§ 93.16.36 - L. 23 dicembre 1997, n. 454.
Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.16 trasporto su strada
Data:23/12/1997
Numero:454


Sommario
Art. 1.  Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato.
Art. 2.  Investimenti innovativi e formazione professionale.
Art. 3.  Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto.
Art. 4.  Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale.
Art. 5.  Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne.
Art. 6.  Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni.
Art. 7.  Disposizioni diverse.
Art. 8.  Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità.
Art. 9.  Interporti.
Art. 10.  Disposizioni finanziarie.
Art. 11.  Modifiche al codice della strada.


§ 93.16.36 - L. 23 dicembre 1997, n. 454.

Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità.

(G.U. 31 dicembre 1997, n. 303).

 

     Art. 1. Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato.

     1. La presente legge si propone di consentire al comparto dell'autotrasporto nazionale di evolvere verso forme e modalità di servizio più evolute e competitive e di incrementare il trasporto combinato. A tal fine la presente legge ha la finalità di favorire la ristrutturazione del sistema dell'autotrasporto italiano attraverso un complesso di interventi volti ad incentivare le aggregazioni tra imprese, nonché la riduzione delle imprese monoveicolari, ottenendo in tal modo una riduzione di capacità di carico complessiva. La presente legge si propone inoltre di favorire un maggiore grado di sicurezza nella circolazione stradale dei mezzi e un minore impatto ambientale in coerenza con le normative dell'Unione europea in materia.

     2. Ai fini della presente legge si intende:

     a) per autotrasporto di cose per conto di terzi, l'attività di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

     b) per albo degli autotrasportatori, l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

     c) per impresa di autotrasporto, la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi e che é iscritta all'albo degli autotrasportatori;

     d) per autorizzazioni, le autorizzazioni di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298;

     e) per raggruppamento, le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, Titolo X, capo II, sezioni II e II- bis , del codice civile;

     f) per trasporto combinato, il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare.

     3. Per il conseguimento di maggiori e più adeguati livelli di sicurezza stradale e di protezione dell'ambiente dalle emissioni inquinanti originate dal trasporto stradale di cose, nonché per determinare, sulla base del Piano generale dei trasporti e dei suoi aggiornamenti, uno sviluppo delle quote di traffico che le imprese di autotrasporto effettuano mediante ricorso a tecniche intermodali ed al trasporto combinato strada- ferrovia, strada-mare e strada-aereo, il Ministro dei trasporti e della navigazione adotta con proprio decreto un piano complessivo di ripartizione nel triennio 1997-1999 delle risorse per la concessione di benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese. Tali benefici sono destinati alle seguenti finalità:

     a) investimenti innovativi delle imprese di autotrasporto e connesse forme di garanzia anche per ulteriori investimenti aggiuntivi o integrativi da parte delle imprese, nei limiti del 50 per cento delle risorse complessive;

     b) incentivazione all'esodo volontario delle imprese di trasporto monoveicolari, nei limiti del 18 per cento delle risorse complessive;

     c) incentivazione delle aggregazioni tra imprese di autotrasporto e dei servizi intermodali, nei limiti del 15 per cento delle risorse complessive;

     d) finanziamento dei mezzi adibiti alla gestione del trasporto combinato, per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla movimentazione delle unità di carico specifiche destinate al trasporto combinato per ferrovia, per mare e per vie navigabili interne, nonché agevolazioni al trasporto combinato, nei limiti del 17 per cento delle risorse complessive.

     4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dal decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, al fine di tener conto dell'evoluzione economica e strutturale del settore, le funzioni del comitato centrale per l'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi sono integrate dalle seguenti:

     a) il comitato centrale opera in posizione di autonomia sotto la vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione;

     b) il comitato centrale collabora direttamente con il Ministro dei trasporti e della navigazione per la definizione degli obiettivi e delle priorità dell'azione amministrativa, ai fini del concreto miglioramento e dello sviluppo dell'autotrasporto di cose; presta anche la propria consulenza su tutte le questioni afferenti il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, ivi comprese quelle concernenti il rispetto della normativa comunitaria e degli altri obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Unione europea e ad altri accordi internazionali;

     c) il comitato centrale esprime pareri obbligatori sui programmi e sulle direttive in materia di autotrasporto di cose prima della loro adozione da parte del Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché sulla predisposizione della relativa normativa di attuazione, in conformità ai princípi di cui all'articolo 92 del trattato CEE;

     d) il comitato centrale propone al Ministero dei trasporti e della navigazione la normativa ed i provvedimenti amministrativi relativi al funzionamento delle commissioni esaminatrici, alle modalità di svolgimento delle prove ed ai programmi di esame per l'accesso alla professione di autotrasportatore, in modo da assicurare l'imparzialità di giudizio e l'accertamento della professionalità conformemente alla normativa comunitaria;

     e) il comitato centrale coordina l'attività dei segretari dei comitati provinciali e degli stessi comitati;

     f) il comitato centrale propone al Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede con proprio decreto, i criteri per l'accertamento della rappresentatività delle associazioni di categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai fini della designazione dei rappresentanti nei comitati centrale e provinciali;

     g) il comitato centrale cura le attività formative interessanti l'autotrasporto di cose per conto di terzi, utilizzando, oltre alle somme a tal fine destinate dal comitato centrale medesimo, anche le risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e gli altri finanziamenti dello Stato e degli enti territoriali, nonché i contributi volontariamente versati da organismi privati e da acquisire con la procedura di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;

     h) il comitato centrale utilizza le quote di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, versate dagli autotrasportatori iscritti all'albo nazionale, per l'assolvimento dei compiti previsti dagli articoli 8 e 9 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e dalla presente legge, nonché per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. A tal fine la normativa contabile per l'amministrazione delle quote versate dagli autotrasportatori é stabilita con provvedimento del comitato centrale. Gli impegni di spesa e gli altri provvedimenti relativi allo svolgimento dell'attività del comitato centrale sono assunti e formalizzati a seguito della deliberazione dello stesso comitato, con provvedimento adottato dal presidente o dal vicepresidente delegato. Alle relative dotazioni provvede il Ministero dei trasporti e della navigazione utilizzando le risorse iscritte nel relativo bilancio.

     5. I componenti del comitato centrale e dei comitati regionali e provinciali per l'albo nazionale degli autotrasportatori, di cui al titolo I della legge 6 giugno 1974, n. 298, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati nel loro mandato fino al centottantesimo giorno successivo alla predetta data.

     6. Tutte le persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi con qualsiasi mezzo e tonnellaggio e a qualsiasi titolo devono essere iscritte all'albo degli autotrasportatori.

     7. Sulla base di un rapporto del Comitato di cui all'articolo 8, il Ministro dei trasporti e della navigazione riferisce annualmente e comunque entro il 30 settembre al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, sul conseguimento degli obiettivi programmatici volti al riequilibrio della domanda di trasporto tra strada, ferrovia e cabotaggio marittimo, sulla valutazione degli effetti conseguiti sul mercato del trasporto e sulla rispondenza degli interventi attuati alle normative dell'Unione europea.

 

     Art. 2. Investimenti innovativi e formazione professionale.

     1. Per lo sviluppo dell'impresa di autotrasporto di merci in funzione del trasporto combinato e, in tale contesto, degli investimenti innovativi e per la formazione professionale, gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

     a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature finalizzati all'introduzione di tecnologie innovative funzionali allo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato, ed all'innovazione della gestione dell'impresa di trasporto, affinché la stessa possa orientarsi verso forme di trasporto combinato, ivi compresi i sistemi satellitari e telematici che consentano la gestione unitaria ed il controllo della merce durante ogni singola fase del trasporto, nonché dell'assistenza specialistica necessaria per il conseguimento della certificazione di qualità secondo gli standard di cui alle norme UNI-EN 29.000 ovvero ISO 9000. Alle suddette iniziative é riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a) ;

     b) la partecipazione alla realizzazione di aree attrezzate e di immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, ovvero l'acquisizione di spazi nelle stesse aree e nei suddetti immobili, con priorità per gli interventi in aree interportuali o in centri intermodali già individuati nei piani urbanistici; alla realizzazione di piattaforme intermodali per la movimentazione delle merci e delle unità di carico, compresi i sistemi informatici per ottimizzare la logistica e le procedure gestionali dell'impresa, nonché all'acquisto e alla realizzazione di beni immobili per l'attività di autoriparazione dei propri veicoli e degli impianti di trattamento e smaltimento dei reflui inquinanti. Alle suddette iniziative, che potranno essere ammesse in quanto conformi alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia di libera concorrenza e coerenti con un razionale sviluppo del trasporto combinato, é riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

     c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, per conseguire un miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge, e per consentire una sensibile riduzione della capacità di carico complessiva e una riduzione nonché il miglioramento dell'impatto ambientale in modo da conseguire standard più elevati di quelli previsti dalla normativa comunitaria; nonché mediante l'acquisizione di unità di trasporto intermodale, in particolare di quelle specificamente destinate al trasporto combinato in regime di normative ADR/RID per il trasporto di merci pericolose e ATP per il trasporto di prodotti deperibili, al fine della ottimizzazione complessiva dell'offerta di trasporto stradale in favore dell'intermodalità. Alle suddette iniziative é riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a) ;

     d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi può essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate. Alle suddette iniziative é riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a) ;

     e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, finalizzata ad acquisire competenze e capacità professionali adeguate alla gestione dei nuovi modelli di impresa e delle nuove tecnologie di movimentazione delle unità di carico, dei mezzi di trasporto e degli impianti intermodali, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea. Alle suddette iniziative é riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a).

     2. A favore delle operazioni di cui al comma 1, realizzate nel triennio 1997-1999, possono essere concessi mutui al tasso di interesse pari ad un terzo del tasso di riferimento, con rate di ammortamento per capitale ed interessi costanti, con le seguenti caratteristiche:

     a) per le operazioni di cui al comma 1, lettera a), mutui quinquennali fino al 75 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 550 milioni;

     b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), per gli immobili nonché per le aree attrezzate e per gli spazi in essi situati mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 2 miliardi e per le attrezzature ed i sistemi informatici e telematici mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'in vestimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;

     c) per le operazioni di cui al comma 1, lettera c) , mutui quinquennali fino al 70 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1 miliardo;

     d) per le iniziative di cui al comma 1, lettera d) , possono essere concessi contributi a copertura delle spese documentate. Sono ammesse anticipazioni.

     3. I finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , possono essere concessi alla medesima impresa anche per più operazioni a condizione che prima dell'accensione di un nuovo mutuo sia stata rimborsata almeno la metà del capitale di ciascuno dei mutui già in essere.

     4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto ai finanziamenti di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

     a) della tipologia della impresa richiedente, dando priorità alle imprese e raggruppamenti di cui all'articolo 4, alle imprese artigiane ed alle piccole e medie imprese di minore dimensione, ai raggruppamenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e);

     b) dei benefici, rapportati ai costi dell'investimento, nel conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla tutela ambientale ed alla sicurezza del luogo di lavoro, come disciplinata dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e dando priorità ai veicoli a minore impatto di inquinamento;

     c) dell'incidenza nell'investimento programmato delle misure destinate a favorire l'intermodalità ed il trasporto combinato;

     d) degli effetti occupazionali permanenti indotti dall'investimento programmato, secondo la relazione di cui all'articolo 6, comma 1;

     e) del rapporto tra finanziamento richiesto e valore globale dell'investimento.

     5. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, incaricati dell'istruttoria, evidenzieranno le possibilità che l'investimento prospettato dall'impresa possa essere ammesso, in tutto o in parte, ad altro finanziamento agevolativo, compatibile con le agevolazioni previste dalla presente legge. In tal caso il Comitato di cui all'articolo 8 prospetterà al richiedente tale possibilità e indicherà la parte di investimento che mediante la presente legge potrà essere finanziata. Analogamente si procederà ove il finanziamento richiesto sia superiore a quello accordabile con la presente legge.

     6. Il Comitato di cui all'articolo 8 é autorizzato ad utilizzare parte delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, per finalità diverse qualora si dimostri l'impossibilità di utilizzare tali risorse per le finalità di spesa originarie.

 

     Art. 3. Incentivazione all'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari ed alla riduzione volontaria dell'offerta di trasporto.

     1. Per l'esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari, finalizzato alla razionalizzazione dell'offerta di autotrasporto ed alla riduzione della capacità di trasporto complessiva, sono concessi contributi a favore di imprenditori che rinuncino volontariamente all'attività di autotrasporto.

     2. La liquidazione dei contributi é subordinata congiuntamente:

     a) alla cessazione definitiva dell'attività sia direttamente che indirettamente;

     b) alla cancellazione dal registro delle imprese o dall'albo delle imprese artigiane e dall'albo degli autotrasportatori ed alla conseguente revoca e restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298. La cancellazione dall'albo degli autotrasportatori avrà effetto per dieci anni e inibirà all'interessato di figurare quale socio, direttamente o indirettamente, in aziende che siano iscritte o che intendano iscriversi all'albo degli autotrasportatori.

     3. Possono usufruire dei contributi gli imprenditori che si trovino nelle seguenti condizioni:

     a) esercitino l'autotrasporto di cose per conto di terzi senza lavoratori dipendenti, avendo in disponibilità un solo autoveicolo, o un solo complesso veicolare, di massa complessiva superiore a 11,5 tonnellate, con un'autorizzazione al trasporto di merci della quale gli imprenditori siano titolari da almeno dieci anni alla data di entrata in vigore della presente legge;

     b) nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge presentino domanda di cessazione dell'attività e contestuale richiesta di cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, con effetto dalla data di ammissione al contributo;

     c) procedano alla restituzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 41 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

     4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera, sentiti i comitati provinciali per l'albo degli autotrasportatori, l'ammissione degli imprenditori ai benefici di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse autorizzate, sulla base dell'istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, tenuto conto dell'età e del periodo di attività.

     5. Il contributo é riconosciuto nella misura forfettaria di lire 60 milioni per ciascun operatore titolare di una autorizzazione per un veicolo di massa complessiva non superiore a 26 tonnellate che escluda la possibilità di agganciamento di rimorchi e di lire 110 milioni per ciascun operatore titolare di autorizzazione per un complesso veicolare fino a 44 tonnellate, ed é erogato in unica soluzione entro e non oltre centottanta giorni dalla deliberazione favorevole del Comitato di cui all'articolo 8. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, gli importi di cui al presente comma sono equiparati ai redditi indicati all'articolo 16, comma 1, lettera g) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

     6. Le finalità del presente articolo possono essere perseguite anche con interventi per la riduzione volontaria dell'offerta di autotrasporto. A tal fine, alle iniziative previste dai commi 7, 8 e 9 possono essere destinate le risorse per l'incentivazione all'esodo volontario di cui al presente articolo, nonché quelle che risultino non utilizzate per le finalità previste dall'articolo 4 per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto.

     7. Le imprese nazionali autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, rinuncino ad una percentuale fino ad un massimo del 30 per cento del tonnellaggio accordato, si impegnino a non acquisire nuove autorizzazioni per un periodo di cinque anni e presentino, nel termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di investimenti triennali per il miglioramento della qualità del servizio possono iscrivere tra le immobilizzazioni immateriali del relativo bilancio un saldo attivo di importo fino al 100 per cento del valore totale dei titoli autorizzativi posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e oggetto di rinuncia.

     8. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione con proprio regolamento determina i criteri e le modalità:

     a) per il calcolo del saldo attivo da iscrivere in bilancio in rapporto alle percentuali di tonnellaggio cui le imprese rinunciano;

     b) per la redazione dei piani di investimenti triennali, con indicazione delle singole componenti dei piani stessi.

     9. I piani di investimenti diretti al miglioramento della qualità del servizio di autotrasporto sono presentati al Comitato di cui all'articolo 8 che, entro trenta giorni dalla ricezione dei piani, forma una graduatoria dei medesimi ai fini dell'ammissione ai benefici.

 

     Art. 4. Incentivi per l'aggregazione delle imprese di autotrasporto al fine di operare nel comparto dei servizi intermodali e razionalizzare l'offerta di trasporto stradale.

     1. Per i processi di aggregazione tra imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, preferenzialmente finalizzati ad operare nel comparto dei servizi intermodali e del trasporto combinato, tali anche da realizzare una riduzione della capacità di carico complessiva, nel pieno rispetto dell'ambiente e delle condizioni di sicurezza della circolazione, maggiori e più adeguati livelli di efficienza gestionale mediante una migliore utilizzazione dell'offerta di trasporto, da realizzare attraverso un utilizzo ottimale dei veicoli, delle loro capacità di carico e dei percorsi intermodali, sono concessi contributi per l'impianto delle nuove strutture societarie, per gli investimenti connessi al progetto di aggregazione ed agevolazioni sui costi del personale occupato nelle nuove strutture risultanti dalle aggregazioni. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, sentiti il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e le competenti Commissioni parlamentari, stabilisce i criteri e le procedure per la concessione dei benefici tenuto conto di quanto previsto dal comma 2 e della necessità di assicurare che i progetti di aggregazione non risultino distorsivi della libera concorrenza e producano una effettiva riduzione della capacità di trasporto.

     2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera c) , e al comma 1 del presente articolo:

     a) le imprese che risultano da fusioni o sono destinatarie di conferimenti da parte di imprese di autotrasporto. Possono essere conferiti, oltre alle aziende o a complessi aziendali, anche altri beni materiali o immateriali ammortizzabili, nonché partecipazioni azionarie e non azionarie. La medesima impresa non può utilizzare i benefici per più di una volta in un biennio. Sono escluse le imprese risultanti da fusioni o conferimenti tra società appartenenti al medesimo gruppo, controllate o collegate;

     b) le imprese che si associano in raggruppamenti ovvero aderiscono a raggruppamenti già esistenti. Possono beneficiare del contributo anche le imprese che hanno effettuato operazioni di raggruppamento nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge;

     c) i raggruppamenti di imprese già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che associano nuove imprese che non abbiano effettuato analoghi raggruppamenti nei cinque anni precedenti la data medesima. Analogamente possono beneficiare delle agevolazioni i raggruppamenti che provvedano a fondersi tra loro.

     3. Alle imprese risultanti dalle operazioni di cui al comma 2 sono concessi contributi per la partecipazione dei propri dipendenti e dei soci d'opera a corsi di formazione e aggiornamento professionale fino al 50 per cento del costo di partecipazione e comunque per importi non superiori a 100 milioni di lire per ciascun corso.

     4. Il Comitato di cui all'articolo 8 delibera l'ammissione delle imprese di autotrasporto e dei raggruppamenti ai contributi di cui al presente articolo sulla base della istruttoria eseguita dai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nei limiti delle risorse autorizzate, tenuto conto:

     a) del numero di imprese monoveicolari che partecipano al raggruppamento, degli effetti occupazionali indotti e dei benefici, rapportati ai costi, dei processi di cui al comma 1;

     b) del numero di imprese monoveicolari che siano coinvolte nei processi di fusione tra raggruppamenti, oltre che degli effetti occupazionali indotti e dei benefici rapportati ai costi dei processi di cui al comma 1.

 

     Art. 5. Interventi e agevolazioni per il trasporto combinato ferroviario, marittimo e per vie navigabili interne.

     1. A favore delle iniziative previste all'articolo 1, comma 3, lettera d) , possono essere concessi mutui quinquennali fino al 60 per cento dell'investimento, nel limite massimo di lire 1,5 miliardi. Ai suddetti mutui é riservato il 70 per cento delle risorse previste dal medesimo articolo 1, comma 3, lettera d).

     2. Per il periodo 1997-1999 sono concesse riduzioni sulle tariffe dovute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi e da loro cooperative o consorzi iscritti all'albo degli autotrasportatori e da imprese appartenenti a Paesi dell'Unione europea in possesso della licenza comunitaria di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92 del Consiglio del 26 marzo 1992 che utilizzano il trasporto combinato per ferrovia, per mare o per via navigabile; tali riduzioni sono calcolate in misura forfettaria correlata alla lunghezza della tratta ferroviaria o marittima ed all'incremento dei volumi di traffico in cabotaggio ed in combinato. Alle suddette iniziative é riservato il 30 per cento delle risorse previste all'articolo 1, comma 3, lettera d). Il Ministro dei trasporti e della navigazione definisce con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme attuative del presente comma, compresa l'istituzione di una apposita lettera di vettura per il trasporto combinato.

     3. Il tragitto stradale iniziale o terminale effettuato nel quadro di un trasporto combinato é esentato dal sistema di tariffa a forcella previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 13- bis delle disposizioni approvate con decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982, e successive modificazioni.

     4. I minori introiti derivanti dalla riduzione di cui al comma 2 sono rimborsati alle società di navigazione e alle società ferroviarie, sulla base delle domande corredate da apposita rendicontazione annuale.

 

     Art. 6. Ammissibilità delle domande, controlli e sanzioni.

     1. La domanda di ammissione ai benefici di cui alla presente legge deve essere presentata ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e per conoscenza al Comitato di cui all'articolo 8, e deve contenere gli elementi, le notizie e la documentazione necessari ed ogni altro elemento utile ai fini dell'istruttoria per il raggiungimento degli obiettivi di legge. Alla domanda finalizzata agli interventi di cui agli articoli 2 e 4 deve essere allegata una relazione contenente la descrizione dell'impresa o del raggruppamento e della sua situazione economica e di mercato che consenta di valutare la validità tecnico-economico-finanziaria dell'investimento.

     2. Non sono ammissibili le domande presentate da imprese che non abbiano applicato il contratto nazionale e da imprese che siano state oggetto di sanzioni disciplinari o amministrative comminate dall'albo degli autotrasportatori o dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per violazione della normativa sulle tariffe obbligatorie, di cui al titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, con esclusione di quelle relative alla mancata o irregolare compilazione della lettera di vettura, per violazioni al Regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985, per trasporti abusivi.

     3. L'utilizzo dei finanziamenti di cui all'articolo 2 e dei contributi di cui all'articolo 4 per operazioni diverse da quelle previste e deliberate o comunque contrarie a norme legislative o regolamentari vigenti, comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo della restituzione delle somme percepite e degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, nonché la radiazione dall'albo degli autotrasportatori.

     4. Chiunque, avendo usufruito del contributo di cui all'articolo 3, svolge direttamente o indirettamente attività di autotrasporto di merci per conto di terzi o partecipa in qualità di socio ad una impresa avente per oggetto l'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi nei dieci anni successivi all'erogazione del contributo, é soggetto alla revoca con effetto immediato del beneficio. Alla revoca del beneficio consegue l'obbligo della restituzione del contributo percepito, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale, da riversare ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1.

     5. Le imprese di cui all'articolo 4 sono tenute al rimborso del contributo nel caso, rispettivamente, di scissione o di recesso dal conferimento ovvero di scioglimento del raggruppamento entro il terzo anno dall'erogazione del contributo medesimo. I raggruppamenti che siano direttamente beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 sono tenuti alla restituzione del contributo in caso di scioglimento del raggruppamento stesso entro il terzo anno dall'erogazione del contributo. Le somme restituite dai soggetti beneficiari, ai sensi del presente comma, nonché dei commi 3 e 4, sono nuovamente destinate ad interventi previsti dalla presente legge nel triennio 1997-1999. Qualora, al termine del predetto triennio, le somme non siano state ulteriormente attribuite per le finalità previste dalla presente legge, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, le riversano al bilancio dello Stato.

     6. Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione provvede alla vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui alla presente legge e all'emanazione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

 

     Art. 7. Disposizioni diverse.

     1. Il Governo é delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:

     a) adeguare la disciplina nazionale alla normativa comunitaria vigente in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi;

     b) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina;

     c) definire un sistema di formazione e aggiornamento professionale degli operatori.

     2. Il Governo é delegato ad emanare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, sulla base dei seguenti princípi e criteri direttivi:

     a) introdurre un nuovo sistema di autorizzazioni al trasporto di cose basato su autorizzazioni alle imprese, anche tenendo conto della normativa vigente in materia nei Paesi dell'Unione europea;

     b) definire una disciplina transitoria che, nel periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, armonizzi il vigente sistema autorizzatorio con il nuovo regime;

     c) definire un sistema di controlli con previsione di sanzioni per i casi di abuso e di inosservanza della disciplina.

     3. Prima dell'emanazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, lo schema di decreto legislativo é trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle Commissioni competenti, che si esprimono nei successivi trenta giorni. Trascorso tale termine senza che il parere sia stato reso, il Governo procede all'emanazione del decreto legislativo. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 settembre, in merito all'andamento del trasporto su strada, relativamente agli incidenti, ai consumi energetici, alla congestione e agli effetti della liberalizzazione.

     4. Entro il termine di cui al comma 1, per il riordino del sistema tariffario in un mercato aperto e concorrenziale e per il graduale superamento del sistema di tariffe a forcella di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, il Ministro dei trasporti e della navigazione invia al Parlamento, ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni, un apposito progetto che preveda una fase transitoria per armonizzare il vigente sistema tariffario con il nuovo regime. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione del progetto.

     5. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4, con apposito provvedimento é definito un nuovo sistema di controlli per la verifica della sussistenza e della permanenza dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, per il rilascio delle autorizzazioni e per il rispetto della disciplina tariffaria.

     6. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, tenuto conto della necessità di ristrutturare il settore e ridurre complessivamente l'offerta di trasporto nazionale, può assegnare nuove autorizzazioni alle imprese sulla base degli effetti prodotti dall'attuazione degli articoli 3 e 4. Il Ministro adotta i provvedimenti necessari affinché l'offerta di trasporto merci su strada sia adeguata al la domanda, sentito il comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, che deve esprimere il relativo parere nel termine di trenta giorni. Con tali provvedimenti il Ministro fissa i criteri di priorità per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.

     7. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione predispone un progetto per la riforma organica dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298.

 

     Art. 8. Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità.

     1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dei trasporti e della navigazione istituisce, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'ambiente, il Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalità composto da quattordici componenti, oltre al Ministro dei trasporti e della navigazione, che lo presiede, anche mediante suo delegato. I componenti del Comitato sono:

     a) il presidente del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, con la qualifica di vicepresidente;

     b) un componente designato dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato ed un supplente con qualifica non inferiore a dirigente;

     c) un componente designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     d) un componente designato dal Ministro dell'ambiente;

     e) un componente designato dal Ministro dei lavori pubblici;

     f) due componenti scelti dal Ministro dei trasporti e della navigazione;

     g) cinque componenti, indicati dalle cinque associazioni più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, di cui all'articolo 4 delle norme approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

     h) due componenti indicati congiuntamente dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, presenti nel comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori.

     2. Il Comitato dura in carica tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, delibera l'ammissione delle imprese agli interventi finanziari previsti dalla presente legge, secondo il piano di ripartizione e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

     3. Le spese di funzionamento del Comitato, ivi comprese quelle destinate all'acquisto delle necessarie attrezzature, nonché l'importo delle indennità e dei compensi che devono essere corrisposti ai componenti del Comitato sono stabiliti con il decreto di cui al comma 1. Al relativo onere, valutato in lire 500 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede, quanto a lire 500 milioni per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, e quanto a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, parzialmente utilizzando le corrispondenti proiezioni di tale accantonamento per gli anni medesimi.

 

     Art. 9. Interporti.

     1. Al fine di consentire il completamento delle procedure previste dall'articolo 6 del decreto-legge 1º aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, per l'ammissione ai contributi di cui all'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione avanza proposte al CIPE a valere sui finanziamenti per le aree depresse, con riferimento agli interporti da realizzare nelle aree stesse. Le proposte al CIPE sono trasmesse dal Ministro dei trasporti e della navigazione al Parlamento per l'espressione del parere delle competenti Commissioni.

     2. In attesa dell'adozione del piano quinquennale degli interporti di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1990, n. 240, il Ministro dei trasporti e della navigazione ammette a contributo la realizzazione di interporti finalizzati al potenziamento della rete interportuale nazionale, dando priorità agli interventi nei nodi intermodali più congestionati e per l'incremento del trasporto combinato, tenuto conto della prossimità alle linee ferroviarie di primaria importanza nazionale e dei piani quadro o di altri strumenti di pianificazione regionali approvati, sulla base di un piano di interventi proposto dallo stesso Ministro. Prima della sua adozione lo schema di piano é trasmesso entro il 28 febbraio 1998 al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma é autorizzato un contributo quindicennale di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997.

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 10 miliardi annui per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si provvede, quanto a lire 10 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     4. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento un documento di indirizzo inerente i programmi delle Ferrovie dello Stato Spa per il trasporto delle merci in Italia, da sottoporre al previo parere delle competenti Commissioni.

 

     Art. 10. Disposizioni finanziarie.

     1. Per le finalità di cui agli articoli da 1 a 5, sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999 da assegnare, sulla base del piano di cui all'articolo 1, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitale e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. A tal fine, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stipulano un'apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione. Si intendono applicabili le disposizioni di cui al citato comma 100.

     2. L'erogazione dei mutui agevolati alle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla presente legge, può essere effettuata, oltre che dai soggetti di cui al comma 1, anche dalle banche di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dei trasporti e della navigazione.

     3. Per consentire l'effettiva attuazione del piano di cui al comma 1, il Ministero dei trasporti e della navigazione é autorizzato ad impegnare nell'anno 1997 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1998 e 1999, con pagamento delle relative annualità a decorrere dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1997, lire 100 miliardi per l'anno 1998 e lire 150 miliardi per l'anno 1999, si provvede, quanto a lire 50 miliardi per il 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; quanto a lire 100 miliardi per il 1998 e lire 150 miliardi per il 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     5. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

 

     Art. 11. Modifiche al codice della strada.

     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) [1];

     b) [2].

     2. Tra i materiali assimilati indicati all'articolo 54, comma 1, lettera n) , del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono compresi:

     a) quelli impiegati nel ciclo produttivo delle imprese forestali e quelli derivanti dalla raccolta e compattazione di rifiuti solidi urbani e dallo spurgo di pozzi neri effettuati mediante idonee apparecchiature installate sui mezzi d'opera;

     b) quelli dell'industria siderurgica compresi i coils e i laminati grezzi, trasportati mediante idonee selle di contenimento installate sui mezzi d'opera.

     3. L'articolo 202 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cessa di avere applicazione dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

 


[1] Sostituisce la lettera b), comma 2, art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

[2] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 10 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.