Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 30/01/1999 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini |
Art. 2. Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo |
Art. 3. Interventi urgenti a sostegno |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 84.1.92 - D.L. 30 gennaio 1999, n. 15. [1]
Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo
(G.U. 30 gennaio 1999, n. 24)
Art. 1. Prosecuzione nell'esercizio e differimento di termini
1. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della
2. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, ai sensi della
3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni integra, anche in riferimento alle ulteriori risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della
3 bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell'articolo 1, comma 17, della
3 ter. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della
Art. 2. Disciplina per evitare posizioni dominanti nel mercato televisivo
1. [Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata. E' fatto divieto a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati e collegati, più del sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia. Nel caso in cui le condizioni dei relativi mercati determinano la presenza di un solo acquirente, il limite indicato può essere superato ma i contratti di acquisizione dei diritti in esclusiva hanno durata non superiore a tre anni. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma o stabilirne altri, tenuto conto delle condizioni generali del mercato, della complessiva titolarità degli altri diritti sportivi, della durata dei relativi contratti, della necessità di assicurare l'effettiva concorrenzialità dello stesso mercato, evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della
2. [I decodificatori devono consentire la fruibilità delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e la ricezione dei programmi radiotelevisivi digitali in chiaro mediante l'utilizzo di un unico apparato. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000 la commercializzazione e la distribuzione di apparati non conformi alle predette caratteristiche sono vietate]. [6]
2 bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della
Art. 3. Interventi urgenti a sostegno
1. [L'esercizio di emittenti televisive i cui impianti sono destinati esclusivamente alla ricezione e alla trasmissione via etere simultanea e integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute, è consentito previa autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, che assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. L'autorizzazione è rilasciata ai comuni, alle comunità montane e ad altri enti locali o consorzi di enti locali e ha estensione limitata al territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche riconosciute, nell'ambito della riserva di frequenze prevista dall'articolo 2, comma 6, lettera g), della
1 bis. [All'articolo 43 bis della
2. Le emittenti televisive le cui trasmissioni consistono esclusivamente in programmi di televendita, ai sensi della
3. [I soggetti titolari di emittenti televisive locali legittimamente operanti alla data del 31 gennaio 1999, che dismettano la propria attività e si impegnino a non acquisire partecipazioni di alcun genere per almeno cinque anni in società titolari di emittenti televisive o in società direttamente o indirettamente controllate o collegate alle stesse, presentano al Ministero delle comunicazioni, entro e non oltre il 31 luglio 1999, domanda documentata per ottenere un indennizzo, calcolato in base al bacino di utenza servito e al fatturato medio conseguito negli ultimi tre anni, nei limiti delle risorse disponibili, nelle seguenti misure massime:
a) lire cento milioni se emittente operante in ambito provinciale;
b) lire centottanta milioni se emittente operante in ambito interprovinciale]. [11]
3 bis. [Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso]. [12]
4. [All'onere derivante dal comma 3, determinato in lire 16 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno medesimo, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri]. [13]
5. [Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio] [14].
5 bis. [Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 13, della
5 ter. [All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della
5 quater. [All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 13), della
5 quinquies. [Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'articolo 1, comma 24, della
5 sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento. [19]
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 30 del
[6] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione. La Corte costituzionale, con sentenza 9 luglio 2009, n. 206, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui vieta alle emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio, una denominazione e una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, qualora le stesse abbiano iniziato ad usarli legittimamente prima dell'entrata in vigore della legge stessa.
[8] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[9] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[12] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[13] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[14] Comma abrogato dall'art. 54 del
[15] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[16] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[17] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[18] Comma inserito dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 54 del
[19] Comma inserito dalla legge di conversione.