Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.16 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 05/11/2001 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento di norme in materia di lavoro. |
Art. 2. Modifica dell'articolo 86 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6. |
Art. 3. Disposizioni in materia di contratti di diritto privato. |
Art. 4. Interventi formativi per il contingente dei Carabinieri presso gli Ispettorati del lavoro. |
Art. 5. Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 18. |
Art. 6. Estensione dei benefici della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30. |
Art. 7. 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. |
§ 3.16.253 - L.R. 5 novembre 2001, n. 17.
Interventi urgenti in materia di lavoro.
(G.U.R. 9 novembre 2001, n. 53).
Art. 1. Finanziamento di norme in materia di lavoro.
1. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 70 della
2. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 12 della
3. Al fine di consentire, fino al 31 dicembre 2001, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, della
4. Per il funzionamento del Comitato di gestione del fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 22 della
5. Per l'esercizio finanziario 2001, agli oneri di lire 116.634 milioni di cui al presente articolo si provvede:
- quanto a lire 18.834 milioni con le disponibilità del capitolo 314107;
- quanto a lire 40.100 milioni con le disponibilità del capitolo 215704, accantonamento 1001;
- quanto a lire 50.000 milioni con le disponibilità del capitolo 108007;
- quanto a lire 4.000 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla
- quanto a lire 3.700 milioni mediante riduzione della spesa autorizzata dalla
Art. 2. Modifica dell'articolo 86 della
1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2001 le attribuzioni di cui alla
Art. 3. Disposizioni in materia di contratti di diritto privato.
1. Gli enti che stipulano i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della
2. Per i contratti di diritto privato di cui agli articoli 11 e 12 della
dall'Amministrazione regionale, l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a finanziare totalmente gli oneri relativi ai contratti stessi, attivati anche attraverso procedure di mobilità ed a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 4. Interventi formativi per il contingente dei Carabinieri presso gli Ispettorati del lavoro.
1. L'Agenzia regionale per l'impiego e la formazione professionale, d'intesa con i Dipartimenti regionali del lavoro e della formazione professionale, promuove, progetta ed attua interventi formativi e di aggiornamento rivolti al personale del contingente dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso gli Ispettorati del lavoro, avvalendosi, in conformità alle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 9 della
2. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse destinate a tali finalità dal P.O.R. Sicilia 2000-2006 e dal relativo complemento di programmazione.
Art. 5. Modifica dell'articolo 13 della
1. [1].
2. Restano ferme, per il Consorzio per le Autostrade siciliane, le procedure di selezione già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Estensione dei benefici della
1. Tra i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), della
2. Gli aiuti previsti dal comma 1 sono subordinati al rispetto delle vigenti normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure di cui all'articolo 93, paragrafi 2 e 3, del Trattato istitutivo dell'Unione Europea.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Modifica il comma 1 bis, art. 1 della