Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/08/1991 |
Numero: | 252 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. L'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, è sostituito dal seguente |
Art. 3. 1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 98.1.26699 - Legge 8 agosto 1991, n. 252.
Modifiche alla legge 9 aprile 1990, n. 87, concernente interventi urgenti per la zootecnia.
(G.U. 13 agosto 1991, n. 189)
1. L'articolo 1 della
"Art. 1. - 1. Per un intervento straordinario nella zootecnia da realizzarsi attraverso progetti integrati di rilevanza nazionale, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1991.
2. I progetti sono predisposti da società cooperative e da altre società che assicurino una significativa presenza sui mercati e devono rispondere alle linee strategiche e ai criteri stabiliti in apposito programma straordinario, approvato dal CIPE su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste con le procedure di cui all'articolo 2 della
3. Per la predisposizione del programma straordinario, la definizione delle linee strategiche e dei criteri di intervento e il finanziamento dei progetti, è costituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il comitato per l'intervento straordinario nel settore zootecnico.
4. Il comitato di cui al comma 3 esercita la propria attività osservando, in quanto compatibili, le norme e le procedure stabilite dal programma approvato dal CIPE ai sensi del comma 2 e quelle stabilite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di provvidenze contributive e creditizie per gli organismi cooperativi di rilevanza nazionale".
2. L'articolo 2 della
3. Il comma 1 dell'articolo 3 della
"1. Il comitato è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o, per sua delega, da uno dei suoi componenti, ed è composto di otto membri dei quali uno designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro del tesoro ed uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, nominati, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; gli altri tre membri sono nominati in rappresentanza delle regioni secondo quanto previsto dall'articolo 4 del
1. L'articolo 5 della
"Art. 5. - 1. Il comitato promuove, entro tre mesi dalla sua istituzione, la costituzione di una società per azioni con capitale sottoscritto per almeno il 51 per cento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, e, per la quota restante, da istituti di credito di diritto pubblico, privati o cooperativi, da enti pubblici, anche territoriali, o da società il cui capitale sia per la maggioranza detenuto da imprenditori agricoli o loro organismi associativi.
2. La società svolge nel settore zootecnico i compiti previsti dal programma di cui all'art. 1 approvato dal CIPE. In particolare:
a) accorda fidejussioni a fronte di operazioni creditizie;
b) effettua, previa autorizzazione accordata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, operazioni di provvista mediante ricorso al mercato, anche estero, assistite da garanzia pubblica sul rischio di cambio entro i limiti previsti dall'articolo 2, comma 9, della
c) concede finanziamenti, previo parere di ammissibilità del gruppo di esperti di cui al comma 4 dell'articolo 3, per interventi relativi alle azioni di risanamento e liquidazione di società;
d) acquisisce quote di partecipazione di società i cui progetti, previsti dalla presente legge, siano stati approvati dal comitato".
2. Il comma 2 dell'articolo 3, i commi 1 e 3 dell'articolo 4 e l'articolo 8 della
1. All'onere di lire 200 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno 1991, ivi compreso quello, valutato nel limite del 2 per mille, derivante dall'attuazione dell' articolo 7, comma 1, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.