§ 1.2.36 - L.R. 29 dicembre 1997, n. 54.
Disciplina assicurativa in favore dei Consiglieri e degli Assessori Regionali. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/12/1997
Numero:54


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'1.1.1998
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4.      1. L'Ufficio di Presidenza procede ad integrare o trasformare le polizze assicurative già in corso, che non siano risolvibili anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi, per il [...]
Art. 5.      Per l'esercizio finanziario 1998 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati con la legge di approvazione del bilancio
Art. 6.      La legge regionale 26 luglio 1993 n. 43, è abrogata
Art. 7.      La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 1.2.36 - L.R. 29 dicembre 1997, n. 54. [1]

Disciplina assicurativa in favore dei Consiglieri e degli Assessori Regionali. [2]

(B.U. 31 dicembre 1997, n. 74).

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'1.1.1998,

     1. La Regione Basilicata provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei Consiglieri in carica per:

     a. rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea dipendenti da infortunio;

     b. garanzia per i danni subiti accidentalmente dai mezzi di uso privato utilizzati nell’espletamento del mandato. [3]

     [2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui al comma precedente, lettere b), c) ed e) comprendente le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti dei Consiglieri anche dopo la cessazione della carica esclusivamente per fatti connessi all'esercizio del mandato istituzionale.] [4]

     3. Con delibera, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale stabilisce gli importi da assicurare per ciascun Consigliere ed ogni Assessore in relazione ai singoli rischi di cui al comma 1 ed è autorizzato a stipulare le relative polizze con una o più società assicuratrici di riconosciuta solidità patrimoniale previa adozione di uno specifico disciplinare per i rischi da assicurare adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza. Aggiorna con cadenza biennale, i capitali ed i massimali di indennizzo inizialmente previsti [5].

     4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al presente articolo sono a carico del bilancio autonomo del Consiglio Regionale. Ogni Consigliere concorre nella misura del 30% del premio o della quota di premio riferibile ai rischi di cui alla lettera a) del comma 1.

 

     Art. 2. [6]

     Le quote a carico del Consigliere o dell’Assessore sono anticipate dall’Ente Regione e trattenute d’ufficio in unica soluzione sull’indennità di carica.

 

     Art. 3. [7]

     Il contratto di assicurazione viene stipulato in base al numero dei consiglieri, oltre gli eventuali assessori esterni, nominati dal Presidente della Giunta, ai sensi dell’art. 2 della L.R. 10 aprile 2000, n. 42, senza l’elenco dei nominativi, in quanto a favore degli aventi diritto alla copertura assicurativa fanno fede i provvedimenti di nomina ed eventuali surrogazioni poste in essere dal Consiglio Regionale ed i decreti di nomina del Presidente della Giunta.

 

     Art. 4.

     1. L'Ufficio di Presidenza procede ad integrare o trasformare le polizze assicurative già in corso, che non siano risolvibili anticipatamente senza oneri, al fine di renderle conformi, per il restante periodo di validità, a quanto previsto dal precedente art. 1.

     2. Alla scadenza delle assicurazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza procederà alla stipula di nuove assicurazioni in conformità alle prescrizioni di cui al precedente art. 1.

 

     Art. 5.

     Per l'esercizio finanziario 1998 gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati con la legge di approvazione del bilancio:

     a) con imputazione all'apposito capitolo di spesa del bilancio della Regione per il funzionamento del Consiglio Regionale e del correlativo capitolo del bilancio autonomo del Consiglio per gli oneri derivanti dalle assicurazioni di cui all'art. 1.

     Per gli esercizi successivi all'esercizio finanziario l 998 si farà fronte con imputazione agli stessi o corrispondenti capitoli di bilancio delle somme occorrenti.

 

     Art. 6.

     La legge regionale 26 luglio 1993 n. 43, è abrogata.

 

     Art. 7.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 27.

[2] Titolo così sostituito dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[3] Comma così sostituito dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[4] Comma abrogato dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[5] Comma così modificato dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 29 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.