§ 98.1.27225 - Legge 26 maggio 2000, n. 137.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/05/2000
Numero:137


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, è convertito in legge con le modificazioni [...]


§ 98.1.27225 - Legge 26 maggio 2000, n. 137.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche"

(G.U. 27 maggio 2000, n. 122)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70.

     L'articolo 1 è soppresso.

     All'articolo 2:

     il comma 1 è soppresso;

     al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "nella formula tariffaria bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri"; al primo periodo, le parole da: ", nelle classi di merito" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.";

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore";

     al comma 3, le parole: "tariffe di bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri";

     al comma 4, sono premesse le parole: "All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2-bis." e le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione,";

     dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

     "5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.

     5-ter. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.

     5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.

     5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi".

     L'articolo 3 è soppresso.

     L'articolo 4 è soppresso.

     L'articolo 5 è soppresso.

     L'articolo 6 è soppresso.