Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.4 interventi sul mercato agricolo |
Data: | 07/05/1997 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, [...] |
Art. 1 bis. |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 2.4.60 – D.L. 7 maggio 1997, n. 118. [1]
Disposizioni urgenti in materia di quote latte.
(G.U. 7 maggio 1997, n. 104).
1. L'operatività della commissione governativa di indagine in materia di quote latte, di cui all'articolo 1, comma 28, del
2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione continua ad avvalersi della collaborazione delle Forze di polizia di cui all'articolo 1, comma 30, del decreto-legge di cui al comma 1, le quali nello svolgimento di tali funzioni, possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative, avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.
3. Entro venti giorni dalla presentazione della relazione di cui al comma 1, l'A.I.M.A. provvede ad operare le eventuali rettifiche negli elenchi dei produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 ed effettua i conseguenti conguagli in sede di compensazione nazionale per il periodo 1996-1997. Qualora il conguaglio non sia possibile o sufficiente, l'A.I.M.A. provvede a restituire le somme versate in più e a ripetere quelle versate in meno. Conseguentemente, il termine per il versamento del saldo del prelievo supplementare da parte degli acquirenti, dovuto per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, è differito al 30 settembre 1997 [3].
4. Limitatamente al periodo 1996-1997, la dichiarazione che gli acquirenti sono tenuti a trasmettere, in base al
4 bis. Limitatamente al periodo 1996-1997, ed in deroga a quanto disposto dall'articolo 5, commi 3 e 4, della
4 ter. L'AIMA è obbligata a fornire alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su supporto magnetico, i modelli L1 relativi ai periodi 1995-1996 e 1996-1997 ed annate successive [6].
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il programma per l'abbandono volontario totale o parziale della produzione lattiera attraverso la cessione a pagamento all'AIMA, da parte degli allevatori che intendono cessare o diminuire la produzione di latte nelle loro aziende, delle relative quote in vista della redistribuzione, allo stesso prezzo, da parte dell'AIMA, agli allevatori che intendono essere legittimati ad aumentare la produzione delle proprie stalle, ai sensi dell'articolo 3, commi 4, 5 e 5 bis, del
2. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione del programma medesimo.
3. Il programma per l'abbandono volontario totale della produzione lattiera di cui all'articolo 1, commi da 13 a 15, del
4. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanare entro quindici giorni dalla conclusione delle attività di revisione dei quantitativi individuali di cui all'articolo 1, verrà disposta la riattivazione dei programmi medesimi.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla
[3] Comma così modificato dalla
[4] Comma così modificato dalla
[5] Comma inserito dalla
[6] Comma inserito dalla
[7] Articolo inserito dalla