Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.3 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 06/08/2019 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Utilizzo mezzi ed attrezzature per la manutenzione di immobili e della viabilità. |
Art. 2. Iscrizione in bilancio di somme relative a contributi erogati agli enti locali e non realizzati per cause non imputabili ai medesimi enti. |
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 in materia di fuoriuscita del personale precario. |
Art. 4. Contributo per il personale in sovrannumero dei comuni in dissesto. |
Art. 5. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 16 dicembre 2018, n. 24. |
Art. 6. Norma finale. |
§ 5.3.483 - L.R. 6 agosto 2019, n. 15.
Collegato alla legge di stabilità regionale per l'anno 2019 in materia di autonomie locali.
(G.U.R. 9 agosto 2019, n. 37 - S.O. n. 1)
Art. 1. Utilizzo mezzi ed attrezzature per la manutenzione di immobili e della viabilità.
1. Le Città metropolitane, i liberi Consorzi comunali ed i comuni, anche in forma associata, possono richiedere a qualsiasi istituto e/o ente pubblico regionale o a qualsiasi Città metropolitana, libero Consorzio comunale o comune la disponibilità, a titolo gratuito, di mezzi e/o attrezzature utili ad effettuare la manutenzione di immobili ed infrastrutture, con priorità assoluta per la manutenzione della viabilità secondaria, ivi compresa la pulizia di scoline e corsi d'acqua, nonché per le altre regimazioni idriche di pubblica utilità. Gli enti e istituti a cui è richiesta la disponibilità sono obbligati a sottoscrivere un accordo operativo entro sette giorni dall'avvenuta richiesta, che può avvenire, in caso di particolari urgenze, anche tramite posta elettronica certificata o e-mail istituzionale tra gli organismi di vertice degli enti coinvolti.
Art. 2. Iscrizione in bilancio di somme relative a contributi erogati agli enti locali e non realizzati per cause non imputabili ai medesimi enti.
1. All'articolo 21 della
"6-bis. Con le medesime modalità di cui al comma 6 e fino all'importo massimo di 100 migliaia di euro per l'anno 2019 sono iscritte nel bilancio regionale le somme introitate all'erario regionale relative a contributi straordinari erogati agli enti locali e non attivati o definiti per cause non imputabili agli stessi. Ai relativi oneri si provvede a valere sui trasferimenti regionali di cui al comma 1 dell'articolo 6 della
Art. 3. Modifiche all'articolo 3 della
1. All'articolo 3, comma 19, della
2. All'articolo 3, comma 20, della
3. Il comma 3 dell'articolo 22 della
"3. Il reclutamento con le procedure di cui alla
Art. 4. Contributo per il personale in sovrannumero dei comuni in dissesto. [2]
1. Al comma 8 dell'articolo 20 della
Art. 5. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 11 dell'articolo 1 della
a) le parole "attraverso un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge" sono soppresse;
b) le parole "la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso dell'esercizio finanziario 2018" sono sostituite dalle parole "la somma massima garantita e quindi erogabile nel corso del biennio 2018-2019 da un soggetto bancario previamente individuato nelle forme di legge".
Art. 6. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 32 della
[2] Articolo così modificato dall'art. 33 della