§ 4.10.112 - Legge Regionale 7 maggio 1982, n. 30.
Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58 e 7 giugno 1979, n. 24 recanti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:07/05/1982
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Il termine del 31 dicembre 1981 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è prorogato [...]
Art. 2.      Le competenze di vigilanza, controllo e consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei Comuni disastrati, e gravemente danneggiati indicati nel D.P.G.R. 20 maggio 1976, [...]
Art. 3.      Il Comitato tecnico straordinario, istituito con l'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è soppresso.
Art. 4.      Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è soppresso.
Art. 5.      La nomina a Segretario generale straordinario può essere conferita ad un funzionario in posizione di comando o distacco o per chiamata, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 24 [...]
Art. 6.      Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.10.112 - Legge Regionale 7 maggio 1982, n. 30. [1]

Proroghe con modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 6 settembre 1976, n. 53, 31 ottobre 1977, n. 58 e 7 giugno 1979, n. 24 recanti norme di organizzazione e di attribuzioni della Segreteria generale straordinaria.

(B.U. 7 maggio 1982, n. 30).

 

Art. 1.

     Il termine del 31 dicembre 1981 previsto dall'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è prorogato al 31 dicembre 1985.

     Sono inoltre prorogati alla stessa data del 31 dicembre 1985, i termini del 31 dicembre 1981 previsti dall'articolo 18, primo e quarto comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24.

     Il limite di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, si applica ad un numero massimo di 30 unità.

     La norma di cui al quarto comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, si applica, salvo quanto previsto dal comma successivo, nel limite di 600 ore annuali ad un numero massimo di dipendenti non superiore al 10% dell'organico del personale del ruolo unico regionale e nel limite di 400 ore annuali ad un numero massimo di dipendenti non superiore al 10% dell'organico del personale del ruolo unico regionale.

     Restano salvi i diversi limiti fissati dalla vigente legislazione regionale [2].

 

     Art. 2.

     Le competenze di vigilanza, controllo e consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei Comuni disastrati, e gravemente danneggiati indicati nel D.P.G.R. 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, già attribuite al Presidente della Giunta regionale con l'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, sono devolute all'Assessore regionale ai lavori pubblici.

     Per l'esercizio delle competenze devolute ai sensi del comma precedente non trova applicazione il secondo comma dell'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.

 

     Art. 3.

     Il Comitato tecnico straordinario, istituito con l'articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, è soppresso.

     Le attribuzioni demandate al predetto Comitato tecnico straordinario dalle vigenti leggi regionali sono devolute alla sezione urbanistica del Comitato tecnico regionale presso la Direzione regionale dei lavori pubblici istituita con l'articolo 25 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 24.

 

     Art. 4.

     Il secondo comma dell'articolo 18 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è soppresso.

 

     Art. 5.

     La nomina a Segretario generale straordinario può essere conferita ad un funzionario in posizione di comando o distacco o per chiamata, anche in deroga ai requisiti previsti dall'articolo 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53. In tal caso, il Segretario generale straordinario non occupa posto nell'organico regionale.

     La nomina di cui al comma precedente viene conferita, con decreto del Presidente della Giunta regionale, per il periodo corrispondente alla durata della Segreteria generale straordinaria.

     Al Segretario generale straordinario spetta lo stipendio corrispondente all'ottava classe dell'VIII livello, oltre all'indennità prevista per il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale.

     (Omissis) [3].

     Qualora trattisi di funzionario in posizione di comando o distacco, ad esso spetta, oltre allo stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza, l'eventuale differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi dei precedenti terzo e quarto comma ed il minore stipendio in godimento presso l'Ente di provenienza [4].

 

     Art. 6.

     Il personale che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando, almeno da sei mesi, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, ed ai sensi dell'articolo 110, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, può essere inquadrato, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, a domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data medesima e previo assenso dell'Amministrazione di provenienza, nel livello funzionale retributivo corrispondente alla qualifica rivestita presso l'Ente di provenienza, secondo l'equiparazione di cui alla Tabella A.

     Al personale di cui al presente articolo viene attribuito lo stipendio corrispondente al trattamento economico in godimento presso l'Ente di provenienza alla data di entrata in vigore della presente legge, comprensivo dello stipendio, degli aumenti periodici nonchè degli altri assegni fissi e continuativi e del rateo determinato alla medesima data dell'importo della classe o scatto in corso di maturazione nella qualifica posseduta presso l'Amministrazione di provenienza; si calcola l'incremento monetario che nella progressione economica orizzontale di provenienza deriva dalla differenza tra lo stipendio corrispondente alla classe immediatamente superiore a quella in godimento e lo stipendio corrispondente alla classe precedente e si detrae il valore degli scatti intermedi, maturati nello scorrimento fra le due classi; tale incremento viene quindi rapportato alle mensilità o frazioni superiori ai 15 giorni, maturate alla data d'inquadramento per il raggiungimento della classe superiore medesima comprensive delle eventuali mensilità attribuite a titolo di riduzione dei tempi di percorrenza per il conseguimento della classe immediatamente superiore; se il dipendente nella progressione economica di provenienza ha conseguito tutte le classi previste, il rateo di aumento periodico si calcola sull'incremento economico dello scatto successivo all'ultimo maturato [5].

     Ai fini della determinazione dell'anzianità nel livello di inquadramento, l'anzianità maturata dal personale di cui al presente articolo presso l'Amministrazione di provenienza nella corrispondente carriera, o livello o qualifica è valutata per intero. E' valutato per metà il servizio eventualmente prestato in carriera o livello o qualifica immediatamente inferiore.

 

     Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 

                                                                  Tabella A

 

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Ente di provenienza   Livello o qualifica    Livello funzionale

                           o carriera o      retributivo L.R. 31

                           categoria di       agosto 1981, n. 53

                           provenienza

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Provincia di Trento       consigliere                VI

Regione Veneto              esperto                  VI

Provincia Udine           applicato di               V

                             concetto

Camera Commercio                                     V

ind., art. ed agr.        c. concetto

Pordenone

Comune Roma                VI livello                V

PP.TT. Udine               operatore                 IV

                         d'esercizio (III

                            categoria)

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Comma così modificato dal sesto comma dell'art. 14 della L.R. 19 ottobre 1984, n. 49.

[3] Comma abrogato dall'art. 5, comma 6, della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 luglio 1984, n. 32. Il trattamento economico qui previsto ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 2 della L.R. 32/1984.

[5] Comma così integrato dall'art. 14 della L.R. 14 giugno 1983, n. 54.