§ 98.1.28047 - D.L. 8 febbraio 1988, n. 28 .
Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/02/1988
Numero:28


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando [...]
Art. 2.      1. Gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione realizzati in attuazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio [...]
Art. 3.      1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, [...]
Art. 4.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonchè quelli adottati in attuazione del [...]
Art. 5.      1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. [...]
Art. 6.      1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 [...]
Art. 7.      1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21e32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, è [...]
Art. 8.      1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e [...]
Art. 9.      1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro [...]
Art. 10.      1. Il comma 14-ter dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal [...]
Art. 11.      1. Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. [...]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28047 - D.L. 8 febbraio 1988, n. 28 [1].

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

(G.U. 9 febbraio 1988, n. 32)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

     2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti dei fondi già stanziati e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonchè, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987.

     3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

     4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

     5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

     6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo, fermo restando l'onere per il personale statale o di altri enti pubblici non territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze dalla gestione stralcio mediante restituzione del personale esuberante agli uffici di appartenenza, facendo salve le disposizioni dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento alle quali la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari.

     7. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

     8. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può avvalersi della consulenza del presidente della giunta regionale della Campania e del sindaco di Napoli, i quali riferiscono, sui pareri espressi, alle rispettive assemblee.

     9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisce trimestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo.

     10. Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 2.

     1. Gli insediamenti abitativi e le relative opere di urbanizzazione realizzati in attuazione del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono trasferiti ai comuni nel cui territorio essi insistono. Fino alla data di consegna al comune interessato, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, assicurano la temporanea gestione tecnica ed amministrativa del patrimonio da trasferire, con onere a carico dei fondi di cui all'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     2. Le altre opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione.

     3. All'assegnazione degli alloggi provvede il sindaco di Napoli ovvero il sindaco del comune sul cui territorio sono stati realizzati gli insediamenti abitativi, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981.

     4. All'assegnazione dei locali commerciali, artigianali ed industriali provvede il sindaco di Napoli, d'intesa, per gli insediamenti extraurbani, con i sindaci dei comuni interessati.

     5. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il sindaco di Napoli.

 

          Art. 3.

     1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonchè le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'art. 80, secondo comma, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonchè delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

     4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

     5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione o di occupazione dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione alloggiativa temporanea, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'art. 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed all'art. 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

 

          Art. 4.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987, nonchè quelli adottati in attuazione del decreto-legge 3 dicembre 1987, n. 492, e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1988. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 6.

     1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti al 30 giugno 1988.

 

          Art. 7.

     1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21e32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

 

          Art. 8.

     1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino alla effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori.

 

          Art. 9.

     1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     2. Le domande per ottenere i benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 giugno 1988. I progetti esecutivi e tutta la documentazione richiesta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1988.

     3. Le regioni Basilicata e Campania, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli abitati dei comuni terremotati da consolidare o da trasferire in tutto o in parte, anche a modifica delle disposizioni vigenti in materia.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, integrate di lire 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

 

          Art. 10.

     1. Il comma 14-ter dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente:"14-ter. Il contributo previsto dall'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato dal 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali, commercialisti, turistiche e di servizi e delle imprese agricole e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purchè appartenenti a comunità montane e dotati di strumenti urbanistici compatibili con le iniziative di insediamento. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64".

 

          Art. 11.

     1. Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, sono estesi anche ai comuni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 11-ter del medesimo decreto.

 

          Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del presente decreto e sono fatti salvi i  rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989.