§ 5.3.487 - L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:24/01/2020
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.
Art. 2.  Disposizioni in materia di residui passivi perenti.
Art. 3.  Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.
Art. 4.  Abrogazione e modifiche di norme.
Art. 5.  Rifinanziamento norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.
Art. 6.  Fondo di compensazione esercizio 2019.
Art. 7.  Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania.
Art. 8.  Rendicontazione iniziative culturali per l'anno 2019.
Art. 9.  Disposizioni relative alla società Servizi Ausiliari Sicilia.
Art. 10.  Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei Consorzi di bonifica.
Art. 11.  Norma finanziaria.
Art. 12.  Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per triennio 2019/2021.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 5.3.487 - L.R. 24 gennaio 2020, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

(G.U.R. 28 gennaio 2020, n. 5)

 

Art. 1. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2020.

1. Il Governo della Regione è autorizzato, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni contenute nel punto 8 dell'Allegato 4/2 al medesimo decreto legislativo n. 118/2011, ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non sarà approvato con legge regionale lo schema di bilancio annuale della Regione per l'esercizio finanziario 2020, e comunque non oltre il 30 aprile 2020, la gestione degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno 2020 nel bilancio di previsione definitivamente approvato per il triennio 2019-2021, di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, ivi comprese le variazioni discendenti dalle disposizioni della presente legge.

2. La limitazione per dodicesimi nell'assunzione degli impegni e nell'effettuazione dei pagamenti non si applica: alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 23, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746, Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 e Missione 9, Programma 5, capitolo 150514), all'erogazione della quarta trimestralità dei trasferimenti per l'anno 2019 in favore dei comuni previsti dall'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni nonché alle autorizzazioni di spesa di seguito riportate:

 

Norma di riferimento

Missione

Programma

Titolo

Amministrazione

Rubrica

Capitolo

L.R. 19/1986 artt. 1 e 4

5

2

1

13

2

377316

L.R. 19/1986 art. 17

5

2

1

13

2

377317

L.R. 1/1993 art. 1

5

2

1

13

2

377314

L.R. 1/1993 art. 1

5

2

1

13

2

377318

L.R. 21/1994 artt. 1 e 2

5

2

1

13

2

377726

L.R. 33/1966

5

2

1

13

2

473707

L.R. 7/1972 art. 11

5

2

1

13

2

473708

 

     Art. 2. Disposizioni in materia di residui passivi perenti.

1. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti fino all'esercizio 2009, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo salvo comunicazione dell'interruzione dei termini di prescrizione, da parte dell'amministrazione competente. Con decreto del Ragioniere generale della Regione sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

2. Le somme eliminate nei precedenti esercizi finanziari per perenzione amministrativa agli effetti amministrativi, relative ad impegni assunti a decorrere dall'esercizio 2010, non reiscritte in bilancio entro la chiusura dell'esercizio finanziario 2019, cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente vincolanti, sono cancellate dalle scritture contabili della Regione dell'esercizio finanziario medesimo. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, su indicazione delle competenti amministrazioni, sono individuate le somme da eliminare ai sensi del presente comma. Copia di detto decreto è allegata al rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2019.

 

     Art. 3. Modifiche all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 1 - Parte A dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, per le finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali, sono incrementate per l'esercizio finanziario 2020 degli importi a fianco di ciascuna indicati:

 

Norma di riferimento

Missione

Programma

Titolo

Amministrazione

Rubrica

CAPITOLO

DENOMINAZIONE

2020

L.R. 14/1988 art. 48

9

5

1

12

2

443302

TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI PER SPESE DI IMPIANTO E DI GESTIONE.

1.200.000,00

L.R. 98/1981 artt. 39-39 bis

9

5

1

12

2

443305

TRASFERIMENTI A FAVORE DEGLI ENTI PARCO E DEGLI ENTI GESTORI DELLE RISERVE NATURALI, DESTINATI AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ASSUNTO PER LA GESTIONE E LA VIGILANZA DEI PARCHI E DELLE RISERVE.

3.400.000,00

L.R. 1/1993 art. 1

5

2

1

13

2

377314

SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE ENTE TEATRO DI SICILIA STABILE DI CATANIA, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE

395.000,00

L.R. 19/1986 artt. 1 e 4

5

2

1

13

2

377316

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE TEATRO MASSIMO VINCENZO BELLINI DI CATANIA.

2.807.243,81

L.R. 19/1986 art. 17

5

2

1

13

2

377317

CONTRIBUTO PER L'ATTIVITÀ E LA PROGRAMMAZIONE DELLE STAGIONI TEATRALI DELL'ENTE AUTONOMO REGIONALE "TEATRO DI MESSPNA" PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA TEATRALE NONCHé PER LA STABILIZZAZIONE DELL'ORCHESTRA DEL TEATRO VITTORIO EMANUELE DI MESSINA.

959.273,99

L.R. 1/1993 art. 1

5

2

1

13

2

377318

SOMMA DESTINATA ALLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SICILIANA ALL'ASSOCIAZIONE TEATRO BIONDO STABILE DI PALERMO, QUALE CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE.

635.349,77

L.R. 21/1994 artt. 1 e 2

5

2

1

13

2

377726

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.

145.036,81

L.R. 33/1966

5

2

1

13

2

473707

CONTRIBUTO ANNUO ALLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA. (EX CAP. 48001)

2.017.495,90

L.R. 7/1972 art. 11

5

2

1

13

2

473708

CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLA FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO. (EX CAPP. 48002 E 48008)

1.692.530,11

 

     Art. 4. Abrogazione e modifiche di norme.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 le parole "ad euro 79.379.130,66 per l'esercizio finanziario 2020 e ad euro 71.609.771,79 per l'esercizio finanziario 2021" sono soppresse.

2. Per l'esercizio finanziario 2021 le disponibilità del Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2019, pari ad euro 86.620.148,60, sono destinate all'incremento della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - spese correnti".

3. Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "e ad euro 62.946.579,53 per l'esercizio finanziario 2020" sono soppresse;

b) la lettera b) è soppressa.

 

     Art. 5. Rifinanziamento norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2020, la spesa di 247 migliaia di euro per il funzionamento della Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di competenza regionale (Missione 9, Programma 2, capitolo 442545).

 

     Art. 6. Fondo di compensazione esercizio 2019.

1. Al fine di evitare incrementi per interessi e spese processuali è istituito un fondo di euro 15.967.980,56 destinato alla compensazione degli effetti negativi, prioritariamente sulle spettanze retributive dell'anno 2019 e sui contributi di cui alla legge regionale 16 maggio 1978, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, Missione 6, Programma 1, capitolo 473709, derivanti dal mancato ripristino ed in subordine dal ripristino parziale delle riduzioni delle autorizzazioni di spesa di cui all'Allegato 2 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1.

2. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, l'importo di euro 4.446.978,77 è destinato per le seguenti finalità:

 

312517

ONERI DI FUNZIONAMENTO DEL CONTINGENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI AI SENSI DELL'ART. 16 DEL D.P.R. 19 MARZO 1955, n. 520 E DELL'ART. 9-BIS, COMMA 14, ULTIMO PERIODO, DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1996, n. 608, DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 1 OTTOBRE 1996, n. 510. (EX CAP. 33657). (SPESE OBBLIGATORIE)

+ 400.000,00

313727

ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI A VALERE SUL FONDO UNICO PER IL FINANZIAMENTO DELLE MISURE PER LA FUORIUSCITA DEI SOGGETTI APPARTENENTI AL BACINO "PIP - EMERGENZA PALERMO". (PARTE CAP. 183799)

+ 464.370,70

313728

ALTRI ASSEGNI E SUSSIDI ASSISTENZIALI INERENTI LA PROSECUZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO DEL PERSONALE DESTINATARIO DEL REGIME TRANSITORIO DEI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI, IN SCADENZA NELL'ANNO 2013, NONCHé PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI IN ATTO IMPEGNATI NELLE ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA legge regionale 5 NOVEMBRE 2001, n. 17. (PARTE CAP. 313318)

+ 798.284,30

712402

SPESE PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DIRETTA DI CANTIERI DI SERVIZI IN FAVORE DI COMUNI DELLA SICILIA DESTINATARI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, n. 237. (VEDI ANCHE CAP. 713303)

+ 869.600,45

713303

CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE DESTINATARIE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL REDDITO MINIMO D'INSERIMENTO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 GIUGNO 1998, n. 237. (PARTE CAP. 712402).

+ 64.723,32

242523

SOMMA DESTINATA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE GIÀ A CARICO DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 13, lett. A), DELLA legge regionale 6 GIUGNO 1975, n. 42 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI COMPRESI GLI EVENTUALI ONERI DERIVANTI DA CONTENZIOSI.

+ 1.850.000,00

 

3. Con decreto del Ragioniere generale della Regione, previa delibera della Giunta regionale, da adottare previo parere della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana, sono apportate al bilancio della Regione le variazioni discendenti dall'applicazione del presente articolo.

 

     Art. 7. Rapporti di lavoro del personale dei soppressi patronati scolastici gestiti dalla Città metropolitana di Catania.

1. La Città metropolitana di Catania, per l'esercizio finanziario 2020, provvede alla prosecuzione del rapporto di lavoro del personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti di 1.050 migliaia di euro, attingendo dalle risorse finanziarie di cui all'articolo 18 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

 

     Art. 8. Rendicontazione iniziative culturali per l'anno 2019.

1. Le iniziative a valere sul fondo di cui all'articolo 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, finanziate per l'anno 2019, possono essere realizzate entro il 30 giugno 2020 e rendicontate entro 60 giorni da quest'ultima data.

 

     Art. 9. Disposizioni relative alla società Servizi Ausiliari Sicilia.

1. La Regione, per l'attuazione degli strumenti di programmazione a valere su fondi extraregionali, è autorizzata a stipulare, nel rispetto delle disposizioni in materia di appalti, contratti di assistenza tecnica con la società Servizi Ausiliari Sicilia S.C.p.A.

2. Al comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "come scaturenti dai contratti di servizio con gli enti soci committenti" sono soppresse.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Governo della Regione provvede ad avviare le conseguenti modifiche dei programmi operativi di attuazione della spesa dei fondi extraregionali.

 

     Art. 10. Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei Consorzi di bonifica.

1. I Consorzi di bonifica della Sicilia sono autorizzati a sospendere, fino al 30 aprile 2020, la riscossione della quota istituzionale dei ruoli relativi agli anni 2014-2018. Per ammortizzare gli effetti economici gravanti sugli enti a seguito delle disposizioni del presente articolo, è autorizzata, in favore dei medesimi Consorzi, la spesa di 446 migliaia di euro, per l'esercizio finanziario 2020, da ripartire in proporzione all'ammontare dei ruoli sospesi.

2. Ai maggiori oneri per l'esercizio finanziario 2020, pari a 193 migliaia di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità della Missione 20, Programma 3, capitolo 215704.

 

     Art. 11. Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge sono riepilogati nella seguente tabella:

 

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

CAPITOLO

2020

2021

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 443302)

443302

1.200.000,00

0,00

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 443305)

443305

3.400.000,00

0,00

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377314)

377314

395.000,00

0,00

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377316)

377316

2.807.243,81

0,00

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377317)

377317

959.273,99

0,00

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377318)

377318

635.349,77

0,00

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 377726)

377726

145.036,81

0,00

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 473707)

473707

2.017.495,90

0,00

Art. 3 - Modifiche all'allegato 1 - Parte A dell'articolo 8 comma 1 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1. (cap. 473708)

473708

1.692.530,11

0,00

Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147303)

147303

47.924.228,41

0,00

Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147320)

147320

12.790.000,00

0,00

Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 147326)

147326

8.795.000,00

0,00

Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 313727)

313727

8.812.773,84

0,00

Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 214903)

214903

534.566,41

0,00

Art. 4, c. 1 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 900002)

900002

522.562,00

0,00

Art. 4, c. 2 - Abrogazione e modifiche di norme - (cap. 215704)

215704

0,00

86.620.148,60

Art. 5 - Rifinanziamento leggi di spesa - L.R. 7 maggio 2015, n. 9 art. 91 (cap. 442545)

442545

247.000,00

0,00

Art. 6 - Fondo di compensazione esercizio 2019

N.I. 215773

15.967.980,56

0,00

Art. 10 - Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei consorzi di bonifica (cap. 155819)

155819

446.000,00

0,00

Totale

109.292.041,61

86.620.148,60

 

 

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni della presente legge per gli esercizi finanziari 2020 e 2021, di cui al comma 1, si fa fronte mediante le entrate e la riduzione delle spese riepilogate nella seguente tabella:

 

COPERTURE FINANZIARIE

CAPITOLO

2020

2021

Art. 4 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 215741) L.R. 1/2019 art. 10, commi 1-2

215741

0,00

-86.620.148,60

Art. 10 - Sospensione riscossione quota istituzionale dei ruoli dei consorzi di bonifica (cap. 155819)

215704

-193.000,00

0,00

Art. 4 - Abrogazione e modifiche di norme (cap. 215767) L.R. 13/2019 art. 12, comma 1, lett. d)

215767

-62.946.579,53

0,00

Interessi e spese discendenti da operazioni finanziarie (cap. 214903)

214903

-534.566,41

0,00

Quota capitale di ammortamento discendente da operazioni finanziarie (cap. 900002)

900002

-522.562,00

0,00

Spese destinate a finanziare la compartecipazione regionale del fondo sanitario (cap. 413370)

413370

-7.826.785,00

0,00

Restituzioni e rimborsi di imposte dirette e relative addizionali (cap. 219202)

219202

-18.000.000,00

0,00

Rimborsi allo Stato di quote del maggior gettito della tassa automobilistica (cap. 217308)

217308

-19.268.548,67

0,00

Totale

-109.292.041,61

-86.620.148,60

 

 

     Art. 12. Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione della Regione per triennio 2019/2021.

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per ciascuno degli esercizi finanziari 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate Tabella A e Tabella B, contenenti altresì gli effetti della presente legge.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2020.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

 

Allegati

(Omissis)