§ 14.4.35 - L. 1 marzo 1975, n. 44.
Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:01/03/1975
Numero:44


Sommario
Art. 1.      Dopo l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e secondo comma dell'art. 18, D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai concorsi interni a [...]
Art. 2.      Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici [...]
Art. 3.      I concorsi per la nomina del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti non appartenente alla carriera direttiva sono banditi su base regionale.
Art. 4.      Il personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella B ed alla tabella C allegate al D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283, con gli aumenti previsti dall'articolo 8 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. [...]
Art. 5.      Nei casi di particolare urgenza le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale provvedono, in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere [...]
Art. 6.      I soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali e ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 della [...]
Art. 7.      Il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o [...]
Art. 8.      Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle [...]
Art. 9.      Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge e al primo comma dell'art. 1, [...]
Art. 10. 
Art. 11.      L'antico opificio mediceo delle Pietre Dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da un soprintendente storico e [...]
Art. 12.      Il personale che presta la sua opera presso i laboratori della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, e della soprintendenza alle gallerie di Firenze, e della soprintendenza alle antichità di [...]
Art. 13.      E' abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.
Art. 14.      All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per [...]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22.      Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché [...]


§ 14.4.35 - L. 1 marzo 1975, n. 44.

Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.

(G.U. 13 marzo 1975, n. 71).

 

TITOLO I

Provvedimenti urgenti

 

Art. 1.

     Dopo l'espletamento dei concorsi per titoli previsti dal primo e secondo comma dell'art. 18, D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283, fatta salva la percentuale dei posti da riservare ai concorsi interni a norma dell'art. 8, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, i posti ancora disponibili o che si renderanno disponibili entro il 31 dicembre 1976 nelle qualifiche iniziali dei ruoli del personale impiegatizio di cui alle tabelle B e C, allegate al suindicato decreto n. 283 del 1971, e successive integrazioni, sono conferiti agli idonei dei concorsi banditi posteriormente al 1° gennaio 1961 e di quelli banditi alla data di entrata in vigore della presente legge secondo il seguente ordine:

     1) idonei dei concorsi riservati per l'accesso ai ruoli, indetti ai sensi della L. 7 dicembre 1961, n. 1264. La disposizione è applicabile anche agli idonei attualmente appartenenti a qualifica e carriera diversa da quella rivestita all'atto del concorso. Al personale nominato sono riconosciuti i benefici previsti dalla L. 27 luglio 1967, n. 662;

     2) idonei dei concorsi previsti dall'art. 8, D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'art. 23 del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283;

     3) idonei di altri concorsi.

     Qualora tra gli idonei di ciascun gruppo vi siano, per la medesima qualifica, idonei di diversi concorsi, si compila una sola graduatoria in base alla votazione conseguita da ciascun aspirante ridotta in centesimi. Nel caso di aspiranti con più di una idoneità si prende in considerazione quella con votazione più alta e si aggiunge un punto per ciascun'altra idoneità. A parità di votazione la preferenza è determinata a secondo dei criteri stabiliti dal quarto comma dell'art. 5 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     Nel caso di concorsi banditi su base regionale o interregionale, a norma della legge 4 agosto 1965, n. 1027, le graduatorie di cui al precedente comma restano distinte secondo le modalità stabilite negli originari bandi di concorso ai fini della ripartizione dei posti conferibili, da effettuarsi sulla base del rapporto tra il numero complessivo dei posti messi a suo tempo a concorso ed il numero dei posti destinati ai singoli concorsi su base regionale o interregionale. Per gli idonei in più di un concorso si applicano le norme di cui al comma precedente.

     Le nomine del suddetto personale avverranno a domanda da parte degli interessati da presentarsi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     Gli idonei dei concorsi non ancora espletati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della nomina in ruolo ai sensi dei commi precedenti, possono presentare domanda entro trenta giorni dalla data nella quale hanno superato la prova orale [1].

     Gli idonei di cui al comma precedente saranno inseriti nelle rispettive graduatorie e concorreranno alla nomina per i posti che si renderanno disponibili in date successive, fatto salvo il termine del 31 dicembre 1976 [1].

 

     Art. 2.

     Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti di cui alla tabella B del decreto del D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283, dopo l'applicazione dell'art. 1 della presente legge.

     Entro otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva la graduatoria, l'amministrazione è tenuta ad assumere, oltre ai vincitori, gli idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.

     L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.

     Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

 

     Art. 3.

     I concorsi per la nomina del personale dell'Amministrazione delle antichità e belle arti non appartenente alla carriera direttiva sono banditi su base regionale.

     Ai soli fini della formazione del ruolo nazionale, le singole graduatorie verranno a costituire una graduatoria, unica, ferme restando, nei riguardi delle singole graduatorie locali le riserve di posti e le preferenze previste dalle norme vigenti.

 

     Art. 4.

     Il personale appartenente ai ruoli di cui alla tabella B ed alla tabella C allegate al D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283, con gli aumenti previsti dall'articolo 8 del D.P.R. 20 settembre 1973, n. 1186, che di fatto presta servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso gli uffici centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali e del Ministero della pubblica istruzione è collocato, a domanda, in ruoli ad esaurimento corrispondenti alle carriere e ai ruoli di provenienza, presso le predette amministrazioni.

     Il personale iscritto nei ruoli ad esaurimento continua nella progressione delle carriere di appartenenza; i posti disponibili per le promozioni alle qualifiche superiori saranno calcolati rispettando le attuali proporzioni determinate dalla consistenza numerica dell'organico di ciascuna carriera e di ciascun ruolo.

     Il personale che non presenti la domanda di passaggio viene restituito agli istituti di provenienza.

     Il collocamento nei ruoli di cui al primo comma si attua con provvedimento dell'amministrazione ove il personale presta servizio, di concerto con i Ministeri per i beni culturali e ambientali e del tesoro.

 

     Art. 5.

     Nei casi di particolare urgenza le soprintendenze alle antichità e belle arti e gli istituti a ordinamento speciale provvedono, in economia o a trattativa privata, alla realizzazione di opere per la prevenzione antifurto e antincendio dei musei statali e degli istituti predetti, previo parere dei comandi provinciali dei vigili del fuoco competenti per territorio.

     I fondi necessari per le opere di cui al primo comma, da attuare in economia, sono forniti alle soprintendenze e agli istituti a ordinamento speciale mediante apertura di credito, a norma delle vigenti disposizioni per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

 

     Art. 6.

     I soprintendenti sono autorizzati ad adottare, in luogo del Ministro per i beni culturali e ambientali, nei casi di comprovata urgenza, i provvedimenti previsti dagli articoli 14 e 15 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

 

     Art. 7.

     Il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata, qualora sia accertata la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata:

     a) all'esecuzione di lavori di conservazione, manutenzione, restauro, ripristino e sistemazione di cose mobili ed immobili, di interesse archeologico, storico o artistico;

     b) all'esecuzione di scavi archeologici, nonché al trasporto del materiale archeologico rinvenuto ai luoghi di destinazione e all'affitto a breve termine di locali per il temporaneo deposito di tale materiale e degli strumenti necessari per i lavori di scavo;

     c) all'esecuzione di ufficio di lavori a carico dei contravventori alle leggi di tutela artistica e paesistica;

     d) all'esecuzione e all'acquisto di carte geografiche o topografiche, di rilievi aerofotografici e aerofotogrammetrici, di riprese fotografiche e cinematografiche anche aeree e sottomarine, di piante, rilievi, disegni ed altro materiale illustrativo, riguardante beni soggetti alle leggi di tutela artistica e paesistica.

     Inoltre, quando siano accertate l'urgenza e la convenienza di omettere le formalità del pubblico incanto o della licitazione privata, il Ministro per i beni culturali e ambientali può provvedere direttamente in economia o a trattativa privata:

     a) all'esecuzione di indifferibili lavori di sistemazione museale;

     b) a lavori in edifici destinati a sedi di raccolte statali di antichità ed arte, per i quali non provvedano altre amministrazioni;

     c) all'acquisto o noleggio, manutenzione e riparazione di utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio, di impianti, di macchinari, di strumenti ed attrezzi per l'esecuzione di scavi archeologici, per la manutenzione e per il restauro di cose di antichità e d'arte, per la manutenzione, l'adattamento, l'arredamento, la sistemazione e la protezione di musei e zone archeologiche e monumentali;

     d) all'esecuzione di opere connesse alla tutela degli immobili di interesse archeologico, storico o artistico e non rientranti tra quelle indicate nella lettera a) del comma precedente, quali il diserbamento, la disinfestazione, le recinzioni, le opere protettive, la sistemazione degli accessi e la costruzione di baracche per il ricovero di materiale di scavo e di attrezzature.

     Salvo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, per i lavori indicati nei commi precedenti si applica la disposizione contenuta nell'articolo 1, secondo comma del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859. Si applica inoltre l'articolo 9 dello stesso regolamento.

 

     Art. 8.

     Per i lavori da eseguirsi a trattativa privata si osservano le disposizioni previste dal R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, dal R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e, in quanto applicabili, quelle previste dalla L. 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e successive modificazioni e integrazioni.

     I lavori da eseguirsi in economia sono regolati dalle norme previste dagli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

 

     Art. 9.

     Nei limiti delle aperture di credito loro concesse e per una spesa non superiore a 15 milioni per ciascuna delle opere di cui all'articolo 7 della presente legge e al primo comma dell'art. 1, R.D. 22 aprile 1886, n. 3859, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi del Ministero per i beni culturali e ambientali possono, nella rispettiva competenza, provvedere in economia, senza bisogno dell'approvazione dei relativi progetti da parte dello stesso Ministero per i beni culturali e ambientali.

     Quando sia necessario provvedere senza alcun indugio, i soprintendenti e i capi degli istituti autonomi, previa redazione di apposito verbale, provvedono all'esecuzione in economia dei lavori di pronto intervento entro il limite di spesa di cui al comma precedente avvalendosi dei fondi in precedenza accreditati e, qualora questi ultimi non siano sufficienti, sono tenuti a chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per i beni culturali e ambientali per la prosecuzione dei lavori, indicando l'ulteriore fabbisogno di fondi.

     In caso di mancanza di fondi i soprintendenti ed i capi degli istituti autonomi possono dare inizio ai lavori in economia fino al limite di 5 milioni, informandone contestualmente il Ministero per i beni culturali e ambientali.

     Il Ministero per i beni culturali e ambientali concede l'autorizzazione a proseguire i lavori nei limiti della disponibilità del relativo capitolo di bilancio e accredita i fondi necessari.

     Nei casi di cui al secondo comma, qualora l'importo complessivo dei lavori venga a superare il limite di 15 milioni, è necessaria l'approvazione del progetto con le modalità indicate nell'articolo 1, secondo comma, del regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

 

     Art. 10. [1a]

     Tutti coloro che esercitano il commercio di cose di interesse archeologico, artistico e storico dovranno denunciare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o dall'inizio della loro attività al Ministero per i beni culturali e ambientali dati anagrafici del titolare dell'impresa, la ditta, la sede dell'impresa, il cognome e nome degli institori e procuratori.

     I titolari delle imprese tengono un registro di entrata e di uscita degli oggetti, integrato con esaurienti descrizioni e con indicazione della provenienza e degli eventuali acquirenti, semestralmente copia di tale registro è consegnata alla soprintendenza alle gallerie, o a monumenti e gallerie e alle antichità competenti per territorio.

     Chiunque esercita il commercio delle cose di cui al primo comma, senza aver effettuato la denuncia anzidetta, è punito con la sanzione amministrativa da lire 600.000 a lire 6.000.000 [2].

 

     Art. 11.

     L'antico opificio mediceo delle Pietre Dure, quale istituto specializzato per il restauro di opere d'arte operante sull'intero territorio nazionale è diretto da un soprintendente storico e d'arte e dipende direttamente dalla Direzione generale antichità e belle arti.

     All'opificio compete l'insegnamento del restauro, in particolare di quello relativo ad antiche opere di commesso e di arte minore, in coordinamento con l'Istituto centrale di restauro.

 

     Art. 12.

     Il personale che presta la sua opera presso i laboratori della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, e della soprintendenza alle gallerie di Firenze, e della soprintendenza alle antichità di Firenze, per effetto di contratto a trattativa privata e che abbia maturato una anzianità di servizio di almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge, se in possesso dei prescritti titoli e requisiti, può essere assunto a domanda nel ruolo esecutivo o del personale operaio di cui alle tabelle B e C annesse al D.P.R. 31 marzo 1971, n. 283.

     L'immissione in ruolo è subordinata ad una relazione favorevole del direttore della Biblioteca nazionale centrale o del soprintendente alle antichità o del soprintendente alle gallerie di Firenze, concernente il servizio prestato, il rendimento, le attitudini ad esercitare le funzioni proprie della carriera nonché al superamento di una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.

     A tal fine, il personale di cui al presente articolo è compreso fra quello indicato alla lettera d) dell'articolo 2 della legge di conversione del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657.

 

     Art. 13.

     E' abolita la distinzione tra sovrintendenze di prima e seconda classe.

     Alla direzione delle sovrintendenze e degli istituti possono essere preposti soprintendenti con la qualifica di primo dirigente ovvero di dirigente superiore.

 

     Art. 14.

     All'onere finanziario di cui al presente titolo si provvede con i normali stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1975, trasferiti ad apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 del D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, e dei corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

 

TITOLO II

Nuova disciplina delle sanzioni

 

     Art. 15. [3]

 

     Art. 16. [4]

 

     Art. 17. [5]

 

     Art. 18. [6]

 

     Art. 19. [7]

 

     Art. 20. [8]

 

     Art. 21. [9 ]

 

TITOLO III

Disposizione finale

 

     Art. 22.

     Sono fatte salve le attribuzioni delle regioni che hanno competenza primaria in materia di tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare e di tutela del paesaggio, nonché le attribuzioni delle province autonome di Trento e Bolzano.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 27 maggio 1975, n. 176.

[1] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 27 maggio 1975, n. 176.

[1a] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999.

[2] Comma così modificato dagli artt. 32 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999. Sostituisce il 1° comma, art. 58, della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

[4] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999. Sostituisce il 1° comma, art. 59, della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

[5] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999. Sostituisce l'art. 62 della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

[6] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999. Sostituisce il 1° comma, art. 63, della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

[7] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999. Modifica l'art. 66 della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

[8] Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999. Sostituisce il 1° comma, art. 68, della L. 1 giugno 1939, n. 1089.

[9 ]9 Articolo abrogato dall'art. 166 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, salvo quanto previsto nel comma 2, art. 166 dello stesso D.Lgs. 490/1999. Sostituisce l'art. 69 della L. 1 giugno 1939, n. 1089.