Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 27/07/1972 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. In applicazione degli articoli 49 e 51 dello Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350, è istituito il servizio di tesoreria della Regione stessa |
Art. 2. non inferiore a 2 miliardi di Euro |
Art. 3. La Giunta regionale predispone ed approva il capitolato speciale, concernente le modalità e le condizioni di resa del servizio di tesoreria |
Art. 4. |
§ 6.2.1 – L.R. 27 luglio 1972, n. 4.
Istituzione del servizio di tesoreria.
In applicazione degli articoli 49 e 51 dello Statuto della Regione Basilicata, approvato con
La Giunta regionale affida il servizio a licitazione privata ad un Istituto, o a più Istituti di credito coordinati per la gestione del servizio, operanti nella Regione e che amministrano fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti con clienti e corrispondenti, assegni circolari) per un importo non inferiore a 2 miliardi di Euro ed aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a 100 milioni di Euro [1].
Nel caso di affidamento del servizio ad un consorzio di aziende di credito i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da almeno uno di tali Istituti.
La Giunta regionale predispone ed approva il capitolato speciale, concernente le modalità e le condizioni di resa del servizio di tesoreria.
La Giunta regionale predispone ed approva apposita convenzione, di cui costituisce parte integrante l'anzidetto capitolo speciale, con la quale vengono disciplinati i rapporti con l'azienda di credito, incaricata dell'espletamento del servizio di tesoreria.
[Detta convenzione diviene esecutiva con l'approvazione del Consiglio regionale e la conseguente pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.] [2]
[La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria regionale spetta ad un componente della Giunta regionale all'uopo delegato dalla Giunta stessa.]
[1] Articolo già modificato dall'art. unico della
[2] Comma abrogato dall’art. 33 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della