§ 98.1.27177 - Legge 29 marzo 1999, n. 78.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/03/1999
Numero:78


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il [...]


§ 98.1.27177 - Legge 29 marzo 1999, n. 78.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

(G.U. 31 marzo 1999, n. 75)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15.

     All'articolo 1:

     al comma 2, secondo periodo, sono soppresse le parole: "o di autorizzazione";

     dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

     "3-bis. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, continua ad avvalersi, in conformità agli accordi stipulati con il Ministero delle comunicazioni, delle strutture centrali e periferiche del Ministero stesso fino alla data di effettiva immissione in servizio del personale indicato nell articolo 1, comma 17, della legge 31 luglio 1997, n. 249. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati, nonché le attività poste in essere, dal Ministero delle comunicazioni sulla base di intese e accordi di collaborazione stipulati anche ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

     3-ter. E' consentita ai soggetti legittimamente operanti ai sensi della legge 30 aprile 1998, n. 122, la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora in ambito nazionale e locale fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora che dovrà avvenire entro il 30 novembre 2000".

     All'articolo 2:

     al comma 1, è premesso il seguente periodo: "Ciascuna società di calcio di serie A e di serie B è titolare dei diritti di trasmissione televisiva in forma codificata";

     al comma 1, primo periodo, le parole da: "ai soggetti titolari" fino a: "Unione europea," sono sostituite dalle seguenti: "a chiunque" e dopo la parola: "codificata" sono inserite le seguenti: "di eventi sportivi"; al terzo periodo le parole da: "L'Autorità per le garanzie" fino a: "predetto limite" sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, può derogare al limite del 60 per cento di cui al secondo periodo del presente comma"; sono aggiunte in fine, le seguenti parole: ", evitando distorsioni con effetti pregiudizievoli per la contrattazione dei predetti diritti di trasmissione relativi a eventi considerati di minor valore commerciale. L'Autorità deve comunque pronunciarsi entro 60 giorni in caso di superamento del predetto limite. Si applicano gli articoli 14 e 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e l'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 11), della legge 31 luglio 1997, n. 249";

     al comma 2, secondo periodo, le parole: "Dal 1° gennaio 2000" sono sostituite dalle seguenti: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina gli standard di tale apparato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dal 1° luglio 2000";

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Le emittenti radiotelevisive locali, comprese quelle che diffondono programmi in contemporanea o programmi comuni, non possono utilizzare, né diffondere, un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Per le emittenti locali che alla data del 30 novembre 1993 hanno presentato domanda e successivamente hanno ottenuto il rilascio della concessione con un marchio, una denominazione o una testata identificativi che richiamino in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale, il divieto di cui al presente comma si applica dopo un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto del predetto divieto e provvede ai sensi del comma 31 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249".

     All'articolo 3:

     dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     "1-bis. All'articolo 43-bis della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole: ''delle concessionarie televisive” sono sostituite dalle seguenti: ''radiofonici e televisivi diffusi”;

     al comma 2, primo periodo, le parole da: "sono abilitate" fino a: "della domanda," sono sostituite dalle seguenti: "possono presentare domanda di concessione, a condizione che"; al terzo periodo, le parole: "del provvedimento" sono sostituite dalle seguenti: "della concessione";

     al comma 3, nell'alinea, dopo la parola: "domanda" è inserita la seguente: "documentata" e dopo le parole: "negli ultimi tre anni," sono inserite le seguenti: "nei limiti delle risorse disponibili,";

     dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Il Ministero delle comunicazioni, anche attraverso i propri organi periferici, può richiedere alle emittenti interessate la eventuale ulteriore documentazione necessaria all'esatta determinazione della misura dell'indennizzo. Entro centoventi giorni dalla ricezione della domanda, il Ministero, in contraddittorio con l'interessato, fissa la misura dell'indennizzo. La dismissione degli impianti, qualora l'indennizzo sia accettato entro il termine stabilito dal Ministero, è attuata entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento che accorda l'indennizzo stesso";

     al comma 4, la parola: "valutato" è sostituita dalla seguente: "determinato"; le parole: "al Ministero degli affari esteri" sono sostituite dalle seguenti: "alla Presidenza del Consiglio dei Ministri";

     dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni.

     5-ter. All'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: ''non vengano superati” sono inserite le seguenti: '', anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni”.

     5-quater. All'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 13), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo la parola: ''radiotelevisive” sono inserite le seguenti: '', anche avvalendosi degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni”.

     5-quinquies. Presso le strutture periferiche del Ministero delle comunicazioni viene istituito con decreto del Ministro un osservatorio a supporto della struttura prevista dall'articolo 1, comma 24, della legge 31 luglio 1997, n. 249. L'istituzione dell'osservatorio non deve comportare oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato.

     5-sexies. Su istanza degli interessati, presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i canoni di concessione dovuti dalle emittenti radiotelevisive locali per gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 possono essere corrisposti anche attraverso un pagamento dilazionato fino a dodici mesi con un saggio di interesse pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato dell'interesse legale. Il Ministero delle comunicazioni, previo accertamento delle somme dovute, comunica agli interessati le modalità e i termini di pagamento".