§ 9.7.4 - D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373. [1]
Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(G.U. 29 ottobre 1998, n. 253).
Art. 1. Trasferimento di funzioni.
1. Sono trasferite all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) le competenze attribuite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalle leggi 7 febbraio 1979, n. 48, 28 novembre 1984, n. 792, e 17 febbraio 1992, n. 166.
2. Dal completamento delle procedure di assunzione previste dal comma 3 e comunque non oltre sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le commissioni di cui agli articoli 13 e 14 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, 7 e 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono soppresse e le relative funzioni sono svolte dall'ISVAP. Le procedure per le prove concorsuali, concernenti l'iscrizione agli albi previsti dalle leggi di cui al presente comma, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono espletate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. L'ISVAP, fatta salva la disciplina di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, e successive modificazioni, anche al fine di svolgere le funzioni di cui al presente articolo può assumere, previa selezione concorsuale, il personale di ruolo statale che ne faccia domanda, in servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presso gli uffici competenti in materia assicurativa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 2. Pubblicità degli atti.
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana sono pubblicati gli atti principali dell'ISVAP nonché il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria, il quale è soggetto al controllo della Corte dei conti.
2. L'ISVAP, entro il 31 maggio di ogni anno, presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, per la trasmissione al Parlamento, una relazione sulla attività svolta.
3. La pubblicità degli atti e dei provvedimenti dell'ISVAP è assicurata anche attraverso la redazione di un apposito bollettino.
Art. 3. Revoca e liquidazione coatta amministrativa.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, provvede, con proprio decreto, a revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e ad autorizzare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
2. I casi di cui all'articolo 54, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, ovvero all'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, si intendono nel senso che l'ISVAP, ove rilevi che la situazione aziendale può pregiudicare gli interessi degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, in luogo della dichiarazione di decadenza, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la revoca dell'autorizzazione e la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa.
3. L'ISVAP adotta tutti i provvedimenti concernenti la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa e, con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nomina uno o più commissari liquidatori e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro membri. Nelle stesse forme può essere disposta la revoca o la sostituzione dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza.
4. Per gli atti previsti dall'articolo 35 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in deroga a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, del medesimo regio decreto, i commissari acquisiscono previamente il parere del comitato di sorveglianza e provvedono nel rispetto delle prescrizioni generali deliberate dall'ISVAP.
5. La proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può essere presentata dall'impresa anche durante la procedura di accertamento del passivo.
Art. 4. Razionalizzazione di norme concernenti l'ISVAP e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
1. All'articolo 6, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, dopo le parole: “commi 1 e 2” sono inserite le seguenti: “e quelle di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni,”.
2. L'articolo 7, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 20, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
3. Nella lettera a) del terzo comma dell'articolo 8 della legge 28 novembre 1984, n. 792, le parole: “al 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “alla quota, determinata in via generale dall'ISVAP,”.
4. L'articolo 2 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
5. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, dopo le parole: “che le esercita in piena autonomia” sono inserite le seguenti: “giuridica, patrimoniale, contabile, organizzativa e gestionale”.
6. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “in conformità agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,” sono sostituite dalle seguenti: “in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia assicurativa e nell'ambito delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo,”.
7. Nel primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, alla fine del primo periodo, dopo le parole “dell'attività assicurativa”, sono inserite le seguenti: “, anche nel caso di enti e organizzazioni che in forma singola, associata o consortile svolgano funzioni parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione, limitatamente ai profili assicurativi.”.
8. Alla fine del primo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente lettera:
(Omissis).
9. Dopo il secondo comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:
(Omissis).
10. All'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
(Omissis).
11. Per i procedimenti di cui al sesto comma dell'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto l'ISVAP, ai fini della proposta, si avvale degli adempimenti istruttori già effettuati dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
12. Al primo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola “ISVAP” sono inserite le seguenti parole: “, in particolare,”.
13. Al secondo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole “, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato” sono sostituite dalle seguenti: “. La Banca d'Italia, la Consob, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio.”.
14. Dopo il terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
(Omissis).
15. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di propria iniziativa o” sono abrogate.
16. All'articolo 7-bis, comma 3, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP” sono sostituite dalle seguenti: “Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono stabiliti”.
17. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
18. Agli articoli 11, 13, 14, 19, 20 e 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “di amministrazione” sono abrogate.
19. Le lettere d) e i) del primo comma dell'articolo 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituite dalle seguenti:
(Omissis).
20. L'articolo 17 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
21. Al primo comma dell'articolo 19 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: “personale” sono inserite le seguenti: “, che non può eccedere le quattrocento unità,”.
22. Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dal seguente:
(Omissis).
23. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono sostituiti dai seguenti:
(Omissis).
24. Al terzo comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogate le seguenti parole: “e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato”.
25. Al quarto comma dell'articolo 21 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, la parola “dieci” è sostituita dalla parola “venti” e, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
(Omissis).
26. Il secondo comma dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dai seguenti:
(Omissis).
Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Gli articoli 13, 14, 15 e 16 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, gli articoli 1, 4, secondo comma, lettere f), g) e h), 12, 14, terzo comma, 15, 16, 18, 22, 24, 26, 27 e 28 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, gli articoli 9, primo comma, terzo e quarto periodo, e 12 della legge 28 novembre 1984, n. 792, gli articoli 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1992, n. 166, l'articolo 2, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, nonché gli articoli 51, comma 3, e 52, commi 2 e 3, 66, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e gli articoli 62, comma 3, 63, commi 2 e 3, e 77, commi 2 e 5, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, sono abrogati. E' altresì abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.