§ 98.1.28037 - D.L. 3 dicembre 1987, n. 492 .
Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/12/1987
Numero:492


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando [...]
Art. 2.      1. Le opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro [...]
Art. 3.      1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, [...]
Art. 4.      1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987 e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli [...]
Art. 5.      1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. [...]
Art. 6.      1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 [...]
Art. 7.      1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non coperti da garanzia fideiussoria e revocati per qualsiasi causa, è [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28037 - D.L. 3 dicembre 1987, n. 492 [1].

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

(G.U. 4 dicembre 1987, n. 284)

 

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

     2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati ai sensi del comma 1, provvedono altresì, alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previa deliberazione di congruenza, anche per interventi aggiuntivi o sostitutivi nei limiti dei fondi stanziati per il completamento del programma, adottata dal consiglio regionale della Campania per gli interventi compresi nel programma presentato dal presidente della giunta regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli per quelli compresi nel programma presentato dal sindaco di Napoli.

     3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

     4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

     5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative, oltre quelle indicate nel presente articolo, ed all'assunzione o utilizzazione a qualsiasi titolo di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

     6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo, fermo restando l'onere per il personale statale o di altri enti pubblici non territoriali a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, provvedendo al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio, mediante restituzione del personale esuberante agli uffici di appartenenza. Gli atti posti in essere sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

     7. Qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1 si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 2.

     1. Le opere, appena realizzate, sono assunte in consegna, previo collaudo anche provvisorio, dagli enti e dalle amministrazioni competenti in via ordinaria alla loro gestione. Il patrimonio abitativo, con le relative opere di urbanizzazione, è consegnato all'intendenza di finanza di Napoli ed è affidato in temporanea gestione ai comuni sul cui territorio è stato realizzato.

 

          Art. 3.

     1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonchè le zone di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'art. 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonchè delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

     4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

     5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione o di occupazione dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio dell'attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione alloggiativa temporanea, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'art. 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed all'art. 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

 

          Art. 4.

     1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai commissari straordinari del Governo fino al 15 novembre 1987 e sono fatti salvi i rapporti giuridici e gli effetti prodotti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 6.

     1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è differito al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 7.

     1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non coperti da garanzia fideiussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del presente decreto e sono fatti salvi i  rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989.