§ 3.7.18 – L.R. 30 luglio 1996, n. 34.
Nuovo ordinamento turistico regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:30/07/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Funzioni della Regione).
Art. 3.  (Piano turistico regionale).
Art. 4.  (Funzioni delle Province).
Art. 5.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 6.  (Disciplina delle deleghe).
Art. 7.  (Compiti dell'Azienda di Promozione Turistica - APT).
Art. 8.  (Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica - I.A.T.).
Art. 9.  (Associazioni Pro-Loco).
Art. 10.  (Individuazione degli ambiti turistici).
Art. 11.  (Azienda di Promozione Turistica - APT).
Art. 12.  (Organi della A.P.T.).
Art. 13.  (Amministratore unico).
Art. 14.  (Collegio dei revisori dei conti).
Art. 15.  (Controlli).
Art. 16.  (Consulta per il programma dell'APT).
Art. 17.  (Compensi - Indennità - Rimborsi).
Art. 18.  (Entrate).
Art. 19.  (Gestione finanziaria).
Art. 20.  (Personale).
Art. 21.  (Direttore dell'APT).
Art. 22.  (Qualifica unica dei dirigenti).
Art. 23.  (Albo regionale delle Pro-Loco).
Art. 24.  (Requisiti per l'iscrizione all'albo).
Art. 25.  (Statuto delle Pro-Loco).
Art. 26.  (Modalità di iscrizione all'Albo regionale).
Art. 27.  (Contributi).
Art. 28.  (Soppressione delle Aziende di Promozione Turistica, trasferimento di funzioni).
Art. 29.  (Norma Finanziaria).
Art. 30.  (Abrogazione).
Art. 31.  (Pubblicazione).


§ 3.7.18 – L.R. 30 luglio 1996, n. 34. [1]

Nuovo ordinamento turistico regionale.

(B.U. 2 agosto 1996, n. 38).

 

TITOLO I

ASSETTO ISTITUZIONALE ED ORGANIZZATIVO

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione, al fine di garantire l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse al territorio ed in applicazione dell'art. 56 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616, della legge 17 maggio 1983 n° 217 e della legge 30 maggio 1995 n° 203, provvede, con la presente legge, al riassetto della organizzazione turistica regionale, secondo i principi fondamentali sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale in materia di decentramento amministrativo.

 

     Art. 2. (Funzioni della Regione).

     1. Sono di competenza regionale tutte le funzioni di programmazione, indirizzo, incentivazione, coordinamento e controllo finalizzate alla organizzazione e sviluppo del turismo regionale, nonché le politiche relative ai rapporti con l'Unione Europea, lo Stato e le altre Regioni.

     2. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, istituisce, entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge, un osservatorio turistico regionale finalizzato alla ricerca ed allo studio delle problematiche turistiche.

 

     Art. 3. (Piano turistico regionale).

     1. Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni triennio, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva il Piano turistico regionale.

     2. Il piano turistico regionale è coordinato con il P.R.S. e contiene:

     a) l'analisi delle situazioni e delle tendenze in atto con riferimento alle strutture ricettive e di supporto;

     b) la individuazione delle aree territoriali in cui il turismo rappresenta una rilevante componente economica e in cui le risorse strutturali ed ambientali consentono nel loro insieme l'organizzazione di un prodotto turistico caratterizzato e differenziato;

     c) le priorità per gli interventi di settore e la proposta di progetti finalizzati a commercializzare il prodotto turistico;

     d) gli obiettivi generali dell'azione promozionale sui diversi mercati della domanda;

     e) le finalità cui devono rispondere le attività della Azienda di promozione turistica (APT), degli enti locali, e degli altri organismi impegnati nel settore turistico;

     f) la indicazione delle risorse finanziarie previste per il turismo nelle sue diverse articolazioni;

     g) i criteri e le modalità per la partecipazione dei soggetti privati alla realizzazione di progetti per il sostegno ed il miglioramento della offerta turistica.

     3. In attuazione del Piano turistico la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, approva programmi annuali contenenti le seguenti indicazioni:

     a) i finanziamenti da destinare alla Azienda di Promozione Turistica ed agli altri enti ed organismi cui sono affidati compiti promozionali dalla presente legge;

     b) le iniziative per lo sviluppo turistico regionale;

     c) i raccordi con le altre azioni regionali nei diversi settori della incentivazione turistica, quali la ricettività, le infrastrutture, l'agriturismo e il turismo rurale, la commercializzazione del prodotto turistico.

 

     Art. 4. (Funzioni delle Province).

     1. Le Province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n° 142, concorrono alla determinazione del piano turistico, formulando alla Giunta regionale proposte relative al proprio territorio.

     2. Sono delegate alle Province le funzioni amministrative nelle seguenti materie:

     a) classificazione delle strutture ricettive ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 217/1983 e secondo i criteri che verranno stabiliti dalla legge regionale;

     b) accertamento dei requisiti di legge per l'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 11 della legge 217/1983 e secondo i criteri che verranno stabiliti dalla legge regionale;

     c) fissazione delle tariffe per le prestazioni delle attività professionali di cui alla lettera b);

     d) svolgimento, vigilanza e controllo delle attività delle Agenzie di viaggi e turismo e delle associazioni senza scopo di lucro, di cui all'art. 10 della legge 217/1983, secondo i criteri stabiliti con apposita legge regionale.

     3. Le Province possono, avvalersi, previa convenzione, della collaborazione della APT per l'esercizio di iniziative e manifestazioni deliberate nell'ambito delle rispettive competenze.

 

     Art. 5. (Funzioni dei Comuni).

     1. Ai sensi della presente legge sono delegate ai comuni le seguenti funzioni:

     a) formulazione dei pareri di cui all'art. 41 della legge 31 dicembre 1982, n° 979, fino alla emanazione del decreto previsto dal 2° comma dell'art. 59 del DPR 616/1977;

     b) funzioni regionali in materia di utilizzazione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, a fini turistici, ai sensi dell'art. 59, comma 1, del DPR 616/1977, sulla base di un piano generale di riferimento predisposto dalla Regione;

     c) vigilanza e controllo sul vincolo di destinazione di cui all'art. 8 della legge 217/1983;

     d) vigilanza e applicazione delle sanzioni amministrative in materia di classificazione, di trasmissione e pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della legge 25 agosto 1991, n° 284.

     2. I proventi delle sanzioni amministrative applicate dai comuni ai sensi del comma 1 sono ad essi devoluti a corrispettivo delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate.

     3. I Comuni hanno, inoltre, titolo:

     a) a formulare proposte specifiche all'APT per iniziative o manifestazioni turistiche, ai fini dell'inserimento delle stesse nei programmi di attività della APT;

     b) ad avvalersi, della collaborazione della APT per iniziative o manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico culturale ed artistico;

     c) formulare proposte alla APT per la attivazione di Uffici di informazione ed assistenza turistica ai sensi del successivo articolo 8.

 

     Art. 6. (Disciplina delle deleghe).

     1. Gli enti delegati all'esercizio delle funzioni regionali di cui ai precedenti articoli, sono tenuti ad osservare i principi dello Statuto della Regione e, fino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina generale per l'esercizio della delega, le disposizioni del presente articolo.

     2. Il Consiglio regionale può emanare direttive specifiche inerenti alle funzioni delegate.

     3. In caso di inerzia o di immotivato ritardo nell'adempimento delle funzioni delegate, la Giunta Regionale invita l'Ente delegato a provvedere assegnando un congruo termine, decorso il quale la Giunta stessa provvede direttamente al compimento del singolo atto.

     4. Nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali, è ammessa la revoca delle funzioni delegate nei riguardi dell'ente inadempiente.

     5. La revoca delle funzioni regionali delegate con la presente legge è attuata con legge regionale, che provvede a disciplinare in modo contestuale i rapporti non ancora definiti e le modalità con le quali la regione intende esercitare le funzioni revocate.

     6. Gli enti delegati, nella emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, devono fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

     7. Sia la Regione che gli enti delegati sono tenuti a fornire, a richiesta e reciprocamente, informazioni, dati statistici ed ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

     8. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, attiva le necessarie procedure e fissa termini e modalità per l'esercizio della delega.

     9. La Regione assegna annualmente agli enti locali, nei limiti dello stanziamento del bilancio, le somme relative alle spese autorizzate per l'esercizio delle funzioni delegate.

 

     Art. 7. (Compiti dell'Azienda di Promozione Turistica - APT).

     1. La Azienda di promozione turistica, in raccordo con la programmazione regionale, promuove lo sviluppo turistico delle risorse locali e regionali, attraverso azioni tese a caratterizzare, valorizzare e pubblicizzare, in specie, il prodotto turistico.

     2. In particolare l'Azienda:

     a) promuove la conoscenza e la valorizzazione delle risorse turistiche locali e regionali, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, ecologico, storico, artistico, monumentale e culturale;

     b) partecipa a studi e programmi inerenti ai problemi turistici con formulazione di proposte ai competenti organismi regionali;

     c) promuove ed attua manifestazioni, spettacoli e ogni altra iniziativa di interesse turistico, anche in concorso con enti, associazioni ed organismi culturali, comprese le associazioni pro-loco, esistenti sul territorio;

     d) espleta attività di assistenza del turista, mediante l'istituzione e gestione di propri uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati I.A.T., da costituirsi previo nulla-osta della Giunta Regionale;

     e) intrattiene e cura i rapporti di collaborazione, consulenza ed informazione reciproca in materia di interesse turistico con i comuni ed altri enti locali o dipendenti della Regione, nonché con operatori, categorie ed associazioni del settore turistico;

     f) provvede alla rilevazione dei dati statistici relativi al movimento turistico ed alla consistenza della ricettività con la collaborazione, ove occorra, dei comuni e delle camere di commercio, artigianato, industria ed agricoltura e di ogni altro ente operante nel loro territorio, inviandoli alla Provincia ed alla Regione;

     g) fornisce assistenza tecnica agli operatori di categoria ed associazioni del settore turistico;

     h) cura la realizzazione e la diffusione di materiale illustrativo ed informativo, pubblicitario ed editoriale, allo scopo di promuovere la conoscenza delle risorse e degli aspetti turistici della propria zona di competenza, anche attraverso strumenti pubblicitari e mezzi di informazione;

     i) esercita in ambito locale, quale organismo tecnico, operativo e strumentale della Regione, tutte le altre funzioni in materia di turismo che non siano state demandate dalle leggi ad altri organismi o enti locali.

 

     Art. 8. (Uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica - I.A.T.).

     1. L'Azienda di promozione turistica, previo nulla-osta della Giunta regionale, può istituire nei comuni propri uffici di informazione ed accoglienza turistica, denominati I.A.T.

     2. L'azienda può consentire l'uso della stessa denominazione, previo nulla-osta della Giunta Regionale, anche agli uffici di informazione promossi, gestiti e finanziati in collaborazione con gli operatori turistici del luogo, sentito il parere del comune territorialmente interessato sulla base dell'idoneità dei locali, delle attrezzature e del personale.

     3. Il nulla-osta, di cui ai precedenti commi, si intende concesso in assenza di pronunciamento entro sessanta giorni.

     4. Tutti gli uffici di Informazione ed accoglienza turistica (I.A.T.) hanno l'obbligo di adottare lo stesso segno distintivo, così come definito dalla Regione ed allegato alla presente legge.

     5. L'azienda con le stesse procedure, di cui ai presenti commi, può revocare l'uso della denominazione I.A.T. per giustificati motivi.

 

     Art. 9. (Associazioni Pro-Loco).

     1. Le associazioni "pro-loco", quali organismi di carattere privatistico e volontario, hanno il compito di promuovere il turismo locale in tutte le varie manifestazioni che si esplicano principalmente in attività di:

     a) promozione di iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione, ai fini turistici, delle località in cui operano, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;

     b) tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;

     c) istituzione di servizi volontari di informazione ed assistenza turistica;

     d) propaganda e promozione in genere o, in modo particolare, rivolte alla popolazione residente in loco al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo del turismo.

     2. L'APT coordina le attività di competenza delle "pro-loco" comprese nel proprio territorio.

     3. La Regione riconosce l'Unione Nazionale delle pro-loco d'Italia (U.N.P.L.I.) nelle sue articolazioni del Comitato regionale e dei Comitati Provinciali, come associazione rappresentativa delle "pro-loco" attive in ambito regionale e provinciale.

 

TITOLO II

AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA (A.P.T.)

 

     Art. 10. (Individuazione degli ambiti turistici).

     1. La Regione, ai sensi dell'art. 4 della legge 217/1983, individua un solo ambito turisticamente rilevante, corrispondente all'intero territorio della Basilicata, al fine di valorizzare in modo integrato l'offerta turistica delle diverse aree regionali, come individuate dal programma regionale, in relazione alle rispettive peculiarità.

 

     Art. 11. (Azienda di Promozione Turistica - APT).

     1. E' istituita, con sede legale in Potenza l'Azienda di Promozione Turistica (APT) quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione ai sensi dell'art. 4 della legge 217/1983.

     2. L'APT ha personalità giuridica di diritto pubblico ed opera quale azienda di servizi per la promozione turistica, dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale-contabile, gestionale e tecnica.

     3. L'APT ha un proprio statuto che, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda, nonché un proprio regolamento

amministrativo/contabile.

     4. L'Azienda di Promozione Turistica può operare con proprie strutture ed uffici periferici nelle zone ritenute di alta valenza turistica, a partire da Matera e Maratea, previa autorizzazione della Giunta regionale.

     5. La Regione finanzia i programmi dell'azienda e le spese per il suo funzionamento entro i limiti di stanziamento del proprio bilancio.

     6. Allo scopo di realizzare l'effettivo sviluppo delle attività turistiche e la saturazione degli impianti e delle strutture turistiche regionali, l'A.P.T., previa autorizzazione della Giunta regionale, stipula apposite convenzioni con tour-operator per l'allocazione di centri di promozione dell'immagine turistica della Basilicata e per la vendita di pacchetti turistici a partire dalle città di Roma, Milano, Berlino.

 

     Art. 12. (Organi della A.P.T.).

     1. Sono Organi dell'APT;

     a) l'Amministratore unico;

     b) la Consulta per il programma;

     c) il collegio dei Revisori.

 

     Art. 13. (Amministratore unico).

     1. L'Amministratore unico è eletto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, tra persone in possesso di competenze, professionalità e/o esperienze gestionali in campo turistico.

     2. L'Amministratore unico ha la rappresentanza legale dell'azienda, convoca e presiede la Consulta, predispone gli atti di programmazione e di indirizzo generale della promozione turistica da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale ed in particolare:

     a) la relazione programmatica del bilancio di previsione;

     b) il bilancio di previsione ed il conto consuntivo annuali;

     c) lo statuto dell'APT;

     d) il regolamento amministrativo/contabile;

     e) il regolamento organico.

     3. L'Amministratore unico ha la responsabilità delle funzioni di direzione, organizzazione e vigilanza delle attività dell'azienda assicurandone l'unitarietà d'azione.

     4. Ai fini dello svolgimento delle suddette funzioni, l'Amministratore unico:

     a) adotta tutti gli atti necessari per il funzionamento o l'attività dell'azienda;

     b) organizza ed assegna le risorse umane strumentali e finanziarie dell'azienda;

     c) esercita i poteri di spesa;

     d) organizza la struttura dell'Azienda, affida gli incarichi al personale e ne determina i trattamenti accessori.

 

     Art. 14. (Collegio dei revisori dei conti). [2]

     1. Il collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Consiglio Regionale nel rispetto delle procedure e dei requisiti previsti per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale. Il Presidente del collegio è designato dalla minoranza consiliare.

     2. I membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili. Almeno uno di essi deve avere un’anzianità di iscrizione non superiore a cinque anni.

     3. Qualora il collegio dei revisori accerti gravi irregolarità nella gestione, deve fornirne tempestiva informativa alla Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Controlli). [3]

      [1. La Regione esercita la vigilanza ed il controllo sull'APT esclusivamente mediante l'approvazione degli atti di programmazione e di indirizzo di cui al precedente art. 13, nei modi e nei termini di cui al secondo comma dell'art. 20 della L.R. 16 maggio 1991, n° 10.

     2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, in caso di impossibilità di funzionamento degli organi della APT procede allo scioglimento degli stessi.

     3. Il Consiglio regionale, su proposta motivata della Giunta, può revocare l'Amministratore Unico in presenza di palese, grave inosservanza delle direttive regionali, ovvero di accertamento mancato conseguimento degli obiettivi programmatici prefissati.]

 

     Art. 16. (Consulta per il programma dell'APT).

     1. Per la predisposizione del programma annuale, l'APT si avvale di una propria consulta, nominata dalla Giunta regionale e composta da [4]:

     a) l'amministratore unico dell'APT;

     b) cinque sindaci, o loro delegati, designati dall'ANCI regionale;

     c) il presidente, o suo delegato, di ciascuna amministrazione provinciale;

     d) il presidente, o suo delegato, di ciascuna camera di commercio;

     e) i presidenti, o loro delegati, dei parchi regionali e dei parchi nazionali ricadenti nel territorio di Basilicata;

     f) un rappresentante delle associazioni turistiche pro-loco designato dalla organizzazione regionale della unione nazionale delle pro-loco;

     g) cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle organizzazioni degli operatori turistici a carattere nazionale ed operanti in Basilicata, rappresentativi delle realtà turistiche più significative;

     h) due rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni del movimento cooperativo aventi carattere nazionale ed operanti in Basilicata;

     i) due rappresentanti dei lavoratori del settore turistico designati dalla federazione sindacale unitaria a livello regionale;

     l) tre rappresentanti delle Associazioni degli utenti e dei consumatori aventi carattere nazionale ed operanti in Basilicata.

     2. La consulta è presieduta dall'amministratore unico dell'APT ed è validamente costituita quando risultino nominati almeno la metà più uno dei componenti. Sono fatte salve le successive integrazioni con gli altri componenti designati aventi titolo.

     3. Le sedute sono valide con la presenza in prima convocazione della maggioranza assoluta dei componenti in carica ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

     4. Le determinazioni della consulta sono adottate col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

     5. La consulta si riunisce ordinariamente due volte all'anno per la predisposizione del programma e per una informazione sul suo andamento ed in via straordinaria ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno.

 

     Art. 17. (Compensi - Indennità - Rimborsi).

     1. All'Amministratore unico, spetta l'indennità di carica pari al 75% di quella lorda del consigliere regionale.

     2. Ai revisori spetta un compenso annuo lordo pari a quello previsto dal comma 1 dell’articolo 241 D.Lgs. 267/2000 per i revisori degli enti locali, determinato con esclusivo riferimento alla classe demografica comprendente i comuni con popolazione di 19.000 abitanti, oltre al rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita per i dirigenti regionali. Per il Presidente il predetto compenso è incrementato del 10% [5].

     3. Per le missioni ed i rimborsi delle spese di viaggio e alloggio dell'Amministratore Unico, dei componenti del Collegio dei revisori dei conti e della consulta si applica la disciplina prevista per i dirigenti regionali.

 

     Art. 18. (Entrate).

     1. L'APT provvede alle spese di funzionamento e di attività con le risorse derivanti dalle seguenti entrate:

     a) redditi e proventi patrimoniali e di gestione;

     b) finanziamenti, contributi e rimborsi da parte della Regione in funzione degli incarichi affidati;

     c) corrispettivi, finanziamenti, contributi e rimborsi da parte di enti locali territoriali, di altri enti pubblici e di privati committenti, connessi all'esercizio di incarichi affidati all'APT.

 

     Art. 19. (Gestione finanziaria).

     1. La gestione finanziaria e di bilancio dell'APT è svolta in conformità alla normativa all'uopo prevista dal codice civile.

     2. Essa è improntata a criteri di imprenditorialità ed economicità, con l'obbligo della chiusura del bilancio annuale in pareggio.

 

     Art. 20. (Personale).

     1. L'APT è organizzata in rispondenza alle norme di strutturazione degli Uffici della Regione.

     2. Ai dipendenti dell'APT si applicano le norme previste per i dipendenti regionali ed in particolare quelle relative allo stato giuridico ed al trattamento economico.

     3. E' automaticamente inquadrato nel ruolo dell'APT, nel medesimo livello posseduto, il personale delle disciolte Aziende di Promozione Turistica iscritto nel ruolo unico di cui all'articolo 37 della legge regionale 1 agosto 1988, n° 29.

     4. L'A.P.T., in conformità con lo Statuto, disciplina con apposito regolamento la dotazione organica e l'organizzazione degli Uffici in base ai criteri e secondo i principi stabiliti dal Decreto Legislativo 29/1993 e dalla Legge regionale 02 marzo 1996 n. 12.

 

     Art. 21. (Direttore dell'APT).

     1. Il direttore dell'APT è nominato dall'amministratore dell'azienda ed è scelto, di norma, tra i dirigenti del comparto "Regioni-autonomie Locali" che:

     a) abbiano una età non superiore a 65 anni;

     b) abbiano svolto attività professionali a livello dirigenziale per almeno cinque anni, anche in enti o aziende pubbliche o private.

     2. L'incarico del direttore è a tempo determinato, l'incarico decorre dalla data di nomina ed ha termine con la cessazione dell'incarico dell'amministratore dell'azienda.

     3. L'incarico di direttore può essere revocato prima della scadenza con atto motivato dell'amministratore dell'azienda.

     4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale del comparto "Regioni-Autonomie Locali".

     5. In relazione ad esigenze operative particolari e con provvedimento motivato dell'amministratore unico, il direttore può essere scelto fra esperti di particolare qualificazione, in possesso dei requisiti di cui al 1° comma. In tale caso il rapporto di lavoro è regolato mediante contratto di diritto privato, di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

     6. Il direttore svolge, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 15 della l.r. 12/1996 e in particolare:

     a) ha la responsabilità di dare esecuzione alle deliberazioni assunte dall'amministratore;

     b) presiede le commissioni di gara e di concorso, ovvero designa il dirigente incaricato;

     c) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese per il normale funzionamento dell'azienda;

     d) sovrintende alla gestione del personale ed all'organizzazione dei servizi, assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'azienda;

     e) assiste l'attività deliberativa dell'amministratore ed esprime su ogni atto deliberativo il proprio parere circa la legittimità del provvedimento;

     f) formula proposte all'amministratore in relazione alla elaborazione di programmi, direttive ed altri atti di competenza dell'amministratore medesimo.

 

     Art. 22. (Qualifica unica dei dirigenti).

     1. Il personale dirigenziale dell'APT è inquadrato nella qualifica unica di dirigente. Ad esso si applica la disciplina normativa contrattuale prevista dalla l.r. 12/1996.

     2. L'amministratore unico definisce la graduazione delle funzioni dirigenziali, nonché i valori economici ad esse correlati per l'attribuzione del trattamento economico accessorio, ed assegna ai dirigenti le posizioni funzionali in cui si articola la qualifica unica dirigenziale.

     3. Il direttore dell'azienda, in ragione delle attribuzioni di cui al precedente art. 21 e limitatamente alla durata del suo incarico, è funzionalmente sovraordinato agli altri dirigenti dell'ente.

 

TITOLO III

LE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

 

     Art. 23. (Albo regionale delle Pro-Loco).

     1. E' istituito presso il Dipartimento Attività Produttive della Regione un "Albo Regionale" delle Associazioni "Pro-Loco".

     2. L'Albo è pubblicato entro il 30 maggio di ciascun anno sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 24. (Requisiti per l'iscrizione all'albo).

     1. Possono essere iscritte all'Albo regionale di cui al precedente art. 23 le associazioni pro-loco, istituite o da istituire, purché ricorrano le seguenti condizioni:

     a) che nella stessa località non sia operante un'altra associazione pro-loco già iscritta all'Albo regionale; è, tuttavia, ammessa nell'ambito dello stesso Comune l'iscrizione di più associazioni se operanti in frazioni con sede di delegazione comunale e tali da costituire, altresì entità turisticamente separate;

     b) che l'associazione pro-loco sia costituita mediante atto pubblico e che il relativo statuto sia conforme alle norme previste al successivo articolo 25;

     c) che la previsione di bilancio relativa alle quote associative, entrate locali e contributi vari, sia adeguata al perseguimento degli scopi statutari dell'associazione.

 

     Art. 25. (Statuto delle Pro-Loco).

     1. Lo Statuto dell'associazione, ai fini dell'iscrizione all'Albo regionale, deve ispirarsi ai principi generali di democrazia di gestione e di partecipazione popolare ed, in particolare, deve prevedere:

     a) norme sull'elezione e sul funzionamento del consiglio di amministrazione e degli altri organi statutari;

     [b) la presenza nel consiglio di amministrazione di almeno un consigliere comunale eletto dal rispettivo Consiglio;] [6]

     c) la pubblicità delle sedute del Consiglio di Amministrazione;

     d) la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel territorio del comune in cui ha sede la pro-loco;

     e) che, in caso di scioglimento dell'associazione, i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti all'ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l'associazione stessa;

     f) la disponibilità degli organi statutari della pro-loco a sottoporre l'attività dell'associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente.

 

     Art. 26. (Modalità di iscrizione all'Albo regionale).

     1. AI fini della iscrizione all'Albo regionale, le associazioni pro- loco devono presentare apposita domanda al Dipartimento Regionale Attività Produttive corredata di:

     a) - atto costitutivo e statuto;

     b) - elenco nominativo dei soci e delle cariche sociali;

     c) - documentazione idonea ad illustrare la situazione finanziaria della associazione e le attività eventualmente svolte;

     d) - parere del Consiglio Comunale competente, il quale si esprime con atto motivato entro 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine il parere si intende reso in senso positivo.

     2. L'iscrizione è disposta con provvedimento della Giunta Regionale.

     3. Sono tenute ad iscriversi all'Albo regionale anche le articolazioni organizzative regionale e provinciale dell'U.N.P.L.I. se operanti in Basilicata, previa domanda corredata della documentazione di cui alle lettere a), b), c), del primo comma.

     4. E' automaticamente confermata l'iscrizione all'Albo regionale delle pro-loco già iscritte alla data di entrata in vigore della presente Legge. Nel termine di sei mesi dalla predetta data, le stesse sono tenute ad adeguare i propri statuti, qualora siano difformi, alle disposizioni della presente legge.

     5. L'iscrizione all'Albo regionale costituisce condizione indispensabile per:

     a) - accedere ai contributi di enti pubblici;

     b) - partecipare alla designazione dei rappresentanti delle associazioni pro-loco nella Consulta dell'A.P.T.;

     c) - richiedere l'affidamento della gestione degli I.A.T., ovvero utilizzare la medesima denominazione per gli uffici di informazione turistica promossi e gestiti direttamente dalle pro-loco ai sensi del precedente art. 8.

     6. Con le medesime procedure della iscrizione è disposta la cancellazione dall'Albo qualora venga meno alcuno dei requisiti richiesti o si verifichi la mancata presentazione di programmi di attività per due anni consecutivi o venga altrimenti accertata la incapacità della associazione di assolvere ai compiti di istituto.

 

     Art. 27. (Contributi).

     1. Allo scopo di incoraggiarne l'attività ed in considerazione dei compiti di pubblico interesse svolti nella sfera del turismo di base, alle associazioni pro-loco possono essere concessi dall'APT contributi nella misura massima del 40% della spesa ritenuta ammissibile, e, comunque, non superiore a lire 15 milioni per ogni singola iniziativa, in relazione ai progetti presentati, alla programmazione dell'Azienda ed alle potenzialità turistiche della località.

     2. La Regione assegna all'APT annualmente le somme da destinare alle pro-loco con specifica indicazione nel proprio bilancio.

     3. Per ottenere contributi le associazioni pro-loco debbono inoltrare apposita istanza all'APT, corredata di relazione illustrativa delle attività da svolgere e del relativo preventivo di spesa, entro il l 5 ottobre dell'anno precedente a quello in cui si intendono svolgere le attività.

     4. La liquidazione del contributo avverrà su presentazione della documentazione di spesa da parte della pro-loco beneficiaria.

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 28. (Soppressione delle Aziende di Promozione Turistica, trasferimento di funzioni).

     1. Le Aziende di Promozione Turistica "Vulture-Sellata-Vulturino", "Maratea-Sirino" e "Maratea-Metaponto", istituite con L.R. 1° Agosto 1988, n° 29, sono soppresse.

     2. I beni mobili ed immobili, il personale ed ogni altro rapporto attivo e passivo in capo alle aziende soppresse sono trasferiti all'Azienda di Promozione Turistica unica regionale, istituita ai sensi dell'art. 11 della presente legge, che vi subentra a tutti gli effetti.

     3. A tal fine i Commissari delle soppresse aziende, già nominati ai sensi della L.R. 25 luglio 1995 n° 51, consegnano all'Amministratore Unico dell'Azienda, al momento del suo insediamento, un dettagliato inventario.

     4. Per il saldo dei debiti delle soppresse aziende alla data del 31/12/95, così come risultano determinati e documentati nell'inventario redatto dai Commissari di cui al precedente comma, la Regione eroga un contributo straordinario nei limiti degli stanziamenti fissati nel proprio bilancio.

 

     Art. 29. (Norma Finanziaria).

     1. Per rendere produttiva ed omogenea l'attività di promozione turistica, con l'affidamento di tale funzione alla APT unica, sono soppressi i capitoli del Bilancio regionale, 5820, 5840 e 5850 ed i corrispondenti stanziamenti confluiscono nel capitolo 5805 del Bilancio corrente che assume la seguente denominazione:

     "contributi ordinari e straordinari all'APT e oneri per le deleghe".

     2. Alla dotazione finanziaria occorrente per far fronte alle spese dell'attività e di funzionamento dell'APT nonché per saldare i debiti delle soppresse Aziende di cui al precedente art. 28 e per gli oneri connessi alle deleghe di cui ai precedenti artt. 4 e 5 si provvede con lo stanziamento del Cap. 5805 del Bilancio corrente, così come rideterminato nel precedente comma 1.

     3. Per la concessione di contributi alle associazioni pro-loco, nei modi di cui all'articolo 27, si provvede con lo stanziamento del Bilancio corrente al Cap. 5806 che è così modificato "Trasferimenti all'APT per contributi a favore delle Associazioni pro-loco".

 

     Art. 30. (Abrogazione).

     1. Sono abrogate la L.R. 1/8/88 n° 29, la L.R. 12/3/1990 n° 8 e la L.R. 3/4/95 n° 37 e le norme regionali incompatibili con la presente legge.

     2. All'art. 18, lettera e), della legge regionale 16 maggio 1991, n° 10 è cancellata la dizione: "delle Aziende di Promozione Turistica".

 

     Art. 31. (Pubblicazione).

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Commissariato del Governo nella Regione Basilicata

 

Prot. n. 33/2.14.02

 

     L.R. concernente "Nuovo ordinamento turistico regionale".

 

     Si restituisce la legge regionale indicata in oggetto, munita del visto dello scrivente, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione.

     Con l'occasione il Governo ha precisato, in ordine all'articolo due, che i rapporti con l'Unione Europea debbono intendersi quelli di cui all'art. 58 della legge 6 febbraio 1996 n. 52, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994.

 

 

     Allegato di cui all'art. 8.

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 32 della L.R. 4 giugno 2008, n. 7.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 9 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[3] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[4] Alinea così modificato dall’art. 9 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[5] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 14 luglio 2006, n. 9.

[6] Lettera abrogata dall’art. 18 della L.R. 8 agosto 2005, n. 27.