Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/10/1994 |
Numero: | 598 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute [...] |
§ 98.1.26936 - Legge 27 ottobre 1994, n. 598.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, recante provvedimenti finalizzati alla razionalizzazione dell'indebitamento delle società per azioni interamente possedute dallo Stato, nonchè ulteriori disposizioni concernenti l'EFIM ed altri organismi.
(G.U. 29 ottobre 1994, n. 254)
1. Il
2. Restano validi agli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato — Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della razionalizzazione della struttura dell'indebitamento proprio dell'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) S.p.a. e delle società controllate interamente dallo stesso nonchè del raggiungimento dell'obiettivo di progressiva riduzione dei debiti di cui all'intesa tra il Governo italiano e la Commissione delle Comunità europee del 29 luglio 1993, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle stesse società mutui in obbligazioni emesse dalla predetta Cassa, con godimento 1° gennaio 1994, assistite dalla garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi".
All'art. 2:
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Per il triennio 1994-1996, il contributo al Fondo nazionale di garanzia di cui al comma 3 dell'art. 15 della
L'art. 3 è soppresso.
All'art. 11:
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
"2. Le disponibilità del Fondo di cui all'art. 3 della
a) operazioni di consolidamento a medio e lungo termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;
b) investimenti per l'innovazione tecnologica, secondo quanto previsto dall'art. 5 della
2-bis. Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 2 è pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b del