§ 29.1.280 - D.L. 15 novembre 2023, n. 161.
Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.1 cooperazione economica
Data:15/11/2023
Numero:161


Sommario
Art. 1.  Piano Mattei
Art. 2.  Cabina di regia per il Piano Mattei
Art. 3.  Compiti della Cabina di regia
Art. 4.  Struttura di missione
Art. 5.  Relazione annuale al Parlamento
Art. 6.  Disposizione finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 29.1.280 - D.L. 15 novembre 2023, n. 161. [1]

Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano.

(G.U. 15 novembre 2023, n. 267)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di potenziare le iniziative di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, al fine di promuovere lo sviluppo economico e sociale e di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari;

     Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di rafforzare il coordinamento delle iniziative pubbliche e private, anche finanziate o garantite dallo Stato italiano, rivolte a Stati del Continente africano;

     Ritenuta la rilevanza strategica del nesso tra sviluppo sociale ed economico condiviso e responsabilità compartecipate per la stabilità e la sicurezza, quale fondamento di rapporti duraturi di reciproco beneficio tra Italia e Stati del Continente africano;

     Ritenuta la necessità e l'urgenza di definire un piano complessivo per lo sviluppo della collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano, che si inserisca nella più ampia strategia italiana di tutela e promozione della sicurezza nazionale in tutte le sue dimensioni, inclusa quella economica, energetica, climatica, alimentare e della prevenzione e del contrasto ai flussi migratori irregolari;

     Vista, altresì, l'esigenza di un piano che persegua la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, volto a promuovere uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza e che favorisca la condivisione e la partecipazione degli Stati africani interessati all'individuazione, alla definizione e all'attuazione degli interventi previsti dal piano, nonchè l'impegno compartecipato alla stabilità e alla sicurezza regionali e globali;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2023;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della cultura, della salute, del turismo, per i rapporti con il Parlamento, per la pubblica amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie, per la protezione civile e le politiche del mare, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, per lo sport e i giovani, per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, per le disabilità e per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa;

 

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Piano Mattei

     1. Al fine di rafforzare la collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, è adottato il Piano strategico Italia-Africa: Piano Mattei, di seguito denominato "Piano Mattei", documento programmatico-strategico volto a promuovere lo sviluppo in Stati africani. Le Commissioni parlamentari si esprimono con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l'espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Piano è approvato anche in assenza del parere [2].

     2. Il Piano Mattei individua ambiti di intervento e priorità di azione, con particolare riferimento ai seguenti settori: cooperazione allo sviluppo, promozione delle esportazioni e degli investimenti, istruzione, formazione superiore e formazione professionale, ricerca e innovazione, salute, agricoltura e sicurezza alimentare, approvvigionamento e sfruttamento sostenibile delle risorse naturali, incluse quelle idriche ed energetiche, tutela dell'ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici, ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture anche digitali, partenariato nel settore aerospaziale, valorizzazione e sviluppo del partenariato energetico anche nell'ambito delle fonti rinnovabili, dell'economia circolare e del riciclo, sostegno all'imprenditoria e in particolare a quella giovanile e femminile, promozione dell'occupazione, turismo, cultura, prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e gestione dei flussi migratori legali [3].

     3. Il Piano Mattei prevede strategie territoriali riferite a specifiche aree del Continente africano, anche differenziate a seconda dei settori di azione.

     4. Il Piano Mattei ha durata quadriennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza.

     5. Le amministrazioni statali conformano le attività di programmazione, di valutazione di impatto e di attuazione delle politiche pubbliche di propria competenza al Piano Mattei con le modalità previste dagli ordinamenti di settore, nell'ambito delle competenze stabilite dalla normativa vigente [4].

 

     Art. 2. Cabina di regia per il Piano Mattei

     1. È istituita la Cabina di regia per il Piano Mattei, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con funzioni di vicepresidente, dagli altri Ministri, dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale delegato in materia di cooperazione allo sviluppo, dal Vice Ministro delle imprese e del made in Italy delegato in materia di promozione e valorizzazione del made in Italy nel mondo, dal Vice Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica delegato in materia di politiche e attività relative allo sviluppo sostenibile, dal presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dal direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, dal presidente dell'ICE-Agenzia italiana per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nonchè da un rappresentante della società Cassa depositi e prestiti S.p.A., uno della società SACE S.p.A. e uno della società Simest S.p.A. Della Cabina di regia fanno, altresì, parte rappresentanti di imprese a partecipazione pubblica, di imprese industriali, della Conferenza dei rettori delle università italiane, del sistema dell'università e della ricerca, della società civile e del Terzo settore nonchè rappresentanti di enti pubblici o privati, esperti nelle materie trattate, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto [5].

     2. Su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia è convocata e presieduta dal vicepresidente [6].

     3. Per la partecipazione alla Cabina di regia, ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati [7].

     4. Il segretariato della Cabina di regia è assicurato dalla struttura di missione di cui all'articolo 4.

 

     Art. 3. Compiti della Cabina di regia

     1. Ferme restando le funzioni di indirizzo e di coordinamento dell'attività del Governo spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia:

     a) coordina, nel quadro della tutela e della promozione degli interessi nazionali, le attività di collaborazione tra l'Italia e Stati del Continente africano svolte, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle amministrazioni pubbliche che compongono la Cabina medesima [8];

     a-bis) promuove le attività di incontro tra i rappresentanti della società civile, imprese e associazioni italiane e africane con lo scopo di agevolare le iniziative di collaborazione territoriale e promozione di attività di sviluppo [9];

     b) finalizza il Piano Mattei e i relativi aggiornamenti;

     c) monitora, anche ai fini del suo aggiornamento, l'attuazione del Piano Mattei [10];

     d) approva la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5;

     e) promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo, gli enti pubblici nazionali e territoriali e ogni altro soggetto pubblico e privato interessato;

     f) promuove iniziative finalizzate all'accesso a risorse messe a disposizione dall'Unione europea e da organizzazioni internazionali, incluse le istituzioni finanziarie internazionali e le banche multilaterali di sviluppo;

     g) coordina le iniziative di comunicazione relative all'attuazione del Piano Mattei.

 

     Art. 4. Struttura di missione

     1. Per le finalità di cui al presente decreto, è istituita, a decorrere dal 1° dicembre 2023, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione alla quale è preposto un coordinatore e che è articolata in due uffici di livello dirigenziale generale, compreso quello del coordinatore, e in due uffici di livello dirigenziale non generale. Il coordinatore è individuato tra gli appartenenti alla carriera diplomatica, posto in posizione di fuori ruolo [11].

     2. La struttura di missione svolge le seguenti attività:

     a) assicura supporto al Presidente del Consiglio dei ministri per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente all'attuazione del Piano Mattei e ai suoi aggiornamenti;

     b) assicura supporto al Presidente e al vicepresidente della Cabina di regia nell'esercizio delle rispettive funzioni;

     c) cura il segretariato della Cabina di regia;

     d) predispone la relazione annuale al Parlamento di cui all'articolo 5.

     3. La struttura di missione è composta da due unità dirigenziali di livello generale, tra cui il coordinatore, da due unità dirigenziali di livello non generale e da quindici unità di personale non dirigenziale. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e tra il personale dei Ministeri e di altre amministrazioni pubbliche, autorità indipendenti, enti o istituzioni, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il predetto contingente di personale non dirigenziale può essere, altresì, composto da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle amministrazioni centrali dello Stato in base a rapporto regolato mediante convenzioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 193.410 per l'anno 2023 e di euro 2.320.903 annui a decorrere dall'anno 2024.

     4. Alla struttura di missione è assegnato un contingente di esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, che prestano la propria attività a titolo gratuito con rimborso delle spese di missione. Per le spese di missione di cui al primo periodo nonchè per le attività della struttura di missione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di euro 41.667 per l'anno 2023 e di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024 [12].

     5. Il personale della struttura di missione non appartenente alla Presidenza del Consiglio dei ministri è collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Per la durata del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. Il trattamento economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303 del 1999.

     6. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, ivi compreso quello di coordinatore della struttura di missione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

 

     Art. 5. Relazione annuale al Parlamento

     1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmette alle Camere la relazione sullo stato di attuazione del Piano Mattei, approvata dalla Cabina di regia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d). La relazione indica altresì le misure volte a migliorare l'attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l'efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti [13].

 

     Art. 6. Disposizione finanziaria

     1. Agli oneri derivanti dall'articolo 4, pari ad euro 235.077 per l'anno 2023 e ad euro 2.820.903 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 11 gennaio 2024, n. 2.

[2] Comma così sostituito dalla L. di conversione.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[8] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[9] Lettera inserita dalla L. di conversione.

[10] Lettera così modificata dalla L. di conversione.

[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.

[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.