Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 05/06/1997 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Stato di previsione delle entrare). |
Art. 2. (Stato di previsione della spesa). |
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese). |
Art. 4. (Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio). |
Art. 5. (Quadro generale riassuntivo). |
Art. 6. (Elenco spese obbligatorie). |
Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie). |
Art. 8. (Fondo di riserva per spese impreviste). |
Art. 9. (Fondo di riserva di cassa). |
Art. 10. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione). |
Art. 11. (Fondo per residui passivi perenti). |
Art. 12. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale). |
Art. 13. (Fondo per la reiscrizione delle economie in destinazione vincolata). |
Art. 14. (Bilancio pluriennale). |
Art. 15. (Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione). |
Art. 16. (Mutuo per il consolidamento dei debiti fuori bilancio). |
Art. 17. (Ricontrattazione tassi di interesse). |
Art. 18. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti). |
Art. 19. (Disposizioni urgenti per le attività di formazione professionale). |
Art. 20. (Disposizioni in materia sanitaria). |
Art. 21. (Gestione commissariale delle Aziende USL e ospedaliere). |
Art. 22. (Norme urgenti nel settore dei trasporti). |
Art. 23. (Lavoro e cooperazione. Leggi regionali 26 marzo 1985, n. 9 e 21/1994. Fissazione del termine per la presentazione delle domande). |
Art. 24. (Disposizioni finanziarie in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale). |
Art. 25. (Ripiano disavanzi gestione impianti irrigui). |
Art. 26. (Flussi finanziari). |
Art. 27. (Interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell'ottobre 1996). |
Art. 28. (Mantenimento in bilancio di fondi). |
Art. 29. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata). |
Art. 30. (Legge regionale 20 agosto 1974, n. 31 - Contributi ai Comuni per la redazione del Piano regolatore generale). |
Art. 31. (Contributi straordinari per ripianamento passività pregresse ente Fiera di Foggia). |
Art. 32. (Programma degli interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati). |
Art. 33. (Riprogrammazione POP Puglia 1994-1999). |
Art. 34. (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari). |
Art. 35. (Sportelli informatici idea-impresa). |
Art. 36. (Fondo regionale per le spese socio-assistenziali). |
Art. 37. (Consiglio d'Europa - Svolgimento Conferenza in Puglia). |
Art. 38. (Integrazione e modificazione alla legge regionale 25 gennaio 1977, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni). |
Art. 39. (Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17). |
Art. 40. (Modifiche alla legge regionale n. 3 del 1995). |
Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5). |
Art. 42. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). |
Art. 43. (Settore sport: modifiche legge regionale 16 maggio 1985, n. 32). |
Art. 44. (Modifica alla legge regionale 27 dicembre 1996, n. 30). |
Art. 45. 1. |
§ VI.3.51 - L.R. 5 giugno 1997, n. 16.
Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997-1999.
(B.U. 6 giugno 1997, n. 67 suppl.).
TITOLO I
NORME DI BILANCIO
Art. 1. (Stato di previsione delle entrare).
1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l'accertamento, la riscossione e il versamento nella cassa della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell'esercizio finanziario 1997.
Art. 2. (Stato di previsione della spesa).
1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 1997, annesso alla presente legge, è approvato in lire 41.683.237.816.363 in termini di competenza e in lire 50.484.603.527.389 in termini di cassa.
2. In conseguenza della mancata definizione nel corso del 1996 del mutuo a completamento del ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992, determinato in L. 1.203.303.535.957, è iscritta la somma di lire 403 miliardi in termini di sola competenza al capitolo 0001010 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1997.
3. Al finanziamento della somma di cui al comma 2 si provvede, per l'esercizio finanziario 1997, attraverso la contrazione di mutuo a termini dell'art. 20 del
Art. 3. (Impegni e pagamenti delle spese).
1. E' autorizzato l'impegno delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'art. 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli artt. 60 e 61 della
2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 1997, entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'art. 2.
Art. 4. (Modifiche della codifica regionale e interregionale di bilancio).
1. In considerazione della introduzione, a decorrere dall'esercizio 1997, del nuovo programma informatico di contabilità e delle specifiche codifiche introdotte in connessione con i relativi criteri di classificazione dei capitoli di bilancio per settori di intervento, la Ragioneria è autorizzata ad apportare d'ufficio ogni necessaria modifica tecnica alla codifica di riferimento, alla luce anche degli emanandi provvedimenti di attuazione della legge di organizzazione regionale.
Art. 5. (Quadro generale riassuntivo).
1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1997, di cui all'allegato n. 1 alla presente legge.
Art. 6. (Elenco spese obbligatorie).
1. Sono considerate spese obbligatorie ai sensi della legge regionale di contabilità quelle descritte nell'elenco allegato n. 2 alla presente legge.
Art. 7. (Fondo di riserva per spese obbligatorie).
1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, determinato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 4.143.352.000, è iscritto al cap. 1110010 ed è gestito a termini dell'art. 36 della
Art. 8. (Fondo di riserva per spese impreviste).
1. Il fondo di riserva per spese impreviste, determinato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 1 miliardo 219 milioni, è iscritto al capitolo 1110030 ed è gestito a termini dell'art. 37 della
Art. 9. (Fondo di riserva di cassa).
1. Il fondo di riserva di cassa, determinato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 437.789.202.073, è iscritto al cap. 1110020 ed è gestito a termini dell'art. 41 della
2. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare con proprie deliberazioni le procedure di cui al comma 3 del predetto art. 41 della legge regionale di contabilità.
Art. 10. (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali in corso di adozione).
1. Il fondo globale per la copertura degli oneri derivanti da provvedimenti legislativi della Regione che si prevede di finanziare nell'anno 1997 è iscritto al capitolo 1110070 ed è gestito a termini dell'art. 38 della legge di contabilità regionale.
2. L'allegato n. 3 della presente legge indica l'oggetto e l'importo degli stanziamenti a carico del fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che la Regione prevede di approvare nel corso dell'anno 1997.
Art. 11. (Fondo per residui passivi perenti).
1. Il fondo per il pagamento dei residui dichiarati perenti ai fini amministrativi determinato per l'esercizio finanziario 1997 in lire 25 miliardi, è iscritto al cap. 1110045 ed è gestito a termini dell'art. 71 della
Art. 12. (Variazioni di bilancio - Autorizzazione alla Giunta regionale).
1. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con proprio atto, le iscrizioni e le reiscrizioni di cui all'art. 45, comma 1, della
Art. 13. (Fondo per la reiscrizione delle economie in destinazione vincolata).
1. II fondo per la reiscrizione delle economie provenienti dal mancato impegno, nel corso dei rispettivi esercizi di mantenimento dei residui di stanziamento relativi agli anni 1996 e precedenti connessi a fondi statali e comunitari con vincolo di destinazione, è iscritto al cap. 1110049 nel complessivo importo di lire 372.472.008.164.
2. Alla riassegnazione ai pertinenti capitoli della competenza si provvede, su richiesta dei settori di spesa interessati, mediante prelevamenti delle somme occorrenti dal fondo di cui al comma 1 con deliberazione della Giunta regionale, previa verifica circa l'avvenuto accertamento della correlata posta di entrata.
3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare ogni necessaria modifica alla entità del fondo di cui al comma 1 qualora, a seguito di successive rideterminazioni ricognitive, risulti necessario dimensionare il predetto fondo alle effettive risultanze gestionali in dipendenza di minori o maggiori accertamenti di entrata e di spesa.
Art. 14. (Bilancio pluriennale).
1. A norma dell'art. 6 e seguenti della
TITOLO II
DISPOSIZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA SITUAZIONE DEBITORIA
Art. 15. (Mutuo a definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione).
1. Al fine di pervenire al definitivo ripiano del disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 1992 di cui all'art. 2, comma 3, della presente legge, la Regione Puglia, a termini dell'art. 20 del
2. Il mutuo sarà stipulato a un tasso effettivo annuo pari a quello di riferimento risultante più conveniente tra quelli praticati dagli Istituti e Cassa di cui al comma 1 e per la durata massima dell'ammortamento di venti anni.
3. A tal fine è autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1997, al capitolo 1122015, della somma di lire 5 miliardi quali interessi di preammortamento, nonché l'iscrizione nel bilancio pluriennale 1998-1999, al capitolo 1122020, della spesa annua di lire 41.813.000 000 per il servizio di ammortamento.
4. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere all'assunzione del mutuo predetto con proprio atto deliberativo, nei limiti, alle condizioni e con le modalità previsti dalla presente legge.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi del mutuo è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. Gli oneri di cui al comma 5 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3, comma 2, della
7. Le spese di cui al presente articolo rivestono carattere obbligatorio a norma dell'art. 36, comma 3, della
Art. 16. (Mutuo per il consolidamento dei debiti fuori bilancio).
1. L'annualità di ammortamento da iscrivere al capitolo 1121040 dello stato di previsione della spesa, derivante dalla definizione delle operazioni di ricontrattazione e consolidamento della esposizione debitoria verso le banche per mutui diretti e indiretti, per credito agrario e di edilizia residenziale agevolata a valere su leggi regionali, viene elevata a lire 215 miliardi al fine di considerare il previsto consolidamento - da definire, secondo le intese sottoscritte, attraverso appositi atti convenzionali aggiuntivi - dei debiti nel settore edilizio maturati nel corso del 1996 per un ammontare di lire 96 miliardi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 e per quelle connesse al debito in edilizia in maturazione negli anni 1997 e 1998, è iscritta, nel bilancio pluriennale, al capitolo 1121040, quale rata di ammortamento, la somma di lire 232 miliardi per l'anno 1998 e di lire 250 miliardi per l'anno 1999.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento e degli interessi dei mutui è garantito dalla Regione mediante iscrizione nel bilancio di previsione, per tutta la durata del mutuo, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
4. Gli oneri di cui al comma 3 troveranno copertura mediante vincolo sulle erogazioni di spettanza regionale di cui all'art. 3, comma 2, della
Art. 17. (Ricontrattazione tassi di interesse).
1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre la rimodulazione, anche per singole tranches, dell'intesa convenzionale sottoscritta sia con riferimento alla durata che ai tassi.
2. La Giunta regionale è autorizzata altresì, in alternativa, a provvedere alla estinzione, in tutto o in parte, delle diverse tranches dell'intesa stessa previa acquisizione da una o più banche anche straniere di nuovi finanziamenti a condizioni globalmente più favorevoli.
3. L'obiettivo potrà essere perseguito anche con l'affidamento, senza oneri per l'Amministrazione regionale, di uno specifico incarico a una banca anche straniera.
Art. 18. (Finanziamento oneri per ritardati pagamenti).
1. Al fine di provvedere alla liquidazione degli oneri per ritardati pagamenti vengono iscritte sui corrispondenti capitoli di spesa 0001315, 0001316 e 0001317 del bilancio di previsione per l'anno 1997 le somme rispettivamente di lire 3 miliardi quale quota interessi, di lire 3 miliardi quale quota rivalutazione e di lire 1 miliardo quali spese procedimentali e legali.
2. La misura degli interessi di cui al comma 1 è quella stabilita dagli atti convenzionali ovvero da provvedimenti di ingiunzione giudiziale.
TITOLO III
NORME SETTORIALI FINALIZZATE AL RISANAMENTO FINANZIARIO
Art. 19. (Disposizioni urgenti per le attività di formazione professionale). [1]
Art. 20. (Disposizioni in materia sanitaria).
1. [2]
2. [3].
3. [4].
4. La Regione provvede al finanziamento delle quote a proprio carico concernenti il ripiano della maggiore spesa sanitaria per gli anni 1990 e 1991 mediante l'utilizzo di eventuali avanzi verificatisi nell'ambito della gestione sanitaria a decorrere dall'anno 1995, in attuazione dell'art. 1, comma 35, della
5. I pagamenti dovuti per le prestazioni di degenza e ambulatoriali, rese a partire dall'anno 1997 dagli ospedali dipendenti da Enti ecclesiastici nonché dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di natura privata, sono effettuati dalla USL nel cui territorio è ubicata la sede della istituzione, fatta salva la compensazione finanziaria della mobilità sanitaria per le prestazioni rese ai cittadini residenti in altri ambiti territoriali. Per l'anno 1997 la Regione ripartisce tra le competenti USL i fondi disponibili nel bilancio regionale destinati al pagamento delle suddette prestazioni, in proporzione alla spesa riconoscibile per ciascun ente relativamente all'anno 1996.
6. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 sexies del
a) assistenza a malattie rare;
b) allarme sanitario e trasporto in emergenza, nonché funzionamento della centrale operativa;
c) trapianti d'organo, di midollo osseo e di tessuto. [5]
7. [6].
8. Al fine dell'esercizio dell'attività di controllo sugli atti delle AUSL e delle Aziende ospedaliere e dell'IRCCS di diritto pubblico, di competenza della Giunta regionale e del Consiglio regionale previsti dall'art. 4, comma 8, della
9. Ferme restando le disposizioni dell'art. 1, comma 4, della
10. Al pagamento dei debiti rientranti nell'ambito delle gestioni liquidatorie delle soppresse USL provvedono in via esclusiva i commissari liquidatori che ne hanno la rappresentanza legale e processuale, utilizzando le risorse finanziarie rivenienti dagli interventi previsti dalle disposizioni in materia di ripiano della maggiore spesa sanitaria corrente sino al 31 dicembre 1994.
11. A decorrere dal 1 gennaio 1997 le tariffe per le prestazioni di ricovero rese dalle Aziende ospedaliere sono rideterminate nella misura del 100 per cento di quelle adottate con d.m. del 14 dicembre 1994.
Art. 21. (Gestione commissariale delle Aziende USL e ospedaliere). [8]
[1. Salvo quanto disposto dall'art. 3, comma 6, del
2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. I della
3. [9]]
Art. 22. (Norme urgenti nel settore dei trasporti).
1. Le quote del concorso statale spettanti alle imprese private concessionarie di autoservizi in base all'art. 1, comma 2, del
2. E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'elaborazione degli studi e dei piani di utilizzo e di destinazione delle aree del demanio marittimo di interesse regionale, con imputazione al capitolo n. 0003692.
3. E' disposta l'alienazione del materiale rotabile e degli immobili del disciolto Ente regionale pugliese trasporti, nonché del materiale rotabile acquistato dalla Regione in applicazione dell'art. 12 della
4. Il comma 1 dell'art. 3 della
a) giacenze finanziarie in essere alle date delle cessazioni delle gestioni in affidamento precario sui conti degli istituti cassieri e sui conti di contabilità speciale presso le Sezioni di tesorerie provinciali dello Stato intrattenuti dalle cessate aziende affidatarie;
b) crediti finanziari verso chiunque e a qualsiasi titolo vantati dalle aziende affidatarie cessate, comprensivi dei rimborsi degli sgravi contributivi INPS in base alla sentenza della Corte costituzionale n. 261/91 e ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
Dette entrate sono acquisite al bilancio regionale con imputazione al capitolo di nuova istituzione n. 3065049 "Avanzi finanziari delle cessate gestioni di autoservizi interurbani in affidamento regionale".
Art. 23. (Lavoro e cooperazione. Leggi regionali 26 marzo 1985, n. 9 e 21/1994. Fissazione del termine per la presentazione delle domande).
1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 30, comma 1, della
Art. 24. (Disposizioni finanziarie in materia di impianti irrigui collettivi di proprietà regionale).
1. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali di cui alla
2. Gli oneri finanziari, valutati in via presuntiva in lire 8 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi per l'anno 1998, graveranno sull'apposito capitolo "Trasferimento dei fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione di impianti irrigui regionali -
- proroga per il biennio 1997-98", nei limiti degli stanziamenti previsti dalle relative leggi di bilancio.
Art. 25. (Ripiano disavanzi gestione impianti irrigui).
1. Relativamente alle stagioni irrigue 1994/1995/1996, sono assunti a carico del bilancio regionale i costi di gestione degli impianti di cui all'art. 1 della
a) oneri, anche per ritardato pagamento, relativi a consumi energetici per funzionamento degli impianti, nei limiti degli impegni di bilancio assunti entro gli esercizi di competenza;
b) oneri relativi al trattamento economico del personale di cui all'art. 5, comma 1, della
2. Alla copertura degli ulteriori maggiori costi direttamente sostenuti dai Consorzi convenzionati nel triennio di cui al comma 1 e quantificati in lire 3 miliardi 400 milioni si provvede:
a) per lire 900 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico del capitolo 0131072 del bilancio 1994 per interventi sugli impianti irrigui di proprietà regionale non più realizzati;
b) per lire 2 miliardi 500 milioni mediante utilizzo delle risorse impegnate a carico dei capitoli 0131072 e 0131073 del bilancio 1996 per spese di funzionamento degli impianti irrigui di proprietà regionale non utilizzate par effetto del gettito derivato per canoni di utenza irrigua relativi alle stagioni precedenti, entro il limite accertato di lire 2.504.211.000.
3. Al riutilizzo delle risorse necessarie alla copertura dei maggiori costi di cui ai punti a) e b) del comma 2 provvede la Giunta regionale in sede di approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della
Art. 26. (Flussi finanziari).
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1997, la Giunta regionale è autorizzata a disporre, nelle more dell'approvazione delle perizie tecnico- amministrative di cui all'art. 3, comma 2, della
Art. 27. (Interventi urgenti infrastrutturali in favore dei Comuni colpiti da eventi calamitosi nell'ottobre 1996).
1. Ai sensi dell'art. 9 della
Art. 28. (Mantenimento in bilancio di fondi).
1. Le disponibilità iscritte nei seguenti capitoli del bilancio regionale per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di consentire la definizione di rapporti obbligatori derivanti dalla gestione commissariale di liquidazione dell'Ente regionale di sviluppo agricolo della Puglia, soppresso con la
a) Capitolo 0004930 "Spese per il funzionamento del Commissario per le gestioni di riforma fondiaria";
b) Capitolo 0004940 "Spese gestione stralcio ERSAP".
Art. 29. (Disposizioni in materia di edilizia residenziale agevolata).
1. L'Assessorato all'urbanistica - edilizia residenziale - assetto del territorio Settore ERP - è autorizzato a richiedere le erogazioni dei contributi in conto interessi al competente Ministero dei lavori pubblici - CER, ai sensi della
2. Il predetto competente Settore ERP è autorizzato, non appena resesi disponibili le contribuzioni da parte del CER, a predisporre i provvedimenti di liquidazione delle somme relative ai contributi maturati per effetto della predetta
3. [10].
Art. 30. (
Art. 31. (Contributi straordinari per ripianamento passività pregresse ente Fiera di Foggia).
1. L'ente Fiera di Foggia è ammesso a usufruire di contributi straordinari della Regione finalizzati al ripianamento delle passività pregresse al 31 dicembre 1995 entro i limili massimi di seguito specificati:
a) lire 3 miliardi 500 milioni quale finanziamento previsto per l'anno 1997 dall'art. 24 della
b) lire 1 miliardo 400 milioni per ciascuno degli esercizi 1997 – 1998 - 1999 quale ulteriore finanziamento.
2. L'Ente fieristico di cui al comma 1 deve presentare, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza in conformità del programma di risanamento dell'Ente così come approvato da parte della Giunta regionale in occasione della quota di contributo già attribuita nell'anno 1996 ai sensi dell'art. 24 della predetta
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è iscritta al capitolo 0352025 la somma di lire 4 miliardi 900 milioni per l'esercizio finanziario 1997 e di lire 1 miliardo 400 milioni per ciascuno degli esercizi 1998 e 1999.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI PER I PROGRAMMI DI INTERVENTO DELLA REGIONE
Art. 32. (Programma degli interventi per l'integrazione scolastica degli handicappati).
1. Il programma di interventi e di riparto finanziario di cui all'art. 4 della
2. E' confermato il limite di finanziamento annuale previsto dall'apposito stanziamento di bilancio.
3. In attesa degli accordi di programma, gli interventi in favore delle AUSL che attuano le convenzioni di cui all'art. 5, comma 4, della
Art. 33. (Riprogrammazione POP Puglia 1994-1999).
1. La Giunta regionale è autorizzata a porre in essere, per quanto di competenza della Regione, gli adempimenti previsti all'art. 2, comma 109, della
2. Per il conseguimento degli obiettivi nazionali relativi al raggiungimento dei livelli di spesa correlati al piano finanziario del Quadro comunitario di sostegno, la Giunta regionale è autorizzata, previo parere della la Commissione consiliare permanente da esprimersi nei termini regolamentari, a procedere alla rimodulazione delle risorse di cui al Programma operativo plurifondo (POP) Puglia relative al primo triennio non impegnate alla data del 31 dicembre 1996.
3. L'attuazione degli interventi previsti nel POP Puglia 1994-1999 è disciplinata anche per il secondo triennio 1997-1999 secondo le modalità e le procedure previste dalla
Art. 34. (Fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari).
1. Il fondo per il cofinanziamento dei programmi comunitari, istituito con l'art. 32 della
Art. 35. (Sportelli informatici idea-impresa).
1. La Giunta Regionale è autorizzata a costituire con le associazioni professionali degli imprenditori, con le Camere di commercio, con gli enti fieristici, con gli istituti di credito e con le società pubbliche a partecipazione regionale e/o statale enti giuridici, anche societari o consortili, per promuovere l'informazione e l'orientamento per la creazione di nuove imprese.
2. Per il conseguimento di tali obiettivi e per le spese di gestione per l'anno 1997 viene stanziata la somma di lire 850 milioni sul capitolo 0001480.
Art. 36. (Fondo regionale per le spese socio-assistenziali).
1. A decorrere dall'anno 1997 il "Fondo regionale per le spese socio- assistenziali" di cui all'art. 11 della
a) 4/10 in base alla popolazione residente e al numero degli immigrati nel Comune ai sensi dell'art. 8 della
b) 2/10 in base alla disoccupazione;
c) 2/10 in base alla popolazione ultrasessantenne;
d) 2/10 in base alla popolazione infradiciottenne.
2. Una quota del fondo di cui al comma 1 è riservata alle provvidenze integrative a favore degli hanseniani e delle loro famiglie ai sensi dell'art. 11, comma 3, della
3. Gli stanziamenti assegnati, quali contributi regionali, sono utilizzati dai Comuni, nell'ambito della loro programmazione territoriale, per tutte le funzioni amministrative socio-assistenziali di competenza.
4. I contributi concessi ai Comuni negli esercizi precedenti ai sensi degli artt. 23 e 24 della
Art. 37. (Consiglio d'Europa - Svolgimento Conferenza in Puglia).
1. Per la realizzazione della Conferenza sui flussi migratori mediterranei, programmata in Puglia per il 1997 d'intesa con il Consiglio d'Europa, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni con imputazione al cap. 0001265.
TITOLO V
CONTABILITA' REGIONALE E MODIFICAZIONI NORMATIVE
Art. 38. (Integrazione e modificazione alla
Art. 39. (Integrazioni e modificazioni alla
Art. 40. (Modifiche alla
Art. 41. (Modifiche alla
Art. 42. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).
1. Ai versamenti del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui al decreto del Ministero dell'ambiente del 18 luglio 1996 e relativi al periodo gennaio 1996 - ottobre 1996 non si applicano le pene pecuniarie per insufficiente o tardivo pagamento previste dall'art. 3, comma 31, della
Art. 43. (Settore sport: modifiche
Art. 44. (Modifica alla
1. [19].
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall’art. 36 della
[2] Rinviato dal Governo.
[3] Sostituisce l'art. 10, comma 1, lett. c), della
[4] Sostituisce l'art. 46, comma 1, della
[5] Comma così sostituito dall'art. 20 della
[6] Comma abrogato dall'art. 20 della
[7] Comma così modificato dall'art. 14 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 14 della
[9] Rinviato dal Governo.
[10] Modifica l'art. 15, comma 3, della
[11] Integra l'art. 4 della
[12] I termini di cui al presente comma sono differiti al 31 dicembre 2002 per effetto dell’art. 8 della
[13] Modifica ed integra la
[14] Sostituisce l'art. 4 della
[15] Integra l'art. 22 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 58 della
[17] Modifica ed integra la
[18] Modifica l'art. 3, comma 1, della
[19] Integra l'art. 3, comma 1, della