Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.3 disciplina generale |
Data: | 17/08/1999 |
Numero: | 290 |
Sommario |
Art. 1. (Immissione in circolazione delle motoagricole). |
Art. 2. (Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto- legge n. 507 del 1994). |
Art. 3. (Supporto alla programmazione agricola nazionale). |
Art. 4. (Operazioni di credito agrario). |
Art. 5. (Disposizioni integrative). |
Art. 6. (Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici). |
Art. 7. (Registro dei prodotti fitosanitari). |
Art. 8. (Entrata in vigore). |
§ 2.3.231 - L. 17 agosto 1999, n. 290.
Proroga di termini nel settore agricolo.
(G.U. 20 agosto 1999, n. 195).
Art. 1. (Immissione in circolazione delle motoagricole).
1. Il termine di cui al comma 8 dell'articolo 235 del
Art. 2. (Denuncia dei pozzi - Modifica all'articolo 11 del decreto-
1. Il termine per le denunce dei pozzi di cui all'articolo 10 del
2. Per i pozzi ad uso domestico o agricolo, la denuncia e la richiesta di concessione possono effettuarsi anche mediante autocertificazione ai sensi della
3. [1].
Art. 3. (Supporto alla programmazione agricola nazionale).
1. Il termine fissato dall'articolo 14 della
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo.
Art. 4. (Operazioni di credito agrario).
1. A favore delle aziende agricole delle regioni Puglia, Calabria e Sicilia, a prevalente indirizzo olivicolo, condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale, nonché delle cooperative olivicole di conduzione, danneggiate dalla grave crisi di mercato delle olive e dell'olio, sono prorogate fino a dodici mesi le rate delle operazioni di credito agrario, di esercizio e di miglioramento, in scadenza entro il 31 marzo 1998. I medesimi interventi, con le stesse procedure e modalità, si applicano anche a favore delle aziende agricole e delle cooperative olivicole di conduzione di altre regioni con zone a vocazione olivicola, in cui è accertata la grave crisi di mercato delle olive e dell'olio.
2. Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole e le cooperative olivicole di conduzione che traggono da dette produzioni almeno il cinquanta per cento della produzione lorda vendibile.
3. Le rate prorogate sono assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1985.
4. Sulle rate prorogate opera il Fondo interbancario di garanzia, di cui alla
5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilità iscritte all'unità previsionale di base 3.2.2.3 "Fondo di solidarietà nazionale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziata dalla tabella C della
Art. 5. (Disposizioni integrative).
1. [2].
2. I benefíci creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della
3. I benefíci creditizi relativi a mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della
4. Le imprese aggregate per la realizzazione di un progetto integrato di sviluppo di rilevanza nazionale nel settore zootecnico, già ammesse al finanziamento ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 6. (Scarichi di residui degli impianti di trasformazione dei prodotti ittici).
1. Il termine di cui all'articolo 9-bis, comma 4, del
Art. 7. (Registro dei prodotti fitosanitari). [3]
Art. 8. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Modifica il comma 1, art. 11 del
[2] Modifica il comma 1, art. 14 del
[3] Modifica il comma 5, art. 4, del