§ 6.2.132 – L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata. Legge finanziaria 2006.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:02/02/2006
Numero:1


Sommario
Art.  2. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.
Art.  3. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.
Art. 4.  Limiti di impegno.
Art. 5.  Contributo all’ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie.
Art. 6.  Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.
Art. 7.  Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea.
Art. 8.  Sedi degli uffici regionali.
Art. 9.  Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa.
Art. 10.  Patto di stabilità infraregionale.
Art.  11. Mobilità del personale delle Aziende Sanitarie regionali.
Art. 12.  Altre norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 13.  Rideterminazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.
Art. 14.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.01.2005, n. 3. “Promozione della cittadinanza solidale”.
Art.  15. Integrazione all’articolo 15, comma 7, Legge Regionale 5.4.2000, n. 28 e successive modificazioni.
Art. 16.  Incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna.
Art. 17.  Prestito ponte Università – Lavoro.
Art. 18.  Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica.
Art. 19.  Procedure di gara servizi di T.P.L.
Art. 20.  Modifica all’art. 25 della L.R. 27.01.2005, n. 5. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005”
Art. 21.  Osservatorio Regionale della condizione abitativa.
Art. 22.  Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica - Fondo incentivante.
Art. 23.  Modifiche alla L.R. 10.11.1998, n. 42 “Norme in materia forestale”.
Art. 24.  Modifiche alla L.R. 23.12.1986, n. 30 “Disciplina dell’attività negoziale della Regione”.
Art. 25.  Modifiche alla L.R. 02.02.2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2004”.
Art. 26.  Modifiche all’art. 4 della Legge Regionale 1.03.1999, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 27.  Integrazione alla L.R. 11.08.1999, n. 22 “Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”.
Art. 28.  Autorità di Bacino.
Art. 29.  Modifiche alla L.R. 29.12.1997, n. 54.
Art. 30.  Modifiche alla L.R. 25 luglio 1997, n. 34.
Art. 31.  Interventi finanziari per le adozioni internazionali.
Art. 32.  Celebrazione del bicentenario della proclamazione della città di Potenza a capoluogo della provincia di Basilicata.
Art. 33.  Modifiche alla Legge regionale 27.7.1972, n. 4.
Art. 34.  Gestione delle concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative
Art. 35.  Sostegno al parco storico naturale ed ambientale della Grancia.
Art. 36.  Proroga dei termini fissati dalla L.R. 19.01.2005, n. 1.
Art. 37.  Modifiche all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23.
Art. 38.  Contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche.
Art.  39. Rispetto dei vincoli di bilancio.
Art. 40.  Copertura finanziaria.
Art. 41.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.132 – L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della regione Basilicata. Legge finanziaria 2006.

(B.U. 2 febbraio 2006, n. 7).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento.

     1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2006, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 85.936.894,70.

     2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:

     a) per € 19.053.394,70 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG;

     b) per € 1.657.000,00 la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi dell’art. 20 della Legge 11.03.1988, n. 67;

     c) per € 29.026.500,00 la quota degli investimenti da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Val D’Agri - Melandro - Sauro - Camastra non coperta dalle entrate derivanti dalla compartecipazione regionale all’aliquota del prodotto di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi estratti di cui all’art. 3, comma 10, della Legge 28.12.1995, n. 549 (royalties);

     d) per € 36.200.000,00 spese di investimento varie.

     3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2006.

     4. Per gli anni 2007 e 2008 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 37.254.107,53 ed in € 23.674.868,45.

 

CAPO II

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ENTRATA

 

Art. 2. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

     1. [L’art. 4 comma 6 della L.R. 27.01.2005, n. 5 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005” è sostituito dal seguente:

     “L’ammontare dell’imposta è determinato in:

     a) Euro 2,00 la tonnellata per i rifiuti dei settori estrattivo, edilizio, lapideo, minerario e metallurgico;

     b) Euro 10,00 la tonnellata per i rifiuti speciali non pericolosi;

     c) Euro 20,00 la tonnellata per i rifiuti speciali pericolosi;

     d) Euro 25,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori serviti da impianti di gestione integrata; Euro 7,00 se trattati;

     e) Euro 15,00 la tonnellata per i rifiuti solidi urbani smaltiti tal quali in discariche ubicate in comprensori sprovvisti di impianti di gestione integrata.

     Il tributo è determinato moltiplicando l’ammontare dell’imposta per il quantitativo, espresso in tonnellate, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per il coefficiente di correzione se stabilito.”] [1].

     2. Il comma 1 dell’art. 22 della L.R. 02.02.2001, n. 6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo piano”, come sostituito dall’art. 34 della L.R. 31.01.2002, n. 10, è abrogato.

 

CAPO III

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 3. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.

     1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo - ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2006 nella misura complessiva di € 86.375.874,81 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2006 nella misura complessiva di € 80.566.789,45 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

     3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2006 complessivamente in € 4.476.327,88, nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Limiti di impegno.

     1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l’esercizio finanziario 2006, complessivamente in € 14.401.414,98, sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

     Art. 5. Contributo all’ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie.

     1. Il limite di impegno quindicennale di € 620.000,00 di cui all’articolo 17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005, n. 27 per la concessione di un contributo all’ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie decorre dall’esercizio finanziario 2006 fino a tutto l’anno 2020.

     2. La copertura finanziaria è assicurata dal bilancio pluriennale 2006/2008 e dai corrispondenti futuri bilanci.

 

     Art. 6. Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.

     1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2006 nella misura complessiva di € 21.190.000,00 così ripartiti:

     • Denominazione Ente: Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. - L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 - U.P.B. 0473.04); Contributi Anno 2006 €: 1.700.000,00;

     • Denominazione Ente: Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. - LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e 7.12.2000, n. 61 (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.01); Contributi Anno 2006 €: 6.500.000,00;

     • Denominazione Ente: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. - L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 - U.P.B. 0510.05); Contributi Anno 2006 €: 6.500.000,00;

     • Denominazione Ente: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. - L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980 - U.P.B. 0980.03); Contributi Anno 2006 €: 2.000.000,00;

     • Denominazione Ente: Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane - L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.04); Contributi Anno 2006 €: 350.000,00;

     • Denominazione Ente: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.05); Contributi Anno 2006 €: 350.000,00;

     • Denominazione Ente: Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative - Istituto F.S. Nitti - L.R. 26.01.1998, n. 6 (F.O. 0131 - U.P.B. 0131.03); Contributi Anno 2006 €: 300.000,00;

     • Denominazione Ente: Ente Basilicata Lavoro - E.L.B.A. - L.R. 8.09.1998, n. 29 (F.O. 0412 - U.P.B. 0412.01); Contributi Anno 2006 €: 750.000,00;

     • Denominazione Ente: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) - L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.02); Contributi Anno 2006 €: 2.740.000,00;

     • TOTALE Contributi Anno 2006 €: 21.190.000,00.

 

     Art. 7. Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea.

     1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2006 delle misure in cui si articola il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, così come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

     2. La disponibilità finanziaria per l’esercizio finanziario 2006 per le misure del Programma di Iniziativa Comunitaria Equal 2000- 2006 a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed attuate dalla Regione Basilicata, è riportata nella tabella F allegata alla presente legge.

     3. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2006 delle misure in cui si articola il Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000- 2006, così come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

     4. Per l’attuazione del progetto MODELE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III C - Zona Sud, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n. 789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma complessiva di € 1.500.000,00.

     5. Per l’attuazione del progetto MEDITERRITAGE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III C - Zona Sud, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2002) n. 789 del 28.05.2002, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma complessiva di € 150.000,00.

     6. Per l’attuazione del progetto GRIP-IT, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III C - Zona Est), nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma complessiva di € 716.875,00.

     7. Per l’attuazione del progetto BONNES PRATIQUES POUR LE PAYSAGE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG III B - MEDOCC, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma complessiva di € 66.672,75.

     8. Per l’attuazione del progetto ACCRETE 5C004, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III B - CADSES, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma complessiva di € 28.223,86.

     9. Per l’attuazione del progetto RED CODE REGIONAL DISASTER COMMON DEFENCE, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 PIC INTERREG III B - CADSES, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma complessiva di € 583.000,00.

     10. Per l’attuazione del progetto GO NETWORK, finanziato nell’ambito del Programma di Iniziativa Comunitaria 2000-2006 INTERREG III B MEDOCC - Zona Sud, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 è iscritta la somma complessiva di € 82.650,00.

     11. La dotazione finanziaria per l’esercizio 2006 del Programma di Azioni Innovative “Territorio di Eccellenza” ai sensi dell’art. 10 del Regolamento FESR 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2002) n. 5523 del 19.12.2002, è determinata complessivamente in € 315.140,78.

     12. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai precedenti commi, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 8. Sedi degli uffici regionali.

     1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni relative ai lavori già programmati, la spesa per l’acquisto, la costruzione o ristrutturazione di edifici da adibire ad uffici regionali di cui all’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000, n. 12, come modificato dall’art. 7 della L.R. 7 settembre 2000, n. 56, dall’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8 e dall’art. 24 della L.R. 2.02.2004, n. 1, è determinata, per l’esercizio finanziario 2006, nella misura massima di € 9.000.000,00.

     2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con le leggi di cui al precedente comma, è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 9. Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa.

     1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2006, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. È fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.

     2. Nessuna legge regionale approvata successivamente alla presente può disporre deroghe a quanto previsto al comma 1 del presente articolo.

     3. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2006. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attivazione di un adeguato sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma.

     4. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dall’art. 1, comma 139, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2006 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nel medesimo art. 1, comma 139, della Legge 23.12.2005, n. 266.

     5. Ai fini del rispetto di quanto previsto all’art. 27 della L.R. 6.09.2001, n. 34 in ordine alle scadenze per la presentazione ed approvazione del bilancio di previsione, i Dirigenti Generali della Giunta e del Consiglio provvedono a trasmettere alla Presidenza della Giunta, ciascuno per il dipartimento di propria competenza, le proposte di bilancio relative all’esercizio 2007 entro e non oltre il 30 settembre dell’anno 2006.

 

     Art. 10. Patto di stabilità infraregionale. [2]

     1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 6 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell’Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 148, della Legge 23.12.2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 2006), concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2006-2008.

     2. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 139, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’esercizio finanziario 2006, il complesso delle spese correnti, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 142, lettere a), b), c), d), e), f), g) e h), non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese correnti dell’anno 2004 diminuito del 3,8 per cento. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento dello 0,4 per cento e 2,5 per cento alle corrispondenti spese correnti determinate per l’anno precedente.

     3. Ai fini del concorso degli enti di cui al comma 1 del presente articolo al rispetto degli obblighi rivenienti dal patto di stabilità interno, di cui all’articolo 1, comma 139, della Legge 23.12.2005, n. 266, per l’esercizio finanziario 2006, il complesso delle spese in conto capitale, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, determinato ai sensi dell’art. 1, comma 143, lettere a), b), c) e d), non può essere superiore al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell’anno 2004 aumentato del 4,8 per cento. Per gli anni 2007 e 2008 si applica la percentuale di incremento del 4 per cento alle corrispondenti spese in conto capitale determinate per l’anno precedente.

     4. Limitatamente all’anno 2006 il complesso delle spese in conto capitale di cui al precedente comma 3 è calcolato anche al netto delle spese in conto capitale derivanti da interventi cofinanziati dall’Unione Europea.

     5. I medesimi enti possono eccedere i limiti di spesa stabiliti ai commi 2 e 3 solo per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dallo stesso comma 2.

     6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano, per l’esercizio finanziario 2006, agli enti istituiti nell’anno 2004 e agli enti che nell’anno 2004 si trovavano in fase di avvio gestionale, come acclarato da apposita certificazione degli organi di revisione degli enti medesimi.

     7. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

     8. In armonia con quanto disposto a livello nazionale in materia di spese per il personale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, adottano le misure necessarie a garantire che le spese per il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o di tipo convenzionale.

     9. Ai fini dell’applicazione del comma 8, le spese per il personale sono considerate al netto:

     a) per l’anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

     b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all’anno 2004.

     10. Per l’anno 2006 agli enti di cui al comma 1 del presente articolo, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché di procedere all’emissione di bandi concorsuali per la copertura di posti resisi vacanti o che si renderanno vacanti.

     11. L’affidamento da parte degli enti di cui al comma 1 del presente articolo di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all’Amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento all’assenza di strutture organizzative o di professionalità interne all’ente in grado di assicurare i medesimi servizi, ad esclusione degli incarichi conferiti ai sensi della Legge 11.2.1994, n. 109 e successive modificazioni. In ogni caso l’atto di affidamento di incarichi e consulenze deve essere corredato della valutazione dell’organo di revisione dell’ente. L’affidamento in difformità dalle previsioni di cui al presente comma determina responsabilità erariale.

     12. Il Collegio dei revisori dei conti dell’ente è tenuto a segnalare con cadenza trimestrale alla Presidenza della Giunta regionale eventuali scostamenti dagli obiettivi di contenimento della spesa di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Della mancata comunicazione i componenti del Collegio inadempiente rispondono direttamente agli organi regionali competenti che potranno attivare le azioni di cui all’art. 12 della L.R. 5.04.2000, n. 32.

     13. Gli enti che non hanno rispettato gli obiettivi del patto di stabilità fissati per l’anno 2005 non possono effettuare spese per acquisto di beni e servizi in misura superiore alla corrispondente spesa dell’anno 2004, né procedere all’affidamento di incarichi di consulenza e collaborazione e non potranno utilizzare eventuali avanzi di amministrazione derivanti dall’esercizio precedente medesimo.

     14. Per gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, che hanno rispettato il patto di stabilità, nell’anno 2006 l’utilizzazione di eventuali avanzi di amministrazione generatisi nell’esercizio precedente è consentita previa autorizzazione della Giunta Regionale sulla base delle risultanze della gestione dell’esercizio precedente medesimo e delle motivazioni dell’Ente richiedente.

     15. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Basilicata.

     16. Sono abrogate le disposizioni recate dall’art. 13 della L.R. 27.01.2005, n. 5 limitatamente alle regole del patto di stabilità infraregionale previsto per gli anni 2006 e successivi.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE

 

     Art. 11. Mobilità del personale delle Aziende Sanitarie regionali.

     1. La Giunta regionale promuove, in relazione ai fabbisogni organizzativi delle Aziende sanitarie regionali e delle corrispondenti strutture regionali, l’ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso una coordinata attuazione dei processi di mobilità, di riconversione professionale e di reclutamento del personale.

     2. Gli esuberi di personale conseguenti alle azioni di ristrutturazione della rete ospedaliera e dei servizi sanitari e socio-sanitari resi dalle Aziende sanitarie sono prioritariamente riassorbiti mediante processi di mobilità interna alle Aziende e tra le Aziende sanitarie regionali o verso i soggetti esterni affidatari di servizi, nell’ambito delle strutture realizzate in sede di riconversione di quelle dismesse, per assicurare la sostituzione del personale cessato dal servizio, per realizzare servizi medici ed infermieristici domiciliari e territoriali e per l’attuazione delle altre misure previste dalla pianificazione sanitaria regionale.

     3. I criteri e le procedure per l’attuazione della mobilità del personale in attuazione dei precedenti commi 1 e 2 sono disciplinati dalla Giunta Regionale in armonia con le disposizioni degli art. 33 e 34 del Decreto Legislativo 30.03.2001, n. 165, dell’art. 3 comma 5 lett. g) del Decreto legislativo 30.12.1992, n. 502, dell’art. 3 comma 4 del Decreto Legge 18.09.2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 16.11.2001, n. 405, e delle disposizioni stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     4. Nel caso di mobilità collegata al conferimento di deleghe di funzioni agli enti locali la Giunta regionale procede preliminarmente alla consultazione delle associazioni regionali delle autonomie locali, oltre che delle organizzazioni sindacali.

 

     Art. 12. Altre norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale. [3]

     1. Nell’ambito della complessiva azione di contenimento della spesa nel settore sanitario, per l’anno 2006 le Aziende Sanitarie Regionali potranno procedere alla copertura a tempo indeterminato dei posti della dotazione organica, nei limiti della spesa previsti dall’art. 1 comma 198 della legge 23.12.2005, n. 266 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell’art. 1 commi 93 e 98 della Legge 31.12.2004, n. 311, previa autorizzazione regionale e limitatamente ai seguenti casi:

     a) Aziende sanitarie regionali il cui ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Regione risulta essere in pareggio economico;

     b) Aziende sanitarie regionali che hanno adottato un piano per la riconduzione della gestione entro i limiti di equilibrio economico-finanziario e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti in sede di approvazione del predetto piano da parte della Giunta Regionale.

     2. Sempre per le finalità di cui al comma 1, fermi restando i limiti della spesa previsti dall’articolo 1, comma 198, della Legge 23.12.2005, n. 266 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell’articolo 1, commi 93 e 98, della Legge 30.12.2004, n. 311, per le Aziende che versano in situazioni differenti da quelle indicate al comma 1, è disposto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato nonché il blocco dell’affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere medico- sanitario, salva la copertura dei fabbisogni di personale da destinare al servizio di emergenza- urgenza ed alle strutture afferenti funzionalmente al servizio 118, nonché per l’istituzione di nuovi servizi a carattere innovativo, nonché per assicurare le inderogabili esigenze di servizio connesse all’istituzione di nuovi servizi non duplicativi di quelli già attivi in ambito aziendale, previo accertamento, autorizzazione regionale e preventivo espletamento delle procedure di mobilità.

     3. Sono fatte comunque salve le assunzioni conseguenti a procedure concorsuali e di mobilità in atto e/o concluse alla data del 31 dicembre 2005, e alle mobilità che le aziende di destinazione abbiano avviato alla data del 31 dicembre 2005, per le quali è stato almeno pubblicato bando o avviso pubblico, che rimangono disciplinate dalla normativa vigente per l’anno 2005 nei limiti delle assunzioni autorizzate e comunque programmate.

 

     Art. 13. Rideterminazione del trattamento economico dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.

     1. L’art. 18 della legge regionale 4.02.2003, n. 7 è così sostituito:

     “Il trattamento economico da attribuire ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie USL e Ospedaliere non può eccedere il 90% del compenso massimo previsto dal DPCM 19 luglio 1995, n. 502 come modificato dal DPCM 31 maggio 2002, n. 319, salve le rivalutazioni da effettuarsi in base all’incremento percentuale delle retribuzioni riconosciute all’atto della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica e veterinaria o comunque all’aggiornamento annuale in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato per i dodici mesi precedenti. La Giunta Regionale definisce la graduazione dei trattamenti economici da riconoscere ai Direttori Generali.”

 

     Art. 14. Modifiche e integrazioni alla L.R. 19.01.2005, n. 3. “Promozione della cittadinanza solidale”.

     1. Alla L.R. 19.01.2005, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a. All’art. 4 comma 2, dopo le parole “nella tabella medesima” è aggiunta l’espressione “fino a un tetto massimo pari a € 300,00 per famiglie con un solo componente e pari a € 250,00 moltiplicato per i relativi coefficienti di equivalenza per i nuclei familiari composti da più persone”.

     b. L’art. 7 comma 1 è sostituito dal seguente:

     “L’organizzazione e la gestione del programma è affidata ai singoli Comuni e, per le funzioni di coordinamento degli interventi, alle Amministrazioni Provinciali.”

     c. Il comma 3 dell’art. 7 è soppresso.

     d. Al comma 4 dell’art. 7 è soppressa l’espressione “o del Comune capofila”.

     e. I primi due periodi dell’art. 8 comma 2 sono così sostituiti: “Il sostegno monetario integrativo viene erogato sotto forma di assegno mensile non trasferibile intestato al beneficiario. La liquidazione avverrà di norma con cadenza mensile, entro il 60° giorno dalla data di pubblicazione della graduatoria definitiva nel Bollettino Ufficiale della Regione.”

     f. All’art. 8 comma 3 lett. a), l’espressione “ogni sei mesi” è così sostituita: “ogni mese”.

     g. All’art. 9 comma 4 lett. b) è soppressa l’espressione “con riferimento agli obblighi dei beneficiari”.

     h. L’art. 10 comma 2 è così sostituito:

     “Ai fini dello svolgimento degli interventi di cui al precedente comma 1, le Amministrazioni Provinciali sottoscrivono con i Comuni un Accordo di Programma concernente la specificazione delle modalità di collaborazione ai fini della progettazione del contratto di inserimento di cui all’art. 8, dell’attuazione degli interventi e della condivisione dei flussi informativi relativi ai soggetti beneficiari.”

     i. All’articolo 6, comma 6 la parola “quarantacinque” è sostituita con “trenta”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 15. Integrazione all’articolo 15, comma 7, Legge Regionale 5.4.2000, n. 28 e successive modificazioni.

     1. Al comma 7 dell’articolo 15 della Legge Regionale 5.4.2000, n. 28 e successive modificazioni, dopo le parole “secondo la vigente normativa” è aggiunto “e quelle convenzionate ex articolo 26 della Legge 23.12.1978, n. 833”.

 

     Art. 16. Incremento della dotazione del Fondo di Coesione Interna.

     1. Per l’esercizio finanziario 2006, una quota del “Fondo di Coesione Interna” di cui all’art. 22 della L.R. 31.01.2002, n. 10, corrispondente ad Euro 3.000.000,00, importo stanziato alla Unità Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l’esercizio 2006, è destinata ad interventi infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali proposti da singoli Comuni, favorendo condizioni di complementarietà con i servizi in gestione associata intercomunale.

     2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale sottopone all’approvazione del Consiglio le occorrenti modifiche della disciplina di gestione del Fondo.

 

     Art. 17. Prestito ponte Università – Lavoro.

     1. Al fine di permettere agli studenti universitari meritevoli e privi di mezzi, residenti in Basilicata, di investire su se stessi e partecipare alla spesa universitaria della famiglia, è istituito un Fondo denominato “Prestito ponte Università - Lavoro”.

     2. Il fondo di cui al precedente comma 1 è utilizzato per la corresponsione a studenti universitari di contributi in conto interessi per il rimborso di prestiti speciali concessi dalle banche o da altri intermediari finanziari iscritti all’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1.09.1993, n. 385 e successive modificazioni, ovvero per la costituzione di garanzie sul rimborso dei predetti prestiti.

     3. La dotazione iniziale del fondo di cui al comma 1 è pari ad € 200.000,00, iscritto all’UPB 0980.01 del bilancio 2006, costituito dai fondi statali di cui all’articolo 4, commi 99 e 100, della Legge 24.12.2003, n. 350, e da fondi regionali. Il fondo può essere incrementato con i contributi di Università, fondazioni ed altri soggetti pubblici e privati.

     4. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai precedenti commi sono stabiliti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

 

     Art. 18. Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica.

     1. L’importo finalizzato allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica, stabilito al comma 3 dell’art. 28 della L.R. 27.01.2005, n. 5, per gli esercizi finanziari 2006 e 2007 è incrementato di € 2.000.000,00. Il contributo per l’esercizio finanziario 2008 è stabilito nella misura di € 2.000.000,00.

     2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0480.02 “Sostegno all’istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica” del bilancio pluriennale 2006-2008.

 

     Art. 19. Procedure di gara servizi di T.P.L.

     1. Le concessioni dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle Amministrazioni provinciali e comunali, nonché i contratti per i servizi di trasporto esercitati da Trenitalia S.p.A. e Ferrovie Appulo Lucane s.r.l. possono essere prorogati sino alla data di stipula dei contratti di servizio conseguenti all’espletamento delle procedure concorsuali secondo le modalità di cui alla L.R. 19.05.2004, n. 9.

     2. Al primo comma, lettera d) dell’articolo 24 della Legge Regionale 27.7.1998, n. 22 le parole “fino alla quinta categoria” sono sostituite dalle parole “fino all’ottava categoria”.

     3. Tutte le norme in contrasto con il presente articolo si intendono abrogate.

 

     Art. 20. Modifica all’art. 25 della L.R. 27.01.2005, n. 5. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2005”

     1. Al comma 5 dell’art. 25 della L.R. 27.01.2005, n. 5 l’espressione “tre anni” è sostituita con l’espressione “quattro anni”.

 

     Art. 21. Osservatorio Regionale della condizione abitativa.

     1. Ai sensi dell’art. 12 della Legge 09.12.1998, n. 431 è istituito l’Osservatorio Regionale della condizione abitativa.

     2. L’Osservatorio è costituito presso il Dipartimento Infrastrutture, OO.PP. e Mobilità ed effettua la raccolta dei dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa.

     3. Per supportare le scelte programmatorie regionali, la Giunta regionale si avvale dell’Osservatorio regionale sulla condizione abitativa, quale struttura regionale per la rilevazione dei fabbisogni e la conoscenza della situazione abitativa sul territorio regionale, dei fenomeni di disagio abitativo, oltre che per la valutazione dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi attuati. L’Osservatorio regionale opera in stretta connessione con l’Osservatorio nazionale e con gli altri osservatori regionali [4].

     3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, le attività dell’Osservatorio regionale sono volte all’acquisizione, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, oltre che all’analisi e al monitoraggio del fabbisogno abitativo e alle sue dinamiche evolutive, nonché all’osservazione e valutazione delle politiche abitative e delle conseguenti azioni per ridurre il disagio abitativo [5].

     3 ter. L’Osservatorio regionale svolge attività di studio e analisi di tematiche specifiche nel campo abitativo e dei fenomeni che incidono sulla condizione abitativa nel territorio regionale; cura l’aggiornamento della propria banca dati, in collaborazione con enti locali e le Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) di Potenza e Matera ed altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative [6].

     3 quater. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione, disciplina le modalità per l’attività e il funzionamento dell’Osservatorio, definendo metodi di rilevazione ai fini dell’anagrafe regionale dell’utenza e del patrimonio, standard tecnici per la trasmissione dei dati e fissa i criteri per la valutazione periodica dei fabbisogni abitativi, anche avvalendosi della collaborazione dei comuni, delle ATER e degli altri soggetti pubblici e privati impegnati sulle tematiche abitative [7].

     3 quinquies. I dati e le informazioni dell’anagrafe dell’utenza e del patrimonio del sistema regionale dei servizi abitativi costituiscono debito informativo nei confronti della Regione. L’avere adempiuto a tale obbligo è condizione per l’ammissione ai contributi regionali [8].

     3 sexies. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sulla condizione abitativa, sulle politiche abitative e sulle azioni di contrasto al disagio abitativo. Il Consiglio regionale rende pubblica, anche tramite il proprio sito istituzionale, la relazione annuale presentata dalla Giunta regionale [9].

 

     Art. 22. Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica - Fondo incentivante.

     1. Il fondo incentivante destinato alle Amministrazioni Provinciali ed alle Autorità d’Ambito Territoriale Ottimali, ai sensi dell’art. 22 comma 2 della L.R. 02.02.2001, n. 6 come modificato dall’art. 11 della L.R. 07.08.2003, n. 28, per il 2006 è quantificato in € 1.250.000,00.

     2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio 2006.

 

     Art. 23. Modifiche alla L.R. 10.11.1998, n. 42 “Norme in materia forestale”.

     1. Il comma 8 dell’art. 15 della L.R. 10.11.1998, n. 42 è così modificato:

     “Una quota della somma accantonata di cui ai precedenti commi 6 e 7 è utilizzata per la compilazione dei Piani di assestamento e per l’esecuzione di lavori colturali, di opere di miglioramento dei soprassuoli utilizzati e per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi. Alla quantificazione della predetta quota si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale.”

 

     Art. 24. Modifiche alla L.R. 23.12.1986, n. 30 “Disciplina dell’attività negoziale della Regione”.

     1. L’art. 3 della L.R. 23.12.1986, n. 30 è così modificato:

     “La licitazione privata si sostanzia in una gara tra soggetti scelti dall’Amministrazione e ritenuti idonei in relazione all’oggetto contrattuale e costituisce la forma di generale applicazione per l’esecuzione di lavori di importo superiore a € 80.000,00 IVA esclusa, e per i contratti di cui al 2° comma del precedente art. 2.”

     2. Il comma 5 dell’art. 4 della L.R. 23.12.1986, n. 30 è sostituito dal seguente:

     “Quando l’importo dei lavori non raggiunge € 200.000,00 e quello dei contratti per forniture € 80.000,00, la pubblicazione viene effettuata nell’apposito albo della Regione.”

     3. Il comma 1 dell’art. 16 della L.R. 23.12.1986, n. 30 è sostituito dal seguente:

     “La trattativa privata è sempre ammessa per i contratti di importo non superiore a € 80.000,00 IVA esclusa. Quando l’importo del contratto è superiore a € 30.000,00 IVA esclusa, deve essere preceduto da gara ufficiosa con richiesta di almeno 7 preventivi ad imprese ritenute idonee.”

     4. Il comma 2 dell’art. 29 della L.R. 23.12.1986, n. 30 è sostituito dal seguente:

     “Il ricorso alla gestione in economia nei casi previsti al precedente comma 1 è ammesso quando l’importo della spesa non sia superiore a € 20.000,00 IVA esclusa.”

     5. Il comma 3 dell’art. 16, l’art. 17, il comma 2 dell’art. 31 e l’art. 34 della L.R. 23.12.1986, n. 30 sono soppressi.

     6. All’articolo 2 della L.R. 23.12.1986, n. 30, è aggiunto il seguente comma:

     “3. La Regione e gli Enti strumentali di cui al precedente articolo 1, nell’esercizio della propria attività contrattuale, assicurano la più ampia tutela dei principi della libera concorrenza.”

 

     Art. 25. Modifiche alla L.R. 02.02.2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata - Legge Finanziaria 2004”.

     1. Il comma 3 dell’art. 18 della L.R. 02.02.2004, n. 1 è così sostituito:

     “La Giunta regionale procede all’alienazione dei beni immobili non proficuamente utilizzati e dichiarati disponibili secondo la legislazione vigente in materia mediante aste pubbliche per lotti costituiti da singoli immobili o porzioni immobiliari, secondo le norme previste dall’art. 2 comma 1° della L.R. 23.12.1986, n. 30 e dal Capo terzo sezione I del R.D. 23.05.1924, n. 827, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo base indicato nell’avviso d’asta, di cui all’art. 73 lettera c).”

 

     Art. 26. Modifiche all’art. 4 della Legge Regionale 1.03.1999, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni.

     1. Nel titolo dell’articolo 4 della L.R. 1.03.1999, n. 4, dopo la parola “mutui” sono aggiunte le parole “e altre forme di prestito”.

     2. Al comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 1.03.1999, n. 4, la parola “mutui” è sostituita con la parola “prestiti”.

     3. Al comma 4 dell’articolo 4 della L.R. 1.03.1999, n. 4, la parola “mutuanti” è sostituita con la parola “finanziatori”.

     4. Al comma 5 dell’articolo 4 della L.R. 1.03.1999, n. 4, la parola “mutui” è sostituita con la parola “prestiti”, e la parola “mutuo” è sostituita con la parola “prestito”.

     5. Al comma 2 dell’articolo 4 della L.R. 31.01.2002, n. 10, come modificato dall’articolo 8 della L.R. 7.08.2002, n. 34, dopo la parola “mutui” sono aggiunte le parole “e altre forme di prestito”.

     6. Al comma 3 dell’articolo 4 della L.R. 4.02.2003, n. 7, dopo la parola “mutui” sono aggiunte le parole “e altre forme di prestito”.

     7. Al comma 4 dell’articolo 4 della L.R. 4.02.2003, n. 7, la parola “mutuo” è sostituita con la parola “prestito”.

 

     Art. 27. Integrazione alla L.R. 11.08.1999, n. 22 “Rinegoziazione con le banche dei mutui in ammortamento”.

     1. Il comma 5 dell’art. 1 della L.R. 11.08.1999, n. 22, è così sostituito:

     “5. In relazione alle condizioni del mercato finanziario, la Giunta Regionale è autorizzata ad utilizzare gli strumenti derivati finanziari di cui al precedente comma 4, anche al di fuori della rinegoziazione dei mutui. Il potenziale utilizzo di tali strumenti ha l’obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito della Regione, al fine di ottimizzare costi e rischi del debito, ed a facilitare, quando possibile, la programmazione degli investimenti.”

     2. All’articolo 1 della L.R. 11.08.1999, n. 22, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     “5 bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 5, del D.M. 1 dicembre 2003, n. 389, per il raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, l’uso dei derivati è consentito anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3, commi 2 e 3, del medesimo decreto.

     5 ter. In aggiunta alle operazioni previste dall’articolo 3 del D.M. 1 dicembre 2003, n. 389, la Regione può contrarre operazioni derivate finalizzate a predeterminare l’importo di una passività già contratta, ma il cui debito verrà consolidato in una data futura, nonché procedere alla copertura del rischio di tasso della medesima passività, anche mediante strutture finanziarie non previste nel sopracitato D.M. e che implichino che la Regione possa ricevere flussi diversi da quelli pagati nella sottostante passività. A tal fine, la Giunta Regionale, prima della contrazione del derivato, può deliberare la data di consolidamento del mutuo, senza riguardo allo stato di avanzamento lavori al momento della deliberazione medesima.

     5 quater. La Giunta Regionale può avvalersi delle risorse eventualmente derivanti dalle operazioni di cui al comma precedente, esclusivamente per il finanziamento di interventi finalizzati agli investimenti.”

 

     Art. 28. Autorità di Bacino.

     1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, in concomitanza con l’avvio a pieno regime dell’autonomia organizzativa e finanziaria dell’Autorità di Bacino della Basilicata, il personale reclutato dalla Regione Basilicata con espressa destinazione alla copertura di posti vacanti nella dotazione organica dell’Autorità medesima è definitivamente trasferito nei ruoli dell’Autorità di Bacino della Basilicata. Esso conserva la posizione giuridica ed il trattamento economico in godimento alla data del trasferimento. Dalla stessa data, sono trasferiti alla competenza dell’Autorità di Bacino tutti i procedimenti amministrativi avviati dalla Regione Basilicata nell’interesse e per le finalità dell’Autorità, ivi compresi quelli rivolti al reclutamento di personale ancora non conclusi alla data del 31.12.2005. I dipendenti che entro il 31 dicembre 2006 facciano richiesta di passaggio al ruolo regionale sono collocati nel ruolo soprannumerario, nel caso in cui la dotazione organica non presenti disponibilità di posti di corrispondenti categorie e profili [10].

     2. Con accordo da raggiungersi tra le amministrazioni interessate, saranno definiti termini e modalità atti a consentire all’Autorità di Bacino di continuare ad avvalersi - in via transitoria e nelle forme consentite dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale - del personale dei ruoli della Giunta regionale già messo a disposizione dell’Autorità ai sensi dell’art. 8, comma 3, della L.R. 25 gennaio 2001, n. 2 ed ivi in servizio alla data del 31.12.2005.

 

     Art. 29. Modifiche alla L.R. 29.12.1997, n. 54.

     1. Il titolo della L.R. 29.12.1997, n. 54 è così sostituito:

     “Disciplina assicurativa in favore dei Consiglieri e degli Assessori Regionali”.

     2. L’art. 1, comma 1, è così sostituito:

     “La Regione Basilicata provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri in carica per:

     a. rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea dipendenti da infortunio;

     b. garanzia per i danni subiti accidentalmente dai mezzi di uso privato utilizzati nell’espletamento del mandato.”

     3. L’art. 1, comma 2, è abrogato.

     4. Al comma 3 dell’art. 1 dopo la parola Consigliere si aggiunge “o Assessore”.

     5. Al secondo periodo del comma 4, art. 1, dopo la parola Consigliere si aggiunge “ed ogni Assessore”.

     6. L’art. 2 è così sostituito:

     “Le quote a carico del Consigliere o dell’Assessore sono anticipate dall’Ente Regione e trattenute d’ufficio in unica soluzione sull’indennità di carica.”

     7. L’art. 3 è così sostituito:

     “Il contratto di assicurazione viene stipulato in base al numero dei consiglieri, oltre gli eventuali assessori esterni, nominati dal Presidente della Giunta, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 10 aprile 2000, n. 42, senza l’elenco dei nominativi, in quanto a favore degli aventi diritto alla copertura assicurativa fanno fede i provvedimenti di nomina ed eventuali surrogazioni poste in essere dal Consiglio Regionale ed i decreti di nomina del Presidente della Giunta.”

 

     Art. 30. Modifiche alla L.R. 25 luglio 1997, n. 34.

     1. Il titolo della L.R. 25.07.1997, n. 34 è così sostituito:

     “Spesa di giudizio di responsabilità dei Consiglieri Regionali e Amministratori Regionali”.

     2. All’art. 1 della L.R. 25.07.1997, n. 34, dopo la parola “Amministratore” si aggiunge “o Consigliere”.

 

     Art. 31. Interventi finanziari per le adozioni internazionali.

     1. La Regione Basilicata, quale azione di solidarietà e sostegno ai minori in condizioni disagiate anche attraverso l’istituto della famiglia, assicura un contributo straordinario per l’attuazione di procedure di adozione internazionale di importo non superiore a 30.000,00 Euro per l’anno 2006 in favore degli enti autorizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Commissione per le adozioni internazionali con sede legale in Basilicata, operanti nel territorio regionale ed iscritti nell’albo regionale del volontariato.

     2. All’onere derivante dalle disposizioni del presente articolo si farà fronte con le risorse stanziate alla U.P.B. 1041.02 del bilancio di previsione per l’anno 2006.

 

     Art. 32. Celebrazione del bicentenario della proclamazione della città di Potenza a capoluogo della provincia di Basilicata.

     1. Nel bicentenario della proclamazione della città di Potenza a capoluogo della provincia di Basilicata, la Regione Basilicata contribuisce a promuoverne la celebrazione attraverso iniziative e manifestazioni.

     2. Il programma delle iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta Regionale, su proposta dell’amministrazione comunale di Potenza, sentita la Commissione Consiliare Competente.

     3. Per l’attuazione del programma di cui al precedente comma è autorizzata una spesa complessiva di Euro 100.000,00 stanziata alla UPB 0860.01 del Bilancio 2006.

 

     Art. 33. Modifiche alla Legge regionale 27.7.1972, n. 4.

     1. Al primo comma dell’articolo 2 della Legge regionale 27.7.1972, n. 4, come modificata dalla Legge regionale 29.7.1978, n. 32, le parole “non inferiore a 250 miliardi di lire” sono sostituite con le parole “non inferiore a 2 miliardi di Euro” e le parole “non inferiore a 4 miliardi di lire” sono sostituite con le parole “non inferiore a 100 milioni di Euro”.

     2. Il terzo comma dell’articolo 3 della Legge regionale 27.7.1972, n. 4 è abrogato.

     3. L’articolo 4 della Legge regionale 27.7.1972, n. 4 è abrogato.

 

     Art. 34. Gestione delle concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative [11]

     1. Nelle more dell’approvazione ed attuazione della variante al Piano regionale di utilizzazione delle aree demaniali marittime sono riconfermabili le concessioni demaniali per finalità turistico ricreative ai già concessionari a tutto il 2005, sia in forma stagionale che pluriennale, dando mandato alla Giunta Regionale di provvedervi con apposito atto che tenga conto delle incombenti necessità degli operatori del settore compatibilmente con gli interessi pubblici più generali e di quelli ambientali in particolare.

 

     Art. 35. Sostegno al parco storico naturale ed ambientale della Grancia.

     1. Ai fini di sostenere le iniziative di valorizzazione del parco storico culturale ed ambientale della Grancia per l’anno 2006, è concesso all’Amministrazione provinciale di Potenza un contributo finanziario di € 100.000,00.

     2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0473.03 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2006.

 

     Art. 36. Proroga dei termini fissati dalla L.R. 19.01.2005, n. 1.

     1. Il termine previsto dall’articolo 1, comma 1, lett. a) della L.R. 19.01.2005, n. 1, su richiesta dell’interessato e previo adeguamento della polizza assicurativa o fideiussione bancaria, può essere prorogato al 31.12.2007.

     2. I termini previsti dall’articolo 6, commi 2 e 3, della L.R. 19.01.2005, n. 1, su richiesta dell’interessato, possono essere prorogati al 31.12.2007 [12].

 

     Art. 37. Modifiche all’art. 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23.

     1. Il comma 1 dell’articolo 44 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23, come modificato dall’articolo 1 della L.R. 31.10.2001, n. 38, dall’articolo 43 della L.R. 4.2.2003, n. 7, dall’articolo 1 della L.R. 23.4.2003, n. 13 e dall’articolo 58 della L.R. 2.2.2004, n. 1, è così sostituito:

     “1. I comuni sono tenuti a provvedere all’approvazione del regolamento urbanistico (RU) e, contestualmente, all’aggiornamento del regolamento edilizio, entro il 31.12.2006, nelle forme della stipula di un accordo di pianificazione di cui al precedente articolo 26.”

 

     Art. 38. Contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche.

     1. Al fine di sostenere la diffusione delle sale cinematografiche sul territorio regionale è autorizzato un limite di impegno quindicennale di € 300.000,00 con decorrenza dall’esercizio finanziario 2006 fino a tutto l’anno 2020.

     2. Per le finalità di cui al precedente comma, sono concessi agli Enti Locali, che contraggono mutui dell’importo massimo di € 1.000.000,00 per il recupero, l’adeguamento , la riqualificazione, la realizzazione e l’allestimento di sale cinematografiche, contributi nella misura massima del 50% dei rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate di ammortamento dovute all’istituto di credito concedente [13].

     3. Le modalità e i criteri di concessione dei contributi regionali di cui al presente articolo sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

     4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1° del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2006/2008. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 39. Rispetto dei vincoli di bilancio.

     1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L.R. 6.09.2001, n. 34.

 

     Art. 40. Copertura finanziaria.

     1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2006 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2006.

     2. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2007 e 2008, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2007-2008.

 

     Art. 41. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2007, n. 16.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, con le limitazioni ivi previste.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 31 luglio 2006, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[5] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[6] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[7] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[8] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[9] Comma aggiunto dall'art. 19 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[10] Il termine di cui all'ultimo periodo del presente comma, già modificato con il termine del 31 dicembre 2007 dall'art. 33 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1, è stato ulteriormente modificato con il termine del 31 dicembre 2008 dall'art. 41 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[12] Per una proroga dei termini di cui al presente comma, vedi l'art. 41 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[13] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.