§ 2.4.35 – L. 16 marzo 1988, n. 88.
Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.4 interventi sul mercato agricolo
Data:16/03/1988
Numero:88


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo [...]
Art. 2.      1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di
Art. 3.      1. Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati
Art. 4.      1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'art. 3, convoca le parti su [...]
Art. 5.      1. In conformità a quanto deliberato dal Comitato di cui all'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, gli [...]
Art. 6.      1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori agricoli, le associazioni [...]
Art. 7.      1. Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni [...]
Art. 8.      1. Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a [...]
Art. 9.      1. I controlli tecnici della quantità e della qualità dei prodotti consegnati, quando non disciplinati da regolamento della Comunità economica europea, sono effettuati [...]
Art. 10.      1. Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e [...]
Art. 11.      1. Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le [...]
Art. 12.      1. Gli incentivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agro-alimentare della trasformazione e della distribuzione sono concessi con preferenza alle [...]


§ 2.4.35 – L. 16 marzo 1988, n. 88. [1]

Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli.

(G.U. 23 marzo 1988, n. 69).

 

     Art. 1.

     1. La presente legge disciplina gli accordi interprofessionali al fine di favorire lo sviluppo della produzione agricola e l'organizzazione del mercato agricolo secondo le linee e gli obiettivi della programmazione agro-alimentare nazionale.

     2. Per accordo interprofessionale si intende l'accordo concluso tra i soggetti di cui all'art. 6 avente per oggetto le determinazioni relative alla produzione ed alla vendita di prodotti agricoli destinati alla trasformazione o alla commercializzazione, nonchè i criteri e le condizioni generali che le parti, nei contratti di cui all'art. 8, devono rispettare.

 

          Art. 2.

     1. Gli accordi interprofessionali hanno il compito di:

     a) disciplinare la quantità della produzione agricola, per farla corrispondere alla domanda sui mercati interni ed esteri, e per perseguire condizioni di equilibrio e stabilità del mercato;

     b) migliorare la qualità dei prodotti in relazione alle diverse vocazioni colturali ed alla salvaguardia della salute dei consumatori;

     c) stabilire i criteri e le condizioni generali della produzione e vendita dei prodotti e delle prestazioni dei servizi;

     d) determinare in anticipo i prezzi dei prodotti o i criteri per la loro determinazione onde fissare i programmi di coltivazione.

 

          Art. 3.

     1. Gli accordi interprofessionali possono essere annuali o poliennali e devono essere stipulati:

     a) almeno due mesi prima dell'inizio delle semine, per le coltivazioni erbacee;

     b) almeno due mesi prima dell'inizio della raccolta, per le coltivazioni arboree;

     c) almeno due mesi prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, per le produzioni zootecniche.

     2. Possono essere conclusi accordi a lungo termine per eseguire nuovi impianti di natura arbustiva e arborea, mediante i quali sia attuata la trasformazione degli ordinamenti produttivi con il contestuale impegno degli imprenditori trasformatori o commercianti di acquistare i prodotti ottenuti dai predetti impianti.

     3. Gli accordi interprofessionali di cui al precedente comma 2 devono contenere una normativa specifica sulle modalità esecutive di detti impianti da tenere distinta dalle modalità del contratto di coltivazione e vendita del prodotto relativamente al periodo di normale produzione.

 

          Art. 4.

     1. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, se non interviene la stipula degli accordi interprofessionali nei termini di cui all'art. 3, convoca le parti su richiesta di una di esse per favorire l'accordo.

 

          Art. 5.

     1. In conformità a quanto deliberato dal Comitato di cui all'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il raggiungimento delle finalità della presente legge, gli accordi interprofessionali stabiliscono, in particolare:

     a) il prodotto oggetto dell'accordo e dei contratti di coltivazione e vendita, le modalità e i tempi di consegna;

     b) il prezzo minimo o, in caso di accordi poliennali, i criteri per la sua determinazione, con particolare riferimento alla dinamica dei costi di produzione; i tempi, le modalità di pagamento e le eventuali anticipazioni del prezzo;

     c) i quantitativi ed i requisiti qualitativi dei prodotti;

     d) il termine entro il quale dovranno essere stipulati i contratti di coltivazione e vendita;

     e) i sistemi di controllo dei requisiti qualitativi dei prodotti;

     f) le garanzie per le parti contraenti;

     g) le modalità di esecuzione degli accordi e dei contratti;

     h) la definizione delle forme di assistenza tecnica e finanziaria per il miglioramento dei prodotti;

     i) la costituzione di organismi paritetici per la verifica periodica dell'attuazione degli accordi e dei contratti e per ogni altra iniziativa utile al raggiungimento degli obiettivi degli accordi.

     2. Gli accordi devono prevedere clausole penali per i casi di inadempimento o ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

     3. Gli accordi possono stabilire la corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore o commerciante, alle rispettive associazioni di appartenenza, di contributi per la stipula degli accordi e per l'assistenza nella conclusione dei contratti di coltivazione e vendita.

     4. Gli accordi possono altresì prevedere la istituzione di fondi destinati ad iniziative tese a favorire la stabilizzazione del mercato e la valorizzazione dei prodotti oggetto degli accordi, costituiti da trattenute operate sui prezzi da corrispondere ai produttori, nonchè da eventuali contributi dello Stato e delle regioni.

 

          Art. 6.

     1. Gli accordi interprofessionali sono conclusi a livello nazionale tra le unioni nazionali riconosciute delle associazioni di produttori agricoli, le associazioni nazionali riconosciute di produttori agricoli, le organizzazioni nazionali di produttori bieticoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni nazionali, a ciò delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni nazionali riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

 

          Art. 7.

     1. Le associazioni riconosciute di produttori agricoli, assistite, ai fini di quanto previsto dall'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un lato, e le imprese di trasformazione o commercializzazione o loro associazioni, a ciò delegate per statuto o per atto espresso, dall'altro e le organizzazioni riconosciute di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, possono stipulare accordi integrativi e, in assenza di accordi a livello nazionale o di trattative in corso per la stipula degli stessi, accordi a livello regionale o interregionale.

     2. L'assessore regionale all'agricoltura, su richiesta di una di esse, convoca le parti, per favorire la stipula degli accordi di cui al comma 1.

 

          Art. 8.

     1. Le parti stipulanti gli accordi promuovono la conclusione di contratti di coltivazione e vendita dei prodotti cui gli accordi stessi si riferiscono, e sono tenute a verificare la conformità dei contratti stipulati ai contenuti degli accordi.

     2. Ai fini della presente legge, per contratto di coltivazione e vendita si intende quello stipulato nel rispetto degli accordi interprofessionali tra produttori agricoli, singoli o associati, ed imprese di trasformazione o commercializzazione, singole o associate, con le quali la parte agricola si impegna a:

     a) realizzare le coltivazioni o gli allevamenti da cui deriva il prodotto oggetto di contrattazione, secondo le indicazioni e i criteri tecnici convenuti;

     b) consegnare tutta la produzione contrattata corrispondente alle norme di qualità stabilite.

     3. La controparte si impegna a:

     a) ritirare tutta la produzione oggetto del contratto corrispondente alle norme di qualità stabilite;

     b) corrispondere il prezzo determinato in base agli accordi.

 

          Art. 9.

     1. I controlli tecnici della quantità e della qualità dei prodotti consegnati, quando non disciplinati da regolamento della Comunità economica europea, sono effettuati da un rappresentante dell'associazione dei produttori riconosciuta, cui aderisce il produttore agricolo, e da un rappresentante della controparte, acquirente del prodotto, ed in caso di disaccordo da un terzo perito nominato di comune accordo dai due. I costi di detti controlli sono a carico della parte acquirente, salvo diversa pattuizione nel contratto di coltivazione.

 

          Art. 10.

     1. Gli accordi interprofessionali sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro quindici giorni dalla loro stipulazione, presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato di cui all'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, e gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni interessate.

     2. Gli accordi interprofessionali prevedono le modalità di deposito dei contratti di coltivazione e vendita.

 

          Art. 11.

     1. Per la risoluzione di controversie che riguardino l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali o dei contratti di coltivazione e vendita, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti, nell'ambito dei membri del Comitato di cui all'art. 9 della legge 8 novembre 1986, n. 752, ed il terzo di comune accordo tra le stesse parti, o, in mancanza, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste [2].

     2. In caso di controversie riguardanti l'interpretazione o l'esecuzione degli accordi interprofessionali di cui all'art. 7, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale formato da tre membri dei quali due scelti dalle parti e il terzo di comune accordo tra le stesse parti o, in mancanza, dall'assessore regionale all'agricoltura.

 

          Art. 12.

     1. Gli incentivi per l'ammodernamento e la ristrutturazione nel settore agro-alimentare della trasformazione e della distribuzione sono concessi con preferenza alle imprese che abbiano concluso contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.

     2. Gli incentivi per l'agricoltura, fermi restando i criteri di priorità previsti dalla legislazione vigente, sono concessi con preferenza ai produttori agricoli soci delle associazioni, che stipulino contratti di coltivazione e vendita conformi agli accordi interprofessionali.


[1] Abrogata dall'art. 16 del D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102.

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 14 luglio 1998, n. 325 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui non prevede che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti.