Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 38. Edilizia e urbanistica |
Capitolo: | 38.10 lavori pubblici |
Data: | 31/03/2023 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a. |
Art. 2. Rapporto di concessione |
Art. 3. Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera |
Art. 3 bis. Procedure espropriative relative all'opera |
Art. 4. Disposizioni finali |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 38.10.629 - D.L. 31 marzo 2023, n. 35. [1]
Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
(G.U. 31 marzo 2023, n. 77)
Art. 1. Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.
1. Alla
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonchè altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano le società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a., la Regione siciliana e la Regione Calabria, nonchè, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.» [2];
2) il secondo periodo è abrogato;
a-bis) all'articolo 1, terzo comma, le parole: «delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS» sono sostituite dalle seguenti: «delle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.» [3];
b) all'articolo 2:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione siciliana e un membro designato congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione siciliana; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.» [4];
2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale è determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.»;
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «alla società R.F.I. S.p.a.»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari, che sono a carico della società R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente» [5];
d) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 3 bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al
2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Il commissario opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo, del
e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, nel limite massimo di 500.000 euro annui, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti, d'intesa con la Regione siciliana e la Regione Calabria, tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza. La Regione Calabria e la Regione siciliana si esprimono entro quindici giorni dalla richiesta dell'intesa di cui al terzo periodo; decorso tale termine, l'intesa si intende acquisita» [7];
f) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.
Art. 2. Rapporto di concessione
1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito denominata: «società concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della
3. Al fine di determinare la composizione dell'azionariato della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede a sottoscrivere, entro il 31 dicembre 2023, compiendo ogni atto a tal fine necessario, un aumento di capitale della società allo stesso riservato, di importo pari alle risorse di cui all'articolo 1, comma 493, della
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, per l'anno 2023, al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per i successivi esercizi finanziari, gli aumenti di capitali possono essere sottoscritti nei limiti delle autorizzazioni di spesa previste per legge [11].
5. All'articolo 1, comma 493, della
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della legge 17 dicembre n. 1158, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze sono autorizzati a stipulare con la società concessionaria e con i soci di cui all'articolo 1, primo comma, della medesima
8. Per le finalità di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata
a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato anche per fasi costruttive [16];
c) il nuovo piano economico-finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonchè gli introiti e contributi a favore della concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggio per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso dalla società R.F.I. S.p.a., determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti dalla società R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2 [17].
8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), nel limite massimo delle risorse disponibili a legislazione vigente per la realizzazione della stessa, ivi incluse quelle acquisite dalla società a titolo di aumento di capitale sociale nel corso del 2023, è rideterminato, escludendo gli oneri finanziari funzionali alla remunerazione dei capitali apportati dall'investitore privato, in quanto non previsti nell'impianto finanziario di cui al presente decreto, e gli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto, e comprendendo l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del
8-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2022 fino alla data della deliberazione di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, l'adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari all'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui ai commi 8-quater e 8-quinquies del presente articolo [19].
8-quater. Ai fini di cui al comma 8-ter, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi dalle società R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. Ai fini della determinazione della variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo si procede calcolando il rapporto tra:
a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti nell'anno 2023;
b) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara i prezzi determinati sulla base delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021 [20].
8-quinquies. All'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater si applica una decurtazione pari alla media delle percentuali di ribasso registrate in esito all'aggiudicazione delle gare relative ai quattro progetti di cui al predetto comma 8-quater [21].
8-sexies. L'importo aggiornato del contratto con il contraente generale in caso di stipulazione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, come determinato ai sensi dei commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies e fermo restando il limite di cui all'articolo 4, comma 5, è sottoposto, prima della stipula del relativo atto aggiuntivo, all'asseverazione in merito all'applicazione dei criteri di cui ai predetti commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies rilasciata da uno o più soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [22].
Art. 3. Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera
1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a) alle norme tecniche per le costruzioni NTC2018, di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, e alle conseguenti modifiche alla modellazione geologica e alla caratterizzazione geotecnica;
b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salve deroghe;
d) alla compatibilità ambientale;
e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sul progetto definitivo approvato dal Consiglio di amministrazione della società il 29 luglio 2011 [23].
3. La relazione di cui al comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della
4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del
5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalità istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della
6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorità competente provvede con le modalità previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi ai sensi del comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) per l'approvazione i seguenti atti e documenti [27]:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenute assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [28];
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;
d) il piano economico-finanziario di cui all'articolo 2, comma 8 [29];
e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, da adottarsi entro il 31 dicembre 2024 con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato [30].
9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del citato
10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).
11. All'approvazione del progetto esecutivo e delle relative varianti si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 3 bis. Procedure espropriative relative all'opera [33]
1. Con riguardo alle procedure espropriative previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
2. Le modalità operative di attivazione del cassetto virtuale e le modalità di deposito degli atti di cui all'articolo 12 del testo unico di cui al
3. Nel fascicolo virtuale sono pubblicati:
a) l'identificazione dei soggetti attivi dell'espropriazione ai sensi dell'articolo 3 del citato testo unico di cui al
b) i provvedimenti di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e di dichiarazione della pubblica utilità;
c) il piano particellare di esproprio, completo di parte grafica e descrittiva;
d) i documenti di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, del citato testo unico di cui al
e) una relazione con i criteri di quantificazione degli oneri, diretti e indiretti, di esproprio e occupazione;
f) le comunicazioni di avvio del procedimento;
g) i decreti di accesso, occupazione ed esproprio;
h) le ordinanze di pagamento e di deposito, ai sensi dell'articolo 26 del citato testo unico di cui al
3-bis. All'avvenuta sottoscrizione degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, la società Stretto di Messina S.p.a. ovvero il contraente generale sono autorizzati a stipulare, entro trenta giorni dalla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, con i proprietari e con gli usufruttuari delle unità immobiliari individuate dal piano particellare di esproprio relativo alla stessa opera, l'atto di cessione del bene o del diritto reale con gli effetti di cui all'articolo 45, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
3-ter. Ai pieni proprietari da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano stipulato gli atti di cessione di cui al comma 3-bis, è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli stessi, un'indennità determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 15 per cento. Per il caso di cessione di immobile adibito ad abitazione principale del proprietario è inoltre riconosciuta un'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa, fino a un importo massimo di 40.000 euro, da quantificare sulla base delle circostanze del caso concreto, al fine di tenere conto delle spese per l'acquisto degli arredi e di ogni altra spesa accessoria per la ricollocazione abitativa. All'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa hanno diritto anche i locatari che comprovino il relativo titolo con un contratto di locazione regolarmente registrato da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nel caso in cui il proprietario o il locatario non provi la residenza nell'immobile da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'indennità aggiuntiva di ricollocazione abitativa è ridotta a 10.000 euro [35].
3-quater. Agli usufruttuari delle unità immobiliari di cui al comma 3-bis è corrisposta, nel termine di trenta giorni dalla trascrizione degli atti di cessione, una quota dell'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, calcolata utilizzando i coefficienti di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 21 dicembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2023, con corrispondente diminuzione della quota liquidata al nudo proprietario. Resta fermo quanto previsto al comma 3-ter per l'indennità di ricollocazione abitativa [36].
3-quinquies. Le disposizioni dei commi 3-bis, 3-ter e 3-quater si applicano anche per gli immobili indicati dal piano particellare di esproprio che ospitano la sede operativa di imprese. In tale caso l'indennità di cui al comma 3-ter, primo periodo, è determinata tenendo conto del valore venale dell'immobile maggiorato del 9 per cento per le aree coperte e del 3 per cento per le aree scoperte. Al fine di assicurare la ripresa delle attività economiche, alle imprese di cui al primo periodo è inoltre corrisposta un'indennità per ristorare la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali ovvero la spesa per il loro recupero e trasferimento. L'autorità espropriante provvede al pagamento dell'indennità di cui al terzo periodo entro trenta giorni dal deposito di una perizia giurata che attesti l'entità e la congruità della spesa, anche tenuto conto dei valori residui di ammortamento [37].
3-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con risorse proprie del bilancio della società Stretto di Messina S.p.a., non destinate alla copertura finanziaria del costo complessivo dell'opera, che sono a tali scopi vincolate e utilizzate entro il 31 dicembre 2024 [38].
Art. 4. Disposizioni finali
1. L'articolo 9 della
2. All'articolo 10 della
3. La società concessionaria e il contraente generale nonchè gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del
a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti, alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturati [40];
b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi;
b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale, dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies [41];
b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera, delle anticipazioni e delle clausole di revisione dei prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge [42];
b-quater) la restituzione da parte dei soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera dell'indennizzo percepito in applicazione dell'articolo 34-decies, comma 10, del
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:
a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata degli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3 [44];
b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.
5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.
6. I costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico-finanziario della concessione.
7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con la società R.F.I. S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con la società ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operatività dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario [45].
7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi indicati nel piano di adeguamento e riqualificazione dell'autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del
7-ter. Entro sessanta giorni dall'approvazione del progetto definitivo di cui all'articolo 3, comma 7, la Regione siciliana e la regione Calabria adottano, sentiti gli enti locali interessati, un Piano integrato condiviso finalizzato ad adeguare il sistema del trasporto pubblico locale e regionale nell'area dello Stretto di Messina alle esigenze di mobilità derivanti dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria e delle relative opere a terra e ad assicurare adeguati livelli di servizio del trasporto pubblico locale e regionale in considerazione delle esigenze logistiche e trasportistiche dei cantieri previsti per la realizzazione dell'opera. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente [47].
7-quater. L'Autorità di sistema portuale dello Stretto individua i progetti prioritari necessari all'adeguamento delle infrastrutture e avvia un percorso di rifunzionalizzazione delle stesse, anche al fine di rendere coerenti i progetti con la nuova configurazione determinata dalla realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria. A tal fine la medesima Autorità di sistema portuale individua, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ad eccezione di quelle finanziate nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare, le infrastrutture che possono essere oggetto della rifunzionalizzazione di cui al primo periodo [48].
8. La società concessionaria può avvalersi del personale delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del
8-bis. Il monitoraggio della realizzazione dell'opera per la prevenzione e la repressione di tentativi di infiltrazione mafiosa è attuato con le modalità e le procedure di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del
9-bis. La società concessionaria sottoscrive apposita convenzione con i comuni di Messina e di Villa San Giovanni per l'adozione di un «Piano di comunicazione per la realizzazione del Ponte sullo Stretto» volto ad assicurare l'attuazione di iniziative permanenti di informazione e di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza sullo stato di avanzamento dell'opera, da svolgere in collaborazione con i competenti enti territoriali. La convenzione di cui al primo periodo individua le modalità attuative per lo svolgimento delle citate iniziative e ne garantisce l'attuazione a partire dall'anno 2024 durante tutta la fase di realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa, comunque non oltre l'anno 2030. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 [52].
9-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 9-bis, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [53].
9-quater. Per le attività di cui all'articolo 3-bis è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2024, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti [54].
9-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio [55].
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti per la realizzazione del collegamento stabile tra la Sicilia e la Calabria.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la
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Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di pervenire in tempi rapidi alla realizzazione del collegamento stabile, viario e ferroviario, tra la Sicilia e la Calabria, denominato «Ponte sullo Stretto di Messina», al fine di contribuire alla programmazione europea dei corridoi plurimodali, integrando la rete europea dei trasporti e della logistica e promuovendo gli obiettivi di coesione e sviluppo;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte a favorire la crescita e lo sviluppo e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l'adozione di misure volte a stabilire un percorso accelerato per la realizzazione dell'intervento infrastrutturale sullo Stretto di Messina, ritenuto prioritario e di rilevanza strategica;
Ritenuta l'urgente necessità di riattivare la Società «Stretto di Messina» e risolvere il contenzioso pendente, statuendo, da un lato, la definizione stragiudiziale delle controversie e, dall'altro lato, la revoca dello stato di liquidazione a suo tempo disposto, con contestuale ricapitalizzazione della Società e ridefinizione degli organi di amministrazione e controllo della medesima;
Ritenuta la conseguente necessità ed urgenza di adeguare tutti gli atti e le disposizioni inerenti alla realizzazione dell'opera al quadro normativo vigente, e di assicurare il rispetto delle migliori e più moderne tecniche ingegneristiche, delle garanzie della sicurezza e degli odierni standard di tutela ambientale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Assetto societario e governance della Stretto di Messina S.p.a.
1. Alla
a) all'articolo 1, primo comma:
1) al primo periodo, le parole «partecipano, in misura non inferiore al 51 per cento, la società ANAS Spa, le regioni Sicilia e Calabria, nonchè altre società controllate, anche indirettamente, dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «partecipano R.F.I. S.p.a., ANAS S.p.a., le Regioni Sicilia e Calabria, nonchè, in misura non inferiore al 51 per cento, il Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale ultimo sono attribuite funzioni di indirizzo, controllo, vigilanza tecnica e operativa sulla società in ordine alle attività oggetto di concessione, coerentemente con quanto previsto all'articolo 3-bis.»;
2) il secondo periodo è abrogato;
b) all'articolo 2:
1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che ricoprono rispettivamente la carica di presidente e di amministratore delegato, un membro designato dalla Regione Calabria, un membro designato dalla Regione Sicilia e un membro designato congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a. Il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. Un membro effettivo, in qualità di presidente del collegio sindacale, e un membro supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; un membro effettivo è designato dalla Regione Calabria congiuntamente alla Regione Sicilia; un membro effettivo e un membro supplente sono designati congiuntamente da R.F.I. S.p.a. e ANAS S.p.a.»;
2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «La remunerazione dei componenti del Consiglio di amministrazione è determinata ai sensi dell'articolo 2389 del codice civile. La remunerazione dei membri del Collegio sindacale è determinata ai sensi dell'articolo 2402 del codice civile.»;
c) all'articolo 3:
1) al primo comma, le parole «all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a R.F.I. S.p.a.»;
2) al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle spese relative agli impianti ferroviari che sono a carico di R.F.I. S.p.a., secondo quanto disciplinato dal quadro legislativo e regolatorio vigente»;
d) l'articolo 3-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 3-bis. - 1. La Stretto di Messina S.p.A. costituisce società in house ai sensi dell'articolo 16 del
2. Lo statuto della società prevede che oltre l'ottanta per cento del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a essa affidata dagli enti pubblici soci.
3. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, lo statuto definisce particolari prerogative e diritti spettanti agli amministratori designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla vigilanza sull'attività della società e definisce indirizzi idonei a garantire che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del
5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario straordinario qualora ne ravvisi la necessità, tenuto conto dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del comma 4. Il commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e il medesimo opera secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, comma 5, primo e quinto periodo, comma 6, terzo e quarto periodo del
e) all'articolo 4, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede alla costituzione, con oneri a carico della società concessionaria, di un Comitato scientifico, con compiti di consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo delle attività tecniche progettuali. Il Comitato scientifico opera secondo principi di autonomia e indipendenza ed esprime, in particolare, parere al Consiglio di amministrazione della società in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera e delle varianti. Il Comitato scientifico è composto da 9 membri, scelti tra soggetti dotati di adeguata specializzazione ed esperienza.»;
f) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato.
Art. 2. Rapporto di concessione
1. Dalla data di revoca dello stato di liquidazione della Stretto di Messina S.p.a., di seguito «società concessionaria», di cui all'articolo 1, comma 491, della
2. Entro il termine di nomina degli organi sociali della società concessionaria ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della
3. ANAS S.p.a. è autorizzata a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze una quota della propria partecipazione al capitale sociale della società concessionaria, libera da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli. Il valore di trasferimento della partecipazione, comunque non superiore al valore contabile, è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro provvederà a sottoscrivere e stipulare gli atti occorrenti al fine di realizzare il trasferimento della partecipazione di cui al primo periodo. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse.
4. Al fine di sostenere i programmi di sviluppo e il rafforzamento patrimoniale della società concessionaria, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a sottoscrivere aumenti di capitale o strumenti diversi, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, anche nella forma di finanziamento dei soci in conto aumento di capitale. Per l'anno 2023, gli aumenti di capitale di cui al primo periodo sono autorizzati fino all'importo stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 493, della
5. All'articolo 1, comma 493, della
6. Entro trenta giorni dalla nomina degli organi sociali, ai sensi dell'articolo 1, comma 492, della
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis della
8. Per le finalità di cui al comma 7, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a sottoscrivere con la società concessionaria uno o più atti aggiuntivi alla convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 7 della citata
a) la durata residua della concessione, secondo quanto stabilito nella convenzione di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, fermo restando che la concessione per la gestione ha una durata di trent'anni decorrenti dall'entrata in esercizio dell'opera e che eventuali proroghe dei termini per la realizzazione dell'opera comportano corrispondenti proroghe della durata della concessione;
b) il cronoprogramma relativo alla realizzazione dell'opera, con la previsione che il progetto esecutivo è approvato entro il 31 luglio 2024;
c) il nuovo piano economico finanziario della concessione, nel quale sono, in particolare, individuati:
1) la copertura finanziaria dell'investimento, anche attraverso finanziamenti all'uopo contratti sul mercato nazionale e internazionale, nonchè gli introiti e contributi a favore della concessionaria;
2) i ricavi complessivi previsti e le tariffe di pedaggiamento per l'attraversamento del collegamento stabile, stradale e ferroviario, determinate sulla base di uno studio di traffico aggiornato, secondo criteri idonei a promuovere la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, e in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera;
3) il canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria riferito alla linea e agli impianti realizzati dalla società concessionaria, riscosso da R.F.I. S.p.a. determinato in misura tale da perseguire la sostenibilità economica e finanziaria dell'opera e trasferito alla società concessionaria al netto della quota del medesimo canone destinata alla copertura dei costi operativi sostenuti da R.F.I. S.p.a.;
4) i costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, limitatamente a quelle funzionali al riavvio della medesima ai sensi dell'articolo 4, comma 6;
5) il costo complessivo dell'opera, e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera, nel limite del quale devono essere ricompresi i costi di adeguamento progettuale di cui all'articolo 3, comma 2.
Art. 3. Riavvio delle attività di programmazione e progettazione dell'opera
1. In coerenza con la qualificazione di cui all'articolo 1, comma 487, della
2. Il progetto definitivo dell'opera, redatto ai sensi del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ed approvato dal Consiglio di amministrazione della società concessionaria il 29 luglio 2011, è integrato da una relazione del progettista, attestante la rispondenza al progetto preliminare e alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso, con particolare riferimento alla compatibilità ambientale e alla localizzazione dell'opera. Nella relazione sono altresì indicate le ulteriori prescrizioni da sviluppare nel progetto esecutivo al fine di adeguarlo:
a) alle norme tecniche di costruzione NTC2018 e alle conseguenti modifiche alla caratterizzazione geotecnica;
b) alla normativa vigente in materia di sicurezza;
c) alle regole di progettazione specifiche di cui ai manuali di progettazione attualmente in uso, salvo deroghe;
d) alla compatibilità ambientale;
e) agli eventuali ulteriori adeguamenti progettuali ritenuti indispensabili anche in relazione all'evoluzione tecnologica e all'utilizzo dei materiali di costruzione;
f) alle prove sperimentali richieste dal parere espresso dal Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della
3. La relazione di cui al comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici necessari per il perfezionamento del procedimento di approvazione del progetto in relazione alle prescrizioni contenute nella medesima, è trasmessa per l'approvazione al Consiglio di amministrazione della società concessionaria che, previo parere del Comitato scientifico di cui all'articolo 4, comma 6, della
4. All'esito del procedimento di cui al comma 3, la società concessionaria trasmette tempestivamente il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indice e presiede una conferenza di servizi alla quale partecipano le amministrazioni statali e gli enti territoriali interessati dalla realizzazione dell'opera. La predetta documentazione è contestualmente trasmessa, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 23, comma 1, del
5. La conferenza di cui al comma 4, primo periodo, ha finalità istruttorie e a essa non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della
6. Ai fini della valutazione di impatto ambientale l'autorità competente provvede con le modalità previste per i progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del
7. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica la compatibilità delle valutazioni istruttorie acquisite dalla conferenza di servizi di cui al comma 5 anche alla luce delle risultanze della valutazione di impatto ambientale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, di seguito CIPESS, per l'approvazione i seguenti atti e documenti:
a) le osservazioni, richieste e prescrizioni acquisite nella conferenza di servizi e ritenuti assentibili dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
b) le eventuali prescrizioni formulate all'esito del procedimento di valutazione di impatto ambientale;
c) il progetto definitivo e la relazione di cui al comma 2;
d) il piano economico finanziario di cui all'articolo 2, comma 8;
e) la relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che indichi l'integrale copertura finanziaria dei costi di realizzazione dell'intervento.
8. L'approvazione richiesta ai sensi del comma 7, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPESS, sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione e, per gli insediamenti produttivi strategici, l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.
9. Alla determinazione conclusiva del CIPESS di cui ai commi 7 e 8 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5-quater, quinto, sesto e settimo periodo, del citato
10. All'esito dell'adozione della determinazione di cui ai commi 7 e 8 sono autorizzate le prestazioni anticipate rispetto alla cantierizzazione dell'opera definite nel programma anticipato di opere e servizi predisposto ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d).
11. All'approvazione del progetto esecutivo si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della
Art. 4. Disposizioni finali
1. L'articolo 9 della
2. All'articolo 10 della
3. La società concessionaria e il contraente generale, nonchè gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera possono, mediante la stipula di atti aggiuntivi ai contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del
a) la rinuncia, da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera e di tutte le parti in causa nei giudizi pendenti alle azioni, alle domande e ai giudizi, a qualunque titolo dedotti o deducibili, nei confronti della Società concessionaria nonchè della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e di ogni altra pubblica amministrazione coinvolta nella realizzazione dell'opera, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa maturata;
b) la rinuncia, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), a tutte le ulteriori pretese in futuro azionabili a qualsiasi titolo in relazione ai rapporti contrattuali di cui al presente comma, per il periodo antecedente alla stipula degli atti aggiuntivi di cui al presente comma, e ad ogni attività o atto negoziale prodromico alla sottoscrizione dei predetti atti aggiuntivi.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la società concessionaria è autorizzata a sottoscrivere con il contraente generale atti negoziali non onerosi, prodromici alla determinazione del contenuto degli atti aggiuntivi di cui al comma 3, aventi ad oggetto:
a) la predisposizione della relazione di adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, corredata dagli eventuali elaborati grafici di cui all'articolo 3, comma 3;
b) l'aggiornamento del piano delle espropriazioni;
c) l'aggiornamento degli studi di impatto ambientale;
d) la predisposizione del programma anticipato di opere e servizi di cui all'articolo 3, comma 10.
5. Agli atti di cui ai commi 3 e 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e le relative norme interne di attuazione e i medesimi sono adottati in coerenza con le disposizioni normative dell'Unione europea in materia di contratti pubblici.
6. I costi sostenuti dalla società sino alla data di entrata in vigore del presente decreto per le prestazioni rese in funzione della realizzazione dell'opera, qualora funzionali al riavvio della medesima, sono considerati nell'aggiornamento del piano economico finanziario della concessione.
7. In sede di aggiornamento annuale del contratto di programma con RFI S.p.a. e in sede di sottoscrizione del nuovo contratto di programma con ANAS S.p.a. sono individuate le opere complementari e di adduzione funzionali alla completa operatività dell'opera, che costituiscono interventi di carattere prioritario.
8. La società concessionaria può avvalersi del personale di R.F.I. S.p.a. e Anas S.p.a. in regime di distacco ai sensi dell'articolo 30 del
9. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo 2, comma 3, si provvede nel limite massimo di 320 milioni di euro complessivi mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnazione al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, delle risorse, in conto residui, di cui all'articolo 27, comma 17, del
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[3] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[4] Numero così modificato dalla L. di conversione.
[5] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[6] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[7] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Periodo soppresso dall'art. 14 del
[10] Comma così sostituito dall'art. 14 del
[11] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 14 del
[12] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Alinea così modificato dall'art. 2 del
[16] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[17] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del
[19] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[20] Comma aggiunto dalla L. di conversione e così modificato dall'art. 2 del
[21] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[22] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[25] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[26] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[27] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[28] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[29] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[30] Comma così modificato dall'art. 2 del
[31] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[32] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[33] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[34] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[35] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[36] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[37] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[38] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[39] Alinea così modificato dalla L. di conversione.
[40] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[41] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[42] Lettera aggiunta dalla L. di conversione.
[43] Lettera aggiunta dall'art. 14 del
[44] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[45] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[46] Comma inserito dalla L. di conversione.
[47] Comma inserito dalla L. di conversione.
[48] Comma inserito dalla L. di conversione.
[49] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 2 del
[50] Comma inserito dalla L. di conversione.
[51] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[52] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[53] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[54] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[55] Comma aggiunto dalla L. di conversione.