Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/02/1988 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando [...] |
Art. 2. 1. Gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione realizzati in attuazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio [...] |
Art. 3. 1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, [...] |
Art. 4. 1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonchè quelli adottati in attuazione del [...] |
Art. 5. 1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. [...] |
Art. 6. 1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 [...] |
Art. 7. 1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21e32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, è [...] |
Art. 8. 1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e [...] |
Art. 9. 1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro [...] |
Art. 10. 1. Il comma 14-ter dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal [...] |
Art. 11. 1. Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. [...] |
Art. 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28047 - D.L. 8 febbraio 1988, n. 28 [1].
Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.
(G.U. 9 febbraio 1988, n. 32)
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della
2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del
3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla
4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.
5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.
6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo, fermo restando l'onere per il personale statale o di altri enti pubblici non territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze dalla gestione stralcio mediante restituzione del personale esuberante agli uffici di appartenenza, facendo salve le disposizioni dell'art. 12 della
7. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.
8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della consulenza del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli, i quali riferiscono, sui pareri espressi, alle rispettive assemblee.
9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce trimestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
10. Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.
1. Gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione realizzati in attuazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della
2. Le altre opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione.
3. All'assegnazione degli alloggi provvede il sindaco di Napoli ovvero il sindaco del comune sul cui territorio sono stati realizzati gli insediamenti abitativi, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981.
4. All'assegnazione dei locali commerciali, artigianali ed industriali provvede il sindaco di Napoli, d'intesa, per gli insediamenti extraurbani, con i sindaci dei comuni interessati.
5. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il sindaco di Napoli.
1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'art. 80, secondo comma, dalla
4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.
5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione o di occupazione dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione alloggiativa temporanea, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'art. 84-ter della
1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonchè quelli adottati in attuazione del
1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del
1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del
1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21e32 della
2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della
1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della
1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della
2. Le domande per ottenere i benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 giugno 1988. I progetti esecutivi e tutta la documentazione richiesta dalla
3. Le regioni Basilicata e Campania, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli abitati dei comuni terremotati da consolidare o da trasferire in tutto o in parte, anche a modifica delle disposizioni vigenti in materia.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'art. 3 della
1. Il comma 14-ter dell'art. 6 del
1. Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 22 del