Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 11/08/2017 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale. |
Art. 2. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017. |
Art. 3. Saldo finanziario dell'esercizio precedente. |
Art. 4. Quote vincolate. |
Art. 5. Quote accantonate e quote destinate agli investimenti. |
Art. 6. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8. |
Art. 7. Abrogazione e modifiche di norme. |
Art. 8. Maggiorazione addizionale regionale IRPEF. |
Art. 9. Assegnazioni finanziarie enti locali. |
Art. 10. Copertura integrale delle spese per i precari dei Comuni in dissesto per il 2016. |
Art. 11. Stato di previsione delle entrate. |
Art. 12. Stato di previsione delle spese. |
Art. 13. Modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9 e aggiornamento degli allegati al bilancio di previsione 2017-2019. |
Art. 14. Norma finale. |
§ 5.3.465 - L.R. 11 agosto 2017, n. 15.
Assestamento del Bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019 e modifiche alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e alla legge regionale 9 maggio 2017, n. 9. Abrogazione e modifiche di norme.
(G.U.R. 25 agosto 2017, n. 35 - S.O. n. 29)
Art. 1. Residui attivi e passivi risultanti dal rendiconto generale.
1. I dati presunti dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2017, sono corrispondenti ai dati definitivi risultanti dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 rispettivamente in euro 4.195.895.664,22 ed in euro 2.988.738.998,77.
Art. 2. Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017.
1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2017 è determinato in euro 724.856.609,15.
Art. 3. Saldo finanziario dell'esercizio precedente.
1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2016 risulta negativo per complessivi euro 99.909.320,64. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.469.470.920,09 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.369.561.599,45, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 4 e 5, in complessivi euro 6.099.560.466,09.
Art. 4. Quote vincolate.
1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 5.691.629.687,78, di cui euro 2.777.871.599,45 riferiti ai trasferimenti extraregionali, euro 2.591.690.000,00 relativi alle anticipazioni di liquidità ex
Art. 5. Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.
1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 271.023.059,82, di cui euro 67.901.259,46 per Fondo crediti dubbia esigibilità determinato sull'ammontare dei residui attivi definitivi al 31 dicembre 2016, euro 95.280.000,00 per accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2016, euro 103.552.170,69 per fondo rischi contenzioso ed euro 4.289.629,67 per fondo passività potenziali relative a perdite da società partecipate.
2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 36.998.397,85, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci nei limiti delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 5 della
Art. 6. Modifiche ed integrazioni alla
1. All'articolo 3, comma 4, della
2. L'articolo 3, comma 10, della
"10. A seguito della sottoscrizione dell'Accordo tra lo Stato e la Regione del 12 luglio 2017 per l'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria sono ripristinate le autorizzazioni di spesa di cui al medesimo Allegato 2.".
3. L'articolo 3, comma 13, della
"13. L'articolo 11, comma 8, lettera d), della
4. All'articolo 7, comma 4, della
5. All'articolo 9, comma 3, della
6. All'articolo 24 della
7. Agli oneri previsti per gli anni 2020 e 2021 dall'articolo 3, commi 25 e 26, dall'articolo 7, commi 6 e 7, dall'articolo 8, comma 2, e dall'articolo 11 della
8. Per le spese per il personale trasferito ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della
9. All'articolo 6, comma 8, della
Art. 7. Abrogazione e modifiche di norme.
1. All'articolo 8 della
"2. Per le finalità di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 1, comma 513, della
2. Al comma 4 dell'articolo 1 della
3. Al comma 2 dell'articolo 5 della
4. L'articolo 39 della
Art. 8. Maggiorazione addizionale regionale IRPEF.
1. All'articolo 1 della
"10-bis. Per l'esercizio finanziario 2019 gli oneri discendenti dalle anticipazioni di liquidità previste dall'articolo 1 della
10-ter. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020 alla copertura degli oneri di cui al comma 10-bis si provvede mediante le entrate derivanti dalle norme di attuazione dello Statuto di cui all'articolo 1, commi 509 e seguenti, della
10-quater. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019, la maggiorazione dell'aliquota dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), richiamata al comma 4, è azzerata.".
Art. 9. Assegnazioni finanziarie enti locali.
1. All'articolo 6 della
2. All'articolo 2 della
a) al comma 1, le parole "47.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "91.050 migliaia di euro".
b) è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Al fine di contribuire a sostenere le funzioni essenziali delle Città metropolitane e dei liberi Consorzi comunali è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2017, l'ulteriore spesa di 21.500 migliaia di euro da ripartire, con delibera di Giunta, sulla base dei seguenti criteri:
a) entrate;
b) concorso alla finanza pubblica al netto del contributo regionale previsto dal presente articolo per la parte finalizzata a "neutralizzare" incremento;
c) costo del personale, compreso quello relativo alle società partecipate;
d) mutui;
e) mantenimento, al fine di garantire effettività al diritto allo studio, degli istituti scolastici nei territori ove attualmente sono allocati. La delibera di Giunta specifica la quota destinata alle finalità di cui alla presente lettera.".
3. Le disposizioni di cui al comma 7-ter dell'articolo 30 della
Art. 10. Copertura integrale delle spese per i precari dei Comuni in dissesto per il 2016.
1. Al fine di assicurare il rispetto delle condizioni dettate dell'ultimo periodo del comma 215 dell'articolo 1 della
2. Al maggior onere a carico del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 derivante dalle disposizioni del presente articolo, si provvede a valere sulle assegnazioni di cui all'articolo 6, comma 1, della
Art. 11. Stato di previsione delle entrate.
1. Nello stato di previsione delle entrate per il triennio 2017-2019 sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella "A", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.
Art. 12. Stato di previsione delle spese.
1. Nello stato di previsione delle spese per il triennio 2017-2019 e nell'Allegato 1 di cui alla
Art. 13. Modifiche alla
1. È sostituito l'allegato 10 approvato con l'articolo 3, comma 1, lettera j) alla
2. È approvata l'appendice alla nota integrativa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), del
3. È sostituito l'allegato 13 approvato con l'articolo 3, comma 1, lettera m), della
4. All'articolo 3, comma 1, della
n bis) prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 15) (allegato 4).
5. Per effetto delle variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese derivanti dalla presente legge sono modificati gli allegati alla
6. Sono pertanto approvati, ai sensi del comma 4, i seguenti allegati alla presente legge:
a) il quadro generale riassuntivo delle entrate (per titoli) e delle spese (per titoli) (allegato 5);
b) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio complessivo di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (allegato 6);
c) la nota integrativa di cui all'articolo 50, comma 3, del
d) il prospetto per la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 8).
Art. 14. Norma finale.
1. Gli effetti della manovra della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
2. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 109 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della