§ 4.5.25 - L.R. 19 maggio 2004, n. 9.
Aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale ed avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:19/05/2004
Numero:9


Sommario
Art. 1.      1. Tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ivi compresi quelli rimasti ancora di competenza regionale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 27 luglio 1998 n.22, all’entratain vigore [...]
Art. 2.      1. Le Amministrazioni Provinciali e Comunali avviano le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma di rispettiva competenza entro 90 giorni [...]
Art. 3.      1. Le gare per l’affidamento dei servizi di competenza regionale attualmente esercitate dalle Società Trenitalia S.p.A. e F.A.L. s.r.l. dovranno essere avviate entro il 31.12.2005. Fino a tale [...]
Art. 4.      1. La Giunta Regionale è delegata alla revisione ed all’armonizzazione del sistema tariffario disciplinato dal Capo VII della legge regionale n.22/98, finalizzato anche alla istituzione di un [...]
Art. 5.      1. La Regione, anche avvalendosi di soggetto specializzato, determina i saldi con le aziende in relazione alle anticipazioni dei contributi di esercizio erogate dagli Enti concedenti negli anni [...]
Art. 6.      1. Nella fase a regime restano a carico del Bilancio regionale i servizi minimi determinati dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n.605 del 18.3.2003 ed i criteri per i servizi comunali di [...]
Art. 7.      1. A partire dall’1.1.2005, l’autorizzazione all’espletamento di servizi “straordinari” per particolari e temporanee necessità di gruppi di lavoratori, di studenti o di turisti, ivi compresi i [...]
Art. 8.      1. Gli impianti, le strutture amministrative ed operative, le attrezzature, le tecnologie e gli autobus realizzati ed acquistati con il contributo regionale o di altri enti delegati, di cui alle [...]
Art. 9.      1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli Enti Locali delle funzioni agli stessi conferiti dalla presente legge e dalla L.R. 22/98, la Giunta Regionale, previa immediata [...]
Art. 10.      1. La Giunta Regionale per le finalità della presente legge relative all’apertura del mercato di cui al D.L.vo 422/97 e L.R. 22/98 provvederà alla revisione ed aggiornamento della D.G.R. n.2536 [...]
Art. 11.      1. Sono abrogati tutti i termini e le norme in contrasto con la presente legge.
Art. 12.      1. I prossimi bilanci stanzieranno le risorse finanziarie a carico della Regione per far fronte agli obblighi richiamati dalla presente legge.
Art. 13.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.5.25 - L.R. 19 maggio 2004, n. 9.

Aggiornamento delle norme in materia di trasporto pubblico locale ed avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi.

(B.U. 22 maggio 2004, n. 37).

 

Art. 1.

     1. Tutti i servizi di trasporto pubblico locale su gomma, ivi compresi quelli rimasti ancora di competenza regionale ai sensi dell’art. 5 della L.R. 27 luglio 1998 n.22, all’entratain vigore della presente legge, sono trasferiti alla competenza delle rispettive Amministrazioni Provinciali sulla base degli interessi prevalenti dell’utenza.

     2. Le Province procedono all’espletamento delle gare per l’affidamento dei servizi di cui al primo comma in maniera coordinata ed integrata con i servizi già di loro competenza e stipulano i relativi contratti di servizio a partire dall’1.1.2005.

 

     Art. 2.

     1. Le Amministrazioni Provinciali e Comunali avviano le procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma di rispettiva competenza entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e dalla definizione dei nuovi schemi generali di bando, capitolato e contratto di gara.

     2. Le prime gare espletate ai sensi della presente legge per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle Province sono svolte rispettivamente con un’unica gara riferita all’intero bacino provinciale, avente la dimensione chilometrica indicata nella delibera di Giunta Regionale, concernente l’individuazione dei servizi minimi, n. 3868 del 22.12.1998 e sue integrazioni e modifiche, e nei programmi di esercizio in atto alla data del 31.12.2005 [1].

     2 bis. Nella prima fase, al fine di consentire una corretta ed omogenea applicazione sull’intero territorio regionale del processo di liberalizzazione dei servizi di cui al D. Lgs. n.422/97 e L.R. 27 luglio 1998, n. 22, le Amministrazioni Provinciali di Potenza e Matera, in qualità di Enti affidanti, procederanno ad istituire commissioni aggiudicatrici costituite da tre componenti di cui uno designato dalla Giunta Regionale. [2]

     3. A partire dall’1.1.2005, durante il periodo necessario per pervenire all’aggiudicazione definitiva dei servizi ed alla stipula dei conseguenti contratti a seguito delle gare, gli Enti Locali competenti, ai sensi dell’art. 23, comma 3bis, della Legge 27.2.2004, n.47 possono prorogare le concessioni in essere. Per il periodo transitorio restano in vigore tutte le norme regionali e le disposizioni attuative vigenti. Anche per i servizi di cui all’art. 1, ancorché trasferiti alle Province, nel periodo transitorio, dovranno riconoscersi corrispettivi pari agli importi fissati dal vigente art.9 della L.R. n.34/2002. Resta comunque a carico della Regione la quota di trattamento di fine rapporto del personale delle aziende esercenti servizi di trasporto pubblico imputabili fino a tutto l’esercizio 1981 di cui alla L.R. 2/2000.

I contratti di servizio già sottoscritti dagli Enti Locali non a seguito di procedure concorsuali mantengono la medesima validità massima di cui al comma precedente, fermo restando l’obbligo da parte dell’ente interessato e sottoscrittore di tali contratti di avviare le procedure di gara per i servizi di competenza entro la data prevista al comma 1 del presente articolo.

     4. Le Province ed i Comuni interessati, prima della conclusione delle procedure di gara, devono definire i saldi dei contributi di esercizio liquidati alle aziende di trasporto a seguito delle concessioni negli anni dal 1999 al 2004 unitamente a quanto dovuto per le finalità previste alla ex L.R. 45/97 e successive modifiche.

     5. I contratti di servizio definiti stipulati a seguito di gara, allo scopo di migliorare i processi di efficientamento delle aziende e di garantire un adeguato flusso di investimenti, avranno la durata di nove anni.

     6. I contratti di servizio dovranno prevedere comunque un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi di cui all’articolo 16 della L.R. n.22/98. In ogni caso tale rapporto è assunto quale obiettivo tendenziale da perseguire in relazione agli obblighi di servizio pubblico ed alle peculiarità locali. Nelle more del raggiungimento di tale risultato i contratti di servizio definiti dovranno prevedere e disciplinare le compensazioni economiche di cui all’art. 17 del D.L.vo 422/97. I contratti di servizio pubblico prevedono la rivalutazione annua di cui all’art. 19 del D.L.vo 422/97.

 

     Art. 3.

     1. Le gare per l’affidamento dei servizi di competenza regionale attualmente esercitate dalle Società Trenitalia S.p.A. e F.A.L. s.r.l. dovranno essere avviate entro il 31.12.2005. Fino a tale data i rapporti saranno regolati da contratti di servizio sulla base delle risorse finanziarie trasferite dallo Stato.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta Regionale è delegata alla revisione ed all’armonizzazione del sistema tariffario disciplinato dal Capo VII della legge regionale n.22/98, finalizzato anche alla istituzione di un sistema tariffario integrato.

     1 bis a) Al fine di garantire la copertura finanziaria di eventuali minori introiti da tariffazione, conseguenti all’attivazione del sistema di tariffazione integrata di cui al comma 1, vengono riconosciute alle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale ed aderenti al sistema, per l’esercizio finanziario in cui il sistema sarà attivato e per ciascuno dei due successivi esercizi finanziari contributi per i minori introiti certificati, comunque in misura non superiore al 5% dei ricavi da tariffa di cui ai bilanci per l’esercizio 2006 e per un importo massimo complessivo di € 1.000.000,00, per ciascun esercizio finanziario.

b) La dotazione finanziaria iniziale per la spesa di cui alla precedente lettera a), valutata per l’esercizio 2008 in € 50.000,00, trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. n. 0450.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario per l’anno 2008.

c) L’effettiva erogazione alle aziende delle somme di cui alla precedente lettera a) è in ogni caso subordinata ai definitivi stanziamenti del bilancio regionale [3].

     2. Gli eventuali aggiornamenti dei vigenti Piani di Bacino adottati dalle Amministrazioni Provinciali ai sensi dell’art.9 della L.R. 22/98 sono approvati dalla Giunta Regionale.

     3. Con provvedimento della Giunta Regionale, sentite le OO.SS. e le associazioni delle aziende di trasporto, saranno stabilite le procedure e le modalità degli addebiti al personale delle aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico locale per danni rivenienti da incidenti di servizio.

     4. A norma della legge 21.9.78 n.845 e successive modifiche ed integrazioni le Province sono delegate all’organizzazione dei corsi, rivolti ai titolari dell’impresa o ai responsabili tecnici, necessari per il rilascio delle autorizzazioni alle officine di revisioni automobilistiche, secondo i criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

     5. Gli Enti concedenti o affidanti, ciascuno per i servizi di propria competenza, rilasciano: i documenti integrativi della Carta di Circolazione (art. 87, comma 4 del D.L.vo 285/92 – codice della strada) e l’autorizzazione al trasporto di viaggiatori in piedi sugli autobus interurbani adibiti a sevizi di linea nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione.

 

     Art. 5.

     1. La Regione, anche avvalendosi di soggetto specializzato, determina i saldi con le aziende in relazione alle anticipazioni dei contributi di esercizio erogate dagli Enti concedenti negli anni dal 1994 al 1998, applicando i criteri posti a base delle abrogate leggi regionali, all’epoca vigenti, n.34/1988, n.8/1992 e n.46/1993 e con l’utilizzo del programma informatico già predisposto ed eventualmente da aggiornare e/o integrare. Entro e non oltre 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, per gli anni 1992-1993, potranno essere presentate eventuali richieste documentate. Ai fini della determinazione di tali saldi si terra conto nella voce di ammortamento degli autobus dell’intero importo della quota capitale del bene.

     2. Successivamente si procederà a determinare i saldi complessivi relativi a ciascuna azienda tenendo conto dei saldi dei costi standard di cui al comma precedente nonché dei disavanzi di esercizio per il periodo 1994/97 disciplinati dalle leggi n.194/98 e n.472/99, secondo i criteri fissati dalla Giunta Regionale e considerando gli acconti, salvo conguagli, già erogati o in corso di liquidazione dalla Regione alle imprese ed ai comuni interessati.

     3. Eventuali liquidazioni di quote a carico della Regione rivenienti dall’applicazione del presente articolo sono in ogni caso subordinate ai definitivi stanziamenti di bilancio.

 

     Art. 6.

     1. Nella fase a regime restano a carico del Bilancio regionale i servizi minimi determinati dalle deliberazioni del Consiglio Regionale n.605 del 18.3.2003 ed i criteri per i servizi comunali di cui alla deliberazione consiliare n.610 del 10.6.1997 e successive integrazioni e modificazioni che potranno essere apportate. Con deliberazione della Giunta Regionale di revisione e di aggiornamento della D.G.R. n.2536/99 saranno fissati altresì i corrispettivi chilometrici generali di riferimento che, entro i limiti dei servizi individuati, sono a carico del bilancio regionale. Gli oneri finanziari aggiuntivi e gli eventuali servizi integrativi sono a carico dell’Ente Locale competente.

 

     Art. 7.

     1. A partire dall’1.1.2005, l’autorizzazione all’espletamento di servizi “straordinari” per particolari e temporanee necessità di gruppi di lavoratori, di studenti o di turisti, ivi compresi i servizi balneari, può essere rilasciata dall’Amministrazione provinciale competente, a condizione che non vi siano interferenze con i “servizi minimi”, alle imprese in possesso dei requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ai sensi del D.L.vo 395/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. L’autorizzazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della legge 11 agosto 2003 n.218 e secondo le modalità attuative che saranno stabilite dallo Stato e dalla Regione quando la tipologia dei servizi rientra nella definizione di attività di noleggio con conducente di cui all’art. 2, comma 2, della L.218/03, per i quali si applica il CCNL di riferimento.

     3. Qualora i servizi di cui al primo comma si presentino invece con le caratteristiche proprie di un servizio di linea con offerta indifferenziata, gli stessi, ancorché non rientranti nei servizi minimi, sono affidati, in via prioritaria, all’impresa aggiudicataria della gara relativa al bacino entro il quale si svolgono tali servizi, senza oneri a carico dell’Ente competente e previa stipula di uno specifico contratto di servizio tra quest’ultimo e l’impresa interessata finalizzato a concordare le modalità di svolgimento di tali servizi, che costituisce titolo per l’esercizio.

     4. Durante il periodo transitorio si applicano le modalità e le procedure vigenti.

     5. I servizi di cui al presente articolo non sono compresi nella rete dei servizi minimi e non sono soggetti ad alcun contributo e/o finanziamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

 

     Art. 8.

     1. Gli impianti, le strutture amministrative ed operative, le attrezzature, le tecnologie e gli autobus realizzati ed acquistati con il contributo regionale o di altri enti delegati, di cui alle Leggi n.202/91, n.151/81, n.194/98 e successive ed in attuazione delle delibere del Consiglio Regionale n.577/97, n.70 e n.71/2000, n.688/2003 e della D.G.R. n.6499/97 e successive disposizioni in materia hanno il vincolo di destinazione all’esercizio esclusivo del servizio pubblico di trasporto di interesse della Regione, delle Province e dei Comuni della Basilicata per la durata di dieci anni. I contributi sono riconosciuti nella misura massima del 75% del costo riconosciuto ammissibile per gli investimenti, al netto dell’IVA, ed a seguito della presentazione della documentazione comprovante l’effettiva spesa già sostenuta così come specificato nei Programmi regionali di investimento approvati dal Consiglio Regionale.

     2. Il vincolo di destinazione degli autobus viene annotato sulla carta di circolazione dei singoli veicoli con la erogazione del contributo. Tale vincolo viene apposto dall’Ufficio della Motorizzazione Civile competente per territorio tramite la specifica annotazione che trattasi di autobus da adibire esclusivamente al servizio pubblico di linea ai sensi dell’art. 8, comma 1 della L.R. n. 9 del 19.05.2004, con l’indicazione della data, del responsabile del procedimento e del timbro della Motorizzazione Civile [4].

     3. Tutti gli autobus acquistati con il contributo di cui al comma 1 del presente articolo, devono recare la scritta REGIONE BASILICATA, apposta a cura e spese dell’azienda beneficiaria per la durata del vincolo di destinazione d’uso di anni 10 decorrenti dalla data di erogazione del contributo, secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 5141 del 16.10.1987, così come modificata dalla D.G.R. n. 2038 del 22.12.2008 e delle eventuali altre modifiche che potranno essere introdotte dalla Giunta Regionale [5].

     4. Le verifiche sugli autobus acquistati tramite il contributo pubblico da parte delle Aziende di Trasporto, vengono effettuate dai funzionari dell’Ufficio Trasporti della Regione Basilicata. A tal uopo, le Aziende beneficiarie devono agevolare l’attività di controllo dei funzionari a ciò deputati, consentendone l’accesso ai locali dell’Azienda al fine di effettuare le opportune verifiche sugli autoveicoli ed i relativi documenti di circolazione, previa esibizione della tessera di servizio. L’accertamento di violazioni in merito alla destinazione d’uso, all’apposizione del vincolo nonché della scritta sugli autobus acquistati a contributo, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al comma 5 del presente articolo [6].

     5. L’accertamento della infrazione della destinazione diversa e/o del diverso utilizzo dell’autobus destinato all’esercizio esclusivo del servizio pubblico di trasporto per la durata di dieci anni dalla data di erogazione del contributo, comporta la restituzione del contributo concesso decurtato di tanti decimi quanti sono gli anni interi trascorsi dalla data di erogazione del contributo e l’irrogazione di una sanzione pari al 30% del contributo da restituire. La mancata, difforme o parziale apposizione del vincolo, in base alle modalità descritte al comma 2 del presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione di €. 1.000,00 per ogni infrazione accertata. La mancata, difforme o parziale apposizione della scritta, in base alle modalità descritte nelle D.G.R. n. 5141 del 16.10.1987 e n. 2038 del 22.12.2008 ed al comma 4 del presente articolo, comporta l’applicazione della sanzione di €. 1.000,00 per ogni infrazione accertata. Dopo l’accertamento di due infrazioni a carico della stessa Azienda, dalla terza infrazione la sanzione applicata sarà di €. 2.000,00 [7].

     6. L’utilizzo di autobus non sottoposti alla revisione periodica, secondo le modalità ed i tempi fissati dalla vigente normativa, è punito con una sanzione amministrativa pari ad Euro 3.000,00.

     7. Gli investimenti realizzati con i contributi di cui al presente articolo non possono essere gravati da vincoli od ipoteche per un valore superiore all’accollo di spesa a carico dell’azienda. Tutte le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono incamerate dalla Regione.

     8. Per l’erogazione dei contributi di cui ai Piani degli Investimenti per l’acquisto di autobus, approvati dal Consiglio Regionale, le imprese beneficiarie, in caso di cessione del credito mediante mandato irrevocabile all’incasso, sono tenute a presentare tale mandato con atto pubblico interamente redatto da un notaio, al competente Ufficio Regionale. Le imprese beneficiarie che abbiano già presentato domanda di erogazione del contributo allegando tale mandato con modalità diverse da quella appena descritta e per le quali non sia ancora stato adottato il provvedimento dirigenziale di erogazione del contributo stesso da parte della competente struttura regionale, sono tenute ad integrare la propria istanza adeguandola a quanto prescritto dal presente comma [8].

 

     Art. 9.

     1. In caso di mancato o irregolare esercizio da parte degli Enti Locali delle funzioni agli stessi conferiti dalla presente legge e dalla L.R. 22/98, la Giunta Regionale, previa immediata diffida e dopo 60 giorni dalla stessa, dispone, con propri provvedimenti, specifici interventi in sostituzione dell’Ente Locale inadempiente.

 

     Art. 10.

     1. La Giunta Regionale per le finalità della presente legge relative all’apertura del mercato di cui al D.L.vo 422/97 e L.R. 22/98 provvederà alla revisione ed aggiornamento della D.G.R. n.2536 del 26.10.99 tenendo conto che lo stanziamento regionale dovrà subire un adeguato incremento in relazione ai corrispettivi da porre a base di gara, ai nuovi e più stringenti parametri di qualità richiesti nei relativi bandi, alle compensazioni derivanti dagli obblighi di servizio di cui all’art. 17 del D.L.vo 422/97 ed alla unificazione dei costi chilometrici per tutti i servizi da appaltare indipendentemente dalla loro tipologia.

 

     Art. 11.

     1. Sono abrogati tutti i termini e le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 12.

     1. I prossimi bilanci stanzieranno le risorse finanziarie a carico della Regione per far fronte agli obblighi richiamati dalla presente legge.

     2. La liquidazione alle imprese è comunque subordinata ai definitivi stanziamenti di bilancio, e comunque non prima del bilancio di esercizio 2005.

 

     Art. 13.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 20 giugno 2006, n. 33.

[2] Comma inserito dall’art. 2 della L.R. 20 giugno 2006, n. 33 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 2006, n. 19.

[3] Comma aggiunto dall'art. 44 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 28.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.

[5] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.

[6] Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 9 marzo 2009, n. 6 e così ulteriormente sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.

[7] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.

[8] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.