§ 6.2.1 – L.R. 27 luglio 1972, n. 4.
Istituzione del servizio di tesoreria.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:27/07/1972
Numero:4


Sommario
Art. 1.      In applicazione degli articoli 49 e 51 dello Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350, è istituito il servizio di tesoreria della Regione stessa
Art. 2. non inferiore a 2 miliardi di Euro
Art. 3.      La Giunta regionale predispone ed approva il capitolato speciale, concernente le modalità e le condizioni di resa del servizio di tesoreria
Art. 4. 


§ 6.2.1 – L.R. 27 luglio 1972, n. 4.

Istituzione del servizio di tesoreria.

 

Art. 1.

     In applicazione degli articoli 49 e 51 dello Statuto della Regione Basilicata, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 350, è istituito il servizio di tesoreria della Regione stessa.

 

     Art. 2.

     La Giunta regionale affida il servizio a licitazione privata ad un Istituto, o a più Istituti di credito coordinati per la gestione del servizio, operanti nella Regione e che amministrano fondi di terzi (depositi a risparmio, conti correnti con clienti e corrispondenti, assegni circolari) per un importo non inferiore a 2 miliardi di Euro ed aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a 100 milioni di Euro [1].

     Nel caso di affidamento del servizio ad un consorzio di aziende di credito i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da almeno uno di tali Istituti.

 

     Art. 3.

     La Giunta regionale predispone ed approva il capitolato speciale, concernente le modalità e le condizioni di resa del servizio di tesoreria.

     La Giunta regionale predispone ed approva apposita convenzione, di cui costituisce parte integrante l'anzidetto capitolo speciale, con la quale vengono disciplinati i rapporti con l'azienda di credito, incaricata dell'espletamento del servizio di tesoreria.

     [Detta convenzione diviene esecutiva con l'approvazione del Consiglio regionale e la conseguente pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.] [2]

 

     Art. 4. [3]

     [La vigilanza sulla regolare esecuzione del servizio di tesoreria regionale spetta ad un componente della Giunta regionale all'uopo delegato dalla Giunta stessa.]


[1] Articolo già modificato dall'art. unico della L.R. 28 luglio 1978, n. 32 e così ulteriormente modificato dall’art. 33 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[2] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[3] Articolo abrogato dall’art. 33 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.