§ 29.4.108 - L. 5 giugno 2020, n. 66.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:05/06/2020
Numero:66


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Disposizioni finanziarie
Art. 4.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 29.4.108 - L. 5 giugno 2020, n. 66.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

(G.U. 25 giugno 2020, n. 159)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo italiano e il Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli II e IV dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a 362.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019 e valutati in 78.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e in 87.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza finanziaria

     1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione degli articoli II e IV, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Agli eventuali oneri relativi all'articolo VIII dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

     ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

 

     Il Governo dell'Italia e il Governo di Singapore (di seguito denominate «le Parti»);

     Desiderando promuovere ulteriormente i rapporti stretti e amichevoli esistenti tra i due Paesi, consapevoli della rapida espansione delle conoscenze scientifiche e del loro positivo contributo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale;

     Considerato l'Accordo dì cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, firmato dalle parti a Singapore il 30 luglio 1990;

     Desiderosi di compiere ulteriori sforzi per rafforzare il rispettivo potenziale nel campo della ricerca scientifica e tecnologica del settore pubblico e privato e le loro infrastrutture e politiche in materia.

     Riconoscendo la cooperazione scientifica e tecnologica, quale condizione essenziale per lo sviluppo delle economie nazionali;

     Desiderosi di instaurare una cooperazione internazionale per la ricerca, dinamica ed efficace, tra tutte le organizzazioni scientifiche deidue paesi;

     Affermando il loro impegno a rafforzare ulteriormente la cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia;

 

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     Art. I.

     I due governi incoraggeranno lo sviluppo di attività di cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia, stabilite di comune accordo, per scopi pacifici e sulla base di uguaglianza e di reciproco vantaggio.

 

     Art. II.

     1. Le parti promuovono la cooperazione nei settori della scienza e della tecnologia per promuovere la prosperità economica per scopi pacifici.

     2. Le Parti promuovono, nel quadro di questo Accordo, la cooperazione scientifica e tecnologica tra i rispettivi enti di cooperazione.

     3. Per «ente di cooperazione» si intende qualsiasi università, centro di ricerca o altra istituzione, o attività, o impresa sul territorio di una Parte e che partecipa ad attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo.

     4. Le attività di cooperazione («attività di cooperazione») ai sensi del presente accordo possono includere:

     A. Incontri di varia natura, come quelli di esperti, per discutere e scambiare informazioni su aspetti scientifici e tecnologici, su argomenti di carattere generale o specifico e per identificare progetti e programmi di ricerca e sviluppo che possano essere utilmente intrapresi su base cooperativa;

     B. Scambio di informazioni concernenti le attività, le politiche, le pratiche, le leggi e i regolamenti in materia di ricerca e sviluppo;

     C. Visite e scambi su argomenti generali o specifici;

     D. Realizzazione di progetti e programmi di cooperazione concordati;

     E. Altre forme di attività di cooperazione stabilite di comune accordo.

 

     Art. III.

     1. Al fine di facilitare la cooperazione scientifica e tecnologica, nel quadro del presente Accordo, le Parti incoraggiano e facilitano, se del caso, lo sviluppo di contatti e la cooperazione tra gli enti di cooperazione dei rispettivi Paesi, e la conclusione di protocolli esecutivi tra gli stessi per lo svolgimento delle attività di cooperazione.

     2. Le attività dì cooperazione nel quadro dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo sono incorporate nel presente Accordo.

     3. Tutte le disposizioni dell'Accordo di cooperazione culturale scientifica e tecnologica tra il Governo italiano e il Governo di Singapore, in materia di cooperazione nel settore della cultura, in particolare l'articolo 1, l'articolo 2 e l'articolo 3, restano in vigore.

 

     Art. IV.

     1. Ai fini dell'effettiva attuazione del presente accordo, le Parti possono prendere in considerazione l'istituzione di una Commissione congiunta di cooperazione scientifica e tecnologica, composta da rappresentanti designati da ciascuna Parte contraente. Le funzioni della Commissione congiunta possono includere la supervisione dell'attuazione del presente Accordo e l'approvazione dei programmi e dei protocolli.

     2. La Commissione congiunta si può riunire alternativamente in Italia o a Singapore secondo quanto stabilito di comune accordo.

 

     Art. V.

     1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione nell'ambito del presente accordo possono essere messe a disposizione del pubblico da ciascun Governo attraverso i canali abituali e secondo le normali procedure degli enti partecipanti.

     2. I due Governi terranno in debita considerazione la protezione e la distribuzione dei diritti di proprietà intellettuale, o altri diritti di proprietà riservata, derivanti dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo e a tal fine si consulteranno tra di loro, se necessario.

     3. Qualsiasi risultato derivante dalla realizzazione di progetti di sviluppo e di ricerca nell'ambito del presente Accordo apparterrà a entrambe le Parti. I Protocolli in materia di proprietà intellettuale derivante dalle attività di cooperazione previste dal presente Accordo sono concordati separatamente e per iscritto tra gli enti che collaborano, in conformità con le leggi vigenti nei rispettivi paesi.

     4. Le informazioni scientifiche e tecnologiche risultanti dalle attività di cooperazione ai sensi del presente Accordo possono essere messe a disposizione e liberamente utilizzate dalla Comunità scientifica internazionale, con il consenso e alle condizioni della Parte fornitrice.

 

     Art. VI.

     1. Le Parti attueranno il presente Accordo in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti e compatibilmente con la disponibilità di fondi adeguati nei rispettivi Paesi.

     2. I costi delle attività di cooperazione previste dal presente Accordo saranno sostenuti come stabilito di comune accordo.

 

     Art. VII.

     Qualsiasi divergenza o controversia derivante dall'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo sarà risolta in via amichevole, mediante consultazione o negoziazione tra ]e Parti attraverso i canali diplomatici.

 

     Art. VIII.

     1. Il presente accordo può essere modificato per mutuo consenso delle parti attraverso protocolli o scambi di note diplomatiche, che sono da considerarsi parte integrante del presente Accordo.

     2. Qualsiasi modifica o revisione entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo X del presente Accordo.

 

     Art. IX

     Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dal diritto internazionale e per quanto concerne l'Italia, gli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea.

 

     Art. X.

     1. Il presente Accordo entra in vigore attraverso lo scambio delle note diplomatiche per mezzo delle quali le Parti contraenti notificano l'una all'altra l'avvenuto adempimento dei requisiti nazionali previsti per l'entrata in vigore, alla data di ricezione, per via diplomatica, dell'ultima notifica scritta, con la quale le Parti comunicano ufficialmente l'una all'altra che le rispettive procedure interne di ratifica sono state completate.

     2. Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato salvo notifica scritta dell'intenzione di porre fine l'Accordo fatta pervenire da una delle Parti attraverso i canali diplomatici, con preavviso di sei mesi. L'estinzione dell'Accordo ha effetto sei settimane dopo la data di ricevimento della notifica.

     3. L'estinzione del presente Accordo non pregiudica la realizzazione di qualsiasi progetto o programma intrapreso nell'ambito del presente Accordo e non portato a compimento al momento della risoluzione dello stesso, nonchè i diritti e gli obblighi derivanti da qualsiasi Protocollo esecutivo concluso prima della data di risoluzione del presente Accordo.

     In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato e apposto il sigillo a questo Accordo.

     Fatto a Roma il 23 maggio 2016 in duplice copia in lingua italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.