Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 08/08/2005 |
Numero: | 27 |
Sommario |
Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi. |
Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2004. |
Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa. |
Art. 4. Ricorso al mercato finanziario. |
Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata. |
Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite. |
Art. 7. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB). |
Art. 8. Patto di stabilità infraregionale. |
Art. 9. Collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione. |
Art. 10. Coordinamento delle azioni di tutela dell’occupazione. |
Art. 11. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale. |
Art. 12. Norme in materia di accreditamento. |
Art. 13. Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale. |
Art. 14. Modifica alla L.R. 3 agosto 1999, n. 21. |
Art. 16. Modifica alla L.R. 2 febbraio 2001, n. 6. |
Art. 17. Contributo all’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario per la realizzazione di residenze universitarie. |
Art. 18. Modifica alla L.R. 30 luglio 1996, n. 34. |
Art. 19. Contributo straordinario alle attività di ricostruzione nei territori del Lagonegrese-Pollino. |
Art. 20. Contributo una tantum all’Amministrazione Provinciale di Potenza. |
Art. 21. Modifica all’art. 16 della L.R. 2 marzo 1996, n. 12. |
Art. 22. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore. |
§ 6.2.129 – L.R. 8 agosto 2005, n. 27.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2005.
(B.U. 8 agosto 2005, n. 52 bis).
Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.
1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2004, sono esposti negli allegati 1A e 1B annessi alla presente legge.
Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2004.
1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2004, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, di € 710.913.064,62, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2004, in € 811.929.937,75
2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2004, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2004 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2004 di € 783.180.320,07, riportato nell’allegato n. 2 annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 28.749.617,68.
Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa.
1. Il fondo di cassa al 31.12.2004 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 di € 360.500.000,00 è aggiornato in € 372.781.983,37, come riportato nell’allegato n. 3 annesso alla presente legge.
Art. 4. Ricorso al mercato finanziario.
1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della
2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della
3. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5, ed all’art. 12, comma 3, lettera c), della
4. L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 della
5. L’autorizzazione di cui all’art. 1, comma 2 della
6. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art. 1 comma 1 della
7. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 6 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.1 “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.2 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.
8. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2005, contenute negli allegati n. 4 e n. 5 di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.
9. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati nell’esercizio 2005 con ricorso all’indebitamento a carico del bilancio regionale di cui all’allegato n. 9 alla
Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata.
1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 4 annesso alla presente legge.
Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite.
1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 5 annesso alla presente legge.
Art. 7. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB).
1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2005 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), fissato all’art. 3 della
2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione relative all’esercizio finanziario 2005, di cui all’art. 9 della
3. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 conseguenti alle riduzioni di cui ai precedenti commi.
4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.
Art. 8. Patto di stabilità infraregionale.
1. All’art. 13 della
“3 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 non si applicano, per l’esercizio finanziario 2005, agli enti istituiti nell’anno 2003 e agli enti che nell’anno 2003 si trovavano in fase di avvio gestionale, come acclarato da apposita certificazione degli organi di revisione degli enti medesimi.”.
Art. 9. Collocamento a riposo dei dipendenti della Regione e degli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione.
1. I dipendenti regionali, del comparto e della categoria dirigenziale, sono collocati a riposo dal 1° giorno del mese successivo a quello del compimento di 40 anni utili a pensione o del compimento del 65° anno di età.
2. Il dipendente che alla data del compimento del 65° anno di età non abbia ancora maturato i 40 anni di anzianità utili a pensione, ha facoltà di richiedere il trattenimento in servizio con domanda da prodursi almeno 180 giorni prima del compimento del 65° anno di età. In ogni caso il periodo di trattenimento in servizio non potrà essere superiore a due anni. Per i dipendenti che si siano avvalsi della facoltà di cui al primo periodo del presente comma, e che alla data del compimento del 65° anno di età abbiano un’anzianità di servizio superiore a 38 anni, il trattenimento in servizio sarà concesso limitatamente al periodo mancante al raggiungimento dei 40 anni utili a pensione.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto dei limiti posti in tema di riduzione dei costi del personale dalla legislazione vigente in materia ed in particolare delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 99 della L. 30.12.2004, n. 311, non si farà luogo al trattenimento in servizio fino al compimento del 70° anno di età di cui al comma 1, secondo, terzo e quarto periodo dell’art. 16 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 503, come integrato dall’art. 1-quater del D.L. 28.05.2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla L. 27.07.2004, n. 186.
4. L’Amministrazione regionale non può, in alcun caso, instaurare con il personale collocato a riposo o comunque cessato dal servizio, rapporti di consulenza, studio e ricerca, per i due anni successivi alla cessazione dal servizio.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai dipendenti, del comparto e della categoria dirigenziale, degli Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione.
6. Le domande di trattenimento in servizio presentate alle Amministrazioni interessate vanno reiterate entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e ad esse è applicabile la disciplina prevista dal presente articolo.
7. La
Art. 10. Coordinamento delle azioni di tutela dell’occupazione.
1. E’ costituita, presso la Presidenza della Giunta Regionale, una Unità Interdipartimentale di Coordinamento delle azioni di tutela dell’occupazione, quale struttura speciale di intervento per il monitoraggio e la gestione delle situazioni di crisi aziendale o settoriale.
2. La Giunta Regionale definisce con proprio provvedimento a) la declaratoria dei compiti attribuiti all’Unità, b) le risorse necessarie al suo funzionamento, c) le forme e le modalità di raccordo delle sue attività con quelle assegnate ad altri organismi ed uffici in materia di politiche del lavoro, d) il profilo, i requisiti e le condizioni contrattuali del responsabile dell’Unità.
3. La Giunta Regionale definirà le forme e le modalità di consultazione e concertazione con le forze sociali datoriali, d’intesa con le medesime.
Art. 11. Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale.
1. Il comma 1 dell’art. 25 della
2. All’art. 22 della
“ 4. I cittadini stranieri extracomunitari dovranno allegare alla domanda anche la copia conforme all’originale del permesso di soggiorno.”
Art. 12. Norme in materia di accreditamento.
1. Nelle more del completamento della disciplina dell’accreditamento istituzionale in materia sanitaria attraverso la definizione degli ulteriori requisiti e delle relative procedure, i termini di cui all’art. 15 della
Art. 13. Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale.
1. Nell’ambito della complessiva azione di contenimento della spesa nel settore sanitario, le disposizioni in materia di personale del servizio sanitario regionale dettate dall’art. 16 della
a) per le aziende sanitarie regionali il cui bilancio di esercizio risulta essere in pareggio;
b) per le aziende sanitarie regionali che hanno adottato un piano per la riconduzione della gestione entro i limiti di equilibrio economico-finanziario e nel rispetto dei termini e delle modalità definiti in sede di approvazione del predetto piano da parte della Giunta Regionale.
2. Per le Aziende che versano in situazioni differenti da quelle indicate al comma 1, è disposto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, con eccezione del personale da destinare al servizio di emergenza urgenza ed alle strutture afferenti funzionalmente al servizio 118, nonché il blocco dell’affidamento di incarichi esterni per consulenze non a carattere sanitario. E’ altresì disposto che le predette aziende sottoscrivono in sede decentrata contratti collettivi integrativi nei livelli minimi stabiliti dai contratti collettivi nazionali nel rispetto di quanto previsto dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria.
Art. 14. Modifica alla
1. Il comma 3 dell’ art. 16 della
“3. Tale personale, funzionalmente dipendente da “Basilicata Soccorso”, fa parte della pianta organica delle Aziende Sanitarie in cui è inserito. Il trattamento economico è corrisposto dalle Aziende Sanitarie di appartenenza.”
Art. 15. Utilizzo quota residua della dismissione della quota di partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A.
1. Una quota residua, pari ad € 3.000.000,00, dei proventi derivanti dalla dismissione della quota di partecipazione azionaria in Acquedotto Pugliese S.p.A. trasferita alla Regione ai sensi del comma 4 dell’art. 25 della L.R. 28.12.2001, n. 448, è accantonata per le finalità di cui all’Accordo n. 2174 del 16 Dicembre 2004 siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione del procedimento di verifica degli adempimenti regionali di cui all’art. 3, comma 33 della Legge 24 dicembre 2003, n. 350 in materia sanitaria.
Art. 16. Modifica alla
1. Al comma 7 dell’art. 16 della
Art. 17. Contributo all’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario per la realizzazione di residenze universitarie.
1. La Regione, al fine di consentire la realizzazione degli interventi di recupero e ristrutturazione del 2^ padiglione dell’ex ospedale civile di Matera, e di ristrutturazione dell’immobile ex sede del Consiglio Regionale, sito in Potenza, da adibire a residenze universitarie e finanziati con il concorso dello Stato, ai sensi della
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è assegnato all’A.R.D.S.U. un contributo, sotto forma di limite di impegno quindicennale a decorrere dall’anno 2005 da utilizzare per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui a tasso fisso e della durata di 15 anni, che l’ARDSU stessa è autorizzata a contrarre, per ciascuno degli interventi di cui al precedente comma 1, per l’importo rispettivamente di € 3.340.734,00 e di € 3.500.000,00;
3. Al presunto onere di € 620.000,00 relativo all’esercizio 2005, derivante dall’applicazione del presente articolo, si farà fronte con le risorse stanziate all’U.P.B. 1108 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e riportate nell’elenco delle variazioni dello stato di previsione delle uscite di cui al precedente articolo 6 della presente legge. La Giunta regionale è autorizzata a rideterminare l’ammontare del contributo sulla base degli oneri di ammortamento quali risulteranno in via definitiva dall’atto di stipula dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo.
4. I contributi relativi alle altre annualità, come determinati sulla base del piano di ammortamento dei mutui di cui al comma 2 del presente articolo, troveranno copertura nei successivi bilanci regionali per tutta la durata del periodo di ammortamento.
Art. 18. Modifica alla
1. E’ abrogata la lettera b), comma 1, dell’art. 25 della L.R. 30 luglio 1996, n. 34.
Art. 19. Contributo straordinario alle attività di ricostruzione nei territori del Lagonegrese-Pollino.
1. Al fine di accelerare il processo di ricostruzione nei territori del Lagonegrese - Pollino, colpiti dall’evento sismico del 9 settembre 1998, la Regione Basilicata concede un contributo finanziario straordinario ai comuni dell’area interessata per l’istruttoria dei progetti ed il sostegno alla gestione delle attività di ricostruzione.
2. Il concorso finanziario della Regione per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è fissato entro il limite massimo di € 300.000,00.
3. I criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo saranno stabiliti con apposito provvedimento della Giunta regionale.
4. L’onere di € 300.000,00 di cui al comma 2 del presente articolo trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0221.01 dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, come modificato a seguito della variazioni di cui al precedente articolo 6 della presente legge.
Art. 20. Contributo una tantum all’Amministrazione Provinciale di Potenza.
1. Al fine di sostenere le iniziative di valorizzazione del Parco Storico Culturale ed Ambientale della Grancia, è concesso all’Amministrazione Provinciale di Potenza un contributo “una tantum” di € 150.000,00. 2. La spesa di cui al comma 1 del presente articolo trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0473.03 dello stato di previsione delle uscite del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005, come modificato a seguito delle variazioni di cui al precedente articolo 6 della presente legge.
Art. 21. Modifica all’art. 16 della
Al comma 8-bis, primo periodo, dell’art. 16 della
Art. 22. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO
(Omissis)