§ 98.1.28052 - D.L. 12 aprile 1988, n. 115 .
Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/04/1988
Numero:115


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando [...]
Art. 2.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature [...]
Art. 3.      1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, [...]
Art. 4.      1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. [...]
Art. 5.      1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 [...]
Art. 6.      1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia [...]
Art. 7.      1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e [...]
Art. 8.      1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro [...]
Art. 9.      1. Il comma 14-ter dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal [...]
Art. 10.      1. Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. [...]
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28052 - D.L. 12 aprile 1988, n. 115 [1].

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli e altre misure in materia di interventi straordinari dello Stato.

(G.U. 13 aprile 1988, n. 86)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

     2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti dei fondi già stanziati e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonché, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987.

     3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, previo esperimento di gara pubblica, in tutti i casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584.

     4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

     5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

     6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. E' fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento alle quali la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni-stralcio le indennità ricadono a carico dei fondi di cui all'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

     8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

     9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1987) cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

     10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 2.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonchè delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

     2. Il patrimonio abitativo è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

     3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicura la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.

     5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati delle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati.

 

          Art. 3.

     1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonchè le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'art. 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici ed altri manufatti, nonchè delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

     4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

     5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'art. 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato.

 

          Art. 4.

     1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1988. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 5.

     1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 1988 ed al 30 giugno 1988.

 

          Art. 6.

     1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fideiussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

 

          Art. 7.

     1. Il personale convenzionato o distaccato che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino alla effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori.

     2. Quanto stabilito dal comma 1 è valido anche per il personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonchè per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'art. 12 della citata legge n. 730 del 1986.

 

          Art. 8.

     1. A favore dei comuni danneggiati dai fenomeni sismici del gennaio 1988, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, si applicano i benefici e le procedure della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

     2. Le domande per ottenere i benefici di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 30 giugno 1988. I progetti esecutivi e tutta la documentazione richiesta dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentati entro il 31 dicembre 1988.

     3. Le regioni Basilicata e Campania, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli abitati dei comuni terremotati da consolidare o da trasferire in tutto o in parte, anche a modifica delle disposizioni vigenti in materia.

     4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo si fa fronte con le disponibilità finanziarie del fondo di cui all'art. 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, integrate di lire 20 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7759 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.

 

          Art. 9.

     1. Il comma 14-ter dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, è sostituito dal seguente:"14-ter. Il contributo previsto dall'art. 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo delle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi e delle imprese agricole e artigiane, anche in forma associata, che si localizzano in comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale, purchè appartenenti a comunità montane e dotati di strumenti urbanistici compatibili con le iniziative di insediamento. Il contributo grava per intero sui fondi della predetta legge n. 64".

 

          Art. 10.

     1. Gli interventi urgenti previsti dall'art. 1, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, sono estesi anche ai comuni di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 11-ter del medesimo decreto.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del presente decreto e sono fatti salvi i  rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989.