Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 24/01/2015 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Banche popolari |
Art. 2. Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento |
Art. 2 bis. Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei [...] |
Art. 3. Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa |
Art. 4. Piccole e medie imprese innovative |
Art. 5. Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali |
Art. 6. Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri |
Art. 7. Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese |
Art. 7 bis. Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria |
Art. 8. Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI |
Art. 8 bis. Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese |
Art. 8 ter. Modifica all'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in materia di garanzie in favore delle imprese fornitrici di [...] |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 12.6.137 - D.L. 24 gennaio 2015, n. 3. [1]
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
(G.U. 24 gennaio 2015, n. 19)
Art. 1. Banche popolari
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione o di esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.» [2];
b) all'articolo 29:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia nè è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel Titolo IV, Capo I, Sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
2) il comma 3 è abrogato;
c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31 (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni, le relative modifiche statutarie nonchè le diverse determinazioni di cui all'articolo 29, comma 2-ter, sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purchè all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.» [3];
d) all'articolo 150-bis:
1) al comma 1, le parole: «banche popolari e alle» sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»;
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del
2-bis. Gli statuti delle società per azioni risultanti dalla trasformazione delle banche popolari di cui al comma 2 o da una fusione cui partecipino una o più banche popolari di cui al medesimo comma 2 possono prevedere che fino al termine indicato nello statuto, in ogni caso non successivo a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nessun soggetto avente diritto al voto può esercitarlo, ad alcun titolo, per un quantitativo di azioni superiore al 5 per cento del capitale sociale avente diritto al voto, salva la facoltà di prevedere limiti più elevati. A tal fine, si considerano i voti espressi in relazione ad azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite società controllate, società fiduciarie o interposta persona e quelli espressi in ogni altro caso in cui il diritto di voto sia attribuito, a qualsiasi titolo, a soggetto diverso dal titolare delle azioni; le partecipazioni detenute da organismi di investimento collettivo del risparmio, italiani o esteri, non sono mai computate ai fini del limite. Il controllo ricorre nei casi previsti dall'articolo 23 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In caso di violazione delle disposizioni del presente comma, la deliberazione assembleare eventualmente assunta è impugnabile ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, se la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza tale violazione. Le azioni per le quali non può essere esercitato il di-ritto di voto non sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea [5].
Art. 2. Norme sul trasferimento dei servizi di pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento [6]
1. Il presente articolo reca la disciplina sulla trasferibilità dei servizi di pagamento connessi al conto di pagamento detenuto da un consumatore presso un prestatore di servizi di pagamento verso un altro prestatore di servizi di pagamento secondo quanto previsto al capo III della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
2. Ai fini del presente articolo, per «servizio di trasferimento» si intende il trasferimento, su richiesta del consumatore, da un prestatore di servizi di pagamento ad un altro, delle informazioni su tutti o su alcuni ordini permanenti di bonifico, addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento, o il trasferimento dell'eventuale saldo positivo da un conto di pagamento di origine a un conto di pagamento di destinazione, o entrambi, con o senza la chiusura del conto di pagamento di origine.
3. I prestatori di servizi di pagamento forniscono il servizio di trasferimento tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i consumatori che intendono aprire o che sono titolari di un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di pagamento.
4. Il servizio di trasferimento è avviato dal prestatore di servizi di pagamento ricevente su richiesta del consumatore. A tale fine, il consumatore rilascia al prestatore di servizi di pagamento ricevente una specifica autorizzazione all'esecuzione del servizio di trasferimento.
5. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente esegue il servizio di trasferimento entro il termine di dodici giorni lavorativi dalla ricezione dell'autorizzazione del consumatore. Nel caso in cui il conto abbia due o più titolari, l'autorizzazione è fornita da ciascuno di essi.
6. Attraverso l'autorizzazione il consumatore:
a) fornisce al prestatore di servizi di pagamento trasferente e al prestatore di servizi di pagamento ricevente il consenso specifico a eseguire ciascuna delle operazioni relative al servizio di trasferimento, per quanto di rispettiva competenza;
b) identifica specificamente i bonifici ricorrenti in entrata, gli ordini permanenti di bonifico e gli ordini relativi ad addebiti diretti per l'addebito in conto che devono essere trasferiti;
c) indica la data a partire dalla quale gli ordini permanenti di bonifico e gli addebiti diretti devono essere eseguiti o addebitati a valere sul conto di pagamento di destinazione. Tale data è fissata ad almeno sei giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento ricevente riceve i documenti trasferiti dal prestatore di servizi di pagamento trasferente.
7. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni previste dall'articolo 1 del
8. Il prestatore di servizi di pagamento ricevente è responsabile dell'avvio e della gestione della procedura per conto del consumatore. Il consumatore può chiedere al prestatore di servizi di pagamento ricevente di effettuare il trasferimento di tutti o di alcuni bonifici in entrata, ordini permanenti di bonifico o ordini di addebito diretto. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce al prestatore di servizi di pagamento ricevente tutte le informazioni necessarie per riattivare i pagamenti sul conto di pagamento di destinazione. Con riguardo alla forma dell'autorizzazione si applica l'articolo 117, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
9. Per l'inosservanza di quanto stabilito ai sensi del presente articolo si applicano le sanzioni previste dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonchè il comma 8 del medesimo articolo 144. Si applica il titolo VIII del medesimo testo unico di cui al
10. Per il periodo di sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente consentono gratuitamente al consumatore l'accesso alle informazioni che lo riguardano rilevanti per l'esecuzione del servizio di trasferimento e relative agli ordini permanenti e agli addebiti diretti in essere presso il medesimo prestatore di servizi di pagamento.
11. Il prestatore di servizi di pagamento trasferente fornisce le informazioni richieste dal prestatore di servizi di pagamento ricevente e relative all'elenco degli ordini permanenti in essere relativi a bonifici e le informazioni disponibili sugli ordini di addebito diretto che vengono trasferiti e ai bonifici ricorrenti in entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto di pagamento del consumatore nei precedenti tredici mesi, senza addebito di spese a carico del consumatore o del prestatore di servizi di pagamento ricevente.
12. Se nell'ambito del servizio di trasferimento il consumatore richiede la chiusura del conto di pagamento di origine, si applica l'articolo 126-septies, commi 1 e 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.
13. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prestatore di servizi di pagamento trasferente e il prestatore di servizi di pagamento ricevente non addebitano spese al consumatore per il servizio di trasferimento.
14. I prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei consumatori a titolo gratuito informazioni riguardanti il servizio di trasferimento. Il contenuto delle informazioni e le modalità con cui queste sono messe a disposizione del consumatore sono disciplinati ai sensi dei capi I e II-bis del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
15. Il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, è effettuato senza oneri e spese per il consumatore. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Consob e la Banca d'Italia, adotta disposizioni di attuazione del presente comma e, in deroga a quanto stabilito nel periodo precedente, può stabilire che, per il trasferimento dei titoli depositati presso un depositario centrale estero o non assoggettati al regime di dematerializzazione, al consumatore possano essere addebitate le spese sostenute in diretta conseguenza del necessario intervento di un soggetto terzo [8].
16. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento inadempiente è tenuto a indennizzare il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
17. All'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso tramite internet ai servizi bancari».
18. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono definiti i criteri per la quantificazione dell'indennizzo di cui al comma 16 nonchè le modalità e i termini per l'adeguamento alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo. In sede di prima attuazione, i decreti di cui al primo periodo sono emanati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I prestatori di servizi di pagamento si adeguano alle disposizioni del presente articolo sulla trasferibilità dei servizi di pagamento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
19. I commi 584 e 585 dell'articolo 1 della
Art. 2 bis. Attuazione dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di agevolazione dell'apertura di un conto transfrontaliero da parte dei consumatori [9]
1. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento o del conto corrente presso un istituto bancario o un prestatore di servizi di pagamento di uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui ha sede l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento che riceve la richiesta di trasferimento fornisce al consumatore, in seguito alla sua richiesta e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva 2014/92/ UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, la seguente assistenza:
a) fornire gratuitamente al consumatore un elenco di tutti gli ordini permanenti di bonifico e degli addebiti diretti ordinati dal debitore al momento attivi, ove disponibile, e le informazioni disponibili sui bonifici in entrata ricorrenti e sugli addebiti diretti ordinati dal creditore eseguiti sul conto del consumatore medesimo nei precedenti tredici mesi. Tale elenco non comporta per il nuovo prestatore di servizi di pagamento alcun obbligo di attivare servizi che non fornisce;
b) trasferire l'eventuale saldo positivo del conto detenuto dal consumatore sul conto di pagamento o sul conto corrente aperto o detenuto dal consumatore presso il nuovo prestatore di servizi di pagamento, purchè tale richiesta contenga informazioni complete che consentano l'identificazione del nuovo prestatore di servizi di paga-mento e del conto del consumatore;
c) chiudere il conto detenuto dal consumatore.
Art. 3. Esercizio del credito a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana da parte della Cassa depositi e prestiti Spa [10]
1. Al fine di rafforzare l'attività della società Cassa depositi e prestiti Spa a supporto delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, la medesima società, direttamente o tramite la società SACE Spa, svolge il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto. L'attività può essere esercitata anche attraverso una diversa società controllata, previa autorizzazione della Banca d'Italia.
2. All'articolo 8, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 4. Piccole e medie imprese innovative
1. Per «piccole e medie imprese innovative», di seguito «PMI innovative», si intendono le PMI, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE, società di capitali, costituite anche in forma cooperativa, che possiedono i seguenti requisiti:
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
c) le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili ; nel computo sono incluse le spese per acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, op-pure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa [11].
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
a) ragione sociale e codice fiscale;
b) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
c) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
d) oggetto sociale;
e) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca, sviluppo e innovazione;
f) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a società fiduciarie e holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
g) elenco delle società partecipate;
h) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI, esclusi eventuali dati sensibili;
i) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
l) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
m) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
n) numero dei dipendenti;
o) sito internet [12].
4. Le informazioni di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornate entro il 30 giugno di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui ai commi 2 e 3 [13].
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese [14].
6-bis. La PMI innovativa inserisce le informazioni di cui al comma 4 nella piattaforma informatica startup.registroimprese.it in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 2, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 6, anche ai fini di cui al comma 2 [15].
7. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui al comma 1, le PMI innovative sono cancellate dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 2, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'articolo 2189, terzo comma, del codice civile, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 6 [16].
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Alle PMI innovative si applicano gli articoli 26, fatto salvo l'obbligo del pagamento dei diritti di segreteria dovuti per adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese nonchè del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 27, 30, commi 6, 7 e 8, e 32 del
9-bis. [Alle PMI innovative che operano sul mercato da più di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, l'articolo 29 del
9-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al cinquanta per cento della somma investita dal contri-buente nel capitale sociale di una o più PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in PMI innovative; la detrazione si applica alle sole PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento ed è concessa ai sensi del
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al
0a) all'articolo 1:
1) al comma 5-novies, le parole: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative» sono sostituite dalle seguenti: «portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative e per le PMI innovative» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, delle PMI innovative e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in start-up innovative o in PMI innovative, come individuati, rispettivamente, dalle lettere e) e f) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014»;
2) dopo il comma 5-decies è inserito il seguente:
«5-undecies. Per "piccola e media impresa innovativa" o "PMI innovativa" si intende la PMI definita dall'articolo 4, comma 1, del
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e le PMI innovative»;
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «e PMI innovative»;
2) al comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
3) al comma 2, dopo le parole: «start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative»;
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: «start-up innovative» sono aggiunte le seguenti: «, dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative».
c-bis) all'articolo 100-ter, comma 2, dopo le parole: «start-up innovativa» sono inserite le seguenti: «o della PMI innovativa» [21];
c-ter) all'articolo 100-ter, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. In alternativa a quanto stabilito dall'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 36, comma 1-bis, del
a) la sottoscrizione o l'acquisto possono essere effettuati per il tramite di intermediari abilitati alla resa di uno o più dei servizi di investimento previsti dall'articolo 1, comma 5, lettere a), b) ed e); gli intermediari abilitati effettuano la sottoscrizione o l'acquisto delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti che abbiano aderito all'offerta tramite portale;
b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati comunicano al registro delle imprese la loro titolarità di soci per conto di terzi, sopportando il relativo costo; a tale fine, le condizioni di adesione pubblicate nel portale devono espressa-mente prevedere che l'adesione all'offerta, in caso di buon fine della stessa e qualora l'investitore decida di avvalersi del regime alternativo di cui al presente comma, comporti il contestuale e obbligatorio conferimento di mandato agli intermediari incaricati affinchè i medesimi:
1) effettuino l'intestazione delle quote in nome proprio e per conto dei sottoscrittori o degli acquirenti, tenendo adeguata evidenza dell'identità degli stessi e delle quote possedute;
2) rilascino, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea nè a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;
3) consentano ai sottoscrittori e agli acquirenti che ne facciano richiesta di alienare le quote secondo quanto previsto alla lettera c) del presente comma;
4) accordino ai sottoscrittori e agli acquirenti la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'intestazione diretta a se stessi delle quote di loro pertinenza;
c) la successiva alienazione delle quote da parte di un sotto-scrittore o acquirente ai sensi della lettera b), numero 3), avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario; la scritturazione e il trasferimento non comportano costi o oneri nè per l'acquirente nè per l'alienante; la successiva certificazione effettuata dall'intermediario, ai fini dell'esercizio dei diritti sociali, sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.
2-ter. Il regime alternativo di trasferimento delle quote di cui al comma 2-bis deve essere chiaramente indicato nel portale, ove è altresì prevista apposita casella o altra idonea modalità per esercitare l'opzione ovvero indicare l'intenzione di applicare il regime ordinario di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile e all'articolo 36, comma 1-bis, del
2-quater. Ferma restando ogni altra disposizione della Parte II, Titolo II, Capo II, l'esecuzione di sottoscrizioni, acquisti e alienazioni di strumenti finanziari emessi da start-up innovative e da PMI innovative ovvero di quote rappresentative del capitale delle medesime, effettuati secondo le modalità previste alle lettere b) e c) del comma 2-bis del presente articolo, non necessita della stipulazione di un con-tratto scritto a norma dell'articolo 23, comma 1. Ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore, acquirente o alienante deve essere indicato nel portale dell'offerta, con separata e chiara evidenziazione delle condizioni praticate da ciascuno degli intermediari coinvolti, nonchè in apposita sezione del sito internet di ciascun intermediario. In difetto, nulla è dovuto agli intermediari.
2-quinquies. Trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del
10-bis. Al solo fine di favorire l'avvio di attività imprenditoriale e con l'obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l'atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dagli articoli 24 e 25 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
10-ter. Il Ministero dello sviluppo economico istituisce nel proprio sito internet istituzionale un portale nel quale sono indicati tutti i documenti e le informazioni necessari per accedere ai bandi di finanziamento pubblici e privati diretti e indiretti in favore delle piccole e medie imprese innovative di cui al presente articolo e delle start-up innovative di cui al comma 2 dell'articolo 25 del decreto-
11. All'articolo 25, del citato
a) al comma 2, primo periodo, le parole: «di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
11-bis. È istituito, entro il 30 luglio 2015, presso il Ministero dello sviluppo economico, un portale informatico che raccoglie tutti gli interventi normativi relativi al settore delle start-up innovative (SUI). Il portale informatico deve fornire chiare informazioni rispetto alle modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno offerte al settore dalle strutture governative, indicando anche gli enti di riferimento preposti come interlocutori dei vari utilizzatori. Il portale deve altresì contenere una sezione dedicata ai territori, nella quale siano indicati tutti i riferimenti regionali e locali, con particolare attenzione ad una mappatura dettagliata degli incubatori e delle strutture di sostegno alle start-up stesse. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [25].
11-ter. Al
a) all'articolo 25, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) è costituita da non più di sessanta mesi»;
b) all'articolo 26, comma 8, secondo periodo, le parole: «quarto anno» sono sostituite dalle seguenti: «quinto anno» [26].
11-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 11-ter, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, a 16,9 milioni di euro per l'anno 2016, a 11,1 milioni di euro per l'anno 2017, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2018 e a 6,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015, a 13,8 milioni di euro per l'anno 2016, a 8 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
b) quanto a 1 milione di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del pro-gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia [27].
11-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [28].
11-sexies. All'articolo 25 del
a) al comma 12, lettera e), dopo la parola: «holding» sono in-serite le seguenti: «ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della
b) al comma 16, il terzo periodo è soppresso [29].
11-septies. All'articolo 32, comma 7, del
11-octies. In deroga alle vigenti disposizioni, le partecipazioni assunte nel capitale delle imprese beneficiando dell'anticipazione finanziaria di cui agli articoli 103 e 106 della
11-novies. Dopo il numero 7 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
«7-bis. Per le start-up innovative, di cui all'articolo 25 del
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
12-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati le modalità di attuazione delle agevolazioni di cui al comma 9 [34].
12-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 9 del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea; alla richiesta provvede il Ministero dello sviluppo economico [35].
Art. 5. Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali [36]
1. All'articolo 1 della
0a) al comma 37, dopo la parola: «irrevocabile» sono aggiunte le seguenti: «e rinnovabile» [37];
a) al comma 39, al primo periodo, le parole: «funzionalmente equivalenti ai brevetti» sono sostituite dalle seguenti: «, da disegni e modelli» e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del
b) al comma 41, dopo le parole: «contratti di ricerca stipulati con» sono inserite le seguenti: «società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con»;
c) il comma 42 è sostituito dal seguente: «42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.»;
d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).»;
e) al comma 44, le parole: «di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e» sono soppresse.
2. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del
3. Nel caso in cui le finalità di cui al comma 2 siano realizzate a valere sul contributo di cui all'articolo 1, comma 578, della
3-bis. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia predispone apposite linee guida da trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze. Decorsi trenta giorni dalla ricezione delle linee guida, in mancanza di osservazioni da parte delle amministrazioni vigilanti, le stesse si intendono approvate [40].
4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 6. Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri
1. All'articolo 26, comma 5-bis, del
Art. 7. Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese
1. L'articolo 15 del
«Articolo 15 (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese). - 1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la "Società") per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale e occupazionale, anche attraverso la predisposizione di piani di sviluppo e di investimento che consentano il raggiungimento delle prospettive industriali e di mercato di cui al comma 1. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali , ivi compresi gli enti previdenziali in quota minoritaria. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.
4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.
5. I soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine più breve possibile, dopo il superamento della situazione di temporaneo squilibrio patrimoniale o finanziario, e comunque entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti. Il Ministro dello sviluppo economico presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attività della Società, comprendente il monitoraggio delle iniziative in corso.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa , anche con riguardo ai diritti dei soggetti che non si avvalgono della garanzia, nonchè gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Il decreto è comunicato ai competenti organi dell'Unione europea.
8. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del
Art. 7 bis. Garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria [42]
1. Al comma 2 dell'articolo 2-bis del
2. Al fine dell'integrazione delle risorse iscritte nel bilancio dello Stato destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato per i debiti contratti da imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 21 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del
b) quanto a 21 milioni di euro per l'anno 2016, mediante utilizzo del fondo di parte capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8. Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI
1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del
2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con integrazioni al decreto di cui al comma 5 dell'articolo 2 del
2-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito non bancario da parte delle piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 8 bis. Potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese [45]
1. All'articolo 1, comma 1, lettera b), del
2. Il quarto periodo del comma 53 dell'articolo 1 della
3. Il diritto alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della
Art. 8 ter. Modifica all'articolo 2-bis del
1. All'articolo 2-bis del
«2-bis. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente articolo è riconosciuta priorità di istruttoria e di delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richiesta si intende accolta».
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di avviare il processo di adeguamento al sistema bancario agli indirizzi europei per renderlo competitivo ed elevare il livello di tutela dei consumatori e di favorire lo sviluppo dell'economia del Paese, promuovendo una maggiore patrimonializzazione delle imprese italiane ed il concorso delle piccole e medie imprese nei processi di innovazione del sistema produttivo;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni volte a favorire l'incremento degli investimenti, l'attrazione dei capitali e degli investitori istituzionali esteri, nonchè favorire lo sviluppo del credito per l'export;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio e dei Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Banche popolari
1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Nelle banche popolari il diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del socio, è limitato secondo quanto previsto dalla Banca d'Italia, anche in deroga a norme di legge, laddove ciò è necessario ad assicurare la computabilità delle azioni nel patrimonio di vigilanza di qualità primaria della banca. Agli stessi fini, la Banca d'Italia può limitare il diritto al rimborso degli altri strumenti di capitale emessi.»;
b) all'articolo 29:
1) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.
2-ter. In caso di superamento del limite di cui al comma 2-bis, l'organo di amministrazione convoca l'assemblea per le determinazioni del caso. Se entro un anno dal superamento del limite l'attivo non è stato ridotto al di sotto della soglia nè è stata deliberata la trasformazione in società per azioni ai sensi dell'articolo 31 o la liquidazione, la Banca d'Italia, tenuto conto delle circostanze e dell'entità del superamento, può adottare il divieto di intraprendere nuove operazioni ai sensi dell'articolo 78, o i provvedimenti previsti nel titolo IV, capo I, sezione I, o proporre alla Banca centrale europea la revoca dell'autorizzazione all'attività bancaria e al Ministro dell'economia e delle finanze la liquidazione coatta amministrativa. Restano fermi i poteri di intervento e sanzionatori attribuiti alla Banca d'Italia dal presente decreto legislativo.
2-quater. La Banca d'Italia detta disposizioni di attuazione del presente articolo.»;
2) il comma 3 è abrogato;
c) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
«Articolo 31. (Trasformazioni e fusioni). - 1. Le trasformazioni di banche popolari in società per azioni o le fusioni a cui prendano parte banche popolari e da cui risultino società per azioni sono deliberate:
a) in prima convocazione, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, purchè all'assemblea sia rappresentato almeno un decimo dei soci della banca;
b) in seconda convocazione, con la maggioranza di due terzi dei voti espressi, qualunque sia il numero dei soci intervenuti all'assemblea.
2. In caso di recesso resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2-ter.
3. Si applicano gli articoli 56 e 57.»;
d) all'articolo 150-bis:
1) al comma 1, le parole: "banche popolari e alle" sono soppresse;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Alle banche popolari non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2349, secondo comma, 2512, 2513, 2514, 2519, secondo comma, 2522, 2525, primo, secondo, terzo e quarto comma, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, e quarto comma, 2540, secondo comma, 2542, secondo e quarto comma, 2543, primo e secondo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies, terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.»;
3) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2539, primo comma, del codice civile, gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio; in ogni caso, questo numero non è inferiore a 10 e non è superiore a 20.»;
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, le banche popolari autorizzate al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si adeguano a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 29, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotti dal presente articolo, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi del medesimo articolo 29.
Art. 2. Portabilità conti correnti
1. Gli istituti bancari e i prestatori di servizi di pagamento, in caso di trasferimento di un conto di pagamento, adottano e concludono la procedura di cui all'articolo 10, paragrafi da 2 a 6, della direttiva n. 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, entro i termini ivi previsti, senza oneri e spese di portabilità a carico del cliente.
2. In caso di mancato rispetto delle modalità e dei termini di cui al comma 1, l'istituto bancario o il prestatore di servizi di pagamento è tenuto a risarcire il cliente in misura proporzionale al ritardo e alla disponibilità esistente sul conto di pagamento al momento della richiesta di trasferimento.
3. In caso di richiesta di trasferimento del conto di pagamento, unitamente alla richiesta di trasferimento di strumenti finanziari, di ordini di pagamento e di ulteriori servizi e strumenti ad esso associati, la portabilità si conclude senza ulteriori oneri e spese per il consumatore.
4. All'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Le banche e gli intermediari finanziari rendono noti gli indicatori che assicurano la trasparenza informativa alla clientela, quali l'indicatore sintetico di costo e il profilo dell'utente, anche attraverso gli sportelli automatici e gli strumenti di accesso remoto ai servizi bancari.».
Art. 3. SACE
1. Al fine di rafforzare l'attività di SACE S.p.A. a supporto dell'export e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana e la sua competitività rispetto alle altre entità che operano con le stesse finalità sui mercati internazionali, SACE S.p.A. è autorizzata a svolgere il proprio intervento anche attraverso l'esercizio del credito diretto, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Tale attività è svolta previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle normative internazionali, europee e nazionali in materia. SACE S.p.A. in conformità alla citata normativa, definisce le modalità operative più idonee relativamente a quanto previsto nel presente articolo.
Art. 4. Piccole e medie imprese innovative
1. All'articolo 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al
a) la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
b) la certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili;
c) l'assenza di possesso di azioni quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
d) l'assenza di iscrizione al registro speciale previsto all'articolo 25, comma 8, del
e) almeno due dei seguenti requisiti:
1) volume di spesa in ricerca e sviluppo in misura uguale o superiore al 3 per cento della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto di beni immobili. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'articolo 25, comma 5, del
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al quinto della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a un terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.».
2. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui le PMI innovative devono essere iscritte; la sezione speciale del registro delle imprese consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per le PMI innovative: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet, ai rapporti con gli altri attori della filiera.
3. L'iscrizione avviene a seguito di presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:
a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) curriculum vitae dei soci e del personale la cui prestazione lavorativa è connessa all'attività innovativa delle PMI;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale;
m) sito internet.
4. Le informazioni di cui al comma 3 sono aggiornate entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 3.
5. Le informazioni di cui al comma 3 sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le PMI innovative assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.
6. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale delle PMI innovative attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 5-undecies, del
7. Entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 5-undecies, del
8. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
9. Alle PMI innovative così come definite dall'articolo 1, comma 5-undecies, del
10. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazioni finanziarie di cui al
a) alla rubrica del capo III-quater, del titolo III, della Parte II, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti: "e le PMI innovative";
b) all'articolo 50-quinquies:
1) alla rubrica, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti: "e PMI innovative";
2) al comma 1, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative";
3) al comma 2, dopo le parole: "start-up innovative" sono inserite le seguenti: ", per le PMI innovative, per gli organismi di investimento collettivo del risparmio e per le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative";
c) all'articolo 100-ter, comma 1, dopo le parole: "start-up innovative" sono aggiunte le seguenti: ", dalle PMI innovative, dagli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative".
11. All'articolo 25, del citato
a) al comma 2, primo periodo, le parole: "di diritto italiano ovvero una Societas Europea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del
12. All'onere derivante dal comma 9, valutato in 7 milioni di euro per l'anno 2015, in 39,6 milioni di euro per l'anno 2016 e in 26,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 5. Modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dai beni immateriali e credito d'imposta per acquisto beni strumentali nuovi
1. All'articolo 1 della
a) al comma 39, al primo periodo, le parole: "funzionalmente equivalenti ai brevetti" sono sostituite dalle seguenti: ", da disegni e modelli" e il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso in cui i redditi siano realizzati nell'ambito di operazioni intercorse con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, gli stessi possono essere determinati sulla base di un apposito accordo conforme a quanto previsto dall'articolo 8 del
b) al comma 41, dopo le parole: "contratti di ricerca stipulati con" sono inserite le seguenti: "società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con";
c) il comma 42 è sostituito dal seguente: "42. La quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra:
a) i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale di cui al comma 39;
b) i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene.";
d) dopo il comma 42 è inserito il seguente: "42-bis. L'ammontare di cui alla lettera a) del comma 42 è aumentato di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del trenta per cento del medesimo ammontare di cui alla predetta lettera a).";
e) al comma 44, le parole: "di individuare le tipologie di marchi escluse dall'ambito di applicazione del comma 39 e" sono soppresse.
2. Al fine di diffondere l'innovazione e di stimolare la competitività del sistema produttivo, in particolare delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, anche attraverso le forme previste dall'articolo 4, comma 9, del presente decreto, provvede a:
a) sistematizzare a scopi informativi e di vendita i risultati della ricerca scientifica e tecnologica svolta negli enti pubblici di ricerca, le competenze scientifico-tecnologiche e le infrastrutture di ricerca presenti negli enti stessi;
b) istituire un sistema per la commercializzazione dei brevetti registrati da università, da enti di ricerca e da ricercatori del sistema pubblico e disponibili per l'utilizzazione da parte delle imprese;
c) fungere da tramite tra le imprese per lo scambio di informazioni e per la costituzione di reti tecnologiche o di ricerca tra esse.
3. Gli enti pubblici di ricerca sono tenuti a fornire alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia le informazioni necessarie per gli scopi di cui al comma 2, lettera a). La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia è tenuta a retrocedere i proventi derivanti dalla vendita o dalla cessione del diritto d'uso di un brevetto o di un altro titolo di proprietà intellettuale, al netto dei costi, all'ente pubblico di ricerca di provenienza del brevetto stesso, che le abbia conferito mandato per la vendita o la cessione. Le università possono stipulare accordi, contratti e convenzioni con la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia per la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, secondo le modalità previste dal presente articolo per gli enti pubblici di ricerca. Al fine di diffondere l'innovazione nel sistema delle piccole e medie imprese, la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia può stipulare accordi, convenzioni e contratti, comunque denominati, con il sistema camerale, con le associazioni delle imprese, con i distretti industriali e con le reti d'impresa. Le funzioni previste dai commi 2 e 3, sono svolte dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 36,9 milioni di euro per l'anno 2016, in 33,3 milioni di euro per l'anno 2017, 40,3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
Art. 6. Prestito indiretto per investitori istituzionali esteri
1. All'articolo 26, comma 5-bis, del
Art. 7. Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese
1. L'articolo 15 del
"Articolo 15. (Società di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese). - 1. Il Governo, al fine dell'istituzione di una società per azioni (di seguito, la "Società") per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese con sede in Italia, promuove la sottoscrizione del capitale da parte di investitori istituzionali e professionali. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia (di seguito, le "Imprese") che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Società opera secondo i principi di economicità e convenienza propri degli operatori privati di mercato, anche mediante l'utilizzo di strumenti finanziari e veicoli societari e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, salva l'eventuale concessione di garanzie onerose di cui al comma 4.
2. La Società ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Società può investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi.
3. Il capitale della Società è sottoscritto da investitori istituzionali e professionali. La sottoscrizione del capitale azionario della Società, con eventuale emissione di azioni anche di diversa categoria, come l'apporto al patrimonio netto tramite strumenti finanziari di diversa tipologia avviene nel quadro di un progetto ad esecuzione progressiva. L'articolazione delle categorie di azioni e delle tipologie di strumenti finanziari e la definizione dell'organizzazione del governo societario sono volte a favorire la raccolta delle risorse fra investitori di tipologia diversificata (di seguito, gli "Investitori"). Per lo stesso fine alcune categorie di investitori possono avvalersi della garanzia dello Stato nel limite delle risorse di cui al successivo comma 8. Agli azionisti che non si avvalgono della garanzia dello Stato sono riconosciuti i particolari diritti previsti dallo statuto della Società.
4. Gli azionisti che si avvalgono della garanzia dello Stato riconoscono allo Stato un corrispettivo per la garanzia, orientato al mercato in conformità alla normativa della UE in materia, anche a valere sulla quota degli utili ad essi distribuiti.
5. I soggetti che concorrono alla gestione della Società operano in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto agli Investitori. L'organizzazione dei flussi informativi è indirizzata alla trasparenza dei processi e alla responsabilizzazione dei soggetti coinvolti negli stessi.
6. Obiettivo della Società è la cessione delle partecipate ovvero il trasferimento dei beni e rapporti oggetto del singolo investimento entro il termine stabilito dallo statuto. La società deve distribuire almeno i due terzi degli utili prodotti.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definite le caratteristiche e la quota massima di coperture della garanzia, i criteri e le modalità di concessione ed escussione della garanzia stessa e gli obblighi verso lo Stato dei soggetti che si avvalgono della garanzia. Lo schema di decreto è trasmesso ai competenti organi dell'Unione europea per gli eventuali assensi.
8. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 37, comma 6, del
Art. 8. Ricorso facoltativo alla provvista CDP per banche e intermediari finanziari che erogano finanziamenti alle PMI
1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[3] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[4] Comma già modificato dall'art. 11 del
[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[6] Articolo sostituito dalla L. di conversione.
[7] Comma così modificato dall'art. 2 del
[8] Comma così sostituito dall'art. 2 del
[9] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[10] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 3 del
[15] Comma inserito dall'art. 3 del
[16] Comma così sostituito dall'art. 40 del
[17] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 68, della
[18] Comma inserito dalla L. di conversione e abrogato dall'art. 1, comma 68, della
[19] Comma inserito dall'art. 38 del
[20] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[21] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[22] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[23] Comma inserito dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 65, della
[24] Comma inserito dalla L. di conversione.
[25] Comma inserito dalla L. di conversione.
[26] Comma inserito dalla L. di conversione.
[27] Comma inserito dalla L. di conversione.
[28] Comma inserito dalla L. di conversione.
[29] Comma inserito dalla L. di conversione.
[30] Comma inserito dalla L. di conversione.
[31] Comma inserito dalla L. di conversione.
[32] Comma inserito dalla L. di conversione.
[33] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 1, comma 68, della
[34] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 68, della
[35] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 1, comma 68, della
[36] Rubrica così modificata dalla L. di conversione.
[37] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[38] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[39] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[40] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[41] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[42] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[43] Comma così sostituito dalla L. di conversione.
[44] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[45] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[46] Articolo inserito dalla L. di conversione.