universitari, dispense, libri, raccolte, che vengono realizzati all’interno dello stesso Centro con l’apporto dei volontari, donatori di voce.
3. Gli audiolibri prodotti dal Centro non sono commercializzabili.
4. A decorrere dall’esercizio finanziario 2013 la Regione attribuisce annualmente all’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS - Consiglio regionale pugliese, con vincolo di destinazione al Centro regionale dell’Audiolibro, un contributo annuo per l’attivazione e il funzionamento del Centro medesimo, nell’ambito dello stanziamento annuale di cui al capitolo 785120 e comunque in misura non superiore al 30 per cento dello stanziamento medesimo.
5. L’attività del Centro regionale del libro parlato è sottoposta alla vigilanza dell’Assessorato regionale al welfare.
Art. 22. Modifiche all’articolo 18 della
1. Il comma 1 dell’articolo 18 della
“1. Al fine di dare sostegno alle famiglie con a carico pazienti che si trovano in stato vegetativo (SV) o di minima coscienza (SMC), nell’ambito dello stanziamento previsto al capitolo 785060 “Spese per l’attuazione di iniziative relative al fondo per le non autosufficienze di cui al comma 1264 dell’articolo 1 della l. 296/2006” - UPB 5.2.1, è assicurata la corresponsione di un assegno di cura non inferiore a euro 500 mensili per soggetto avente diritto.”.
Art. 23. Abrogazione dell’articolo 19 della
1. L’’articolo 19 della
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] Interamente rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 22 febbraio 2013, n. 29.
[2] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[3] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 12 marzo 2013, n. 38 Suppl.