Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 03/08/2007 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa) |
Art. 3. (Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate) |
Art. 4. (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti con vincolo di destinazione) |
Art. 5. (Integrazione alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28) |
Art. 6. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 25 settembre 2000, n. 13) |
Art. 7. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sostitutiva gas metano – ARISGAM) |
Art. 8. (Tributo speciale per il deposito in discarica - soggetti passivi) |
Art. 9. (Tributo speciale per il deposito in discarica - determinazioni) |
Art. 10. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11) |
Art. 11. (Modifica all’articolo 17 della legge regionale 16 aprile 2007, n. 10) |
Art. 12. (Fondo regionale di solidarietà per i lavoratori) |
Art. 13. (Contributo straordinario per la prosecuzione delle attività dello sportello europeo) |
Art. 14. (Modifica all’articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 2003, n. 29) |
Art. 15. (Salvaguardia del verde pubblico) |
Art. 16. (Aumento capitale sociale Società partecipata aeroporti Puglia s.p.a.) |
Art. 17. (Modifica all’articolo 36 della legge regionale 12 gennaio 2005, n. 1) |
Art. 18. (Legge regionale 15 dicembre 1993, n. 27 – Trasferimento funzioni) |
Art. 19. (Modifica all’articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2006, n. 26) |
Art. 20. (Piano d’interventi per la donazione e il trapianto di organi) |
Art. 21. (Livelli essenziali di assistenza – LEA) |
Art. 22. (Comando di personale dirigenziale del comparto sanità) |
Art. 23. (Modifiche alla legge regionale 4 agosto 2004, n. 14) |
Art. 24. (Contributo straordinario ai comuni della provincia di Foggia colpiti dagli incendi) |
Art. 25. Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali |
Art. 26. (Articolo 9 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 - Proroga termine) |
Art. 27. (Disposizioni in materia di trasporti) |
Art. 28. (Piano annuale per l’impiantistica sportiva) |
Art. 29. (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 27) |
§ VI.3.120 - L.R. 3 agosto 2007, n. 25.
Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007
(B.U. 3 agosto 2007, n. 112)
TITOLO I
NORME DI ASSESTAMENTO E DI SECONDA VARIAZIONE AL BILANCIO 2007
Art. 1. (Finalità)
1. Nello stato di previsione del bilancio della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2007, approvato con
2. Il saldo finanziario attivo già iscritto per euro 1 miliardo e 450 milioni al competente capitolo 1011001 di entrata del bilancio di previsione per l’esercizio 2007 viene rideterminato in euro 1.515.560.726,52 e destinato per la quota incrementale all’incremento del fondo per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio vincolato e per la regolarizzazione delle carte contabili nonché ad alcuni capitoli di spesa per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui.
3. Gli allegati A e B alla presente legge contengono l’analitica esposizione, per unità previsionale di base oltre che per capitolo di riferimento, rispettivamente, dei residui attivi e passivi assestati e delle variazioni introdotte alle poste previsionali in termini di competenza e cassa per effetto dell’utilizzazione dell’avanzo e delle operazioni di assestamento e variazione di cui ai commi 1 e 2.
Art. 2. (Adeguamento dello stato di previsione dell’entrata e della spesa)
1. Per effetto delle variazioni di cui all’articolo 1, l’ammontare complessivo dell’entrata e della spesa dello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2007 risulta modificato, sia per l’entrata che per la spesa, in euro 16.217.553.384,86 in termini di competenza e in euro 30.880.819.154,23 in termini di cassa.
Art. 3. (Fondo per la reiscrizione delle economie vincolate)
1. Il fondo per la reiscrizione delle economie vincolate di cui al capitolo 1110060 viene complessivamente determinato, per l’esercizio 2007, in euro 986.834.274,73.
Art. 4. (Fondo per reiscrizione residui passivi perenti con vincolo di destinazione)
1. Il fondo per il pagamento dei residui passivi dichiarati perenti ai fini amministrativi con vincolo di specifica destinazione (capitolo 1110046), ridotto di euro 182 milioni per effetto della
Art. 5. (Integrazione alla
1. Il comma 3 dell’articolo 34 della
“3. Il referto tecnico delle proposte di legge di cui al comma 1, predisposto dall’Ufficio di segreteria della Commissione consiliare competente e vistato dal centro di responsabilità amministrativa competente per materia, entro sette giorni dalla data di ricevimento e dal Settore ragioneria entro i successivi quindici giorni”.
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI INFRASTRUTTURALI
Art. 6. (Modifiche e integrazioni alla
1. L’articolo 32 della
“ Art. 32 (Erogazione dei contributi e rendicontazione delle spese)
1. I soggetti attuatori, dopo l’espletamento della gara di appalto, approvano il nuovo quadro economico di spesa depurato delle economie conseguite.
2. L’erogazione dei contributi avviene con le seguenti modalità: a) anticipazione pari al 30 per cento del costo dell’intervento rideterminato ai sensi del comma 1, previa attestazione da parte del responsabile del procedimento di avvenuto concreto inizio dei lavori;
b) ulteriori anticipazioni pari al trentacinque e al 30 per cento al momento in cui le spese ammissibili sostenute e quietanzate nei modi di legge raggiungono rispettivamente il 25 e il 60 per cento del costo dell’intervento rideterminato ai sensi del comma 1. Dette anticipazioni restano, comunque, subordinate alla presentazione da parte del responsabile del procedimento della documentazione delle suddette spese ammissibili; c) erogazione finale del 5 per cento disposta contestualmente all’emissione del provvedimento, predisposto dai dirigenti dei settori o strutture responsabili delle singole misure, di omologazione della spesa complessiva sostenuta per l’intervento.
3. Per gli interventi per i quali è già stata erogata un’anticipazione pari al 7 per cento del costo dell’intervento rideterminato ai sensi del comma 1 è consentita l’integrazione dell’anticipazione sino al concorso del 30 per cento stabilito con il comma 2, lettera a).
4. Nel caso ci si avvalga della possibilità prevista dal comma 3, le ulteriori anticipazioni devono essere erogate secondo le disposizioni di cui al comma 2, lettera b).”.
TITOLO III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO
Art. 7. (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sostitutiva gas metano – ARISGAM)
1. Al fine di compensare la perdita di gettito derivante dall’articolo 2, comma 73, del
2. Al fine di compensare la perdita di gettito derivante dall’articolo 2, comma 73, del
3. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 8. (Tributo speciale per il deposito in discarica - soggetti passivi) [1]
[1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24, della
2. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva è tenuto in solido al pagamento del tributo e della sanzione ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente autorità pubblica prima della constatazione delle violazioni di legge.]
Art. 9. (Tributo speciale per il deposito in discarica - determinazioni) [2]
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate sui registri di cui all’articolo 3, comma 28, della
2. L’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni chilogrammo di rifiuti solidi è così determinato: a) euro 0,0125 per i rifiuti speciali pericolosi;
b) euro 0,0095 per i rifiuti speciali non pericolosi;
c) euro 0,0065 per i rifiuti speciali misti da costruzione e demolizioni;
d) euro 0,0150 per i rifiuti solidi urbani in genere, in caso di discariche abusive o quando non sia possibile applicare la tabella di cui al comma 3. Per l’incenerimento dei rifiuti senza recupero di energia si applica la riduzione di cui al comma 4.
3. Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima e di energia, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani, ivi compresi i sovvalli provenienti dagli impianti costituenti il sistema di trattamento del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché i sovvalli provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata, in entrambi i casi a prescindere dalla individuazione del relativo codice del Catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui alla
4. Non si applica la misura del 20 per cento del tributo di cui al secondo periodo del comma 40 dell’articolo 3 della
5. Gli Ambiti territoriali ottimali (ATO) o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, i comuni singoli o associati sono tenuti a comunicare mensilmente i dati inerenti la produzione dei rifiuti solidi urbani e i quantitativi raccolti in maniera differenziata e avviati a impianti di riciclaggio (recupero e/o valorizzazione), inserendo i suddetti dati inerenti le quantità e la qualità dei rifiuti urbani raccolti in maniera indifferenziata e differenziata, con specificazione delle relative destinazioni, direttamente on-line, mediante inserimento degli stessi sul portale ambientale della Regione Puglia, all’indirizzo www.regione.puglia.it/ambiente, all’interno della sezione “Rifiuti e bonifica”, nell’area riservata agli ATO, ai comuni con servizi associati o singoli, utilizzando il modello di cui all’allegato 2. I dati sono resi disponibili sul sito della Regione Puglia al fine di consentire l’accesso ai dati a tutti i cittadini e ai preposti enti di controllo. Le comunicazioni degli ATO o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, dei comuni costituiscono la base informativa di riferimento per il calcolo del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. In assenza di comunicazioni da parte dei comuni, agli stessi viene applicata la tariffa massima da parte del soggetto passivo. Ai fini del calcolo dei quantitativi di rifiuto differenziato e indifferenziato si tiene conto: a) per quanto attiene i rifiuti indifferenziati, delle quantità prodotte e conferite da ogni singolo ATO o comune certificate sulla scorta delle dichiarazioni prodotte dai gestori degli impianti a servizio del relativo ATO di competenza; b) per quanto concerne i rifiuti differenziati, dei dati certificati direttamente dalle piattaforme dei consorzi di filiera, nel caso di comuni convenzionati nell’ambito dell’accordo quadro nazionale Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) – Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), o dagli impianti privati presso i quali i comuni singoli o associati conferiscono le varie tipologie di rifiuto. Ai fini del calcolo della percentuale di raccolta differenziata si devono considerare: a) i rifiuti secchi recuperabili raccolti in maniera differenziata ed effettivamente avviati a idonei impianti di recupero; b) i rifiuti organici avviati a effettivo recupero presso idonei impianti di compostaggio; c) le parti dei rifiuti ingombranti, raccolti in maniera separata, effettivamente destinate a recupero.
6. Ogni anno gli ATO o, ove non costituiti o non serviti dal gestore unico, i comuni singoli o associati, attraverso i propri legali rappresentanti, trasmettono una specifica comunicazione all’Assessorato all’ecologia - Settore gestione rifiuti e bonifiche, secondo lo schema di cui all’allegato 3, contenente il riepilogo delle comunicazioni mensili di cui al comma 5 e le certificazioni rivenienti dagli esercenti gli impianti di selezione, trattamento e recupero dei rifiuti da raccolta differenziata, al fine della verifica della quantità di raccolta differenziata operata in ciascun comune. Le comunicazioni devono pervenire, all’Assessorato all’ecologia - Settore gestione rifiuti e bonifiche, entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno e contenere i dati relativi al precedente periodo 1 settembre - 31 agosto al quale saranno riferite le percentuali di raccolta differenziata per la quantificazione dell’aliquota di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi da applicare. Entro il 30 ottobre di ogni anno, con relativa determinazione del dirigente del Settore gestione rifiuti e bonifiche, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia (BURP), si provvede alla validazione delle percentuali di raccolta differenziata dei comuni per la determinazione del tributo dovuto e all’assegnazione a ciascun comune o associazione di comuni dell’aliquota di tributo dovuto per l’anno successivo. I soggetti passivi, sulla base della determinazione del dirigente del Settore gestione rifiuti e bonifiche, applicano l’imposta dovuta da ciascun conferente per l’anno solare successivo. Entro il 31 luglio di ogni anno viene emanata una legge regionale solo ove vengano variate le aliquote inerenti i rifiuti speciali e i rifiuti solidi urbani, anche in ordine alla percentuale di raccolta differenziata e/o indifferenziata, e in ogni altro caso previsto dalla normativa statale; in mancanza, permangono le aliquote precedentemente in vigore. Per l’anno 2008 il tributo speciale per il deposito in discarica di ogni tonnellata di rifiuti solidi urbani, ivi compresi i sovvalli provenienti dagli impianti costituenti il sistema di trattamento del ciclo di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, nonché i sovvalli provenienti dalle piattaforme di trattamento dei rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata, in entrambi i casi a prescindere dall’individuazione del relativo codice CER, è determinato secondo quanto disposto dalle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 26 (Disposizioni tributarie in materia di rifiuti solidi) e 4 dicembre 2001, n. 31 (Disposizioni di carattere tributario).
7. Entro il mese successivo alla data di scadenza dell’ultimo trimestre di ciascun anno, i soggetti di cui all’articolo 8 sono tenuti a produrre una dichiarazione, in tre copie, contenente i seguenti dati: a) denominazione della ditta e del legale rappresentante;
b) ubicazione della discarica o dell’impianto di incenerimento;
c) quantità in peso dei rifiuti in chilogrammi, distinte per tipologia di rifiuto, così come previsto dal comma 29 dell’articolo 3 della
8. La dichiarazione di cui al comma 7 deve essere presentata al Settore finanze della Regione Puglia, allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di spedizione per plico postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante. Una delle copie è trasmessa a cura del Settore finanze alla provincia ove sono ubicati la discarica o l’impianto di incenerimento. Lo schema tipo di dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato con determinazione del dirigente del Settore finanze da pubblicarsi sul BURP. Le dichiarazioni presentate in difformità allo schema sono da considerarsi nulle. Con determinazione del dirigente del Settore finanze della Regione Puglia, da pubblicarsi sul BURP, possono essere disciplinate modalità di trasmissione telematica delle dichiarazioni.
9. [Nel caso di svolgimento di servizio di pubblica utilità per lo smaltimento di rifiuti urbani, i soggetti passivi, qualora siano in grado di dimostrare che uno o più soggetti conferenti non abbiano provveduto, neanche a seguito di diffida, a versare la quota di ecotassa da essi dovuta, non sono tenuti al versamento della sanzione relativa al tributo non versato nei tempi prescritti. In tal caso i soggetti passivi attivano i necessari atti di ingiunzione di pagamento nei confronti dei soggetti conferenti inadempienti e procedono al versamento della relativa quota parte del tributo al buon esito dei suddetti atti] [4].
10. Restano in vigore le norme di cui alla
Art. 10. (Modifiche e integrazioni alla
1. Alla
a) all’allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria), nell’elenco A3, la lettera A. 3.a, già erroneamente individuata quale lettera A. 1.a con la
b) all’allegato B (interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA), nell’elenco B2:
1 la lettera B. 2.g/3 è sostituita dalla seguente: “B. 2.g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con esclusione degli impianti con produzione massima di 1/MW”;
2 dopo la lettera B. 2.g/5 è aggiunta la seguente:“B. 2.g/5 bis impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B. 2.g, B. 2.g/3 e B. 2.g/4,con potenzialità produttiva uguale o superiore a 15MW”.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO
Art. 11. (Modifica all’articolo 17 della
1. A parziale modifica di quanto stabilito dall’articolo 17 della
Art. 12. (Fondo regionale di solidarietà per i lavoratori)
1. Per far fronte alle situazioni di disagio derivanti da ritardi nella erogazione delle indennità previste dalla vigente normativa nazionale, ai lavoratori dipendenti dalle aziende operanti sul territorio regionale aventi titolo a fruire degli ammortizzatori in deroga ai sensi della vigente normativa è concessa la possibilità di accedere a un’anticipazione bancaria la cui spesa per interessi è a totale carico della Regione Puglia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito il fondo regionale di solidarietà per i lavoratori aventi diritto a fruire dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e mobilità in deroga.
3. Il beneficio può essere concesso per un massimo di sei mesi annui non prorogabili.
4. L’individuazione degli istituti di credito abilitati, le modalità di concessione ai lavoratori delle anticipazioni, l’individuazione dei lavoratori aventi diritto sono definite con apposito provvedimento di Giunta regionale.
5. Alla copertura della relativa spesa si provvede mediante l’istituzione del capitolo 787040 “Fondo regionale di solidarietà per i lavoratori aventi diritto a fruire dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e mobilità in deroga”, con una dotazione finanziaria, per l’anno 2007, di euro 50 mila.
TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 13. (Contributo straordinario per la prosecuzione delle attività dello sportello europeo)
1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dello sportello europeo funzionante presso l’Assessorato alle politiche comunitarie - Ufficio Taranto Europa della Provincia di Taranto, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all’amministrazione provinciale di Taranto pari a euro 250 mila.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante l’istituzione di un nuovo capitolo (C.N.I.) con stanziamento di euro 250 mila come competenza e una riduzio-ne di pari importo dallo stanziamento del capitolo 1110097 del bilancio regionale:
Art. 14. (Modifica all’articolo 2 della
1. All’articolo 2, comma 1, della
Art. 15. (Salvaguardia del verde pubblico)
1. Al fine della tutela del valore del paesaggio di cui all’articolo 9 della Costituzione della Repubblica italiana, per particolari interventi straordinari di rifacimento e ricostituzione del verde pubblico, in ambienti urbani, caratterizzato da particolari specie vegetative che rivestono carattere storico e ambientalistico tipico dei comuni pugliesi, minacciato da avversità fitosanitarie emergenti, lo stanziamento del capitolo di spesa corrente 111033 - UPB 8.5.1 del bilancio autonomo di previsione 2007 “Spese per l’attività del servizio fitosanitario regionale, anche in convenzione con enti di ricerca, per monitoraggio e controllo malattie da quarantena e certificazione materiale vivaistico (
Art. 16. (Aumento capitale sociale Società partecipata aeroporti Puglia s.p.a.)
1. Al fine di esercitare il diritto di sottoscrizione da parte della Regione Puglia della quota di aumento del capitale sociale a titolo oneroso della Società partecipata aeroporti Puglia s.p.a., è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la spesa di euro 268.480,00.
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante l’istituzione di nuovo capito di spesa 562008 “Intervento finanziario per la sottoscrizione della quota di aumento del capitale sociale della Società partecipata aeroporti Puglia s.p.a. - (l.r. ‘Assestamento e seconda variazione bilancio di previsione 2007)” - UPB 13.01.02 e contestuale riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 1110097 – UPB 10.4.2 “Ragioneria oneri di gestione finanziaria”.
3. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per la sottoscrizione delle azioni per l’aumento del capitale sociale di cui al comma 1.
Art. 17. (Modifica all’articolo 36 della
1. Al comma 1 bis dell’articolo 36 (Strutture riabilitative psichiatriche private. R.r. 7/2002) della
Art. 18. (
1. Le funzioni per l’esercizio delle attività di trasporto infermi e di feriti previste dalla
Art. 19. (Modifica all’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
“Art. 19 (Contratti per prestazioni domiciliari)
1. I direttori generali, ferma restando la piena operatività delle strutture pubbliche, che a tal fine possono utilizzare personale della continuità assistenziale mediante estensione dell’orario di lavoro, stipulano contratti con i presidi accreditati per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione in forma domiciliare, insistenti nel rispettivo territorio e/o in altri ambiti territoriali,rivolte alla presa in carico dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali, tenendo conto del fabbisogno determinato nell’ambito territoriale di ciascuna ASL.
2. La stipula degli accordi contrattuali di cui al comma 1 deve essere ispirata dal raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) esercizio pieno del diritto alla libera scelta da parte dell’utente, in coerenza con quanto stabilito dal
3. Al fine di garantire un’adeguata assistenza sanitaria domiciliare assicurando l’integrazione degli interventi socio-sanitari, il servizio sanitario regionale (SSR) promuove il potenziamento dell’assistenza medica e infermieristica a domicilio erogata nelle forme dell’assistenza domiciliare sanitaria. A tal fine è assicurata la formazione del personale dedicato e l’integrazione dell’assistenza domiciliare con le strutture distrettuali e la medicina di base per la realizzazione della rete dei servizi territoriali omogenea su tutto il territorio regionale.
Art. 20. (Piano d’interventi per la donazione e il trapianto di organi)
1. Al fine di incentivare e riorganizzare l’intero processo di donazione-
trapianto, le ASL e le aziende ospedaliero-universitarie istituiscono presso le unità operative (UO) di rianimazione un’articolazione semplice il cui responsabile è individuato tra i dirigenti medici in servizio presso la stessa UO.
2. In ciascuna azienda sanitaria locale è istituita la figura del coordinatore territoriale delle donazioni, al quale deve essere affidata l’unità operativa semplice per l’attività di coordinamento della formazione degli operatori e dell’informazione ai cittadini ai fini della promozione della donazione degli organi [6].
Art. 21. (Livelli essenziali di assistenza – LEA)
1. Sono inserite nel nomenclatore tariffario regionale le seguenti prestazioni specialistiche ambulatoriali non previste dal decreto ministeriale 22 luglio 1996:
Codice prestazione
40194 |
BIOPSIA MICROISTOLOGICA CON ASPIRAZIONE FORZATA AUTOMATICA SOTTO GUIDA STEROETASSICA |
40193 |
BIOPSIA MICROISTOLOGICA CON ASPIRAZIONE FORZATA AUTOMATICA SOTTO GUIDA ECOGRAFICA |
11994 |
CORREZIONE DEI VIZI DI REFRAZIONE (CON LASER A ECCIMERI TECNICA LASIK O LAMELLARE) |
54983 |
DIALISI PERITONEALE DOMICILIARE NIPD E OCPD |
90396 |
RAPAMICINA (SIROLIMUS) DOSAGGIO CON METODICA HPCL |
91136 |
ELASTASI 1 PANCREATICA/F EIA |
91356 |
PEPTIDE NATRIURETICO CEREBRALE (BNP O NT-PROBNP) |
91582 |
ANTICORPI ANTI-ENDOMISIO IGA (EMA) (IGG, IGA) |
91583 |
ANTICORPI ANTI-TRANSGLUTAMINASI (TTG) (IGG, IGA) |
91584 |
HLA PER IDENTIFICAZIONE DEGLI APLOTIPI DQ2 E DQ8 |
91585 |
ANTICORPI ANTI-DESMOGLEINA 1 (DSG1) EIA |
91586 |
ANTICORPI ANTI-DESMOGLEINA 3 (DSG3) EIA |
91587 |
ANTICORPI B.P. 180 EIA |
2. Nell’ambito delle iniziative umanitarie, sono erogate a carico del SSR le prestazioni non usufruibili nel loro paese dai cittadini extracomunitari, nel limite di euro 800 mila.
3. Il maggiore onere riveniente dall’attuazione dei commi 1 e 2 è posto a carico del bilancio autonomo della Regione.
3 bis. All’onere derivante dall’applicazione del comma 2 si provvede con l’istituzione, nell’ambito dell’unità previsionale di base 12.02.01 “Assistenza ospedaliera e specialistica”, del capitolo di spesa n. 721075 “Spese per prestazioni sanitarie in favore di cittadini extracomunitari nell’ambito di iniziative umanitarie (art. 21
Art. 22. (Comando di personale dirigenziale del comparto sanità)
1. Per le materie attinenti la sanità è consentito il comando presso l’amministrazione regionale di personale dirigenziale delle aziende sanitarie o delle aziende ospedaliere. La Regione per il periodo di utilizzo rimborsa all’amministrazione di provenienza il trattamento economico complessivo in godimento, in conformità alle vigenti disposizioni contrattuali del comparto sanità.
Art. 23. (Modifiche alla
1. Le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 11 (Medicina dei servizi) della
Art. 24. (Contributo straordinario ai comuni della provincia di Foggia colpiti dagli incendi)
1. Al fine di fronteggiare le emergenze conseguenti agli incendi verificatisi in provincia di Foggia in data 24 luglio 2007, la Regione provvede a erogare ai comuni interessati un contributo straordinario di euro 1 milione.
2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce le modalità di erogazione della somma definendo tempi e criteri della rendicontazione.
3. All’onere derivante dal comma 1 si fa fronte mediante l’istituzione nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, nell’UPB 6.1.1, di un nuovo capitolo “Contributo straordinario ai comuni della provincia di Foggia colpiti da incendi il 24 luglio 2007 per le emergenze incendi”, con uno stanziamento di euro 1 milione da prelevare dal capitolo 1110046.
Art. 25. Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali [9]
1. Fatte salve le previsioni della contrattazione collettiva, ove più favorevoli, la Regione, gli enti, le aziende e le società strumentali della Regione Puglia devono prevedere nei bandi di gara, negli avvisi e, in ogni caso, nelle condizioni di contratto per l’affidamento di servizi l’assunzione a tempo indeterminato del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell’appalto nonché la garanzia delle condizioni economiche e contrattuali già in essere, ove più favorevoli [10].
2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano in misura proporzionale alla quantità di servizi appaltati.
3. I vincoli di cui ai commi 1 e 2, a integrazione di quanto previsto dalla
4. Le previsioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di affidamento dei servizi in favore di società strumentali costituite dalla Regione, dagli enti o dalle aziende della Regione Puglia e tra società strumentali della Regione, degli enti o delle aziende della Regione Puglia, nei limiti del fabbisogno di personale da adibire effettivamente allo svolgimento dei servizi affidati [11].
5. Il presente articolo non si applica ai dirigenti. Rientrano nell’applicazione del presente articolo i soci di cooperative di lavoro che non abbiano funzioni direttive a condizione che abbiano espressamente rinunciato o ceduto le quote di partecipazione alla cooperativa all’atto dell’assunzione presso la nuova impresa; in ogni caso, l’assunzione dei soci di cui al presente comma avviene solo dopo l’assunzione del personale dipendente della cooperativa.
6. Il servizio svolto dai volontari delle associazioni di volontariato convenzionate con le aziende sanitarie per il servizio di emergenza urgenza sanitaria 118 deve essere valutato nell’ambito delle selezioni di evidenza pubblica per il reclutamento di personale per il servizio di emergenza urgenza 118.
Art. 26. (Articolo 9 della
1. Il termine di cui all’articolo 9, comma 2, della
Art. 27. (Disposizioni in materia di trasporti)
1. Il comma 7 dell’articolo 8 della
“7. La gestione stralcio per la definizione delle pendenze residuali delle cessate gestioni di auotoservizi interurbani è affidata ad apposita struttura di progetto, presso l’Assessorato ai trasporti e vie di comunicazione, che provvede alle necessarie istruttorie in autonomia funzionale e organizzativa e richiedendo per il tramite del Settore di appartenenza, ove necessario, il parere dell’Avvocatura regionale sulle proposte di transazione.”.
Art. 28. (Piano annuale per l’impiantistica sportiva)
1. La Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della
Art. 29. (Modifiche all’articolo 33 della
1. All’articolo 33 della
a) la lettera c) del comma 2 octies, introdotto dall’articolo 38 della
b) al comma 2 nonies, introdotto dall’articolo 38 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[3] Il termine di cui al presente comma, già prorogato al 1° maggio 2009 dall'art. 10 della
[4] Comma abrogato dall'art. 11 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[6] Comma così sostituito dall'art. 11 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[8] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 2 della
[9] Articolo così sostituito dall'art. 30 della
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato».
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui prevede la stabilizzazione di personale della precedente impresa o società affidataria dell’appalto, senza alcuna forma selettiva.