§ 3.7.38 - L.R. 19 gennaio 2005, n. 1.
Snellimento procedure istanze finanziate dalle LL.RR. 12 agosto 1986 n. 16 e 25 gennaio 1993 n. 5.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:19/01/2005
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Proroghe.
Art. 3.  Modifiche societarie o volture di contributo.
Art. 4.  Rimodulazione del progetto.
Art. 5.  Direttive di attuazione.
Art. 6.  Decadenze.
Art. 7.  Vincolo di destinazione d’uso.
Art. 8.  Abrogazione.
Art. 9.  Pubblicazione.


§ 3.7.38 - L.R. 19 gennaio 2005, n. 1.

Snellimento procedure istanze finanziate dalle LL.RR. 12 agosto 1986 n. 16 e 25 gennaio 1993 n. 5.

(B.U. 20 gennaio 2005, n. 5).

 

Art. 1. Finalità.

     1. Per portare a termine i programmi di investimenti nel settore della industria alberghiera e degli impianti ad essa complementari, già finanziati ai sensi delle LL.RR. 12 agosto 1986 n.16 e 25 gennaio 1993 n.5, e successive modifiche ed integrazioni, le imprese beneficiarie di contributi regionali possono fare richiesta, ancorché siano scaduti i termini previsti dalla L.R. n.2/2003:

     a) di una proroga dei termini per la ultimazione dei lavori, che comunque non può andare oltre il 31.12.2006 [1];

     b) di essere autorizzati a procedere a modifiche societarie o volture di contributo;

     c) di una rimodulazione del progetto approvato con eventuale riduzione del contributo concesso.

     2. I titolari di contributi regionali interessati a beneficiare di quanto previsto ai punti a), b) e c) del presente articolo devono formulare apposita motivata istanza al Presidente della Giunta Regionale entro il termine perentorio di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Sono fatte salve, ai fini dell’applicazione della presente legge, le domande di proroga entro i termini stabiliti dalla L.R. 2 gennaio 2003 n.2 che saranno valutate secondo le previsioni della presente legge.

 

     Art. 2. Proroghe.

     1. Per poter beneficiare di quanto previsto dall’art. 1, comma 1 lett. a), è necessario che alla data di entrata in vigore della presente legge le opere in corso di realizzazione abbiano un avanzamento dei lavori pari ad almeno il 40% della spesa riconosciuta ammissibile o, nel caso di contestuale richiesta di rimodulazione del progetto di cui all’art. 1 comma 1 lett. c), che le opere abbiano un avanzamento dei lavori pari ad almeno il 40% della spesa prevista dal nuovo quadro economico percentualizzato rimodulato.

     2. Oltre alla istanza di proroga, deve essere trasmessa la seguente documentazione:

     a) perizia giurata, a firma del Direttore dei Lavori, attestante lo stato di avanzamento dei lavori;

     b) indicazione del termine per la ultimazione dei lavori;

     c) polizza assicurativa o fideiussione bancaria irrevocabile ed esecutibile a prima richiesta, a garanzia dell’anticipazione erogata del 30% del contributo concesso, maggiorata del 20% di durata pari al periodo fissato per la conclusione dell’investimento, tacitamente rinnovabile e svincolabile solo a seguito di autorizzazione da parte della Regione, rilasciata da istituto bancario o assicurativo abilitato ai sensi della normativa vigente.

 

     Art. 3. Modifiche societarie o volture di contributo.

     1. Per poter beneficiare di quanto previsto all’art. 1 comma 1 lett. b) gli interessati devono produrre la documentazione prevista dai singoli programmi d’intervento atta a dimostrare che, dalle modifiche societarie o volture di contributo richieste, non consegue una diminuzione delle garanzie in ordine alla capacità economica del soggetto subentrante, nel puntuale rispetto delle norme vigenti sull’antimafia nonché dichiarazione di non aver beneficiato per la stessa iniziativa di altre provvidenze disposte dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Pubblici.

     2. La verifica delle condizioni di cui al comma 1 è soggetta ad apposita valutazione da parte del Dipartimento Regionale competente che, ove ritenuto necessario, può richiedere chiarimenti ed integrazioni.

 

     Art. 4. Rimodulazione del progetto.

     1. Per poter beneficiare di quanto previsto dall’art. 1 comma 1 lett. c) gli interessati devono trasmettere oltre alla istanza la seguente documentazione:

     a) relazione tecnica illustrativa del progetto rimodulato;

     b) elaborati progettuali;

     c) computo metrico di dettaglio;

     d) nuovo quadro economico percentualizzato;

     a) perizia giurata dei lavori eseguiti attestante uno stato di avanzamento dei lavori pari ad almeno il 40% della spesa prevista dal nuovo quadro economico percentualizzato rimodulato.

     2. Il progetto rimodulato deve comunque essere dotato di autonomia funzionale che consenta l’immissione sul mercato della struttura ricettiva nonché possedere i requisiti essenziali di ammissibilità e di priorità previsti dai singoli programmi d’intervento.

     3. La verifica delle condizioni di cui al comma 2 è soggetta ad apposita valutazione da parte del Dipartimento Regionale competente che, ove ritenuto necessario, può richiedere chiarimenti ed integrazioni.

 

     Art. 5. Direttive di attuazione.

     1. Con apposito provvedimento, da adottarsi entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, detta i criteri per la relativa attuazione anche in ordine:

     a) allo snellimento della documentazione amministrativa richiesta per l’accertamento finale della spesa sostenuta tendendo, ove possibile, a renderla omogenea a quella prevista per le iniziative turistiche finanziate ai sensi dei bandi POR 2000/2006;

     b) alle modalità e procedure per la valutazione delle istanze presentate ai sensi della presente legge.

 

     Art. 6. Decadenze.

     1. I beneficiari di proroga concessa ai sensi della presente legge sono tenuti a completare l’iniziativa entro il nuovo termine assegnato dal provvedimento di accoglimento della proroga.

     2. I beneficiari di contributi che non fanno richiesta di proroga ai sensi della presente legge sono tenuti a produrre, entro il termine perentorio di mesi 6 dalla data di pubblicazione delle direttive di attuazione previste dall’art. 5, la documentazione di cui alle predette direttive. Nel caso di documentazione il cui rilascio è di competenza di Enti e/o Organi, qualora il rispetto del predetto termine non sia possibile per cause indipendenti dalla volontà dell’interessato, potrà essere concesso ulteriore termine che comunque non può superare il 31.12.2006 [2].

     3. In caso di diniego della proroga gli interessati sono tenuti a completare l’iniziativa a proprie spese entro il 31.12.2006, beneficiando del contributo regionale maturato sulla base dell’investimento realizzato alla data di notifica del provvedimento di diniego [3].

     4. In caso di diniego della richiesta di modifiche societarie o volture di contributo di cui all’art. 3, il soggetto titolare dell’iniziativa è tenuto a proseguirla e completarla.

     5. In caso di diniego della richiesta di rimodulazione del progetto di cui all’art. 4, il soggetto titolare dell’iniziativa è tenuto a proseguirla e completarla secondo il progetto originario.

     6. In caso di inottemperanza ai commi precedenti, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta della Giunta stessa, decreta la decadenza da tutti i benefici concessi, ancorché in tutto o in parte già liquidati, con la restituzione delle somme erogate nonché degli interessi legali nel frattempo maturati.

 

     Art. 7. Vincolo di destinazione d’uso. [4]

     1. La destinazione originaria dell’opera deve essere mantenuta per almeno 5 anni decorrenti dalla data di effettivo esercizio dell’attività.

     2. Il cambio di destinazione d’uso può avvenire purché la struttura sia destinata per almeno ulteriori 5 anni ad attività di natura economica, produttiva, commerciale e di servizi.

 

     Art. 8. Abrogazione.

     1. E’ abrogata la L.R. n.2 del 2 gennaio 2003 e ogni disposizione incompatibile con la presente legge.

 

     Art. 9. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Per una proroga del termine di cui alla presente lettera, vedi l’art. 36 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[2] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 36 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[3] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l’art. 36 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 4 marzo 2014, n. 3.