§ 6.2.92 - L.R. 1 marzo 2001, n. 8.
Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2001.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:01/03/2001
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di indebitamento.
Art. 2.  Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.
Art. 3.  Limiti di impegno.
Art. 4.  Limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui.
Art. 5.  Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione.
Art. 6.  Attuazione degli interventi del Programma Operativo Regionale 2000-2006 cofinanziato dai Fondi strutturali della Unione Europea.
Art. 7.  Sedi degli uffici regionali.
Art. 8.  Completamento del ripiano della situazione debitoria dell'ex E.S.A.B.
Art. 9.  Gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico regionale.
Art. 10.  Attivazione del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici.
Art. 11.  Omogeneizzazione dei criteri di retribuzione delle posizioni dirigenziali apicali.
Art. 12.  Disposizioni in materia di commissioni di concorso.
Art. 13.  Attività di supporto tecnico da parte del Consorzio Sudgest.
Art. 14.  Modifiche alla Legge regionale 19 maggio 1997 n. 23.
Art. 15.  Disposizioni relative alla Legge regionale 13 aprile 1995 n. 44, modificata dall'art.9 della Legge regionale 28 febbraio 2000 n. 12.
Art. 16.  Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della Legge regionale 8 marzo 1999, n.7.
Art. 17.  Modifica ed integrazione dell'art. 17 della L.R.27.04.1996, n.24 "Nuova disciplina dell'Agriturismo in Basilicata".
Art. 18.  Proroga dei termini per la ultimazione dei lavori riferiti alle iniziative finanziate con le LL.RR. 12.08.1986 n. 16 e 25.01.1993 n. 5.
Art. 19.  Riserva dei fondi.
Art. 20.  Rispetto dei vincoli di bilancio.
Art. 21.  Copertura finanziaria.
Art. 22.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.92 - L.R. 1 marzo 2001, n. 8.

Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l'esercizio finanziario 2001.

(B.U. 3 marzo 2001, n. 15).

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento.

     1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l'esercizio finanziario 2001, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è fissato, in termini di competenza, in L.133.001.954.591.

     2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al comma 1 è destinato a finanziare per L.64.049.387.071 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell'ambito del Proramma Operativo Regionale (P.O.R.) per l'utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000 - 2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG, per L.67.146.567.520 spese di investimento varie e per L. 1.806.000.000 la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario, ai sensi dell'art. 20 della Legge N. 67/1988.

     3. Le risorse finanziarie di cui al comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono rispettivamente iscritti al capitolo 1300 ed al capitolo 1315 dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio di previsione 2001.

 

     Art. 2. Dotazioni finanziarie per l'attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all'economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.

     1. Le dotazioni finanziarie per l'attuazione delle leggi regionali di spesa permanente la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l'anno 2001 nella misura complessiva di L. 184.259.689.600 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Al fine di sostenere le formazioni sportive lucane impegnate in tornei di rilievo nazionale con trasferte extraregionali, è istituita, a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2006, una apposita azione pluriennale promozionale. A favore di tale azione è autorizzata, per il sessennio 2001

- 2006, la spesa di 3 miliardi di cui all'art. 6, comma 4, della legge

regionale 28 febbraio 2000 n. 12, nella misura di lire 500 milioni per

ciascuno degli anni dal 2001 al 2006.

     3. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all'economia classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l'anno 2001 nella misura complessiva di L. 30.358.078.487 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

     4. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l'anno 2001 complessivamente in L. 18.490.274.998 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Limiti di impegno.

     1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici, quantificati, per l'esercizio finanziario 2001, complessivamente in L.25.478.240.410, sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all'anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

     2. E' autorizzato un limite di impegno quindicennale di lire 103.756.000 annue a decorrere dall'anno 2000 e fino al 2014, quale concorso regionale, in aggiunta a quello dello Stato, sui mutui che i Comuni di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1487 del 10.07.2000, stipuleranno per la realizzazione delle piste ciclabili previste dal piano regionale per la mobilità ciclistica ai sensi della L.366/98. La copertura fino al 2003 è assicurata da appositi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001 - 2003.

Per le successive annualità si provvederà mediante iscrizione delle somme occorrenti nei relativi bilanci di previsione.

     3. E' autorizzato un limite di impegno di lire 700.000.000 annue a decorrere dall'anno 2001 e fino al 2015, quale contributo regionale ai Consorzi di Bonifica, ai sensi della L.R. 28 febbraio 1995 n.22, sui mutui contratti o da contrarre da parte degli stessi Enti per il ripiano di debiti già in essere alla data del 28.11.1994 ma accertati successivamente in base ad atti ingiuntivi o provvedimenti esecutivi.

 

     Art. 4. Limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui.

     1 . Ai fini della concessione dei contributi di cui all'art. 4 della L.R. 1 marzo 1999 n. 4, come modificato dall'art. 7 della L.R. 2 settembre1999 n. 25 e dall'art. 4 della L.R. 28 febbraio 2000 n. 12, è autorizzato un limite di impegno ventennale di L.1.000.000.000 con decorrenza dall'esercizio finanziario 2001 fino a tutto l'anno 2020.

     2. Per le medesime finalità è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di L. 1.000.000.000 dall'esercizio finanziario 2002 fino all'anno 2021.

     3. I fondi di cui al comma 1 eventualmente non utilizzati nell'esercizio 2001, vanno ad incrementare le dotazioni finanziarie di cui al comma 2.

     4. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2001 - 2003 all'apposito capitolo.

     5. Per usufruire dei contributi previsti dal presente articolo, gli Enti Locali interessati dovranno far pervenire apposita istanza corredata della documentazione indicata nella normativa richiamata al comma 1.

     6. I contributi saranno assegnati, fino ad esaurimento delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1, previa verifica, da parte della competente struttura regionale in materia di Coordinamento e Gestione dei Programmi Comunitari, della compatibilità degli interventi proposti con i programmi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione Europea.

 

     Art. 5. Spese di funzionamento degli Enti Strumentali o dipendenti dalla Regione.

     1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti Strumentali o comunque dipendenti dalla Regione, sono fissati per l'esercizio 2001 nelle seguenti misure:

 

 

            Denominazione Ente              Contributi Anno 2001

                                              Importi in lire

 

Agenzia Lucana di Sviluppo di                    13.700.000.000

Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A.

- L.R. 7.08.1996, n. 38 (Cap. 5015)

 

Azienda Regionale per il Diritto allo             1.850.000.000

Studio Universitario della Basilicata -

A.R.D.S.U. - L.R. 04.07.97, n. 11 -

(Cap. 2357)

 

Azienda di Promozione Turistica - A.P.T.          3.500.000.000

- L.R. 30.07.96, n. 34 (Cap. 6481)

 

Agenzia Regionale per la Protezione              14.490.600.000

dell'Ambiente in Basilicata  A.R.P.A.B.

- L.R. 19.05.1997, n. 27 (Cap. 3026)

 

Ente Basilicata Lavoro - E.L.B.A. - L.R.          1.704.574.570

8.09.1998, n. 29 (Cap. 2413 e Cap. 2417)

 

Agenzia Regionale per lo sviluppo delle             500.000.000

risorse amministrative ed organizzative

- Istituto E S. Nitti - L.R. 26.01.1998,

n. 6 (Cap. 461)

 

Parco Archeologico Storico Naturale                 150.000.000

delle Chiese Rupestri del Materano -

L.R. 7.01.1998, n. 2 (Cap. 1286)

 

 

     Art. 6. Attuazione degli interventi del Programma Operativo Regionale 2000-2006 cofinanziato dai Fondi strutturali della Unione Europea.

     1. Al fine di assicurare una spedita attuazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000 - 2006 di utilizzo dei fondi strutturali dell'Unione Europea ed una migliore flessibilità alla spesa, nonché di semplificare le procedure di erogazione dei fondi, ai sensi della decisione della Commissione Europea C[2000] 2372 del 22.08.2000, nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 si provvede alla istituzione, nelle pertinenti sezioni della spesa, di appositi capitoli, uno per ciascuna delle diverse misure individuate nel P.O.R..

     2. La dotazione finanziaria assegnata a ciascun capitolo, che comprende sia le quote di contributo del fondo strutturale interessato, FESR - FEAOG - FSE, che le quote di cofinanziamento nazionale e regionale, viene determinata tenendo conto della stima per misura della progressione di spesa minima da conseguirsi per evitare il disimpegno automatico di cui all'art. 31 del Reg. CEE 1260/99 riportata nel Complemento di Programmazione del P.O.R..

     3. Gli stanziamenti da iscrivere ai singoli capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 2001 sono determinati, per fonte di finanziamento, nelle misure indicate nella tabella E allegata alla presente legge.

 

     Art. 7. Sedi degli uffici regionali.

     1. L'autorizzazione di spesa per l'acquisto o costruzione di edifici da adibire ad uffici regionali di cui all'art.7 della L.R. 28 febbraio 2000 n. 12, come modificato dall'art.7 della L.R. 7 settembre 2000 n.56, è incrementata, ai sensi del comma 3 dell'art.7 della L.R. 28 febbraio 2000 n.12, di ulteriori L. 30.000.000.000 per il completamento del polo degli uffici di via Anzio in Potenza e per la realizzazione di una sede unificata degli uffici regionali di Matera.

     2. In considerazione dell'entità delle somme già impegnate sul bilancio di previsione per l'esercizio 2000 per le finalità di cui all'autorizzazione richiamata al comma 1, la spesa di pertinenza dell'esercizio finanziario 2001 è determinata nella misura massima di L. 49.729.567.520 e trova copertura nello stanziamento di pari importo al cap. 715 del bilancio di previsione 2001.

     3. L'ulteriore spesa di L. 30.000.000.000 di cui al comma 1 graverà sull'esercizio finanziario 2002 e viene iscritta in un apposito stanziamento dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2001 - 2003.

 

     Art. 8. Completamento del ripiano della situazione debitoria dell'ex E.S.A.B. [1]

     1. Al fine di ottimizzare la gestione, valorizzazione e dismissione dei beni patrimoniali della Regione, ivi compresi quelli rivenienti dal disciolto Esab, nonché di quelli di proprietà degli altri enti pubblici locali, anche di rilevanza storico - culturale, la Regione promuove la costituzione di una società per azioni, assumendo una quota di partecipazione maggioritaria la cui entità sarà definita sulla base delle risultanze delle valutazioni di cui al successivo comma 2, e consentendo, altresì, la partecipazione alla società degli enti pubblici locali nel cui territorio insistono gli immobili da conferire alla società medesima.

     2. Le azioni propedeutiche alla costituzione della società, la valutazione dei beni da conferirsi alla stessa da parte della Regione e degli altri enti pubblici, la quantificazione del capitale sociale e delle risorse finanziarie necessarie all'avvio delle attività e la predisposizione del business plan della società sono effettuate con l'ausilio di consulenti o società di consulenza di elevata qualificazione.

     3. Le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico, ivi compresi le società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, possono essere scelti quali soci delle società di cui al precedente comma 1 attraverso apposito atto convenzionale preliminare. I soci privati devono essere scelti attraverso procedure concorsuali in base alle disposizioni normative vigenti. In ogni caso è prevista la partecipazione di almeno un soggetto, pubblico o privato operante nel campo della gestione degli immobili pubblici; può essere eventualmente prevista la partecipazione di un soggetto operante nel settore creditizio bancario.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere le iniziative e a svolgere gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo in conformità ad apposite deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

 

     Art. 9. Gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico regionale.

     1. La Regione promuove la costituzione di una società per azioni con capitale sociale interamente regionale, la quale ha per oggetto sociale lo svolgimento di attività esclusivamente strumentali della regione, senza carattere industriale e commerciale, con particolare riferimento: 1) alla gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare della Regione, compresi i beni del disciolto ESAB, e di altri enti pubblici anche territoriali; 2) alla gestione e valorizzazione, nonché alla tutela, del demanio e dei beni di rilevanza storico-culturale della Regione e degli enti territoriali; 3) alla gestione, alla valorizzazione ed all’esercizio di diritti relativi alle partecipazioni della regione in società di capitali o di qualsiasi altro diritto costituito a favore della Regione; 4) alle modalità di finanziamento e di realizzazione di opere e infrastrutture di interesse regionale; 5) allo svolgimento delle funzioni e dei compiti regionali ed all’esercizio dei diritti riconosciuti alla Regione nelle materie a) dell’industria, b) dell’energia, c) delle telecomunicazioni e delle tecnologie della informazione e della comunicazione. La società può svolgere la propria attività anche promuovendo la costituzione di società di capitali di scopo, con l’eventuale partecipazione di soggetti pubblici e privati, in ragione e misura da definirsi sulla base di specifici progetti sottoposti all’approvazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta. In ogni caso la partecipazione della società al capitale delle società di scopo non può essere inferiore al 35 per cento. Alla società sono conferiti i beni patrimoniali della regione e possono essere trasferite le partecipazioni della regione in società di capitali; la gestione e valorizzazione di beni demaniali e patrimoniali indisponibili è svolta dalla società e da eventuale società di scopo sulla base di specifica convenzione con la Regione [2].

     2. Le azioni propedeutiche alla costituzione della società e la predisposizione del business plan della società, sono effettuate da una primaria società di consulenza e di certificazione, individuata sulla base di una procedura di gara conforme alle vigenti norme nazionali e comunitarie [3].

     3. Le amministrazioni pubbliche e gli organismi di diritto pubblico, ivi compresi le società di capitali a prevalente partecipazione pubblica, possono essere scelti quali soci delle società di scopo di cui al precedente comma 1 attraverso apposito atto convenzionale preliminare. I soci privati devono essere scelti attraverso procedure concorsuali in base alle disposizioni normative vigenti [4].

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere le iniziative e a svolgere gli adempimenti necessari per l'attuazione di quanto previsto al presente articolo e di riferire periodicamente alle Commissioni Consiliari competenti.

 

     Art. 10. Attivazione del Nucleo di Valutazione degli investimenti pubblici.

     1 [5].

     2. Il comma 5 dell'art.6 della Legge regionale 14 aprile 2000 n.48 è abrogato.

 

     Art. 11. Omogeneizzazione dei criteri di retribuzione delle posizioni dirigenziali apicali.

     1. Il trattamento economico dei dìrettori degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione, laddove rapportato ai criteri ed ai parametri del contratto collettivo nazionale dei dirigenti regionali, è determinato dagli organi competenti assumendo valori non superiori ai massimi da esso contemplati, inclusa la retribuzione di risultato.

     2. Il trattamento economico dei dirigenti generali dei dipartimenti regionali è determinato, per i rispettivi ambiti di competenza, dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, assumendo a riferimento i valori derivanti dall'applicazione del DPCM n.502/1995 e succ.mod..

     3. Le norme in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo sono abrogate.

 

     Art. 12. Disposizioni in materia di commissioni di concorso.

     1. [6].

     2. [7].

     3. [8].

 

     Art. 13. Attività di supporto tecnico da parte del Consorzio Sudgest.

     1. Al Consorzio Sudgest, organismo di diritto pubblico partecipato dalla Regione Basilicata a norma dell'art.8 della L.R. 7 settembre 2000 n.56, è assegnato per l'anno 2001 un contributo di £. 30.000.0000, il cui utilizzo è sottoposto ad analitica rendicontazione, per gli oneri connessi alle azioni di supporto tecnico che esso viene chiamato a svolgere in relazione alle sue attività interistituzionali ed interregionali.

 

     Art. 14. Modifiche alla Legge regionale 19 maggio 1997 n. 23.

     1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 17 della Legge regionale 19 maggio 1997, n.23 è abrogata.

 

     Art. 15. Disposizioni relative alla Legge regionale 13 aprile 1995 n. 44, modificata dall'art.9 della Legge regionale 28 febbraio 2000 n. 12.

     1. Il concorso regionale di cui all'art. 1 della Legge regionale 13 aprile 1995 n. 44 , come modificata dall'art. 9 della Legge regionale 2 8 febbraio 2000 n.12 cessa a decorrere dal 1° gennaio 2001.

     2. Alla copertura degli oneri relativi ai contributi concessi ai Comuni nel corso dell'anno 2001 ai sensi della Legge regionale 13 aprile 1995 n. 44, sulla base delle richieste presentate entro il 31 ottobre dell'anno 2000, si provvede mediante l'utilizzo delle somme appositamente stanziate nel bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

     3. A decorrere dall'anno 2002 e per tutta la durata residua degli ammortamenti dei mutui agevolati ai sensi degli artt.3 e 4 della Legge regionale 13 aprile 1995 n. 44, dell'art.9 della Legge regionale 28 febbraio 2000 n. 12 e del precedente comma 2, restano comunque valide le obbligazioni assunte dalla Regione anteriormente al 31 dicembre 2001.

 

     Art. 16. Modifiche ed integrazioni all'art. 21 della Legge regionale 8 marzo 1999, n.7.

     1. [9].

 

     Art. 17. Modifica ed integrazione dell'art. 17 della L.R.27.04.1996, n.24 "Nuova disciplina dell'Agriturismo in Basilicata". [10]

 

     Art. 18. Proroga dei termini per la ultimazione dei lavori riferiti alle iniziative finanziate con le LL.RR. 12.08.1986 n. 16 e 25.01.1993 n. 5.

     1. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse comunitarie assegnate alla Regione Basilicata per la realizzazione del Programma Operativo Plurifondo (P.O.P.) 1994/99 e consentire comunque alla Regione di completare le erogazioni a valere su tale programma entro la scadenza del 31.12.2001 fissata dalla Unione Europea per la chiusura degli interventi, i termini per la ultimazione dei lavori relativi alle iniziative finanziate ai sensi delle LL.RR. 12.08.1986 n. 16 e 25.01.1993 n. 5, con scadenza negli anni 1999, 2000 e 2001, possono essere prorogati fino al 30.09.2001.

     2. Fino alla data del 30.09.2001, le spese sostenute possono beneficiare del contributo regionale.

     3. Eventuali richieste di ulteriore proroga, prodotte prima della citata scadenza del 30.09.2001, possono essere accolte dalla Giunta Regionale solo se necessitate da cause non dipendenti dalla volontà dell'interessato; pur tuttavia il beneficiario dell'ulteriore proroga è tenuto a completare l'iniziativa a proprie spese, entro il nuovo termine assegnato, pena la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme già erogate.

 

     Art. 19. Riserva dei fondi.

     1. La riserva dei fondi di cui all'art. 10 della Legge regionale 28.02.2000 n.12, è applicabile anche all'esercizio finanziario 2001.

 

     Art. 20. Rispetto dei vincoli di bilancio.

     1. I piani ed i programmi annuali e pluriennali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio annuale e del bilancio pluriennale.

 

     Art. 21. Copertura finanziaria.

     1. Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 2001 e nel bilancio pluriennale 2001 - 2003 ad esso allegato.

 

     Art. 22. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

     Tabelle

     (Omissis)

 

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 13 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8.

[2] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[3] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[4] Comma già modificato dall’art. 13 della L.R. 31 luglio 2001, n. 31 e così ulteriormente modificato dall’art. 29 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[5] Modifica il comma 4, art. 6 della L.R. 14 aprile 2001, n. 48.

[6] Modifica l'art. 1 della L.R. 2 marzo 1992, n. 7.

[7] Modifica l'art. 2 della L.R. 3 agosto 1993, n. 44.

[8] Modifica i commi 1 e 4, art. 3 della L.R. 3 agosto 1993, n. 44.

[9] Sostituisce il comma 2, art. 21 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

[10] Modifica l'art. 17 della L.R. 27 aprile 1996, n. 24.