§ 27.7.254 - D.L. 29 ottobre 2025, n. 156.
Misure urgenti in materia economica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:29/10/2025
Numero:156


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A.
Art. 2.  Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria
Art. 3.  Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute
Art. 3 bis.  Disposizioni urgenti per l'utilizzo dei fondi del PNRR da parte degli enti locali
Art. 3 ter.  Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
Art. 3 quater.  Disposizioni in materia di edilizia sanitaria
Art. 4.  Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026
Art. 5.  Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi
Art. 6.  Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa
Art. 6 bis.  Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale
Art. 6 ter.  Cooperazione di polizia in ambito migratorio
Art. 7.  Disposizioni finanziarie
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 27.7.254 - D.L. 29 ottobre 2025, n. 156. [1]

Misure urgenti in materia economica.

(G.U. 29 ottobre 2025, n. 252)

 

Art. 1. Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina e disposizioni concernenti la società Autobrennero S.p.A. [2]

     1. L'autorizzazione di spesa a favore della società Rete ferroviaria italiana (RFI) S.p.A. di cui all'art. 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.400 milioni di euro per il 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma - parte servizi [3].

     2. L'autorizzazione di spesa a favore della società RFI S.p.A. di cui all'art. 1, comma 396, della L. 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di 400 milioni di euro per il 2025 [4].

     3. Nelle more dell'aggiornamento del contratto di programma - parte servizi, la società RFI S.p.A. è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate [5].

     3-bis. All'articolo 1, comma 2-ter, secondo periodo, del decreto-legge 29 giugno 2024, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprendendo, a decorrere dal medesimo periodo, tra i costi operativi, ai soli fini dell'applicazione del presente comma, l'accantonamento annuale nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» [6].

     4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 2. Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria

     1. Le risorse del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025 [7].

     2. Il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025 [8].

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di euro 4.423.830 per l'anno 2025 e di euro 2.026.830 annui a de correre dall'anno 2026 [9].

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 83.523.830 per l'anno 2025 e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7 [10].

 

     Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti, economia dello spazio e salute [11]

     1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di cui al l'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai crono programmi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, a pena di revoca del finanziamento, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 [12].

     2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico esercitata sulle principali specie di interesse zoo tecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025 [13].

     3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024,» sono soppresse [14].

     3-bis. All'articolo 21, comma 5, della legge 13 giugno 2025, n. 89, le parole: «anche se derivato da dolo dell'operatore o dei» sono sostituite dalle seguenti: «cagionato dall'operatore o dai» [15].

     4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale dell'Istituto mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione di Palermo, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile n. 82/2024 del 29 novembre 2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2025, all'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030» [16].

     4-bis. Al fine di consentire il completa mento del nuovo progetto di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici finalizzato all'introduzione di cure salvavita mediante l'adozione di terapie innovative con ioni di carbonio e altre specie ioniche e di far fronte alle spese per l'ultimazione della struttura edilizia, è autorizzata la concessione di un contributo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026 e a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO), a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, assegnate alla regione Lombardia, previo parere favorevole della regione medesima. Ai fini della concessione del contributo, il CNAO presenta al Ministero della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi gore della legge di conversione del presente decreto, il programma degli investi menti da effettuare. Il CNAO presenta alla fine di ogni anno il rendiconto dello stato di avanzamento del progetto. L'erogazione dei contributi è effettuata in base allo stato di avanzamento dei lavori [17].

     4-ter. Le regioni a statuto ordinario che in ciascuno degli ultimi tre anni hanno registrato un saldo positivo di parte corrente di lettera A2, desunto dal prospetto di verifica degli equilibri del rendiconto della gestione formalmente approvato, hanno conseguito l'equilibrio economico-finanziario del bilancio sanitario e hanno rispettato i livelli essenziali di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dall'anno 2026 possono destinare annualmente alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale risorse finanziarie aggiuntive finalizzate all'assunzione di per sonale sanitario con contratti di lavoro a tempo determinato o all'incremento delle prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale del comparto per un importo complessivamente non superiore al 35 per cento della media dei saldi positivi di parte corrente di lettera A2 registrati dalla regione negli ultimi tre anni [18].

     4-quater. Al fine di sostenere la strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 e di favorire la razionalizzazione dell'utilizzo degli immobili in uso alle amministrazioni pubbliche, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, nell'anno 2025, quote dei fondi istituiti dalla società Investimenti immobiliari italiani - società di gestione del risparmio (INVIMIT SGR Spa) ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, per un importo massimo di 170 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 170 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [19].

     4-quinquies. Ai fini dell'acquisto di un acceleratore lineare e del relativo bunker finalizzato alla sua installazione, sono destinati, per l'anno 2026, 4 milioni di euro all'azienda sanitaria provinciale di Agrigento per l'ospedale «San Giovanni di Dio». Agli oneri di cui al presente comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 [20].

     5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 3 bis. Disposizioni urgenti per l'utilizzo dei fondi del PNRR da parte degli enti locali [21]

     1. All'articolo 42 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 3, le parole: ««di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

     b) al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per il completamento degli interventi compresi nel Piano di cui al comma 2 e cofinanziati dal PNRR o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, su autorizzazione del Ministero dell'interno, possono essere utilizzate le economie di progetto relative ad altri interventi ultimati e collaudati di competenza del medesimo ente attuatore compresi nel Piano di cui al comma 2. Qualora gli interventi siano beneficiari di risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del presente decreto, si applica la disciplina del medesimo Fondo».

 

     Art. 3 ter. Disposizioni urgenti per garantire il soddisfacimento di esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica [22]

     1. Al fine di consentire il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riferite ad annualità precedenti al 2025 e non ancora liquidate, è autorizzata la spesa complessiva di 12.341.000 euro per l'anno 2025, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione e in deroga al limite di cui al l'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

     2. Per fronteggiare le contingenti esigenze di servizio, connesse all'attività di soccorso tecnico urgente e alle ulteriori attività istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonchè al correlato addestramento operativo, è autorizzata la spesa di 12.659.000 euro per l'anno 2025 per la corresponsione del compenso per lavoro straordinario dovuto allo svolgi mento di prestazioni lavorative oltre l'ordinario orario di lavoro nel corso dell'anno 2025.

     3. Per il maggiore impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle attività di soccorso tecnico urgente, anche per fronteggiare le emergenze locali di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2025 per la corresponsione di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

     4. Al fine di garantire il soddisfacimento delle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorizzata la spesa complessiva di 61 milioni di euro per l'anno 2025 destinata alla remunera zione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, secondo la seguente ripartizione:

     a) Polizia di Stato: 29,28 milioni di euro;

     b) Arma dei carabinieri: 18,3 milioni di euro;

     c) Corpo della guardia di finanza: 10,98 milioni di euro;

     d) Corpo di polizia penitenziaria: 2,44 milioni di euro.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 89 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

     a) quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 di cembre 2012, n. 234;

     b) quanto a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

     c) quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della quota per interventi del finanziamento annuale di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125;

     d) quanto a 28 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

     e) quanto a 21 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 3 dicembre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per il medesimo importo, acquisite all'erario.

 

     Art. 3 quater. Disposizioni in materia di edilizia sanitaria [23]

     1. Al fine di assicurare il miglioramento dell'offerta ospedaliera e della qualità dei presidi sanitari, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la porzione del compendio immobiliare denominato «Policlinico Umberto I», di proprietà dello Stato, sito in Roma, individuata nell'allegato n. 01 an nesso al presente decreto, è trasferita in proprietà alla regione Lazio, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con vincolo perpetuo di destinazione a servizio ospedaliero pubblico e assicurando le attività dell'azienda ospedaliera universitaria. A decorrere dalla medesima data, l'immobile denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini», di proprietà della regione Lazio, sito in Roma, individuato nell'allegato n. 02 annesso al presente decreto, è trasferito in proprietà allo Stato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. All'attuazione del presente comma provvedono l'Agenzia del demanio e la regione Lazio secondo i rispettivi ordinamenti, mediante l'assunzione in consistenza dei predetti cespiti.

     2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in caso di successiva cessione a qualsiasi titolo dei beni di cui al mede simo comma, qualora il valore di cessione o di scambio risulti maggiore del valore individuato ai sensi del terzo periodo dello stesso comma 1, come aggiornato annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il maggior valore

     a) è riversato integralmente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, se la cessione avviene in favore di un soggetto di cui al l'articolo 1, comma 2, della legge 31 di cembre 2009, n. 196;

     b) per una quota pari al 30 per cento è riversato al Fondo di cui alla lettera a) e per la restante parte è destinato a investimenti in materia sanitaria da realizzare compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, se la cessione avviene in favore di un soggetto diverso da quelli di cui al l'articolo 1, comma 2, della legge 31 di cembre 2009, n. 196.

     3. Gli oneri di custodia e vigilanza del compendio immobiliare denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini» restano a carico della regione Lazio, a valere sul bilancio della medesima, fino alla cantierizzazione degli interventi funzionali alla riqualificazione dell'immobile o alla sua cessione e comunque non oltre il 31 di cembre 2030. Alle medesime condizioni, la regione Lazio continua a percepire gli importi corrispondenti ai canoni relativi ai contratti di locazione con le amministrazioni statali, vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dall'anno 2031, qualora non abbia avuto avvio la cantierizzazione di cui al primo periodo nè si sia proceduto alla cessione del bene di cui al presente comma, ai relativi oneri di custodia e vigilanza si provvede a valere su gli stanziamenti previsti a legislazione vigente in favore dell'Agenzia del demanio nel limite di 2 milioni di euro annui.

     4. La regione Lazio completa entro il 31 dicembre 2028 gli interventi di manutenzione straordinaria in corso sulla porzione dell'immobile denominato «ex Ospedale Carlo Forlanini», individuata nell'allegato n. 03 annesso al presente decreto, sostenendo i relativi oneri.

     5. Le operazioni di trasferimento previste dal presente articolo sono esenti da oneri fiscali.

     6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     7. All'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, alla voce: «Adeguamento e ristrutturazione della rete del sistema dell'emergenza del servizio sanitario regionale della regione Lazio» sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla prima colonna («finalità»), le parole: «del sistema dell'emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «dell'offerta sanitaria e sociosanitaria residenziale»;

     b) alla seconda colonna («Ministero»), la parola: «MEF» è sostituita dalla seguente: «SALUTE»

     8. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare alla finalità di cui al comma 7.

     9. Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;

     b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025 e a 55 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione all'intervento di cui al comma 7 del presente articolo, previsto dall'allegato V annesso alla legge 30 dicembre 2023, n. 213, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026

     1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole: «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni [24].

     2. All'articolo 9-ter, comma 14, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

     b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295»;

     c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e, quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207» [25].

     3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole: «Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026,» sono inserite le seguenti: «allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e per i XIV Giochi paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026"» [26].

     4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventu, e di 3 milioni di euro per l'anno 2025, per il sostegno agli organismi sportivi nazionali di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 di cembre 2018, n. 145. Nell'utilizzo delle risorse destinate alla promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù, la società Sport e Salute S.p.A. assicura il rispetto dei criteri della trasparenza e dell'equilibrio territoriale [27].

     5. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipulazione da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convenzioni funzionali alla messa a disposizione, per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale, pubblico e sociale, e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena PalaItalia Santa Giulia», utilizzata per i giochi Olimpici e Paralimpici in vernali «Milano-Cortina 2026» [28].

     5-bis. Al fine di garantire la disponibilità di impianti sportivi in grado di ospitare eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale per un arco di tempo pluriennale, è autorizzata la corresponsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2026 a favore del comune di Milano, finalizzato alla ristrutturazione dell'impianto natatorio olimpionico comunale «Daniela Samuele», da realizzare, a pena di revoca del contributo, entro il 31 dicembre 2026. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica [29].

     6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto, il cui territorio sia ad una distanza non superiore a trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, calcolata sul percorso stradale tra queste ultime e la casa comunale del comune interessato, possono istituire l'imposta di soggiorno o incrementarne l'ammontare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate nel proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dal l'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

     a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

     b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento de gli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» [30].

     7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di determinazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6 [31].

     7-bis. Per garantire un regolare, efficace ed efficiente svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», gli enti locali nel cui territorio si svolgono gli eventi sportivi sono autorizzati a riconoscere, nel periodo di svolgimento dei medesimi, l'esenzione dal pagamento dell'imposta di soggiorno per i componenti della «famiglia olimpica», con ciò intendendosi gli atleti e i loro familiari nonchè le persone facenti parte dello staff e delle delegazioni delle federazioni sportive partecipanti [32].

     7-ter. In ragione dello straordinario rilievo dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per il settore del turismo, il Ministero del turismo può avvalersi, fino al 30 giugno 2026, del personale della società ALES - Arte lavoro e servizi Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [33].

     7-quater. Il comma 11 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, è sostituito dal seguente:

     «11. Per lo svolgimento delle sue funzioni è attribuito alla Società un corrispettivo fino al limite massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture desunto dal quadro economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al comma 12. L'ammontare di tale corrispettivo è incluso nella voce 'oneri di investimentò compresa nel quadro economico di ciascun progetto delle opere di cui al comma 2. Per lo svolgimento diretto da parte della Società delle attività previste nelle voci di spesa afferenti ai servizi di ingegneria e architettura del quadro economico degli interventi è attribuito alla medesima Società un ulteriore corrispettivo, nel limite delle somme previste nei quadri economici destinate ai predetti servizi. Qualora tali servizi siano affidati a soggetti terzi, si applicano le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» [34].

     7-quinquies. Per gli impianti a fune rientranti nel piano complessivo delle opere da realizzare in funzione delle olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2023, il nulla osta ai fini della sicurezza, di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è rilasciato dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Le amministra zioni competenti provvedono alle attività di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [35].

     8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 102.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7 [36].

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi

     1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, è assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.

     2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, è attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei debiti relativi alle medesime obbligazioni [37].

     3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA è concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, previsto dall'articolo 243-ter del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti pro quota dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazioni di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancato versamento delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero del l'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 [38].

     4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7 [39].

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

     «5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, è assegnata all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonchè a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34, nonchè i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in corso su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione italiana della Croce Rossa e ai Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione nello stato passivo, passati in giudicato e liquidati, sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.» [40].

     2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2014, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato [41].

     3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territo riali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalità già previste dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 [42].

 

     Art. 6 bis. Disposizioni urgenti per la chiusura della gestione commissariale di Roma Capitale [43]

     1. Dopo il comma 932-ter dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono inseriti i seguenti: «932-quater. In relazione alla conclusione delle attività straordinarie della gestione commissariale, disposta con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione dell'accertamento definitivo del debito pregresso del comune di Roma ai sensi del comma 932, è autorizzata la spesa di 548,2 milioni di euro per l'anno 2025 in favore di Roma Capitale. Il fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato complessivamente di 548,2 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro per l'anno 2030, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e 28,2 milioni di euro per l'anno 2048. Nel bilancio di Roma Capitale, le risorse di cui al primo periodo sono vincolate, in termini di competenza e di cassa, alle seguenti destinazioni:

     a) al rimborso del debito finanziario della gestione commissariale trasferito a Roma Capitale, per un importo pari a 48,2 milioni di euro;

     b) agli oneri derivanti dal contenzioso trasferito dalla gestione commissariale, previo accantonamento in un apposito fondo per il contenzioso, per un importo pari a 500 milioni di euro.

     932-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 932-quater, pari a 548,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, si provvede:

     a) quanto a 500 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     b) quanto a 48,2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

     c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2030, a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2047 e a 28,2 milioni di euro per l'anno 2048, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

 

     Art. 6 ter. Cooperazione di polizia in ambito migratorio [44]

     1. Per la realizzazione di un pro gramma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi non appartenenti all'Unione europea d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, stabilito dal Ministero dell'interno d'in tesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5, e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.178.031.830 per l'anno 2025 e a euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui al l'articolo 1, comma 511, della legge 27 di cembre 2006, n. 296:

     c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

     d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

     e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 27,792 milioni di euro;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;

     h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 26,167 milioni di euro;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;

     i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'arti colo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

     l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

     m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al l'articolo 1, comma 5-bis, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

     o) quanto a euro 726.105.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a de correre dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, nella misura indicata nell'allegato n. 1 al presente decreto;

     o-bis) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite nel suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-sexies, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 [45].

     2. Ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 3, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, 3-ter, comma 5, 3-quater, comma 9, 4, comma 5-bis, 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 2, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono mediante utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente [46].

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     ALLEGATI 01 - 02 - 03 [47]

 

     Allegato n. 1 [48]

     (Articolo 7, comma 1, lettera o

 

Importi in euro in termini di competenza e cassa

 

Stato di previsione

2025

A decorrere dal 2026

MISSIONE/programma

 

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

 

 

 

 

23. Fondi da ripartire (33)

 

 

23.1 Fondi da assegnare (1)

170.000.000

 

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

553.708.000

 

 

 

 

Ministero dell’università e della ricerca

 

 

 

 

 

1. Ricerca e innovazione (17)

 

 

1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)

 

1.526.830

2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

 

 

2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)

2.397.000

500.000

 

 

 

 

 

 

TOTALE

726.105.000

2.026.830

 

 

 

 

Decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156. (TESTO ORIGINALE)

Misure urgenti in materia economica.

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti per esigenze economiche e finanziarie;

     Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure urgenti in favore delle imprese e delle attività economiche, nonchè in materia di investimenti;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 2025;

     Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

     Art. 1. Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa in favore di RFI S.p.A. e per la ricostruzione dell'Ucraina

     1. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.400 milioni di euro per l'anno 2025, per la manutenzione straordinaria nell'ambito del contratto di programma parte servizi.

     2. L'autorizzazione di spesa a favore di RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025.

     3. Nelle more dell'aggiornamento del Contratto di Programma parte servizi, RFI è autorizzata all'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 per le finalità ivi indicate.

     4. Al fine di consentire l'erogazione di un contributo a fondo perduto pari a 40 milioni di euro a favore dell'Economic Resilience Action (ERA) Program della International Finance Corporation (IFC), con l'obiettivo di sostenere il settore privato ucraino durante e dopo il conflitto e di rafforzare le potenzialità di intervento dell'IFC a beneficio delle imprese italiane, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 582, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2025.

     5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.840 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 2. Rifinanziamenti in favore dei giovani, dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione e della formazione universitaria

     1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 75,6 milioni di euro per l'anno 2025.

     2. Il Fondo di cui all'articolo 239, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di 3,5 milioni di euro per l'anno 2025.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è incrementata di euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2025. Conseguentemente, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 2.026.830 euro annui a decorrere dal medesimo anno 2025.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 81.126.830 per l'anno 2025 e euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 3. Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, investimenti e salute

     1. Al fine di allineare i cronoprogrammi procedurali degli interventi ricompresi nei programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ai cronoprogrammi finanziari, gli obiettivi finali individuati nei medesimi cronoprogrammi procedurali sono raggiunti, pena la revoca delle risorse, entro il termine massimo del 31 dicembre 2026, oppure, qualora successiva al medesimo anno, entro il 31 dicembre dell'ultima annualità di iscrizione nel bilancio dello Stato delle risorse allo scopo previste a legislazione vigente. Fermo restando quanto previsto al primo periodo, all'eventuale aggiornamento degli obiettivi intermedi si provvede con uno o più decreti ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 59 del 2021.

     2. Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativi al settore agricolo, al fine di rendere maggiormente efficace l'attività di miglioramento genetico sulle principali specie di interesse zootecnico, è autorizzata la spesa di 1,9 milioni di euro per l'anno 2025.

     3. All'articolo 1, comma 276, lettera a), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «individuate dal Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale, in termini di residui per gli anni dal 2019 al 2022 e di competenza per gli esercizi finanziari 2023 e 2024» sono soppresse.

     4. Al fine di sostenere la transizione nel nuovo ospedale ISMETT, di cui all'Accordo per la coesione 2021-2027 per la Regione Siciliana del 27 maggio 2024, approvato dalla Giunta regionale, da ultimo, il 23 gennaio 2025 e alla delibera CIPESS del 29 novembre 2024, all'articolo 1, comma 607, della legge 31 dicembre 2014, n. 190, le parole: «31 dicembre 2025», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2030».

     5. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 4. Disposizioni urgenti per lo sport e lo svolgimento dei XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»

     1. All'articolo 5, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, le parole «euro 79.362.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.» sono sostituite dalle seguenti: «euro 123.770.367 per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive olimpiche e paralimpiche, e una somma pari a un massimo di euro 15.200.000 per gli interventi, anche temporanei, necessari al completamento delle opere essenziali allo svolgimento delle suddette competizioni.».

     2. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 14, lettera a), è sostituito dal seguente «quanto a 193.041.490 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, rivenienti dall'abrogazione del comma 12 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

     b) il comma 14, lettera b), è sostituito dal seguente «quanto a 308.628.265 euro per l'anno 2025, a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo culturale Spa rivenienti dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295»;

     c) il comma 14, lettera c), è sostituito dal seguente «quanto a 22.562.500 euro per l'anno 2025 a valere sulle somme disponibili presso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa e quanto a 95.125.000 euro per l'anno 2026 e a 40 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente utilizzo, delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 618, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dell'articolo 1, comma 266, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

     3. All'articolo 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo le parole «Al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026,» sono inserite le seguenti: «allo svolgimento dei controlli antidoping per i XXV Giochi olimpici invernali e dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

     4. Le risorse destinate alla società Sport e Salute S.p.A., ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2025, per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e dei nuovi giochi della gioventù.

     5. È autorizzato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2025, per assicurare, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 1, comma 4-bis del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 96, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 119, la stipula da parte del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri di convezioni funzionali alla messa a disposizione per eventi sportivi di interesse nazionale e internazionale e per un arco di tempo pluriennale, dell'«Arena PalaItalia Santa Giulia», utilizzato per i giochi Olimpici e Paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

     6. Nell'anno 2026, in occasione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026», i comuni della Lombardia e del Veneto il cui territorio di pertinenza sia ad una distanza non superiore ai trenta chilometri rispetto alle sedi di gara, possono incrementare, con le modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 5 euro per notte di soggiorno. Il maggior gettito derivante dall'incremento dell'imposta di soggiorno incassato nell'anno 2026:

     a) per il 50 per cento è destinato agli impieghi previsti dall'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

     b) per il 50 per cento è acquisito dal bilancio dello Stato, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026».

     7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del turismo e il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, da emanare entro il 31 marzo 2026, sono definite le modalità di individuazione e di acquisizione al bilancio dello Stato del maggior gettito di cui al comma 6.

     8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 4 e 5 del presente articolo, pari a euro 99.608.000 per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 5. Disposizioni urgenti per la definizione di contenziosi

     1. Al fine di far fronte alle esigenze emerse nell'anno 2025, è assegnato un contributo, fino all'importo massimo di 110 milioni di euro per l'anno 2025, al Ministero della salute, da destinare al pagamento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti a sentenze di condanna giudiziali e a transazioni.

     2. Ai fini del riequilibrio strutturale, ai comuni capoluogo di città metropolitana che hanno terminato il periodo di risanamento finanziario quinquennale decorrente dalla prima annualità del bilancio stabilmente riequilibrato, per i quali alla data del 31 luglio 2025 risulta approvato il rendiconto della gestione dell'organo straordinario della liquidazione e che sono destinatari di sentenze di condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) per inadempimento di obbligazioni di pagamento, riconosciute da provvedimenti giudiziari, è attribuito dal Ministero dell'interno, per l'anno 2025, previa istanza dell'ente interessato, un contributo fino all'importo massimo di 40 milioni di euro, nei limiti dell'importo dei medesimi debiti.

     3. Ai comuni aderenti al Consorzio Azienda Servizi Ambiente ASA è concessa un'anticipazione, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro, per l'anno 2025, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da destinare al pagamento dei debiti contratti nei confronti del Consorzio. L'anticipazione è concessa con decreto del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nei limiti dell'importo dei debiti pro-quota dei comuni aderenti al Consorzio, su istanza dei singoli Comuni ed è restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di dieci anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2013, n. 33, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 7.

 

     Art. 6. Disposizioni urgenti in materia di riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa

     1. All'articolo 8 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. La somma di euro 21.522.800, a valere sulle somme disponibili in conto residui nello stato di previsione del Ministero della Salute, viene riconosciuta all'Ente strumentale alla Croce rossa italiana in liquidazione coatta amministrativa, che provvede ai trasferimenti, in proporzione ai fondi ricevuti, a favore dei Comitati Provinciali o Locali e loro aventi causa nonchè a favore dell'Associazione Nazionale della Croce rossa italiana, avuto riguardo ai crediti iscritti nello stato passivo alla data dell'entrata in vigore della norma. I crediti già ammessi allo stato passivo a favore dell'Associazione Nazionale della Croce Rossa italiana, ammontanti a euro 2.807.220,34, nonchè i crediti a favore dei Comitati locali e provinciali o loro aventi causa, ammontanti a euro 18.715.579,66, sono pertanto estinti dalla massa passiva per la somma complessiva di euro 21.522.800, salvo eventuale conguaglio da restituire, in sede di rendicontazione, al Ministero della Salute a seguito del contenzioso in essere su alcuni cronologici. I cronologici afferenti all'Associazione della Croce Rossa italiana e dei Comitati Provinciali e Locali e loro aventi causa, presenti alla data dell'entrata in vigore della presente norma nello stato passivo passati in giudicato e liquidati sono cancellati d'ufficio dallo stesso stato passivo a cura del Commissario Liquidatore.».

     2. Ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i residui attivi e passivi aventi causa giuridica negli anni 2012 e 2013, afferenti alle gestioni stralcio, di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Ministro della salute 16 aprile 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2014, n. 135, sono di competenza dei Comitati Provinciali, Locali o loro aventi causa che a far data dal 1° gennaio 2014 hanno assunto la personalità giuridica di diritto privato.

     3. I crediti accertati dalla procedura liquidatoria a carico dei singoli comitati territoriali della Croce Rossa italiana, accertati nella massa attiva alla data di entrata in vigore della presente norma, si intendono estinti a titolo definitivo con la cancellazione delle relative partite contabili con le modalità già previste dall'articolo 16, comma 2-bis, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 17.

 

     Art. 7. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, comma 2, 4, commi 1, 4 e 5 e 5, commi 1 e 2, del presente decreto, pari a euro 2.172.634.830 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

     a) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

     b) quanto a 210 milioni di euro per l'anno 2025, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

     c) quanto a 65 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1-quater, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

     d) quanto a 48 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 23 ottobre 2025, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

     e) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

     f) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

     g) quanto a euro 352.026.830 per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 101,382 milioni di euro;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 27,792 milioni di euro;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 41,009 milioni di euro;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 14,323 milioni di euro;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 10,962 milioni di euro;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per euro 769.000;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 5,311 milioni di euro;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 13,407 milioni di euro;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 8,470 milioni di euro;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 21.063.830;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 41,221 milioni di euro;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 6,580 milioni di euro;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 24,574 milioni di euro;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 25,210 milioni di euro;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 9,953 milioni di euro;

     h) quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando:

     1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 79,345 milioni di euro;

     2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 26,167 milioni di euro;

     3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 21,163 milioni di euro;

     4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 16,491 milioni di euro;

     5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 15,593 milioni di euro;

     6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 4,109 milioni di euro;

     7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 14,667 milioni di euro;

     8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 9,834 milioni di euro;

     9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3,876 milioni di euro;

     10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 15,907 milioni di euro;

     11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 22,485 milioni di euro;

     12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 318.000;

     13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 44.000;

     14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 28,369 milioni di euro;

     15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 11,632 milioni di euro;

     i) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

     l) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136;

     m) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

     n) quanto a 1,9 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101;

     o) quanto a euro 723.708.000 per l'anno 2025 ed euro 2.026.830 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, come indicate nell'allegato n. 1 al presente decreto.

     2. Ad eccezione di quanto previsto al comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono mediante utilizzo delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato n. 1

     (Articolo 7, comma 1, lettera o

 

Importi in euro in termini di competenza e cassa

 

Stato di previsione

2025

A decorrere dal 2026

MISSIONE/programma

 

 

 

Ministero dell’economia e delle finanze

 

 

 

 

 

23. Fondi da ripartire (33)

 

 

23.1 Fondi da assegnare (1)

170.000.000

 

23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

553.708.000

 

 

 

 

Ministero dell’università e della ricerca

 

 

 

 

 

1. Ricerca e innovazione (17)

 

 

1.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22)

 

1.526.830

2. Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)

 

 

2.1 Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore (1)

 

500.000

 

 

 

 

 

 

TOTALE

723.708.000

2.026.830

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 dicembre 2025, n. 191.

[2] Rubrica così sostituita dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[11] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[15] Comma inserito dalla L. di conversione.

[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[17] Comma inserito dalla L. di conversione.

[18] Comma inserito dalla L. di conversione.

[19] Comma inserito dalla L. di conversione.

[20] Comma inserito dalla L. di conversione.

[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[23] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[27] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[28] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[29] Comma inserito dalla L. di conversione.

[30] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[32] Comma inserito dalla L. di conversione.

[33] Comma inserito dalla L. di conversione.

[34] Comma inserito dalla L. di conversione.

[35] Comma inserito dalla L. di conversione.

[36] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[37] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[38] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[39] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[40] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[42] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[43] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[44] Articolo inserito dalla L. di conversione.

[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[46] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[47] Allegati inseriti dalla L. di conversione.

[48] Allegato così modificato dalla L. di conversione.