§ 2.1.75 – L.R. 5 aprile 2000, n. 32.
Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:05/04/2000
Numero:32


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Organi competenti.
Art. 3.  Elenco delle nomine e avvisi
Art. 4.  Proposte di nomine e designazioni e relativa documentazione.
Art. 5.  Parere della Commissione Consiliare.
Art. 6.  Modalità di elezione.
Art. 7.  Nomina dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali.
Art. 8.  Durata in carica, proroga, rinnovo e decadenza degli organi di amministrazione.
Art. 9.  Poteri sostitutivi di nomina.
Art. 10.  Incompatibilità.
Art. 11.  Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.
Art. 12.  Obblighi, revoca, decadenza dei nominati.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Pubblicazione della legge.


§ 2.1.75 – L.R. 5 aprile 2000, n. 32.

Nuove norme per l'effettuazione delle nomine di competenza regionale.

(B.U. 10 aprile 2000, n. 15).

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

     1. La presente legge disciplina l'effettuazione delle nomine e delle designazioni che competono alla Regione Basilicata in base a leggi e regolamenti statali o regionali o convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati.

     2. La Regione provvede alle nomine designazioni di cui al precedente comma secondo modalità che garantiscano la presenza di uomini e di donne.

     3. Le disposizioni e le procedure della presente legge non si applicano alle nomine e designazioni nei casi:

     a) di rappresentanza conferita a consigliere regionale;

     b) di rappresentanza di diritto in funzioni di cariche ricoperte;

     c) in cui la persona da nominare o designare sia direttamente e immediatamente individuabile in base a leggi, regolamenti, statuti o convenzioni;

     d) in cui, in forza di specifiche disposizioni, si tratti di designare dipendenti dell'amministrazione regionale in ragione dei rispettivi compiti d'ufficio;

     e) di nomine da effettuare in base a designazioni di Enti, Istituti, Associazioni ed altri organismi pubblici e privati esterni all'Amministrazione regionale.

 

     Art. 2. Organi competenti.

     1. Spetta al Consiglio Regionale:

     a) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, da atti normativi statali o comunitari, da convenzioni con enti, istituti ed organismi pubblici e privati;

     b) deliberare le nomine ad esso espressamente attribuite da leggi regionali successive all'entrata in vigore della presente legge;

     c) deliberare le nomine attribuite genericamente alla Regione quando:

     1) sussista l'obbligo di assicurare la rappresentanza della minoranza consiliare;

     2) gli eletti non debbano esercitare alcuna attività di promozione, di iniziativa e di amministrazione, ma debbano adempiere a meri compiti di rappresentanza istituzionale che non impegnino l'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo della Regione;

     d) deliberare le nomine di spettanza regionale concernenti gli Amministratori degli enti, delle aziende regionali e delle società, associazioni o consorzi ai quali partecipi la Regione; in tal caso la nomina è effettuata a maggioranza dei presenti.

     2. Tutte le nomine non previste dal comma 1 spettano alla Giunta Regionale, al suo Presidente o a un Assessore secondo le loro specifiche attribuzioni, anche se le vigenti leggi regionali, che si intendono conseguentemente modificate, prevedono la competenza del Consiglio. Sono altresì abrogate le vigenti disposizioni regionali che prevedono per le nomine criteri di votazione diversi dalla maggioranza dei presenti ad eccezione dei criteri di votazione stabiliti nella legge regionale 14 giugno 1986, n. 11, e sue successive modificazioni, istitutiva del Difensore Civico.

 

     Art. 3. Elenco delle nomine e avvisi [1].

     1. Il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale dispongono, all’inizio di ogni legislatura e comunque entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla elezione del Presidente del Consiglio regionale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco e degli avvisi pubblici per le designazioni e delle nomine di rispettiva competenza [2].

     2. L'elenco dovrà indicare:

     a) la denominazione degli enti, istituti ed organismi;

     b) le fonti legislative e regolamentari, nonché le convenzioni che prevedono l'incarico;

     [c) l'organo istituzionale regionale cui spetta provvedere;] [3]

     d) i requisiti richiesti per ricoprire ciascun incarico;

     e) le indennità o il trattamento economico previsti per ogni incarico [4];

     f) le persone in carica.

     3. Qualora occorresse procedere a nuove nomine e designazioni derivanti da sopraggiunte disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, elezioni suppletive, o nomine e designazioni, che con riferimento alla loro scadenza o alla richiesta di soggetti terzi, ricadono nel corso della legislatura, i Presidenti del Consiglio e della Giunta provvedono, entro e non oltre 15 giorni dal verificarsi della circostanza, alla pubblicazione dell'avviso pubblico [5].

     [4. Ai fini della pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 1 e 3, il Presidente della Giunta comunica, in tempo utile, al Presidente del Consiglio l'elenco delle nomine e designazioni di propria competenza e dei singoli Assessori.] [6]

 

     Art. 4. Proposte di nomine e designazioni e relativa documentazione.

     1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3 ordini professionali, associazioni, enti pubblici o privati operanti nei settori interessati, organizzazioni sindacali, fondazioni e singoli cittadini possono presentare agli organi regionali cui spetta provvedere proposte di candidatura [7].

     2. La Giunta Regionale, il Presidente della Giunta, i Gruppi Consiliari ed i singoli consiglieri possono presentare candidature fino a tre giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione per la nomina o designazioni ad eccezione che per le nomine per le quali è richiesta una specifica competenza [8].

     3. In riferimento alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge, al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, i soggetti di cui al comma precedente titolati a presentare candidature sono tenuti a proporre, per gli organismi collegiali, nominativi di persone di entrambi i sessi.

     4. Le proposte di candidature devono essere accompagnate da una dichiarazione sottoscritta dal candidato contenente:

     a) i dati anagrafici completi e la residenza;

     b) i titoli di studio;

     c) il curriculum professionale e l'occupazione abituale;

     d) l'elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso Società a partecipazione pubblica, nonché in società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;

     e) i requisiti posseduti in relazione alla nomina o designazione;

     f) l'inesistenza delle situazioni richiamate dalla legge 19 marzo 1990 n. 55, e successive modificazioni;

     g) l'inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico da ricoprire;

     h) la disponibilità ad accettare l'incarico;

     i) gli incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali;

     l) l'inesistenza di cause di incompatibilità previste dal successivo art. 10.

     [5. Per gli incarichi di competenza degli altri organi regionali, le proposte di nomina devono essere corredate dalla medesima dichiarazione di cui al precedente comma 4.] [9]

     6. L'infedeltà delle dichiarazioni di cui al precedente comma 4 comporta, in caso di elezione, la decadenza della nomina o designazione, ferma restando la validità degli atti nel frattempo compiuti.

     [7. Gli eletti, i designati ed i nominati devono presentare all'inizio ed alla scadenza dell'incarico copia della più recente dichiarazione dei redditi.] [10]

     [8. I termini e le modalità di presentazione delle candidature di cui al comma 1 del presente articolo valgano anche qualora le nomine e designazioni siano di competenza della Giunta Regionale o del suo Presidente.] [11]

 

     Art. 5. Parere della Commissione Consiliare.

     1. Le nomine e le designazioni di competenza del Consiglio regionale, disciplinate dalla presente legge sono soggette al parere della Commissione consiliare competente per le questioni istituzionali [12].

     2. La Commissione esprime il proprio parere sulla base dei dati documentali e di valutazione forniti a corredo delle proposte di candidatura.

     3. Spetta alla Commissione valutare per ogni nomina o designazione i requisiti necessari all'espletamento dell'incarico quando non vi siano specifiche indicazioni nelle leggi, negli statuti, nei regolamenti e nelle convenzioni o quando ricorrano previsioni normative generiche.

     4. La Commissione esamina singolarmente le proposte di candidatura agli incarichi e verifica la rispondenza tra i requisiti posseduti dai candidati e quelli richiesti specificamente dalle leggi, dai regolamenti e dalle convenzioni o determinati ai sensi del precedente comma.

     5. La Commissione esprime il proprio parere entro dieci giorni da quando è pervenuta la richiesta e comunque non oltre il quarantaduesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3. Trascorso tale termine, in mancanza dell'espressione del parere della Commissione, il Consiglio regionale può procedere alla nomina o alla designazione dando atto che le persone da nominare o designare siano in possesso dei necessari requisiti ed acquisendo, comunque, la dichiarazione di cui al precedente art. 4 [13].

     6. Qualora il Consiglio regionale ritenga di procedere a nomine o designazioni che hanno ottenuto il parere negativo della Commissione deve riformulare, motivandola, la richiesta di parere, che va espresso entro cinque giorni dalla richiesta [14].

 

     Art. 6. Modalità di elezione.

     1. La elezione o la designazione da parte del Consiglio regionale di sei o più rappresentanti della Regione presso Enti, Istituti ed Organismi pubblici e privati in base a leggi, regolamenti statali o regionali e convenzioni, avviene con sistema proporzionale, su liste concorrenti presentate dai capi gruppo consiliari almeno cinque giorni prima della seduta nella quale si provvede alla votazione e composte da un numero massimo pari ai due terzi dei candidati da designare o da eleggere.

     2. In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri eletti o designati, il Consiglio regionale provvede alla sostituzione su proposta dello stesso gruppo consiliare che aveva presentato la lista comprendente il rinunciatario o il decaduto.

     3. Le liste sono validamente presentate se composte da candidati, sui quali ha espresso un parere favorevole la competente Commissione Consiliare, o se, in caso di inadempienza di questa, corredata dalla documentazione di cui al precedente art. 4.

     4. L'elezione da parte del Consiglio regionale di rappresentanti della Regione di numero inferiore a sei avviene a maggioranza e con voto limitato ad un massimo di due terzi dei candidati da eleggere.

 

     Art. 7. Nomina dei Revisori dei Conti e dei componenti i collegi sindacali. [15]

     1. Per le nomine e le designazioni dei revisori dei conti e dei componenti i collegi sindacali si procede attraverso la pubblicazione degli elenchi ed avvisi di cui all’articolo3 della presente legge.

     2. Le candidature per l’incarico di revisore dei conti e di componente di collegi sindacali devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso e devono essere corredate dalla medesima dichiarazione prevista al comma 4 dell’articolo 4 della presente legge, nonché di ogni altra documentazione richiesta nell’avviso pubblico.

     3. I revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali sono nominati o designati dal Consiglio regionale senza vincolo di comparazione, tra i candidati che siano revisori contabili ai sensi dell’articolo 1 della D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 88 ed abbiamo esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni e che non si trovano in alcuna delle situazioni di cui alla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni, né in altre situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti.

     4. Il Presidente del Collegio è nominato dal Consiglio regionale con il medesimo provvedimento di nomina del Collegio.

     5. La revoca dell’incarico è disposta in caso di accertate gravi violazioni di legge o per persistenti inadempienze relative ad atti dovuti.

 

     Art. 8. Durata in carica, proroga, rinnovo e decadenza degli organi di amministrazione. [16]

     1. Gli eletti, nominati o designati in Enti ed organismi regionali o sub regionali, ad eccezione dei casi in cui il termine di scadenza è fissato in leggi statali ed in ordinamenti di Enti ed Organismi esterni alla Regione, durano in carica per il periodo previsto dalla legislazione regionale e, comunque, non oltre la durata di ogni singola legislatura regionale e per non più di 45 giorni dalla data di pubblicazione degli avvisi di cui ai commi 1 e 3 del precedente art. 3, salvo deroghe esplicitamente contenute in disposizioni di legge.

     2. Gli organi scaduti, nel periodo in cui agiscono in regime di proroga, possono adottare esclusivamente gli atti urgenti e indifferibili.

     3. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi.

     4. Nei casi in cui ricorrano le condizioni per lo scioglimento di organi con la conseguente nomina di commissari, la ricostituzione degli organi deve avvenire entro 90 giorni dalla nomina dei commissari.

     5. Nel caso di rappresentanza conferita a consigliere regionale, quest'ultimo non potrà permanere nel medesimo incarico per una durata superiore a 10 anni.

 

     Art. 9. Poteri sostitutivi di nomina.

     1. Per le nomine spettanti al Consiglio regionale, ove questo non procede ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1 del precedente art. 7, esso viene immediatamente convocato in seduta straordinaria per deliberare esclusivamente entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora il Consiglio non vi provveda neppure nella seduta straordinaria, la relativa competenza è trasferita al Presidente del Consiglio che è tenuto ad adottare i relativi atti entro i successivi tre giorni, sentiti i capigruppo consiliari.

     2. In caso di inadempienze relative a nomine da effettuarsi con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 4 del precedente art. 6,

nell'effettuazione delle nomine il Presidente del Consiglio regionale terrà conto delle liste o delle candidature, anche parziali, eventualmente presentate nei termini e sostenute da una documentazione probante.

     3. Per le nomine spettanti alla Giunta regionale, ove questa non proceda ad effettuarle almeno tre giorni prima del termine di cui al comma 1 del precedente art. 7, essa viene convocata d'Urgenza per deliberare esclusivamente entro la citata scadenza, sulle nomine incluse nell'elenco di cui al precedente art. 3. Qualora la Giunta regionale non vi provveda, la relativa competenza è trasferita al Presidente della Giunta regionale che adotta i relativi decreti entro i successivi tre giorni.

     4. In essenza o, comunque, in carenza di designazioni da parte di soggetti terzi nei casi previsti dalla legge, il Consiglio o la Giunta regionale, secondo le rispettive competenze, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, possono eleggere o nominare altre persone al posto di quelle per le quali non siano state avanzate candidature validamente documentate e di numero sufficiente.

     5. Per le nomine effettuate in regime di potere sostitutivo non è richiesta l'acquisizione del parere della Commissione consiliare, di cui al precedente art. 5, ma chi procede ad effettuare le nomine è tenuto a dare atto che le persone nominate sono in possesso dei necessari requisiti.

 

     Art. 10. Incompatibilità.

     1. Le nomine e le designazioni di cui alla presente legge sono incompatibili con le funzioni di:

     a) membro del Governo o del Parlamento nazionale o europeo;

     b) membro della Giunta o del Consiglio regionale, fatti salvi i casi di cui al comma 3 del precedente art. 1;

     c) Presidente, Assessori, Consiglieri delle Amministrazioni Provinciali;

     d) dipendente dello Stato, della Regione o di altra amministrazione, il quale assolva mansioni direttamente inerenti all'esercizio della vigilanza o del controllo sull'organo nel quale avviene la designazione o la nomina;

     e) Magistrato ordinario, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei Conti e di ogni altra giurisdizione speciale;

     f) avvocato o procuratore presso l'Avvocatura dello Stato;

     g) appartenente alle forze armate in servizio permanente effettivo.

     2. Sono fatte salve eventuali incompatibilità sancite espressamente da leggi dello Stato o da normative o regolamenti di istituzioni o organismi extra o sovraregionali.

     3. Nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 1, l'atto di nomina o di designazione diviene nullo se la persona interessata, al momento dell'accettazione dell'ultimo incarico, non elimini le cause d'incompatibilità presentando le dimissioni delle cariche incompatibili e astenendosi dal compimento di qualsiasi atto inerente all'esercizio delle loro funzioni.

 

     Art. 11. Limitazioni per l'esercizio degli incarichi.

     1. Gli incarichi di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili e l'accettazione della nuova nomina o designazione comporta la decadenza dell'incarico ricoperto.

     2. Non è consentito essere nominati per lo stesso o per altro incarico, compreso tra quelli disciplinati dalla presente legge qualora vi sia stata permanenza in uno o più incarichi per un periodo pari o superiore a dieci anni salvo quanto previsto al successivo comma 3 [17].

     2-bis. Non sono computati nel calcolo dei dieci anni di cui al comma 2 i periodi di tempo di permanenza nella carica di sindaco supplente [18].

     2 ter. Quanto previsto dal comma 2 non trova applicazione per coloro che sono stati o che vengono nominati a componente dei collegi dei revisori dei conti, degli enti strumentali, aziende regionali, aziende sanitarie, ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dall’amministrazione regionale [19].

     3. [Alla scadenza della legislatura regionale nella quale sono stati nominati, i revisori dei conti ed i componenti dei collegi sindacali non possono essere rinnovati nell’incarico presso lo stesso ente] [20].

 

     Art. 12. Obblighi, revoca, decadenza dei nominati.

     1. Coloro che sono stati nominati o designati dalla Regione nell'espletamento del proprio mandato sono tenuti a conformarsi agli indirizzi della programmazione regionale nei settori di competenza degli enti, istituti od organismi in cui sono chiamati a rappresentarla.

     2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente comma 1 gli organi regionali, che hanno provveduto alla nomina o designazione, possono revocarla, sentita per le nomine di competenza del Consiglio la Commissione consiliare competente [21].

     3. [In presenza di trasgressioni delle previsioni della presente legge, il Consiglio regionale, entro il termine perentorio di 30 giorni, dichiara la decadenza dagli incarichi della persona interessata] [22].

 

     Art. 13. Abrogazioni.

     1. E' abrogata la legge regionale 31 maggio 1993, n. 27, nonché tutte le altre norme della legislazione regionale in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 14. Pubblicazione della legge.

     1. La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] La rubrica del presente articolo è stata così sostituita dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[3] Lettera abrogata dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[4] Lettera così sostituita dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[5] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[6] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[7] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[8] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[9] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[10] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[11] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[12] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[13] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[14] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[15] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 12 settembre 2000, n. 58 e dagli artt. 1-2 della L.R. 19 maggio 2004, n. 10, ora così sostituito dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[16] Per il differimento del termine ultimo per l’effettuazione delle nomine e designazioni di competenza regionale di cui al presente articolo, vedi l’art. 2 della L.R. 16 novembre 2005, n. 29.

[17] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[18] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33.

[19] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[20] Comma aggiunto dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 e abrogato dall'art. 29 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[21] Comma così modificato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[22] Comma abrogato dall’art. 20 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.