§ 2.1.69 - L.R. 25 luglio 1997, n. 34.
Spesa di giudizio di responsabilità dei Consiglieri Regionali e Amministratori Regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:25/07/1997
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3. 


§ 2.1.69 - L.R. 25 luglio 1997, n. 34.

Spesa di giudizio di responsabilità dei Consiglieri Regionali e Amministratori Regionali. [1]

(B.U. 28 luglio 1997, n. 40).

 

Art. 1. [2]

     1. La Regione Basilicata, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile, penale, amministrativa, contabile nei confronti di un suo Amministratore o Consigliere per fatti o atti connessi all’espletamento del mandato ovvero all’assolvimento di compiti comunque riferibili alla carica rivestita, assumerà a proprio carico gli oneri della difesa in giudizio dell’Amministratore o Consigliere stesso al termine del procedimento e nei casi di archiviazione con provvedimento del GIP, sentenza di non luogo a procedere del GUP, proscioglimento o sentenza assolutoria passata in giudicato [3].

     2. La Giunta regionale, di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, determina le modalità ed i limiti per l’ammissibilità del diritto al rimborso delle spese legali sostenute dai Consiglieri e dagli Amministratori regionali nei casi di cui al comma 1 [4].

     3. [La presente legge si applica anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore, nonché ai procedimenti già definiti, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'art. 2956, n. 2 del C.C.] [5].

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     Gli oneri di cui alla presente legge, stimati in L. 50.000.000 per l'esercizio in corso, fanno carico al capitolo n. 780 del bilancio Regionale che presenta la necessaria copertura.

     Per gli esercizi successivi le spese faranno carico allo stesso o analogo capitolo di bilancio.

 

     Art. 3.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Titolo così sostituito dall’art. 30 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[2] Per l'interpretazione del presente articolo, vedi l'art. 19 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18.

[3] Comma modificato dall’art. 30 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1 e così sostituito dall'art. 15 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[4] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[5] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.