§ 98.1.27984 - D.L. 27 giugno 1987, n. 243 .
Proroga di termini per il completamento degli interventi straordinari per Napoli ed in materia di calamità naturali.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/06/1987
Numero:243


Sommario
Art. 1.      1. I termini del 28 febbraio 1987 e del 1° marzo 1987 indicati nel comma 14 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla [...]
Art. 2.      1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. [...]
Art. 3.      1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 [...]
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.27984 - D.L. 27 giugno 1987, n. 243 [1].

Proroga di termini per il completamento degli interventi straordinari per Napoli ed in materia di calamità naturali.

(G.U. 27 giugno 1987, n. 148)

 

     Art. 1.

     1. I termini del 28 febbraio 1987 e del 1° marzo 1987 indicati nel comma 14 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono ulteriormente differiti rispettivamente al 30 settembre 1987, ed al 1° ottobre 1987.

     2. Nei rapporti attivi e passivi posti in essere ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge 28 febbraio 1987, n. 52, subentrano, a tutti gli effetti, i commissari straordinari del Governo di cui all'art. 84, terzo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

          Art. 2.

     1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 31 dicembre 1987. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 3.

     1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, è differito al 31 dicembre 1987.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del presente decreto e sono fatti salvi i  rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989.