§ 3.1.93 – L.R. 12 marzo 2001, n. 15.
Istituzione dell'Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura - A.R.B.E.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:12/03/2001
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'ARBEA.
Art. 2.  Funzioni e competenze.
Art. 3.  Rapporti con altri Enti.
Art. 4.  Gestione delle informazioni.
Art. 5.  Regolamento e Struttura.
Art. 6.  Personale.
Art. 7.  Utilizzazione di risorse umane esterne.
Art. 8.  Organi.
Art. 9.  Il Direttore.
Art. 10.  Il Direttore.
Art. 11.  Il Collegio dei Revisori.
Art. 12.  Comitato di Indirizzo.
Art. 13.  Controlli interni e verifiche.
Art. 14.  Bilancio e Certificazione.
Art. 15.  Attribuzione e gestione delle risorse finanziarie.
Art. 16.  Vigilanza regionale.
Art. 17.  Fase di avvio.
Art. 18.  Disposizioni di attuazione.
Art. 18 bis.  [39]
Art. 19.  Copertura finanziaria.
Art. 20.  Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza.


§ 3.1.93 – L.R. 12 marzo 2001, n. 15. [1]

Istituzione dell'Agenzia Regionale per le erogazioni in Agricoltura - A.R.B.E.A.

(B.U. 14 marzo 2001, n. 18).

 

Art. 1. Istituzione dell'ARBEA.

     1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3, 3° comma del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, l'Agenzia della Regione Basilicata per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA).

     2. L'ARBEA ha personalità giuridica pubblica ed è dotata di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, e dispone di proprio personale secondo quanto previsto dalla presente legge.

     3. L'Agenzia ha sede in Potenza e può dotarsi di strutture sul territorio.

     4. L'ARBEA è riconosciuta secondo le modalità e le procedure previste dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 165/1999.

 

     Art. 2. Funzioni e competenze.

     1. All'ARBEA sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per la Regione Basilicata degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo finanziate dal FEAOG, Sezione Garanzia.

     2. All’ARBEA può essere affidata la gestione di ogni altro aiuto, in materia di agricoltura e sviluppo rurale dalla Regione Basilicata, dalle Province, dalle Comunità Montane, dai Comuni, dai Parchi, e da altri Enti pubblici operanti sul territorio della Regione. In tal caso, l’Agenzia potrà esercitare tutte o in parte le funzioni di cui al successivo comma 3 [2].

     3. Nell'esercizio delle funzioni di organismo pagatore, ai sensi del regolamento CEE 1663/95, l'ARBEA provvede a:

     a) autorizzare i pagamenti, determinando l'importo che, in esito all'istruttoria, deve essere pagato al richiedente conformemente alla normativa applicabile;

     b) eseguire i pagamenti, impartendo istruzioni all'istituto di credito designato;

     c) contabilizzare i pagamenti, attraverso registrazione nei propri libri contabili, anche con l’ausilio di sistemi informatici, e predisporre sintesi periodiche di spesa, ivi inclusa la dichiarazione annuale da inviare, tramite l’Organismo di coordinamento, alla Commissione Europea, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale in materia [3].

     4. In caso di eventuali rettifiche negative apportate dalla Comunità alle spese dichiarate dall’ARBEA, si procede secondo le disposizioni di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n.165/99 [4].

 

     Art. 3. Rapporti con altri Enti.

     1. L'ARBEA:

     a) fornisce all'AGEA tutte le informazioni necessarie per le previste comunicazioni alla Commissione dell'Unione Europea;

     b) trasmette, con periodicità trimestrale, anche sotto forma di prospetti informatici, rendiconti sull'attività svolta alla Giunta regionale ed agli altri Enti per i quali svolge attività di organismo pagatore;

     c) [invita entro il 30 Aprile di ciascun anno alla Giunta Regionale il proprio bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'andamento della gestione. La Giunta Regionale riferisce al Consiglio Regionale nei trenta giorni successivi] [5];

     d) inoltra all'AGEA le prescritte rendicontazioni periodiche ed annuali e, per il tramite dell'AGEA, al Ministero del Tesoro richieste motivate per anticipazione di spesa per far fronte alle esigenze di pagamento degli aiuti comunitari.

 

     Art. 4. Gestione delle informazioni.

     1. L'ARBEA, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnatele dalla presente legge, si avvale, ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIARB) di cui al comma successivo, dell'Anagrafe Agricola Regionale e degli altri servizi informatici regionali [6].

     1 bis) La Regione Basilicata istituisce il Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata – SIARB-. Nel SIARB confluiscono le informazioni ed i dati relativi a tutte le imprese agricole ed agro – industriali che, a qualsiasi titolo, hanno rapporti con la Pubblica Amministrazione [7].

     1 ter) Il SIARB persegue le seguenti finalità:

     - razionalizzare le relazioni tra le imprese agricole e le pubbliche amministrazioni;

     - semplificare le attività economiche in agricoltura;

     - aumentare il livello di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

     - rendere trasparenti le procedure amministrative favorendo l’accesso rapido e diffuso alle informazioni per gli interessati;

     - fornire informazioni e basi dati agli Enti strumentali ed agli Enti sub- regionali convenzionati [8].

     1 quater) L’ARBEA è tenuta a comunicare al SIARB tutte le informazioni ed i dati di cui viene a conoscenza nell’esercizio della propria attività di Organismo Pagatore o nell’espletamento delle attività di cui al comma 2, art.2 della presente legge [9].

     1 quinquies) Il SIARB si avvale del SIAN e lo integra con proprie informazioni [10].

     2. L'ARBEA gestisce i dati e le informazioni resi disponibili dalla rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi previsti dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e dal Decreto Legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

     3. I sistemi informativi e la registrazione dei dati devono essere adeguatamente protetti per garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 [11].

 

     Art. 5. Regolamento e Struttura.

     1. Con Regolamento sono disciplinati l’articolazione ed il funzionamento delle strutture amministrative dell’ARBEA [12].

     2. Il Regolamento, tenuto conto del Regolamento CEE 1663/95 nonché delle linee direttrici per la liquidazione dei conti FEOGA Garanzie, tra l'altro:

     a) prevede la separazione delle strutture cui è affidato lo svolgimento delle funzioni di autorizzazione alla spesa, esecuzione e contabilizzazione, nonché la predisposizione di servizi di controllo interno e tecnico;

     b) garantisce che la ripartizione dei compiti avvenga in modo che nessun funzionario abbia contemporaneamente più incarichi di autorizzazione, pagamento o contabilizzazione, e che nessun funzionario svolga uno dei compiti predetti senza che il suo lavoro sia controllato da un secondo funzionario;

     c) introduce un sistema di controllo che consenta di individuare con certezza e celerità le responsabilità dei singoli funzionari nell'esercizio delle proprie funzioni, determinando le competenze ed i limiti finanziari attribuiti a ciascun funzionario.

 

     Art. 6. Personale.

     1. Al personale dell'ARBEA si applica lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del comparto Enti Locali-Regioni.

 

     Art. 7. Utilizzazione di risorse umane esterne.

     1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione ad esigenze operative particolari e solo in mancanza di specifiche figure professionali interne, l'ARBEA potrà utilizzare risorse umane esterne, acquisendo collaborazioni e consulenze con contratti di diritto privato a tempo determinato, stipulati con singoli, o con associazioni od organismi pubblici e/o privati.

     2. Con i contratti di cui al primo comma del presente articolo l'ARBEA può affidare lo svolgimento di singole fasi del procedimento, ferma restando la responsabilità dell'ARBEA per le determinazioni assunte ed il controllo dell'opera svolta.

     3. L'ARBEA può stipulare convenzioni con le Associazioni dei produttori e con le Organizzazioni professionali riconosciute e operanti nel territorio regionale per lo svolgimento delle attività attribuite alle Associazioni ed alle Organizzazioni professionali dalla normativa nazionale e comunitaria.

     4. L'ARBEA può altresì stipulare apposite convenzioni con i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) ad avvenuta individuazione ed operatività degli stessi sul territorio della Regione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 bis del D.Lgs. 165 del 27/5/1999, come integrato dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 188 del 15 giugno 2000.

 

     Art. 8. Organi.

     1. Sono organi dell'ARBEA:

     a) il Direttore [13];

     b) il Collegio dei Revisori.

 

     Art. 9. Il Direttore. [14]

     1. Il Direttore è nominato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale fra persone in possesso di documentate competenze in materia di organizzazione e amministrazione.

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore è regolato da contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, prorogabile di norma una sola volta, stipulato tra il soggetto interessato e la Regione, in osservanza delle norme del titolo terzo del libro quinto del codice civile e nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo.

     3. L’incarico di Direttore è incompatibile con cariche pubbliche elettive, nonché con ogni altra attività di lavoro autonomo o subordinato. Per i dipendenti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

     4. Il Direttore può essere revocato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta Regionale.

     5. Il compenso del Direttore è definito dalla Giunta regionale assumendo come parametri quelli previsti per i dirigenti generali della Regione.

     6. Il Direttore:

     a) ha la rappresentanza legale dell’ARBEA ed è responsabile della gestione tecnica, amministrativa e contabile.

     b) relaziona periodicamente alla Giunta Regionale sull’attività svolta;

     c) recepisce gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali;

     d) definisce gli obiettivi e ne verifica il conseguimento;

     e) adotta regolamenti, programmi, manuali e modelli procedimentali, predisposti dai dirigenti;

     f) adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

     g) varia la pianta organica, ai sensi del D.Lgs. n.165/01 e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle esigenze di adeguamento funzionale dell’Agenzia;

     h) stipula atti, contratti e convenzioni, non rientranti nella sfera di competenza dei dirigenti responsabili degli uffici;

     i) attribuisce gli incarichi ai dirigenti, gradua le funzioni e ne definisce le indennità, nel rispetto delle norme contenute nei rispettivi contratti collettivi di lavoro;

     j) definisce la struttura organizzativa dell’Agenzia ed adotta le innovazioni utili all’ottimizzazione delle strutture ed al suo funzionamento;

     7. Gli atti di competenza del Direttore sono assunti in forma di decreto.

 

     Art. 10. Il Direttore. [15]

     [1. Il direttore è nominato dall'Amministratore dell'Agenzia ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto "Regioni - Autonomie Locali" che:

     a) abbiano una età non superiore a sessantacinque anni;

     b) abbiano svolto attività dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private;

     c) siano in possesso di diploma di laurea.

     2. Il rapporto di lavoro del direttore è a tempo determinato; l'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell'incarico dell'Amministratore dell'Agenzia.

     3. L'incarico di Direttore è rinnovabile: può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dall'Amministratore.

     4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è determinato e regolato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto Regioni-Enti Locali, assumendo - ai fini dell'indennità di direzione - i valori massimi contemplati dal medesimo contratto. Se l'incarico di direttore è conferito ad un dirigente regionale trova applicazione la Legge regionale n. 13 dell'11/3/1998.

     5. Con provvedimento motivato dall'Amministratore, il direttore può essere scelto tra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al primo comma. In tal caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

     6. In caso di temporanea assenza o impedimento del direttore l'Amministratore può sostituirlo con un dirigente dell'Agenzia.

     7. Il direttore:

     a) cura la gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Agenzia ed è responsabile del conseguimento degli obiettivi;

     b) predispone manuali e modelli di procedimento, in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale e nel rispetto del regolamento di cui al precedente art. 5;

     c) predispone e sottopone all'Amministratore i programmi di attività, il bilancio preventivo, le variazioni di bilancio, il bilancio di esercizio, il conto consultivo;

     d) controfirma con l'Amministratore i mandati di pagamento;

     e) supporta l'attività deliberativa dell'Amministratore ed esprime parere di legittimità sui provvedimenti;

     f) adotta provvedimenti in materia di personale e di utilizzo delle risorse finanziarie;

     g) adotta gli atti necessari alla gestione delle attività dell'ARBEA, non rientranti nella sfera di competenza dell'Amministratore e degli altri dirigenti;

     h) esercita ogni altro compito assegnatogli dall'Amministratore.]

 

     Art. 11. Il Collegio dei Revisori. [16]

     1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

     2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

     3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica per la durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato.

     4. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

     5. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10%.

 

     Art. 12. Comitato di Indirizzo.

     1. E' istituito presso l'Agenzia il Comitato di Indirizzo.

     2. Il Comitato è composto da:

     a) due consiglieri regionali eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato;

     b) tre esperti nominati dal Consiglio Regionale con le procedure previste dalla normativa per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale [17];

     c) da un esperto per ognuna delle organizzazioni professionali agricole rappresentate al Tavolo Verde del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata [18].

     3. Ogni sei mesi, il Direttore trasmette al Comitato, una relazione sull’andamento delle attività [19].

     4. Il Comitato valuta l'andamento della gestione e dello stato di attuazione del programma e propone all'Amministratore indirizzi operativi utili a garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi.

     5. Il Comitato esprime parere obbligatorio sul programma annuale di attività e sul bilancio dell'Agenzia. Copia del parere è trasmessa alla Giunta Regionale unitamente agli atti relativi.

     6. La Presidenza del Comitato è assegnata ogni sei mesi, a rotazione, tra i suoi componenti.

     7. [Le organizzazioni professionali di categoria a livello regionale e le centrali del movimento cooperativo a livello regionale partecipano, con un rappresentante ciascuna, alle sedute del Comitato senza diritto di voto] [20].

     8. I membri del Comitato non percepiscono alcuna indennità, salvo il rimborso delle spese di viaggio per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

     9. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite nel regolamento interno predisposto nella prima riunione.

     10. Il Comitato di Indirizzo dura in carica cinque anni e cessa comunque al termine della legislatura nel corso della quale è stato nominato.

     11. Svolge le funzioni di Segretario un funzionario nominato dal Direttore [21].

     12. Il Comitato si riunisce presso la sede dell'A.R.B.E.A..

 

     Art. 13. Controlli interni e verifiche.

     1. Le procedure messe in atto dall'ARBEA devono garantire che le domande soddisfino i requisiti richiesti per poter accedere agli aiuti e che i pagamenti siano erogati esclusivamente ai richiedenti, o a soggetti delegati.

     2. L'ARBEA autorizza il pagamento solo dopo aver accertato che siano stati eseguiti controlli amministrativi e incrociati sufficienti per verificare che la domanda sia conforme alla normativa comunitaria.

     3. Le verifiche nel rispetto della disciplina comunitaria, sono finalizzate alla prevenzione ed alla individuazione di frodi ed irregolarità e includono tutti gli elementi che giustificano i pagamenti ai soggetti richiedenti.

     4. L’ARBEA attua i controlli anche avvalendosi dei servizi forniti dall’AGEA, dei dati del sistema informativo regionale, dei dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e di quelli del SIARB [22].

     5. Le attività del servizio di controllo interno sono disciplinate dall’allegato al Reg. (CE) 1663/95 e dalla linea direttrice n. 5, di cui al Decreto 12 ottobre 2000. Il servizio di controllo interno conserva i programmi di controllo e i rapporti di controllo in modo che essi possano essere visionati dall’organismo di certificazione, di cui al comma 5 del successivo art. 14, e dai funzionari Commissione Europea, allo scopo di valutarne l’efficacia della funzione di controllo interno [23].

     6. Il Direttore verifica che le procedure contabili garantiscano che qualsiasi errore o omissione siano individuati e corretti tempestivamente, così come previsto dal Regolamento CEE n. 1663/95.

     7. In caso di accertamento di irregolarità, l'ARBEA recupera, per conto del FEAOG e degli altri soggetti finanziatori, tutte le somme percepite irregolarmente applicando i criteri previsti dalla normativa comunitaria.

     8. Conformemente alla normativa comunitaria, l’ARBEA istituisce il registro dei debitori e lo alimenta regolarmente [24].

 

     Art. 14. Bilancio e Certificazione.

     1. L’ordinamento contabile dell’ARBEA, concernente le attività di funzionamento, è disciplinato dalla legge regionale del 6.9.2001, n. 34, avente ad oggetto: “Nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata” [25].

     2. Il sistema contabile gestionale è basato su un bilancio di previsione economico-finanziario, che coincide con l’anno solare, e su di un rendiconto generale comprendente il conto di bilancio, il conto economico e il conto generale del patrimonio [26].

     3. La gestione finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 83 della L.R. n. 34/01, comprende entrate e spese classificate e ripartite in conformità di quanto previsto dagli artt. 31 e 32 della medesima legge [27].

     4. Le rilevazioni che consentono le valutazioni economiche delle attività dell’Agenzia costituiscono il sistema di contabilità fondato su analisi contabili per centri di costo, con applicazione, in quanto compatibili, dei principi contabili di cui all’art. 2425 del codice civile [28].

     5. I conti annuali riferiti alla gestione dei finanziamenti erogati per conto del fondo FEAOG sono certificati, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del D.Lgs. 15 giugno 2000 n. 188, da società abilitate, non controllate dallo Stato o dalla Regione, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

 

     Art. 15. Attribuzione e gestione delle risorse finanziarie.

     1. Le entrate dell'ARBEA consistono:

     a) nelle somme destinate all'ARBEA dall'Unione Europea per il finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo pagatore e nei rimborsi forfettari da parte del FEAOG destinati al funzionamento della struttura [29];

     b) nelle risorse assegnate ai sensi dell'art. 6, 4° comma del Decreto Legislativo 27 maggio 1999, n. 165;

     c) negli stanziamenti determinati dal bilancio regionale;

     d) nelle somme destinate dai soggetti che attribuiscono all'ARBEA compiti di soggetto erogatore ai sensi dell'art. 2 comma 2 della presente legge.

     2. Le somme assegnate all’ARBEA dall’Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a titolo di aiuto, premi e contributi, non costituiscono entrate proprie dell’Agenzia ai sensi del comma precedente, e sono gestite separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale [30].

     3. Le somme destinate agli aiuti comunitari, che costituiscono patrimonio distinto da quello dell'ARBEA, sono gestite su un conto infruttifero intestato alla stessa Agenzia con la dicitura "Aiuti comunitari" da tenersi presso la Tesoreria.

     4. L'ARBEA, attraverso una convenzione stipulata ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, assegna ad un Istituto di credito le funzioni di tesoreria.

     5. [La regolarità delle domande finalizzate ad ottenere finanziamenti e/o avuti dall'ARBEA costituisce formale e sostanziale presupposto acché il competente ufficio, previa fidejussione bancaria o assicurativa, provveda alla relativa anticipazione attraverso l'istituto di credito di cui al presente articolo. Gli interessi dovuti per il periodo di anticipazione sono a carico dell'interessato e pari al tasso d'interesse legale vigente] [31].

 

     Art. 16. Vigilanza regionale. [32]

     [1. La Regione esercita la vigilanza sulle attività dell’Agenzia attraverso il controllo sui seguenti atti:

     a) bilancio di previsione e relative variazioni;

     b) rendiconto generale;

     c) il regolamento di cui al precedente art.5 ;

     d) variazioni di dotazione organica;

     e) assunzioni di personale [33].

     2. Sono fatti salvi i controlli su eventuali ulteriori atti sulla base di vincoli posti da normative nazionali e comunitari di settore.

     3. Il controllo di cui ai precedenti commi è esercitato dalla Giunta regionale sulla base di parere reso da apposito organismo interno al Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, composto da almeno tre dirigenti. E’ fatta salva la definitiva approvazione da parte del Consiglio Regionale del bilancio di previsione e relative variazioni e del rendiconto generale [34].

     4. Gli atti da sottoporre a controllo sono inviati al Dipartimento entro otto giorni dalla loro adozione [35].

     5. Le procedure di controllo sugli atti di cui ai punti c), d) ed e) del comma 1 devono concludersi entro il termine di trenta giorni dalla ricezione degli atti; decorso tale termine senza che la Giunta si sia pronunciata gli atti s’intendono approvati [36].]

 

     Art. 17. Fase di avvio.

     1. Al fine di agevolare l’operatività delle procedure e degli uffici, nella fase di avvio dell’organismo pagatore, l’ARBEA conclude convenzioni con l’AGEA o con gli altri Organismi pagatori regionali riconosciuti, per l’utilizzazione delle esperienze, moduli procedimentali e procedure informatiche, adattandole alle specifiche esigenze regionali [37].

 

     Art. 18. Disposizioni di attuazione. [38]

     1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti ancora vacanti in pianta organica sono coperti con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale.

     2. L’Agenzia può richiedere, per specifiche esigenze connesse allo svolgimento dei propri compiti istituzionali, alla Regione e alle altre Pubbliche Amministrazioni il distacco temporaneo di personale in posizione di assegnazione funzionale e/o comando.

     3. Il personale assegnato o comandato all’ARBEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l’anzianità possedute presso l’Ente di provenienza.

     4. Il personale comandato o trasferito all’ARBEA conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l’anzianità possedute presso l’Ente di provenienza, ivi compreso il Fondo di previdenza di cui all’articolo 1 della L.R. n.

9/90.

     5. Fino alla data di riconoscimento dell’Agenzia quale organismo pagatore, la Regione individua l’ARBEA – tenuto conto di quanto disposto al punto 4 dell’allegato al Reg. (CEE) 1663/95 – quale organismo regionale di cui l’AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5, comma 3 del D.Lgs. 165/99.

 

     Art. 18 bis. [39]

     In sede di prima applicazione della presente legge, al fine di garantire la continuità gestionale dell’Organismo Pagatore, l’Amministratore in carica assume le funzioni di Direttore ai sensi e per gli effetti di cui al precedente articolo 9. A tal fine la Giunta Regionale è autorizzata ad adottare gli atti conseguenti.

 

     Art. 19. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'esercizio 2001 in L. 200.000.000, si provvede, in termini di competenza e di cassa, mediante il prelevamento della somma dal capitolo 7465 fondo globale per i provvedimenti in corso - spese correnti - del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001 e l'istituzione di apposito capitolo di spesa.

     2. Per gli anni successivi al 2001 gli importi dei relativi stanziamenti sono fissati dalle leggi annuali di bilancio.

 

     Art. 20. Pubblicazione e dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

ALLEGATO A [40]

Pianta organica

[1. La pianta organica dell'ARBEA è la seguente:

 

 

       Qualifica/Categoria                   Dotazione

 

            Direttore                            1

            Dirigente                            3

             Cat. D                             14

             Cat. C                             16

             Cat. B                             12

             Cat. A                              4

             Totale                             50]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 15 aprile 2014, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[4] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[5] Lettera soppressa dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[6] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[7] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[8] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[9] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[10] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[11] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[12] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[13] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[14] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[15] Articolo soppresso dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[16] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14 e così sostituito dall’art. 12 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[17] Lettera così modificata dall’art. 12 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[18] Lettera aggiunta dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[19] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[20] Comma soppresso dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[21] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[22] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[23] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[24] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[25] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[26] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[27] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[28] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[29] Lettera così modificata dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[30] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[31] Comma soppresso dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[32] Articolo abrogato dall’art. 14 luglio 2006, n. 11.

[33] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[34] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[35] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[36] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[37] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[38] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[39] Articolo aggiunto dall’art. 1 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.

[40] Allegato eliminato dall’art. 2 della L.R. 22 febbraio 2005, n. 14.