Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/07/1995 |
Numero: | 272 |
Sommario |
Art. 1. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato |
Art. 2. Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato |
Art. 3. Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico |
Art. 4. Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 69 |
Art. 5. Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria |
Art. 6. Interessi su depositi e conti dello Stato |
Art. 7. Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT |
Art. 8. Operazioni di "Prestito titoli" |
Art. 9. Monete commemorative o celebrative |
Art. 10. Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa |
Art. 11. Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 98 |
Art. 12. Gabinetti dei Ministri |
Art. 13. Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica |
Art. 14. Fondi delle prefetture |
Art. 15. Ente "Colombo '92" in liquidazione |
Art. 16. Entrata in vigore |
§ 98.1.28907 - D.L. 7 luglio 1995, n. 272 [1].
Disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro, nonchè norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria e all'EAGAT
(G.U. 10 luglio 1995, n. 159)
Art. 1. Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
1. Il comma 1 dell'art. 2 della
"1. E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di seguito denominato "Fondo". Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalità previste dalla presente legge, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione".
2. Al comma 2 dell'art. 2 della
“2. L'amministrazione del Fondo di cui al comma 1 è attribuita al Ministro del tesoro, coadiuvato da un Comitato consultivo composto:".
3. Al comma 1 dell'art. 3 della
"h-bis) l'importo fino a lire 30.000 miliardi a valere sull'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 5, della
4. Nell'art. 3 della
"2. Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero del tesoro ai fini della destinazione al Fondo.".
5. L'art. 4 della
"Art. 4 (Criteri e modalità per l'acquisto dei titoli di Stato). -- 1. I conferimenti di cui all'art. 3 sono impiegati dal Fondo nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere a decorrere dal 1° gennaio 1995.
2. Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
3. Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente.
4. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 5, della
Art. 2. Ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
1. Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, è consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Ministero del tesoro.
Art. 3. Trattamento tributario di talune transazioni in titoli ammessi alla trattazione sul mercato telematico
1. L'esenzione prevista dall'art. 1, terzo comma, terzo periodo, del testo di legge delle tasse sui contratti di borsa, approvato con
Art. 4. Impignorabilità del conto di contabilità speciale di cui al
1. Alla contabilità speciale di cui all'art. 30 del regolamento per la fabbricazione e l'emissione dei biglietti di banca, approvato con
Art. 5. Emissione di titoli di Stato da assegnare alla Banca d'Italia in conversione del conto corrente per il servizio di tesoreria
1. L'art. 7 della
"Art. 7. -- 1. L'ammontare dei titoli di cui agli articoli 2 e 3 si aggiunge all'importo massimo di emissione dei titoli pubblici indicato nella
Art. 6. Interessi su depositi e conti dello Stato
1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, gli interessi a favore del Tesoro sui depositi e sui conti, intestati al Ministero del tesoro, nonchè gli interessi sul "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato", di cui all'art. 1, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto anche ai fini dei versamenti in acconto delle ritenute per il 1994.
Art. 7. Disposizioni in materia di partecipazioni ex EAGAT
1. Le partecipazioni azionarie, già appartenenti al soppresso Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, sono trasferite al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro provvede alla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni di cui al comma 1. A tale fine il Ministro del tesoro, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina i criteri per le cessioni, volti a favorire la valorizzazione delle finalità istituzionali, terapeutiche e curative delle aziende interessate, tenuto conto dell'importanza delle stesse per l'economia generale, nonchè per gli interessi turistici e locali. Entro novanta giorni dalla comunicazione della proposta di acquisto, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano ed i comuni interessati, possono esercitare, a parità di condizioni, il diritto di prelazione, direttamente ovvero tramite società partecipate. Le partecipazioni del Centro ittico tarantino campano S.p.a. sono cedute a titolo oneroso alla Regione Campania e ai comuni interessati, dietro loro richiesta, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo scorporo dei beni che si trovano ubicati nella Regione Puglia, da cedere con corrispondenti modalità.
3. Il comitato di liquidazione dell'Ente autonomo gestione aziende termali - EAGAT, di cui all'art. 1-quinquies del
4. Il personale in servizio presso il comitato di liquidazione EAGAT ha facoltà di presentare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, domanda per essere assunto, per le esigenze connesse alla liquidazione del comitato stesso, presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, con la procedura di cui all'art. 10 del
5. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione del comma 4, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'art. 9.
Art. 8. Operazioni di "Prestito titoli"
1. I redditi di capitale corrisposti per le operazioni di finanziamento in valori mobiliari sono soggetti alla ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento, ovvero, se superiore, nella misura pari a quella applicabile ai proventi dei titoli oggetto del contratto che risultino di pertinenza del mutuatario. Detto regime non si applica qualora i predetti proventi siano obbligatoriamente assoggettabili a ritenuta a titolo di acconto nei confronti del mutuante e risultino di pertinenza del mutuatario, nonchè, per i titoli azionari, quando nel periodo di efficacia del contratto vengono pagati i dividendi.
2. Ai fini del presente articolo, per contratto di finanziamento in valori mobiliari si intende il contratto di mutuo di valori mobiliari garantito, nonchè ogni altro contratto che persegue le medesime finalità economiche. A tali contratti si applicano le disposizioni contenute negli articoli 56, primo periodo del comma 3-ter, e 61, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Qualora la garanzia di cui al comma 2 sia costituita da pegno irregolare, agli effetti fiscali i proventi dei beni dati in garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che, durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore pignoratizio non compia su di essi atti di disposizione. Non si considera a tali effetti atto di disposizione la costituzione in garanzia da parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione che i soggetti a favore dei quali la garanzia è costituita non compiano su detti beni atti di disposizione.
4. La ritenuta di cui al comma 1 è operata dal soggetto che corrisponde il reddito di capitale ovvero, se questo non è sostituto d'imposta, da uno degli altri soggetti che comunque interviene nel contratto, anche in qualità di intermediario.
5. Se i redditi di capitale di cui al comma 1 sono corrisposti da soggetti non residenti, essi si considerano redditi di fonte estera ai fini dell'art. 8 del
Art. 9. Monete commemorative o celebrative
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la produzione delle monete a corso legale, di speciale scelta, da cedere, per finalità commemorative o celebrative a privati, enti ed associazioni, la cui coniazione è affidata alla sezione Zecca dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della
2. Con i decreti del Ministro del tesoro che fissano le caratteristiche tecnico-artistiche delle singole emissioni di monete commemorative o celebrative e ne determinano i relativi contingenti di emissione, sono determinati i ricavi netti che l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato versa ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali per ciascuna delle suddette emissioni, commisurati al contingente per le stesse stabilito.
3. Nulla è innovato per quanto attiene alle procedure e alle modalità relative alla produzione delle monete di Stato di ordinaria circolazione.
Art. 10. Modalità di finanziamento delle imprese operanti nel settore della difesa
1. Il comma 5 dell'art. 2 del
"5. Per le finalità di cui al comma 3, il Ministro del tesoro concede contributi in conto capitale in misura pari al 20 per cento del fabbisogno indicato nel programma degli investimenti e comunque nel limite delle risorse disponibili sulla base del presente comma. Ai relativi oneri il Ministero del tesoro provvede mediante la contrazione di mutui decennali con istituzioni creditizie; per il pagamento delle relative rate di ammortamento è autorizzata la spesa annua di lire 20 miliardi con decorrenza dal 1994 e di lire 70 miliardi dal 1995. Al conseguente onere, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1994 ed a lire 90 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.".
Art. 11. Integrazione delle commissioni interministeriali di cui alla
1. Le commissioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, della
2. Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede con i risparmi di spesa derivanti dall'art. 9.
Art. 12. Gabinetti dei Ministri
1. Tra gli enti ed istituti amministrativi di cui all'art. 3, primo comma, del regio
2. Il personale degli enti ed istituti di cui al comma 1 può essere assegnato agli uffici di gabinetto del Ministro con il consenso dell'ente al quale appartiene. Al personale medesimo spetta, a carico dell'amministrazione, ente o istituto di provenienza, l'intero trattamento economico previsto dalla normativa che disciplina il relativo rapporto di impiego.
Art. 13. Ritenute sui compensi ed altri redditi corrisposti dalla Presidenza della Repubblica
1. All'art. 29, quarto comma, del
2. All'art. 20, terzo comma, terzo periodo, del
Art. 14. Fondi delle prefetture
1. I fondi di cui al capitolo 5032 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, destinati alle prefetture, sono accreditati nella contabilità speciale di cui all'art. 1 del
2. All'art. 1, comma 1, del
Art. 15. Ente "Colombo '92" in liquidazione
1. Tra i beni oggetto di cessione ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera i), della
Art. 16. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,