§ 2.10.192 – L.R. 25 novembre 2002, n. 20.
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.10 istruzione
Data:25/11/2002
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Finalità e obiettivi.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Principi generali e tipologia degli interventi.
Art. 4.  Attuazione degli interventi.
Art. 5.  Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 6.  Attribuzioni della Commissione regionale.
Art. 7.  Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
Art. 8.  Organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.
Art. 9.  Nomina ed attribuzioni del presidente.
Art. 10.  Consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Attribuzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 12.  Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.
Art. 13.  Scioglimento del consiglio di amministrazione.
Art. 14.  Nomina e attribuzioni del direttore.
Art. 15.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 16.  Incompatibilità.
Art. 17.  Indennità.
Art. 18.  Attività degli Enti.
Art. 19.  Vigilanza e controlli.
Art. 20.  Personale
Art. 21.  Patrimonio.
Art. 22.  Mezzi finanziari e bilancio.
Art. 23.  Edifici universitari ed interventi in materia di alloggi.
Art. 24.  Finanziamenti.
Art. 25.  Programma triennale e piani annuali di intervento
Art. 26.  Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 27.  Delega di funzioni.
Art. 28.  Esoneri dal pagamento della tassa.
Art. 29.  Tassa di abilitazione all'esercizio professionale.
Art. 30.  Elezioni.
Art. 31.  Soppressione delle Opere universitarie.
Art. 32.  Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.
Art. 33.  Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo.
Art. 34.  Servizi di mensa nelle sedi universitarie decentrate.
Art. 35.  Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte 1.
Art. 36.  Scuole materne regionali paritarie.
Art. 37. 


§ 2.10.192 – L.R. 25 novembre 2002, n. 20.

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte. Scuole materne regionali paritarie.

(G.U.R. 29 novembre 2002, n. 54).

 

Titolo I

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI

 

Art. 1. Finalità e obiettivi.

     1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, ai sensi degli articoli 14 lettera r), 17 lettera d) e 20 dello Statuto, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, la Regione esercita le proprie attribuzioni nella materia del diritto agli studi universitari, al fine di contribuire al loro potenziamento e massima diffusione, nonché al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'eguaglianza nell'accesso e nella frequenza dei corsi, e in particolare per consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi.

     2. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio universitario gli interventi in materia sono rivolti in particolare a:

     a) informare e orientare gli studenti in ordine alla scelta dei corsi di studio universitari e degli altri corsi di istruzione superiore, anche in relazione alla situazione occupazionale, assumendo ogni iniziativa per favorire gli sbocchi professionali;

     b) agevolare l'accesso e la frequenza dei predetti corsi di istruzione superiore, con particolare riguardo ai capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico, sociale e strutturale che determinano lo scarso rendimento e l'abbandono, anche al fine di favorire lo sviluppo di una solida coscienza civile e professionale;

     c) sostenere le Università nell'organizzazione e nell'erogazione dei propri servizi, in modo da potenziarne l'efficacia, predisponendo altresì, mediante opportune intese, i servizi necessari per agevolare la didattica a distanza;

     d) promuovere e sostenere lo svolgimento di attività culturali, sportive e ricreative destinate agli studenti, favorendo una piena integrazione della comunità universitaria con la comunità civile;

     e) favorire la mobilità studentesca e lo scambio di esperienze tra le diverse realtà formative, con particolare riguardo ai programmi di mobilità internazionale per ogni livello di studi;

     f) rendere effettiva, mediante sostegni economici, sussidi didattici appropriati e interventi strutturali volti al superamento delle barriere architettoniche, la possibilità di accesso all'istruzione superiore delle persone disabili e la loro piena integrazione.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di studio nelle Università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza, compresi gli studenti frequentanti le sedi decentrate presso i consorzi universitari riconosciuti dalla Regione. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie [1].

     2. Gli interventi sono altresì destinati agli studenti iscritti alle scuole di specializzazione, alle scuole superiori dirette a fini speciali ed ai corsi di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le Università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea, nonché agli iscritti ai corsi di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, attivati dalle Istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

     3. Gli studenti stranieri accedono agli interventi secondo le modalità previste dall'articolo 46, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

     4. Gli interventi sono rivolti anche agli studenti iscritti alle università non statali legalmente riconosciute che rilasciano titoli di studio. Detti soggetti accedono agli interventi di cui all'articolo 3 solo ove ricorrano le condizioni di merito e di reddito previste per i rimanenti destinatari [2].

 

     Art. 3. Principi generali e tipologia degli interventi.

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 si realizzano informando l'intervento regionale ai seguenti principi:

     a) l'accesso ai servizi ed ai benefici economici è garantito a tutti gli studenti iscritti nelle Università e istituti di istruzione superiore di cui all'articolo 2, osservando parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;

     b) l'accesso ai servizi è condizionato alla partecipazione al costo dei servizi stessi. La gratuità dei servizi e degli interventi indicati alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 2 o particolari agevolazioni nella loro fruizione sono disposti esclusivamente a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, secondo i criteri stabiliti dalla normativa nazionale;

     c) l'accesso ai servizi ed ai benefici economici che non siano fruibili dalla generalità degli studenti è regolato con procedure selettive che tengano conto del rendimento universitario e delle condizioni economiche degli studenti stessi. Queste ultime vanno determinate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito imponibile e della ampiezza del nucleo familiare. Al fine di garantire uniformità di trattamento la Regione si richiama di norma ai criteri stabiliti dalla normativa nazionale;

     d) le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, salvo che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca;

     e) sono previste disposizioni particolari per l'accesso ai benefici e ai servizi degli studenti disabili, nonché la possibilità di maggiorazione dei benefici in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico.

     2. La Regione realizza le finalità di cui al comma 1 mediante interventi concernenti:

     a) borse di studio;

     b) servizi abitativi;

     c) servizi di ristorazione;

     d) facilitazioni nell'utilizzazione di mezzi di trasporto anche per il raggiungimento delle sedi delle università siciliane [3];

     e) prestiti d'onore;

     f) sussidi straordinari;

     g) servizi e sussidi per studenti disabili;

     h) attività culturali e ricreative e servizi di promozione sportiva e turistica;

     i) servizi di informazione, di orientamento alla scelta del corso di studio universitario, di orientamento professionale;

     l) attività di cooperazione con le associazioni studentesche che abbiano le caratteristiche del volontariato diretto a fini sociali e con i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R.;

     m) il cofinanziamento della costruzione di alloggi e residenze universitarie secondo quanto previsto dalla legge 14 novembre 2000, n. 338;

     n) assistenza sanitaria intrauniversitaria attraverso le strutture sanitarie delle università;

     o) interventi per studenti lavoratori;

     p) borse finalizzate alla mobilità, per motivi di studio o aggiornamento, tra le diverse università, in ambito comunitario ed internazionale;

     q) servizi editoriali e librari finalizzati alla divulgazione ed utilizzazione di materiale didattico ad uso universitario;

     r) ogni altra forma di intervento utile ad attuare il diritto allo studio universitario.

     2-bis. Gli studenti delle scuole di specializzazione ed i dottorandi possono usufruire dei servizi di ristorazione e delle attività culturali e ricreative e di promozione sportiva e turistica previa convenzione da stipulare tra gli ERSU e gli atenei [4].

     3. Gli interventi di cui al comma 2 si attuano secondo quanto previsto dalla legge 2 dicembre 1991, n. 390.

     4. Gli interventi devono essere funzionali alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative che restano autonomamente regolate dalle Università ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione. In particolare gli interventi di cui alle lettere h), i), l) ed r) del comma 2 sono di norma attuati d'intesa con l'ateneo interessato.

 

     Art. 4. Attuazione degli interventi.

     1. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge la Regione, nel rispetto dei ruoli istituzionali di ciascun ente, collabora con le Università, gli istituti di istruzione superiore, i collegi universitari riconosciuti dal MI.U.R. e con gli enti locali, nonché con gli altri enti e istituzioni, pubbliche e private, che hanno titolo o interesse a cooperare nella materia del diritto allo studio universitario, con associazioni studentesche, associazioni di volontariato ed enti senza fini di lucro legalmente riconosciuti.

     2. L'indirizzo e la programmazione degli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario, nonché l'indirizzo, la vigilanza e il controllo sugli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7, competono secondo quanto previsto dalla presente legge all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che a tal fine si avvale anche del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14.

     3. Le funzioni di coordinamento, consulenza, indagine e proposta nella materia del diritto allo studio universitario sono svolte dalla Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 5 della presente legge.

     4. Gli interventi in materia di diritto allo studio sono attuati dagli enti regionali istituiti ai sensi dell'articolo 7 della presente legge.

     5. Le modalità ed i requisiti necessari per l'utilizzazione degli interventi sono disciplinati dal regolamento da emanare, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     6. Il regolamento di cui al comma 5 stabilisce anche le modalità ed identifica i soggetti preposti al controllo e alla verifica delle dichiarazioni prodotte dagli studenti per l'accesso ai servizi di cui all'articolo 3.

 

Titolo II

ASSETTO ISTITUZIONALE E PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

 

Capo I

 

     Art. 5. Commissione regionale per il diritto allo studio universitario. [5]

     1. E' istituita presso l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

     2. La Commissione è organo consultivo dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), la Commissione opera d'intesa con l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro, istituito dalla legge regionale 21 settembre 1990, n. 36.

     3. La Commissione è composta da:

     a) l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione che la presiede o, in caso di assenza o di impedimento, dal dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione, nella qualità di delegato;

     b) il dirigente generale del dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

     c) i rettori delle Università statali siciliane o loro delegati;

     d) un componente per ogni Accademia di belle arti ed uno per ogni Conservatorio musicale di Stato aventi sede nella Regione, designati dai rispettivi consigli di amministrazione;

     e) i presidenti di ciascuno degli enti regionali per il diritto allo studio universitario, di cui all'articolo 7, o i loro delegati;

     f) due rappresentanti degli studenti per ognuno degli enti regionali per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 7, nominati su proposta del relativo consiglio di amministrazione, tra i componenti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e);

     g) i presidenti dei Consorzi universitari riconosciuti dalla Regione, o un loro delegato.

     4. Partecipa alle riunioni della Commissione, con funzioni di segretario, il dirigente responsabile della materia del diritto allo studio in seno al dipartimento pubblica istruzione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     5. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario è nominata con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione e resta in carica per un triennio. In caso di decadenza o cessazione dall'incarico di un componente si procede alla sostituzione con decreto dello stesso Assessore.

     6. La Commissione è convocata dal presidente almeno una volta ogni semestre e comunque tutte le volte che lo stesso lo ritenga necessario o gliene sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

     7. La Commissione opera validamente con la presenza del presidente e di almeno un terzo dei componenti ed adotta le proprie deliberazioni a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. La Commissione può suddividersi in sottocommissioni per l'esame di particolari questioni.

     8. L'incarico di componente della Commissione è gratuito.

 

     Art. 6. Attribuzioni della Commissione regionale.

     1. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario:

     a) assicura il coordinamento tra gli interventi di competenza regionale e quelli di competenza delle Università ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

     b) esprime parere sullo schema di programma degli interventi per il diritto allo studio universitario di cui all'articolo 25;

     c) esprime valutazioni in ordine allo stato di attuazione della legge sul diritto allo studio universitario e formula osservazioni, rilievi e proposte all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per il miglioramento dei servizi e degli interventi;

     d) promuove ogni iniziativa, in particolare di indagine, studio e ricerca, volta a migliorare l'azione regionale in materia di diritto allo studio universitario;

     e) mantiene contatti e favorisce relazioni con i corrispondenti organismi operanti nelle altre regioni, nonché con qualificate istituzioni culturali pubbliche e private, operanti in Italia e all'estero, anche al fine di promuovere gli scambi culturali di cui alla presente legge;

     f) esprime pareri sui regolamenti da emanare in esecuzione della presente legge;

     g) informa sullo stato di attuazione della legge sul diritto allo studio universitario la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana;

     h) dà indicazioni sulla organizzazione amministrativa e la dotazione organica del personale degli enti regionali di cui all'articolo 7.

     2. Le deliberazioni assunte e una sintesi dell'attività svolta sono comunicate annualmente alla Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari ed alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

 

Capo II

Enti regionali per il diritto allo studio universitario

 

Sezione I

Assetto organizzativo

 

     Art. 7. Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

     1. Gli interventi in materia di diritto allo studio universitario sono attuati, per ognuna delle Università aventi sede nella Regione, da enti regionali, istituiti in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede.

     2. Gli enti regionali per il diritto allo studio universitario informano la loro azione a criteri di pubblicità, economicità, efficienza ed efficacia, al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici, e attuano gli interventi in materia sulla base del principio di collaborazione con le Università, gli istituti superiori di grado universitario e gli enti locali.

     3. Gli enti, già Opere universitarie, di cui al comma 1, assumono la denominazione di Ente regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominati E.R.S.U.), aggiungendovi l'indicazione della rispettiva sede, sono persone giuridiche di diritto pubblico dotate di proprio patrimonio, autonomia amministrativa e gestionale e di personale individuato ai sensi dell'articolo 20 e operano sotto l'indirizzo, la vigilanza ed il controllo dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     4. Ciascun ente individua la propria struttura organizzativa ai sensi dell'articolo 11, lettera e) ed istituisce in ognuna delle province regionali ove ha sede il consorzio universitario di cui all'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, così come modificato dall'articolo 32, uno sportello periferico per garantire agli studenti che ne hanno diritto gli interventi previsti dalla presente legge. Lo sportello è gestito direttamente dall'ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) territorialmente competente, nell'ambito di una programmazione di valenza regionale. Gli enti locali possono altresì aprire ulteriori sportelli informativi.

     5. Gli E.R.S.U. possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di servizi resi da enti pubblici, da soggetti privati o da associazioni studentesche e cooperative costituite ed operanti nelle Università o nel relativo territorio.

 

     Art. 8. Organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario.

     1. Sono organi degli enti:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il direttore;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

     Art. 9. Nomina ed attribuzioni del presidente.

     1. Il presidente, scelto tra soggetti di comprovata esperienza, qualificazione e capacità gestionale, è nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentito il rettore dell'università di riferimento. [6]

     2. Il presidente:

     a) ha la legale rappresentanza dell'ente;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;

     c) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e sull'andamento dell'ente;

     d) in caso d'urgenza adotta con decreto, sentito il direttore, i provvedimenti necessari per garantire l'erogazione dei servizi e il funzionamento dell'ente, sottoponendo lo stesso a ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

     2-bis. Il provvedimento di nomina e la durata sono stabiliti dall'articolo 10 [7].

     3. [In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente che viene eletto dal consiglio di amministrazione tra i propri componenti, nella sua prima seduta] [8].

     4. [Il presidente resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta] [9].

 

     Art. 10. Consiglio di amministrazione. [10]

     1. Il Consiglio di amministrazione di ciascun ente dura in carica quattro anni dal provvedimento di nomina. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale ed è composto da:

     a) il Presidente, nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il Rettore dell'Università di riferimento con i requisiti previsti dall'articolo 9;

     b) un rappresentante eletto fra i professori universitari di ruolo ed i ricercatori;

     c) tre rappresentanti eletti fra gli studenti universitari, che non si trovino oltre il secondo anno fuori corso, e gli studenti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2. In caso di dimissioni, decadenza o perdita dei requisiti di elettorato passivo, i componenti che integrano il Consiglio di amministrazione restano in carica per il periodo di vigenza dell'organo. Le elezioni, per la formazione degli organi di natura elettiva previsti dalla presente legge, competono al Rettore dell'Università di riferimento, d'intesa con l'Assessore regionale dell'istruzione e della formazione professionale.

 

     Art. 11. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione:

     a) delibera gli atti necessari alla gestione dell'ente, alla acquisizione dei beni e dei servizi e alla realizzazione degli interventi;

     b) adotta il regolamento organizzativo interno;

     c) [elegge il vicepresidente] [11];

     d) nomina il direttore a norma dell'articolo 14;

     e) delibera, sentite le organizzazioni sindacali e sulla base delle indicazioni della Commissione regionale di cui all'articolo 5, in ordine alla organizzazione amministrativa e alla dotazione organica del personale, sottoponendole all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione per la successiva approvazione;

     f) approva il bilancio preventivo ed il relativo piano di gestione ed il conto consuntivo;

     g) delibera in ordine alla realizzazione di opere edilizie, all'acquisto delle relative attrezzature e alla loro manutenzione, all'acquisto e alla cessione di beni immobili, all'accettazione di donazioni, eredità e legati;

     h) assume ogni altra deliberazione di competenza dell'ente, in conformità alle attribuzioni determinate con il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 18, e delibera sulle liti attive e passive, le rinunce e le transazioni.

 

     Art. 12. Modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione di ciascun ente si riunisce in via ordinaria almeno una volta al mese e in via straordinaria su iniziativa del presidente ovvero su richiesta di un suo componente o del presidente del collegio dei revisori dei conti [12].

     2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del presidente. Partecipa alle riunioni, con funzioni di segretario, il direttore dell'ente.

     3. L'assenza non giustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente.

     4. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione sono sottoscritti dal direttore e dal funzionario responsabile del procedimento.

 

     Art. 13. Scioglimento del consiglio di amministrazione.

     1. In caso di persistente inerzia di funzionamento o di gravi e ripetute violazioni di leggi e regolamenti compiute dal consiglio di amministrazione, si procede al suo scioglimento con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

     2. Entro novanta giorni dalla data di scioglimento del consiglio si procede alla sua ricostituzione. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, nelle more della ricostituzione del consiglio di amministrazione, assicura l'ordinaria gestione dell'ente.

 

     Art. 14. Nomina e attribuzioni del direttore.

     1. Il direttore è assunto con contratto quinquennale di dirigente d'azienda, mediante pubblico concorso per titoli, cui possono partecipare laureati che abbiano esercitato per almeno dieci anni funzioni di direttore o dirigente in enti pubblici o in aziende pubbliche o private. In fase di prima applicazione e per assicurare continuità nella gestione degli enti i direttori attualmente in carica sono prorogati per il periodo di un anno e comunque fino all'espletamento del concorso pubblico.

     2. I requisiti per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 ed i criteri per la redazione del bando sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Il bando di concorso è sottoposto all'approvazione dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     3. Al soggetto nominato si applicano per tutta la durata dell'incarico le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste per il pubblico impiego. Allo stesso spetta il trattamento economico fissato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti degli enti locali, per gli addetti alla "direzione di struttura".

     4. Qualora l'incarico di direttore sia conferito a un dipendente del ruolo unico regionale, questi viene collocato in aspettativa senza assegni, per la durata dell'incarico, con provvedimento della Giunta regionale.

     5. Il direttore ha poteri di proposta in ordine agli atti di competenza del consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle delibere, dirige il personale, sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi, cura gli atti contabili ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dal regolamento. In particolare, sottoscrive gli atti che comportano impegni di spesa ed è responsabile della legittimità degli atti del consiglio di amministrazione e del presidente.

     5-bis. Il direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta ed un programma di lavoro per l'anno successivo [13].

 

     Art. 15. Collegio dei revisori dei conti.

     1. Il collegio dei revisori dei conti di ciascun ente è composto da:

     a) tre membri effettivi scelti: due dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione tra i dirigenti o funzionari in servizio presso il suo Assessorato, a uno dei quali sono attribuite le funzioni di presidente; uno dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i dirigenti o funzionari in servizio presso il suo Assessorato. I dirigenti o i funzionari nominati devono possedere i requisiti di legge per l'esercizio delle funzioni di revisore;

     b) due membri supplenti scelti uno dall'Assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione tra i dirigenti o i funzionari in servizio presso il suo Assessorato e l'altro dall'Assessore regionale per il bilancio e le finanze tra i dirigenti o i funzionari del suo Assessorato.

     2. I componenti del collegio dei revisori sono nominati con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione con le modalità e i criteri di cui all'articolo 9 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 15 e restano in carica tre anni. Ove non sia possibile nominare funzionari regionali si procede alla nomina di soggetti esterni all'Amministrazione regionale, scelti tra persone iscritte all'albo dei revisori dei conti o dei dottori commercialisti.

     3. Il collegio dei revisori dei conti svolge i compiti di cui all'articolo 2403 del Codice civile; segnala contestualmente al consiglio di amministrazione e all'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione i vizi di legittimità degli atti e avanza eventuali osservazioni di merito; presenta annualmente al medesimo Assessore una relazione illustrativa sull'andamento della gestione dell'ente. Copia della relazione è inviata a cura del collegio stesso alla Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

     4. Almeno un componente del collegio dei revisori partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'E.R.S.U., senza diritto al voto.

 

     Art. 16. Incompatibilità.

     1. Non possono far parte degli organi degli E.R.S.U. coloro che a qualunque titolo fanno parte di società, aziende o imprese che forniscono beni o prestano servizi in favore dei medesimi enti e coloro che hanno con questi rapporti contrattuali o liti pendenti. Non possono altresì farne parte i membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione delle Università, nonché i deputati dell'Assemblea regionale e i consiglieri provinciali, comunali o circoscrizionali.

 

     Art. 17. Indennità. [14]

     1. Le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione ed al Presidente, al collegio dei revisori dei conti sono determinate, con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei limiti da quanto stabilito dall'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.

 

     Art. 18. Attività degli Enti.

     1. Contestualmente al bilancio di previsione gli Enti approvano il piano annuale di gestione relativo all'esercizio finanziario, contenente:

     a) gli obiettivi che intendono raggiungere;

     b) il riparto delle risorse finanziarie tra i diversi settori e tipi di intervento di cui alla presente legge;

     c) i criteri e le modalità organizzative, di realizzazione e di controllo dei singoli interventi.

     2. Gli Enti deliberano il bilancio di previsione, la relativa relazione illustrativo-programmatica ed il piano di gestione di ogni esercizio finanziario entro il 30 settembre dell'anno solare precedente e lo trasmettono entro il successivo 31 ottobre all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale, acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, può formulare osservazioni e richieste di modifica entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso tale termine, l'atto si intende approvato. La stessa regola si osserva per eventuali variazioni e modifiche in corso di anno. Il bilancio di previsione è redatto in termini di competenza e di cassa.

     3. Gli Enti deliberano il conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario precedente entro il 31 marzo di ciascun anno e lo trasmettono, congiuntamente a una relazione sull'attività svolta, all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, può formulare osservazioni e richieste di modifica entro i quarantacinque giorni successivi. Trascorso tale termine l'atto si intende approvato.

     4. Nella relazione di cui al comma 3 devono essere evidenziati i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun programma, servizio ed intervento in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di interventi per il diritto allo studio e nel bilancio annuale di previsione.

     5. L'attività degli enti è disciplinata con regolamento adottato dal consiglio di amministrazione sulla base di uno schema-tipo approvato dall'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, su proposta della Commissione regionale per il diritto allo studio.

     6. Per l'approvazione degli atti di cui ai commi 2 e 3 deve essere acquisito il parere dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze.

 

     Art. 19. Vigilanza e controlli.

     1. Gli E.R.S.U. sono sottoposti alla vigilanza del l'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione.

     2. Nell'esercizio del potere di vigilanza l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, anche su proposta della Commissione regionale per il diritto allo studio e del servizio di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14:

     a) dispone ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli enti;

     b) provvede, previa diffida agli organi degli enti e sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, quando gli amministratori ne rifiutano o ne ritardano l'emanazione; in tali ipotesi può essere nominato un commissario ad acta.

     3. Sono sottoposti all'approvazione dell'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione i seguenti atti:

     a) deliberazione della pianta organica;

     b) regolamento organizzativo interno.

 

Sezione II

Personale, patrimonio e mezzi finanziari

 

     Art. 20. Personale

     1. Per ciascuno degli E.R.S.U. è stabilita un'apposita dotazione organica di personale; ad esso si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.

     2. Le piante organiche degli enti sono adottate dai rispettivi consigli di amministrazione e sono soggette all'approvazione degli organi regionali con le modalità previste nell'articolo 11, lettera e). Alla copertura delle piante organiche si provvede mediante:

     a) il personale trasferito alla Regione per effetto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, già inquadrato ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1985, n. 53;

     b) l'attivazione di procedure di mobilità del personale della Regione e degli enti strumentali da essa dipendenti nonché degli enti sottoposti a controllo o vigilanza della Regione medesima [15].

     3. Il personale di cui al comma 2 è organizzato secondo la normativa vigente nel rimanente comparto regionale sia in termini di gerarchia che in termini funzionali.

     4. Gli oneri per il personale di cui al comma 3 continuano a gravare sull'apposito capitolo del bilancio regionale.

 

     Art. 21. Patrimonio.

     1. Gli E.R.S.U. hanno un proprio patrimonio destinato al raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge.

     2. Il patrimonio degli enti è costituito da elargizioni di enti e privati, nonché dai beni mobili ed immobili che ad essi pervengono per atti di liberalità.

     3. I beni mobili e immobili e le strutture di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246, sono dotati agli enti e destinati all'espletamento dei compiti istituzionali degli stessi, restando a carico di ciascun ente ogni onere relativo, compresi quelli riguardanti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

     Art. 22. Mezzi finanziari e bilancio.

     1. Per lo svolgimento dei compiti ad essi assegnati e per il loro funzionamento gli E.R.S.U. si avvalgono di:

     a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria; le risorse ordinarie sono determinate nel bilancio regionale e ripartite in proporzione alla popolazione studentesca, tenuto conto del numero di studenti fuori sede;

     b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale;

     c) rendite, interessi e frutti dei loro beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

     d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, associazioni, privati;

     e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di potenziare gli interventi per l'attuazione del diritto allo studio universitario ed in particolare dei fondi previsti dall'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

     f) forme di contribuzione da parte di enti territoriali non deficitari.

 

     Art. 23. Edifici universitari ed interventi in materia di alloggi.

     1. Gli E.R.S.U. assicurano a favore degli studenti fuori sede, non beneficiari di alloggio, un servizio gratuito di consulenza per i contratti di locazione con privati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini e della proprietà. Partecipano altresì agli accordi locali per la definizione di contratti-tipo secondo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

     2. Il consiglio di amministrazione degli E.R.S.U., mediante convenzioni o accordi, può mettere a disposizione degli enti locali, associazioni, istituti pubblici o privati, nei periodi di vacanza dell'attività accademica, le strutture abitative, sempreché ne sia garantita l'utilizzazione per fini culturali o di turismo scolastico, garantendo la possibilità di alloggio agli studenti beneficiari che ne facciano apposita richiesta.

     3. Gli enti locali possono concedere in uso ai consorzi universitari ricadenti nel proprio territorio immobili di loro proprietà perché vengano utilizzati per i fini statutari e per la migliore fruizione delle strutture e dei servizi da parte degli studenti che frequentano corsi di laurea presso i consorzi stessi, anche se originariamente finanziati con destinazioni diverse.

 

     Art. 24. Finanziamenti.

     1. In attuazione del piano triennale di cui all'articolo 25 e di quanto determinato ai sensi dell'articolo 22, l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione assegna a ciascun ente regionale per il diritto allo studio universitario le risorse destinate al proprio funzionamento e all'attuazione degli interventi di competenza.

     2. Per la realizzazione di specifici programmi di interventi, da realizzarsi anche congiuntamente da più enti, sempreché sottoposti al vaglio della Commissione regionale per il diritto allo studio universitario e inseriti nel piano di cui all'articolo 25, si provvede a mezzo di assegnazioni con provvedimento separato dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

     3. Dopo l'approvazione in prima applicazione del piano annuale di cui all'articolo 25, al fine di garantire la continuità nell'attività degli enti, agli stessi possono essere erogati acconti sui finanziamenti da determinare ai sensi del piano per l'anno successivo, tenuto conto dell'ultimo bilancio consuntivo.

     4. Gli oneri discendenti dall'applicazione dei commi 1 e 2, valutati rispettivamente in 20.659 migliaia di euro e in 190 migliaia di euro, trovano riscontro, dall'esercizio finanziario 2003, nel bilancio pluriennale della Regione 2002-2004, quanto a 10.330 migliaia di euro nell'U.P.B. 9.2.1.3.5, codice 04.02.05 e quanto a 10.519 migliaia di euro nella U.P.B. 4.2.1.5.1, codice 12.02.02.

 

Capo III

Programmazione degli interventi

 

     Art. 25. Programma triennale e piani annuali di intervento

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, acquisiti i pareri della Commissione regionale per il diritto allo studio universitario e del Comitato regionale di coordinamento di cui all'articolo 3 del D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25, sentita la competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, approva un programma di interventi per il diritto allo studio universitario avente validità triennale ed articolato in piani annuali.

     2. Il programma:

     a) individua gli obiettivi generali da realizzare precisando quali perseguire in via prioritaria;

     b) quantifica l'ammontare complessivo delle risorse finanziarie da impegnare nel triennio;

     c) determina, in ragione di eventuali esigenze di riequilibrio di determinate aree, i criteri aggiuntivi per l'erogazione dei servizi e per la determinazione delle tariffe e delle condizioni di accesso in modo da realizzare livelli e condizioni uniformi tra gli E.R.S.U.;

     d) indica l'entità delle borse di studio da mettere a concorso, nonché i criteri aggiuntivi per la determinazione dei contributi in conto locazioni;

     e) fissa le direttive in ordine ai criteri aggiuntivi di formazione delle graduatorie per l'accesso alle borse di studio, determinando, nel rispetto dei principi generali fissati dalla normativa nazionale, il ruolo e l'incidenza dei requisiti di merito e di reddito;

     f) individua gli interventi di edilizia universitaria con particolare riferimento alla realizzazione di nuove residenze, la ristrutturazione e l'ammodernamento di quelle esistenti, la realizzazione di strutture edilizie destinate a biblioteche, aule, mense, laboratori, centri di ricreazione ed orientamento.

     3. Il piano annuale di intervento è adottato, entro il mese di aprile di ciascun anno, dall'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione sentita la Commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

     4. Il piano annuale, valutata l'esperienza pregressa e tenuto anche conto delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, provvede all'adeguamento delle previsioni del programma triennale in ordine alla determinazione delle fasce di reddito e dei criteri per l'attribuzione delle borse di studio, nonché della quantità e dell'importo delle borse di studio e dei contributi in conto locazioni.

 

Titolo III

TASSE E CONTRIBUTI

 

     Art. 26. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

     1. Ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, istituita dal comma 20 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, costituisce entrata propria degli E.R.S.U..

     2. Tutti gli studenti di cui all'articolo 2 sono tenuti a pagare la tassa regionale per il diritto allo studio universitario per ciascun anno accademico di immatricolazione o di iscrizione ai corsi di studio universitari delle Università statali e legalmente riconosciute, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

     3. [Per corsi di studio si intendono i corsi di laurea, i corsi di diploma universitario, di scuola diretta a fini speciali, i corsi o scuole di specializzazione ed i dottorati di ricerca] [16].

     4. Il gettito derivante dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario è interamente devoluto alla erogazione delle borse di studio e dei prestiti d'onore di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390 ed agli interventi in favore degli studenti disabili.

     5. L'ammontare della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in euro 75 per l'anno accademico 2007/2008 ed in euro 85 a decorrere dall'anno accademico 2008-2009 e può essere aggiornato in relazione all'andamento del tasso d'inflazione. L'aggiornamento è disposto entro il mese di aprile dell'anno accademico precedente quello di riferimento, con provvedimenti del l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione. Qualora non si provvede alla rideterminazione dell'importo della tassa nei modi e nei termini di cui sopra, essa è dovuta nella misura stabilita per l'anno precedente [17].

     6. Il comma 1 bis dell'articolo 13 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, come introdotto dall'articolo 8 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, è soppresso.

 

     Art. 27. Delega di funzioni.

     1. Le funzioni relative alla riscossione della tassa per il diritto allo studio sono delegate agli Atenei ed agli Istituti di formazione a cui si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado secondo quanto previsto dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508. Detta procedura è volta a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti.

     2. La tassa deve essere corrisposta in unica soluzione all'atto dell'iscrizione alla tesoreria di detti Atenei ed Istituti.

     3. Gli Atenei e gli Istituti accettano le immatricolazioni e le iscrizioni ai corsi previa verifica dell'avvenuto versamento della tassa regionale nella misura dovuta. Gli stessi riversano a favore degli E.R.S.U. di competenza i relativi importi, relazionando compiutamente, sia agli E.R.S.U. che all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale che esercita la vigilanza, in ordine alla corrispondenza tra il numero degli studenti immatricolati ed iscritti e l'importo delle tasse incassate e riversate. Il trasferimento delle relative competenze avviene entro e non oltre il 20 dicembre di ogni anno per le iscrizioni e le immatricolazioni accertate dagli atenei e dagli istituti entro il 30 novembre dell'anno di riferimento ed entro e non oltre il 30 marzo dell'anno seguente per le iscrizioni e le immatricolazioni avvenute successivamente [18].

     4. Con la relazione al conto consuntivo di cui al comma 3 dell'articolo 18 gli enti inviano all'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale apposito rendiconto delle operazioni svolte e degli impieghi effettuati, del numero e del valore delle borse di studio e dei prestiti d'onore concessi, nonché delle somme rimborsate per tasse erroneamente versate o non dovute [19].

     5. All'accertamento, liquidazione e riscossione delle tasse si applicano le norme che disciplinano le tasse sulle concessioni regionali. Le stesse norme si applicano per l'accertamento delle violazioni, le sanzioni, la decadenza e i rimborsi concernenti i tributi di cui al presente articolo.

 

     Art. 28. Esoneri dal pagamento della tassa.

     1. I criteri per la concessione dell'esonero parziale o totale degli studenti meritevoli privi di mezzi dal pagamento della tassa per il diritto allo studio sono stabiliti dalla Regione nell'ambito della programmazione triennale prevista dall'articolo 25.

     2. Sono comunque esonerati dal pagamento della tassa gli studenti dichiarati vincitori di borsa di studio o di prestito d'onore, gli studenti che hanno conseguito l'idoneità nelle graduatorie per l'attribuzione di tali benefici, gli studenti disabili esonerati dalle rispettive Università dal pagamento della tassa di iscrizione, le ragazze madri con figli di età inferiore a cinque anni, i titolari dell'assegno di studio erogato ai sensi della legge regionale 24 agosto 1993, n. 19, gli studenti che prestano servizio militare o sostitutivo.

 

     Art. 29. Tassa di abilitazione all'esercizio professionale.

     1. La tassa prevista dal primo comma dell'articolo 190 del Testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, a carico di coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, essendo provvisti di titolo accademico conseguito in uno degli atenei avente sede in Sicilia, è fissata in € 52,00.

     2. Il pagamento della tassa deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo al rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale.

 

Titolo IV

NORME COMUNI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 30. Elezioni. [20]

     1. Le elezioni per la formazione degli organi di origine elettiva previsti dalla presente legge sono indette con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che ne fissa i tempi e le modalità d'intesa con i rettori degli atenei siciliani, in armonia con la disciplina e le scadenze previste per le elezioni concernenti il rinnovo dei consigli di amministrazione delle Università.

 

     Art. 31. Soppressione delle Opere universitarie.

     1. A decorrere dall'1 gennaio 2003 sono soppresse le Opere universitarie aventi sede nella Regione e le funzioni ad esse spettanti sono esercitate dagli E.R.S.U. che succedono a tutti gli effetti nella titolarità dei beni e nei rapporti attivi e passivi delle Opere.

     2. Fino alla nomina dei nuovi organi di gestione degli E.R.S.U., le relative funzioni sono esercitate dagli attuali organi di amministrazione delle soppresse Opere universitarie che a tal fine rimangono in carica.

     3. Le disposizioni contenute in atti normativi vigenti intestate alle soppresse Opere universitarie dall'1 gennaio 2003 sono riferite agli E.R.S.U..

 

     Art. 32. Modifiche alla legge regionale 26 marzo 2002, n. 2.

     1. L'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è così modificato:

     a) al comma 1 le parole "costituiti tra enti pubblici" sono sostituite dalle parole

     (Omissis);

     b) al comma 2 le parole "a favore dei consorzi universitari provinciali già costituiti" sono sostituite dalle parole

     (Omissis); le parole "solamente per l'esercizio in corso" sono soppresse.

 

     Art. 33. Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo.

     1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare un contributo, per l'esercizio finanziario 2002, di 100 migliaia di euro al "Consorzio universitario per l'Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo" di Trapani per il conseguimento delle finalità statutarie e per iniziative di alta formazione destinata, con particolare riguardo, agli studenti delle Isole minori della Sicilia [21].

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede, per l'esercizio finanziario 2002, mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 1 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 (U.P.B. 9.2.1.3.5 - cap. 373718). Per gli anni successivi la quantificazione degli oneri è determinata annualmente con legge finanziaria.

 

     Art. 34. Servizi di mensa nelle sedi universitarie decentrate.

     1. Al fine di garantire agli studenti che ne hanno diritto l'erogazione dei servizi mensa anche nelle sedi dove hanno svolgimento i corsi di laurea decentrati dell'Università di Catania, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 507 migliaia di euro.

     2. All'onere di cui al comma 1 si provvede quanto a 207 migliaia di euro con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 9.2.1.3.2, capitolo 372523, quanto a 250 migliaia di euro mediante riduzione della spesa autorizzata dal comma 9 dell'articolo 66 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.2.1.3.5 , capitolo 373327, quanto a 25 migliaia di euro mediante riduzione delle assegnazioni alle Università di cui alla tabella H della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373308, e quanto a 25 migliaia di euro mediante riduzione dei contributi ad istituti universitari di cui alla tabella 11 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, U.P.B. 9.2.1.3.5, capitolo 373319.

 

Titolo V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI CULTURALI E SCUOLE MATERNE REGIONALI

 

     Art. 35. Trasformazione in fondazioni degli enti lirici, sinfonici e del comitato Taormina arte 1.

     Il comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 36. Scuole materne regionali paritarie.

     1. Le scuole materne istituite e finanziate dalla Regione siciliana, funzionanti presso le istituzioni scolastiche statali dotate di autonomia amministrativa ai sensi della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, sono considerate paritarie sin dall'entrata in vigore della legge 10 marzo 2000, n. 62 [22].

 

     Art. 37.

     1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

     2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[2] Comma aggiunto dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.

[3] Lettera così modificata dall’art. 22 della L.R. 5 luglio 2004, n. 11.

[4] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[5] La Commissione di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 9 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 14 aprile 2006, n. 15.

[7] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[8] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[9] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 28 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[11] Lettera abrogata dall'art. 28 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[12] Comma così modificato dall'art. 28 della L.R. 22 febbraio 2019, n. 1.

[13] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[15] Lettera così modificata dall’art. 24 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 19.

[16] Comma abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[17] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 8 febbraio 2007, n. 2.

[18] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[19] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 15 aprile 2021, n. 9.

[20] Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 20 giugno 2019, n. 10.

[21] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 31 maggio 2004, n. 9.

[22] Comma rettificato con errata corrige pubblicato nella G.U. 13 dicembre 2002, n. 57 e con errata corrige pubblicato nella G.U. 4 aprile 2003, n. 15 e così modificato dall’art. 139 della L.R. 16 aprile 2003, n. 4.