§ 1.5.16 - L.R. 10 aprile 2000, n. 42.
Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22-11-1999, n. 1.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:10/04/2000
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Nomina e revoca dei componenti della Giunta.
Art. 3.  Incompatibilità dei componenti della Giunta.
Art. 4.  (Indennità, trattamento di missione dei componenti della Giunta non consiglieri)
Art. 5.  Norme applicabili ai componenti della Giunta Regionale non consiglieri.
Art. 6.  Disposizioni finanziarie.
Art. 7.  Pubblicazione.


§ 1.5.16 - L.R. 10 aprile 2000, n. 42.

Norme di prima attuazione della legge costituzionale 22-11-1999, n. 1.

(B.U. 15 aprile 2000, n. 27).

 

Art. 1. Oggetto.

     La presente legge detta norme di prima applicazione della Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 con riferimento alla formazione della Giunta Regionale, allo stato giuridico ed economico dei componenti non consiglieri regionali.

 

     Art. 2. Nomina e revoca dei componenti della Giunta.

     Il Presidente della Giunta Regionale nomina e revoca il Vice Presidente e gli Assessori, ai sensi dell'art. 122 quinto comma della Costituzione, con proprio decreto trasmesso immediatamente al Presidente del Consiglio Regionale e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     Al Vice Presidente ed agli Assessori non componenti del Consiglio Regionale è esteso lo status del consigliere regionale in tema di opinioni espresse e voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 3. Incompatibilità dei componenti della Giunta.

     Può essere nominato Vice Presidente o Assessore Regionale, anche se non consigliere regionale, qualunque cittadino che goda dell'elettorato attivo e non versi in alcuna delle situazioni alle quali la legge collega l'ineleggibilità alla carica di consigliere regionale o l'incompatibilità con la stessa.

     Nell'ipotesi che il componente della Giunta non consigliere regionale nominato dal Presidente della Giunta si trovi in una delle situazioni di cui al comma uno, l'interessato è tenuto ad eliminarla entro 10 giorni dalla nomina. In caso contrario il Presidente lo dichiara decaduto dalla carica.

     Il Presidente della Giunta Regionale preliminarmente alla nomina dei componenti della Giunta non consiglieri, verifica che non sussista alcuna delle situazioni di cui al comma uno. A tal fine acquisisce anche una dichiarazione da parte della persona interessata alla nomina.

     Qualora successivamente alla nomina venga accertata una delle situazioni ostative previste dal comma uno, il Presidente invita il componente la Giunta a rimuovere detta situazione entro un breve termine.

     Nell'ipotesi che il componente della Giunta interessata, non provveda a rimuovere la situazione ostativa di cui al comma quattro, il Presidente lo dichiara decaduto.

     Nell'ipotesi che un consigliere regionale, nominato componente della Giunta venga sospeso o decada dalla carica elettiva, il Presidente della Giunta ne dichiara la decadenza dalla carica di componente della Giunta.

 

     Art. 4. (Indennità, trattamento di missione dei componenti della Giunta non consiglieri) [1]

     1. Ai componenti della Giunta non consiglieri regionali è corrisposta, dalla data di nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta, una indennità lorda pari all’indennità di carica lorda spettante al Consigliere regionale e l’indennità di funzione prevista dall’art. 7 della L.R. n. 38/2002 oltre al trattamento di missione previsto per i Consiglieri regionali.

     2. Agli stessi non si estendono le disposizioni della normativa regionale in materia di assegni vitalizi, di reversibilità e di indennità di fine mandato.

 

     Art. 5. Norme applicabili ai componenti della Giunta Regionale non consiglieri.

     Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di sospensione dalla carica, quelle in materia di pubblicità della situazione patrimoniale previste per i consiglieri regionali.

     Ai componenti della Giunta non consiglieri, si applicano le disposizioni delle Leggi dello Stato inerenti l'aspettativa per l'espletamento di cariche pubbliche previste per i consiglieri regionali.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione di un apposito Capitolo nella parte Spesa di Bilancio Regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità.

 

     Art. 7. Pubblicazione.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 30.