§ 98.1.26973 - Legge 30 maggio 1995, n. 204.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/05/1995
Numero:204


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla [...]


§ 98.1.26973 - Legge 30 maggio 1995, n. 204.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti.

(G.U. 30 maggio 1995, n. 124)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed in rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 agosto 1993, n. 281, 5 ottobre 1993, n. 399, 4 dicembre 1993, n. 498, 2 febbraio 1994, n. 81, 31 marzo 1994, n. 220, 30 maggio 1994, n. 326, 30 luglio 1994, n. 475, 30 settembre 1994, n. 563, 30 novembre 1994, n. 660, e 31 gennaio 1995, n. 28.

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98

     All'articolo 6:

     al comma 5, capoverso 2, le parole: "dalla valutazione" sono sostituite dalle seguenti: "dallo studio";

     al comma 6, capoverso 2, le parole: "deve essere allegato lo studio di impatto ambientale" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere allegati la valutazione di impatto ambientale, effettuata secondo le modalità previste dalla direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 e uno studio specifico sugli effetti indotti dai flussi di traffico pesante nell'area di influenza dell'interporto";

     il comma 7 è sostituito dal seguente:

     "7. All'articolo 6 della legge 4 agosto 1990, n. 240, le parole: "concessionari di cui all'art. 3" sono sostituite dalle seguenti: "soggetti di cui all'art. 4"".

     All'articolo 7:

     al comma 1, primo periodo, le parole: "al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;"; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La data di effettiva operatività presso ogni circoscrizione aeroportuale di almeno un organo sanitario autorizzato ai sensi del comma 1 dell'art. 27 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566, è comunicata con apposito avviso pubblicato, a cura del Ministero dei trasporti e della navigazione, nella Gazzetta Ufficiale".

     Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

     "Art. 7-bis (Semplificazione di adempimenti burocratici nel settore del trasporto aereo). 1. Per i voli diurni con origine e destinazione nel territorio nazionale, senza scali intermedi in territorio estero, da effettuare secondo le regole del volo a vista, non è richiesta la presentazione di piano di volo purchè il velivolo sia munito di idoneo apparato trasmittente per la localizzazione di emergenza".

     All'articolo 13, al comma 1, sono premesse le seguenti parole: "Fino al 31 dicembre 1995".