§ 3.4.89 - L.R. 31 luglio 2018, n. 23.
Testo unico in materia di commercio.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:31/07/2018
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Principi e finalità)
Art. 3.  (Funzioni della Regione)
Art. 4.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 5.  (Funzioni delle Camere di commercio)
Art. 6.  (Attività commerciali)
Art. 7.  (Ambito di esclusione)
Art. 7 bis.  (Prodotti ingombranti)
Art. 7 ter.  (Ampliamento ed accorpamento)
Art. 8.  (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)
Art. 9.  (Formazione professionale)
Art. 10.  (Programmazione distributiva regionale)
Art. 11.  (Obiettivi del Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio)
Art. 12.  (Programmazione distributiva comunale)
Art. 13.  (Progetti integrati di rivitalizzazione dei centri storici e urbani e delle realtà minori)
Art. 14.  (Concertazione)
Art. 15.  (Forme particolari di concertazione)
Art. 16.  (Centri di assistenza tecnica)
Art. 17.  (Accreditamento dei CAT)
Art. 18.  (Agenzie per le imprese)
Art. 19.  (Sportello unico per le attività produttive)
Art. 20.  (Istituzioni e compiti dell'Osservatorio)
Art. 21.  (Definizioni)
Art. 22.  (Settori merceologici)
Art. 23.  (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)
Art. 24.  (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)
Art. 25.  (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)
Art. 26.  (Procedimento autorizzativo per le grandi strutture di vendita)
Art. 27.  (Autorizzazione comunale)
Art. 28.  (Disposizioni particolari)
Art. 29.  (Attivazione commerciale)
Art. 30.  (Priorità delle domande concorrenti)
Art. 31.  (Procedimento per il trasferimento delle grandi strutture di vendita)
Art. 32.  (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)
Art. 33.  (Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale)
Art. 34.  (Razionalizzazione della rete distributiva)
Art. 35.  (Centri commerciali)
Art. 36.  (Commercio all'ingrosso)
Art. 37.  (Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci)
Art. 38.  (Spacci interni)
Art. 39.  (Apparecchi automatici)
Art. 40.  (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)
Art. 41.  (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)
Art. 42.  (Definizione di vendita straordinaria)
Art. 43.  (Vendite di liquidazione)
Art. 44.  (Vendite promozionali)
Art. 45.  (Vendite di fine stagione o saldi)
Art. 46.  (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)
Art. 47.  (Pubblicità dei prezzi)
Art. 48.  (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)
Art. 49.  (Sanzioni per l'attività commerciale in sede fissa su aree private)
Art. 50.  (Tipologia dell'attività)
Art. 51.  (Definizioni)
Art. 52.  (Ambito di applicazione)
Art. 53.  (Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi)
Art. 54.  (Attività di somministrazione stagionale e temporanea)
Art. 55.  (Esercizio di attività accessorie)
Art. 56.  (Disposizioni per i distributori automatici)
Art. 57.  (Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico)
Art. 58.  (Durata dei titoli abilitativi)
Art. 59.  (Pubblicità dei prezzi)
Art. 60.  (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 61.  (Cessazione dell'attività)
Art. 62.  (Decadenza, sospensione e revoca)
Art. 63.  (Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 64.  (Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande)
Art. 65.  (Gestione di reparto)
Art. 66.  (Negozi storici)
Art. 67.  (Elenco dei negozi storici)
Art. 68.  (Oggetto)
Art. 69.  (Definizioni)
Art. 70.  (Indicazioni programmatiche regionali)
Art. 71.  (Soggetti istitutori)
Art. 72.  (Gestione)
Art. 73.  (Direttore di mercato)
Art. 74.  (Commissione di mercato)
Art. 75.  (Regolamento)
Art. 76.  (Vendita all'asta)
Art. 77.  (Sale contrattazione e borse merci)
Art. 78.  (Vigilanza)
Art. 79.  (Finalità e oggetto)
Art. 80.  (Ambito di applicazione)
Art. 81.  (Definizioni)
Art. 81 bis.  (Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)
Art. 81 ter.  (Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche)
Art. 81 quater.  (Promozione e valorizzazione dei mercati)
Art. 82.  (Modalità di esercizio dell'attività)
Art. 83.  (Esercizio dell'attività)
Art. 84.  (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)
Art. 85.  (Concessione di posteggio)
Art. 86.  (Utilizzazione dei posteggi)
Art. 87.  (Posteggi riservati)
Art. 88.  (Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)
Art. 89.  (Subingresso nei titoli abilitativi su posteggi dati in concessione)
Art. 90.  (Esercizio dell'attività in forma itinerante)
Art. 91.  (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)
Art. 92.  (Hobbisti)
Art. 93.  (Carta di esercizio e Attestazione annuale)
Art. 94.  (Decadenza, sospensione dei titoli abilitativi)
Art. 95.  (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate)
Art. 96.  (Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche)
Art. 97.  (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)
Art. 98.  (Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati)
Art. 99.  (Trasferimento dei mercati)
Art. 100.  (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)
Art. 101.  (Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)
Art. 102.  (Dati relativi al commercio su aree pubbliche)
Art. 103.  (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)
Art. 104.  (Computo delle presenze)
Art. 105.  (Aree private messe a disposizione)
Art. 106.  (Affidamento per la gestione dei servizi mercatali)
Art. 107.  (Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)
Art. 108.  (Principi generali e finalità)
Art. 109.  (Definizioni)
Art. 110.  (Tipologie manifestazioni fieristiche)
Art. 111.  (Ambito di esclusione)
Art. 112.  (Qualifica delle manifestazioni fieristiche)
Art. 113.  (Sistemi di rilevazione)
Art. 114.  (Svolgimento manifestazioni fieristiche)
Art. 115.  (Calendario fieristico)
Art. 116.  (Incentivazione alla commercializzazione)
Art. 117.  (Contributi per la partecipazione alle fiere)
Art. 118.  (Finalità)
Art. 119.  (Internazionalizzazione e promozione all'estero)
Art. 120.  (Sistema regionale per l'Internazionalizzazione e la promozione all'estero)
Art. 121.  (Sanzioni in materia di fiere)
Art. 122.  (Finalità)
Art. 123.  (Definizioni)
Art. 124.  (Esercizio dell'attività)
Art. 125.  (Funzioni dei Comuni)
Art. 126.  (Modalità di vendita)
Art. 127.  (Subingresso)
Art. 128.  (Esercizio abusivo dell'attività)
Art. 129.  (Finalità)
Art. 130.  (Definizioni)
Art. 131.  (Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)
Art. 132.  (Tipologie ed attività commerciali integrative)
Art. 133.  (Modifica e ristrutturazione totale degli impianti)
Art. 134.  (Impianti autostradali)
Art. 135.  (Impianti di distribuzione ad uso privato)
Art. 136.  (Impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto)
Art. 137.  (Autorizzazione al prelievo di carburanti)
Art. 138.  (Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate)
Art. 139.  (Sospensione, decadenza e revoca)
Art. 140.  (Collaudo ed esercizio provvisorio)
Art. 141.  (Termine per ultimazione lavori)
Art. 142.  (Stato di conservazione degli impianti)
Art. 143.  (Vigilanza e controllo)
Art. 144.  (Orario di servizio)
Art. 145.  (Sanzioni in materia di distribuzione carburanti)
Art. 146.  (Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi superfici di vendita e parchi commerciali)
Art. 147.  (Abrogazioni)
Art. 148.  (Norma finanziaria)
Art. 149.  (Entrata in vigore)


§ 3.4.89 - L.R. 31 luglio 2018, n. 23.

Testo unico in materia di commercio.

(B.U. 13 agosto 2018, n. 77 Speciale)

 

TITOLO I

Disposizioni generali

Capo I

Principi e funzioni

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Ai sensi dell'articolo 40 dello Statuto regionale e in conformità con quanto stabilito dalla legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) e dalla legge regionale 1 ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013), il presente testo unico contiene le disposizioni regionali in materia di attività commerciali.

 

     Art. 2. (Principi e finalità)

1. L'attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata.

2. La Regione disciplina il settore delle attività commerciali in attuazione dei principi europei, costituzionali e delle leggi statali in materia di tutela della concorrenza e liberalizzazione.

3. La Regione persegue con il concorso degli Enti locali, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (di seguito denominate Camere di commercio), delle associazioni di categoria del settore commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale e di quelle dei consumatori il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

4. La disciplina del presente testo unico persegue le seguenti finalità:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

b) integrare la pianificazione territoriale e urbanistica e la programmazione commerciale per un equilibrato ed armonico assetto del territorio e delle diverse tipologie di vendita al dettaglio, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;

c) salvaguardare e riqualificare i centri storici mediante il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti ed il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale, favorendo un'integrazione armonica degli insediamenti commerciali con il tessuto urbano esistente, nel rispetto dei valori architettonici ed ambientali e del contesto sociale;

d) valorizzare la funzione commerciale al fine di una riqualificazione del tessuto urbano e dei centri storici;

e) assicurare il rispetto della libera concorrenza favorendo lo sviluppo della presenza delle varie formule organizzative della distribuzione e, all'interno di queste, tra le varie imprese, al fine di garantire un corretto equilibrio tra imprese di diverse dimensioni;

f) agevolare gli insediamenti che prevedono la ricollocazione di piccole e di medie imprese già esistenti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali ed il contesto sociale nelle relative aree;

g) assicurare un sistema di monitoraggio riferito all'entità ed alla efficienza della rete distributiva insediata sul territorio;

h) salvaguardare e qualificare la rete distributiva nelle aree urbane, montane, rurali, costiere e termali, ai fini di una equilibrata articolazione del sistema distributivo nell'intero territorio regionale;

i) assicurare la trasparenza del mercato, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;

j) garantire la tutela del consumatore con particolare riguardo all'informazione, alla qualità del servizio prestato, alla trasparenza nella formazione dei prezzi, all'assortimento ed alla sicurezza dei prodotti;

k) favorire l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche per il contenimento dei prezzi;

l) favorire lo sviluppo del commercio elettronico;

m) promuovere l'innovazione riferita a tutte le tipologie commerciali, in particolare attraverso forme di aggregazione e di collaborazione tra imprese;

n) salvaguardare il contesto ambientale interessato dagli insediamenti commerciali intesi anche come fattore di valorizzazione territoriale;

o) semplificare le procedure relative agli adempimenti amministrativi afferenti l'esercizio delle attività commerciali.

 

     Art. 3. (Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di commercio, ed in particolare:

a) il concorso all'elaborazione ed all'attuazione delle politiche di sostegno e promozione nell'ambito delle politiche europee e nazionali di settore, ivi compreso il sostegno alla realizzazione degli interventi previsti dai programmi europei;

b) la promozione dell'integrazione tra produzione e commercializzazione dei prodotti, specie regionali, e l'internazionalizzazione delle imprese e delle attività commerciali;

c) il coordinamento delle politiche di sicurezza alimentare, anche ai fini della tutela dei consumatori.

2. La Regione, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, svolge, inoltre, le seguenti funzioni di amministrazione attiva che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale:

a) il riconoscimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale e regionale;

b) il riconoscimento di ente fieristico regionale;

c) il riconoscimento dei centri di assistenza tecnica.

3. Il Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio (di seguito denominato Servizio regionale competente) istituisce una banca dati di interesse regionale delle attività commerciali senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

4. La banca dati di cui al comma 3 contiene informazioni sulle imprese che esercitano le attività commerciali e quelle necessarie a determinare la consistenza e le caratteristiche strutturali e funzionali della rete delle attività commerciali del territorio, la comparazione tra la rete distributiva regionale e quella nazionale, le variazioni intervenute nel tempo, i principali processi in atto, nonché dati sull'occupazione.

5. La banca dati è aggiornata periodicamente con il flusso dei dati trasmessi dai Comuni, dalle Camere di commercio, dalle associazioni di categoria e dalle imprese interessate.

 

     Art. 4. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di commercio non attribuite dal presente testo unico alla Regione o ad altri enti.

2. I Comuni:

a) definiscono i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita;

b) stabiliscono le direttive e gli indirizzi per l'insediamento ed il funzionamento delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di giornali e riviste e di distribuzione di carburante;

c) definiscono i parametri di sviluppo del commercio su aree pubbliche;

d) emanano regolamenti in materia di fiere e mercati.

3. I Comuni, al fine di garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico nei borghi antichi e nei centri storici come definiti dal regolamento emanato con decreto 29 aprile 2014, n. 3/Reg. (Regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 22 "Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso") ed il rispetto dello stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, nonché per valorizzare la fruizione turistica del modello abruzzese di ospitalità diffusa ai sensi della l.r. 22/2013, possono derogare, esclusivamente per lo sviluppo e la promozione delle attività commerciali, alle norme urbanistiche e a quelle relative alle destinazioni d'uso.

4. I Comuni svolgono attività di vigilanza e controllo sulle attività commerciali presenti sul proprio territorio nonché sull'esercizio abusivo dell'attività commerciale, disponendo verifiche, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle condizioni stabilite dal presente testo unico per l'esercizio delle attività commerciali.

5. I Comuni irrogano le sanzioni amministrative previste dal presente testo unico e riscuotono i relativi proventi secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

 

     Art. 5. (Funzioni delle Camere di commercio)

1. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente testo unico, la Regione e i Comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 29 dicembre1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), possono avvalersi della collaborazione delle Camere di commercio, sulla base di apposite convenzioni.

2. Le Camere di commercio collaborano nell'attività di monitoraggio della rete distributiva in tutte le sue forme ed alla costruzione della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3.

 

     Art. 6. (Attività commerciali)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per attività commerciali:

a) il commercio al dettaglio in sede fissa e le sue forme speciali;

b) il commercio all'ingrosso;

c) la somministrazione di alimenti e bevande;

d) il commercio su aree pubbliche;

e) le attività fieristiche;

f) la vendita della stampa quotidiana e periodica;

g) la distribuzione dei carburanti per autotrazione.

2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono soggette al rispetto delle disposizioni previste dalla vigente normativa in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza del lavoro.

 

     Art. 7. (Ambito di esclusione)

1. Il presente testo unico non si applica:

a) ai titolari di farmacie e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) che vendono esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio, che vendono esclusivamente generi di monopolio ai sensi della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio);

c) agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), salvo che per le disposizioni previste per il commercio su aree pubbliche;

d) agli imprenditori agricoli che esercitano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della legge regionale 31 luglio 2012, n. 38 (Disciplina delle attività agrituristiche in Abruzzo);

e) alle attività disciplinate dalla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni comunque organizzati;

f) agli imprenditori artigiani iscritti nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'articolo 14 della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;

g) alle imprese industriali, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni da essi prodotti, purché i locali di vendita non superino le dimensioni di un esercizio di vicinato;

h) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendono al pubblico, al dettaglio, i prodotti ittici o la cacciagione proveniente esclusivamente dall'esercizio della loro attività ed a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;

i) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere d'arte, nonché le opere dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;

j) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa);

k) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o gli enti territoriali che vendono pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività;

l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse;

m) alle attività di somministrazione svolte in forma completamente gratuita, come assaggio di alimenti e bevande a fini promozionali.

 

     Art. 7 bis. (Prodotti ingombranti) [1]

1. Per il commercio di prodotti non alimentari rientranti nella categoria a basso impatto urbanistico, classificabili nella categoria di prodotti ingombranti, quali mobili, autovetture, barche, prodotti per l'edilizia, falegnameria, ecc. la superficie di vendita dell'esercizio è calcolata nella misura di 0,50 della superficie fisica occupata e destinata alla vendita. Per attività che presentano situazioni miste di prodotti da vendere, con la prevalenza di prodotti ingombranti ma anche a scaffale, il coefficiente riduttivo è pari a 0,50.

 

     Art. 7 ter. (Ampliamento ed accorpamento) [2]

1. È possibile per una sola volta l'ampliamento dell'attività esistente nei limiti del 40% della superficie di vendita in dotazione accorpando medie superfici o negozi di vicinato nel rispetto dei limiti massimi delle superfici di vendita stabiliti dall'articolo 21, i quali non potranno essere superati anche in caso di ampliamento una tantum. Le superfici di vendita sono riferite ad attività ancora in essere ed il titolare non potrà procedere alla riapertura in un termine non inferiore ad anni tre.

 

Capo II

Requisiti per l'esercizio delle attività commerciali

 

     Art. 8. (Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali)

1. Le attività commerciali di cui al presente testo unico sono subordinate al rispetto dei requisiti di accesso e di esercizio previsti dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).

 

     Art. 9. (Formazione professionale)

1. Il requisito professionale di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 è conseguito al termine della frequentazione di un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto e regolamentato dalla Regione.

2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento competente in materia di lavoro ed in attuazione degli accordi assunti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di garantire livelli formativi e professionali omogenei su tutto il territorio regionale, sentite le Camere di commercio o gli Enti di formazione espressi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio, stabilisce:

a) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010, garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti individuati nel rispetto della normativa in materia di affidamento di servizi;

b) le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività, prevedendo forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi da parte degli operatori delle piccole e medie imprese del settore commerciale, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione degli interventi a sostegno delle attività commerciali, al fine di garantire adeguati livelli formativi e professionali anche per le attività di commercio al dettaglio relative al settore merceologico non alimentare, individua idonei percorsi formativi finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività; i percorsi formativi possono essere realizzati anche avvalendosi delle Camere di commercio o degli Enti di formazione espressi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore nonché dai Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16.

 

Capo III

Programmazione distributiva

 

     Art. 10. (Programmazione distributiva regionale)

1. La programmazione commerciale ed urbanistica della rete distributiva regionale è attuata attraverso il Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio adottato dalla Giunta regionale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 11.

2. La Giunta regionale adotta il Piano di cui al comma 1 ogni cinque anni e lo trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Il Piano definisce i criteri di pianificazione territoriale e urbanistica riferiti al settore commerciale e indica i criteri qualitativi per l'insediamento delle attività commerciali al fine di rendere omogenei ed uniformare gli interventi di programmazione comunale.

4. Il Piano suddivide il territorio della Regione Abruzzo in ambiti territoriali, allo scopo di consentire la razionalizzazione e la modernizzazione della rete distributiva.

5. Negli ambiti territoriali di cui al comma 4 la programmazione regionale tiene conto della presenza dei centri storici e dei centri di minore consistenza demografica.

6. Il Piano ha efficacia fino all'approvazione del successivo e, comunque, può essere modificato ed aggiornato secondo il procedimento di cui al presente articolo.

 

     Art. 11. (Obiettivi del Piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio)

1. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci e dei servizi, il Piano di cui all'articolo 10 persegue i seguenti obiettivi:

a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che assicuri la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, nonché la migliore produttività del sistema;

b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole e medie imprese commerciali;

c) rendere compatibile l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni con il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;

d) salvaguardare e riqualificare i centri storici attraverso politiche di valorizzazione integrate tra le funzioni commerciali e le dimensioni ambientali, urbanistiche, edilizie e di mobilità anche mediante interventi innovativi nel rispetto dei valori del contesto;

e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna e rurali, anche attraverso la promozione di servizi commerciali polifunzionali ed esercizi multisettoriali, al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale;

f) promuovere gli insediamenti commerciali destinati al recupero, all'ammodernamento e allo sviluppo delle piccole e medie imprese commerciali già operanti sul territorio interessato;

f-bis) il recupero urbano delle aree periferiche in trasformazione, anche mediante il riordino, la riqualificazione e l'integrazione dell'insediamento commerciale in zone industriali e artigianali ricorrendo ad appositi piani esclusivamente nel rispetto dei principi di programmazione commerciale e della normativa regionale vigente in materia di governo del territorio, escludendo per tali aree il rilascio, da parte del comune, di autorizzazioni per l'apertura degli esercizi di cui all'articolo 20, comma 1, lettere e) ed f) [3];

g) favorire l'innovazione anche attraverso l'associazionismo e le reti stabili di imprese che realizzano progetti innovativi per la distribuzione e per il coordinamento tra produzione e distribuzione al fine di valorizzare i prodotti tipici abruzzesi;

h) realizzare un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità e all'efficienza della rete distributiva e alla consistenza e all'andamento dell'occupazione del settore;

i) definire e individuare buone pratiche volte a favorire lo sviluppo e la diffusione del commercio elettronico, al fine di rafforzare la presenza nazionale e internazionale delle imprese abruzzesi e di garantire la tutela dei consumatori;

j) assicurare la sostenibilità ambientale e sociale della distribuzione commerciale.

 

     Art. 12. (Programmazione distributiva comunale)

1. I Comuni, al fine di migliorare la funzionalità e la produttività del sistema dei servizi concernenti le attività commerciali, valutate le caratteristiche e le tendenze della distribuzione commerciale e nel rispetto di quanto disposto dal Piano di cui all'articolo 10, adottano un atto di programmazione che disciplina le modalità di applicazione dei criteri qualitativi individuati dalla programmazione regionale in riferimento all'insediamento di tutte le attività commerciali, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, tenendo conto delle diverse caratteristiche del proprio territorio.

2. I Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici anche in relazione a singole varianti nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, tenuto conto dei criteri contenuti nel Piano di cui all'articolo 10 in relazione alla previsione di nuovi insediamenti commerciali, individuano le aree per la localizzazione di nuovi insediamenti tenuto conto delle condizioni di sostenibilità ambientale, infrastrutturale, logistica e di mobilità relative a specifici ambiti territoriali.

3. I Comuni trasmettono ogni anno al Servizio regionale competente i dati relativi alla consistenza della rete commerciale con riferimento ad ogni singola tipologia commerciale.

 

     Art. 13. (Progetti integrati di rivitalizzazione dei centri storici e urbani e delle realtà minori)

1. I Comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59) possono dotarsi di un progetto integrato di rivitalizzazione delle frazioni o altre aree di interesse del proprio territorio poste anche in posizione isolata dal capoluogo comunale.

2. Il progetto di cui al comma 1 prevede gli interventi più idonei a conseguire la rivitalizzazione del servizio distributivo ed almeno la permanenza di quello di prima necessità nelle aree di minore interesse commerciale, anche in deroga agli altri strumenti di indirizzo commerciale di cui il Comune è dotato, tenuto conto dei punti di maggiore richiamo o transito autoveicolare.

 

Capo IV

Strumenti operativi

 

     Art. 14. (Concertazione)

1. La Regione e i Comuni, ai fini del presente testo unico, attuano la concertazione intesa come esame preliminare degli atti di indirizzo, programmazione e sviluppo con le associazioni dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative e le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

 

     Art. 15. (Forme particolari di concertazione)

1. La Regione assicura forme particolari di concertazione intese alla:

a) realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale;

b) valutazione dell'andamento delle problematiche della distribuzione commerciale nella regione, con particolare riguardo ai processi derivanti dall'entrata in vigore del presente testo unico;

c) messa a disposizione delle basi conoscitive per la programmazione regionale nel settore del commercio;

d) valutazione del grado di attuazione e dell'efficacia degli interventi regionali in materia di commercio;

e) messa a disposizione a tutti i soggetti interessati dei dati e delle elaborazioni per una migliore conoscenza del settore della distribuzione commerciale.

 

     Art. 16. (Centri di assistenza tecnica)

1. Per sviluppare i processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere istituiti centri di assistenza tecnica alle imprese (di seguito CAT) costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria del settore commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale e da altri soggetti interessati.

2. I CAT svolgono, a favore delle imprese, attività di assistenza tecnica, di formazione e aggiornamento con particolare riguardo alla crescita della capacità competitiva delle piccole e medie imprese, alla certificazione di qualità degli esercizi commerciali, nonché altre attività previste dallo statuto.

3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, dei CAT accreditati dalla Regione, allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese utenti.

 

     Art. 17. (Accreditamento dei CAT)

1. I CAT, per ottenere l'accreditamento, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) specifica previsione nello statuto, relativa alla prestazione di servizi a favore delle imprese commerciali richiedenti;

b) disponibilità di sede stabile organizzativa in almeno una provincia del territorio regionale, con personale dipendente adeguato;

c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione.

2. La domanda di accreditamento è presentata a seguito di avviso pubblicato sul BURAT secondo le modalità e nei termini previsti dal medesimo.

3. L'accreditamento è concesso con determinazione dirigenziale, previa istruttoria delle richieste svolta dal Servizio regionale competente.

4. Restano valide le autorizzazioni dei CAT già rilasciate alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

5. Nei confronti dei CAT possono essere disposti controlli a cura del Servizio regionale competente, anche in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accreditamento.

6. L'accreditamento è revocato qualora, a seguito di accertamenti, risulti che sia venuto meno anche uno solo dei requisiti previsti.

 

     Art. 18. (Agenzie per le imprese)

1. La Regione promuove e valorizza il ruolo e le funzioni delle Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed accreditate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

 

     Art. 19. (Sportello unico per le attività produttive)

1. Lo sportello unico per le attività produttive (di seguito SUAP) di cui all'articolo 38 del d.l. 112/2008 e di cui all'articolo 25 del d.lgs. 59/2010 rappresenta per il richiedente l'unico punto di accesso relativo a tutti i procedimenti amministrativi riguardanti le attività commerciali di cui al presente testo unico e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

2. L'accesso al SUAP avviene in conformità con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

 

     Art. 20. (Istituzioni e compiti dell'Osservatorio)

1. È istituito presso il Dipartimento della Giunta regionale competente in materia di commercio l'Osservatorio regionale del sistema distributivo. L'Osservatorio rimane in carica per la durata della legislatura; è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto come segue:

a) l'Assessore competente in materia di commercio o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) il Presidente della Commissione consiliare competente in materia di commercio o suo delegato;

c) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dell'Unioncamere;

d) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei consumatori;

e) quattro membri effettivi e quattro supplenti in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;

f) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza della Grande Distribuzione;

g) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

h) tre membri effettivi e tre supplenti in rappresentanza degli enti locali (Anci, Upi, Uncem);

i) il Dirigente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio o suo delegato;

j) un membro effettivo ed uno supplente in rappresentanza del CRESA.

2. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio. Per i membri di cui al comma 1, lettere c), d), e) ed f), la designazione spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale. La partecipazione al Tavolo è gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.

3. Il parere della Regione è vincolante ai fini di eventuali determinazioni da assumere.

4. L'Osservatorio regionale, in raccordo con le funzioni di coordinamento svolte dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, avvalendosi delle quattro Camere di Commercio abruzzesi delegate con legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali) provvede a monitorare nel proprio ambito il sistema distributivo, assicurare la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie di fonti pubbliche e private utili alla programmazione regionale del settore e per la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia.

5. All'interno dell'Osservatorio le funzioni di coordinamento dell'azione di monitoraggio delegato alle Camere di Commercio e di gestione del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura tecnico-operativa composta da quattro membri in rappresentanza delle Camere di Commercio, un rappresentante del CRESA ed un rappresentante del Servizio della Giunta regionale competente in materia di commercio. La partecipazione alla struttura tecnico-operativa è gratuita e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. Le funzioni di raccolta dati sono espletate attraverso la modulistica di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 114/1998, mentre la funzione di monitoraggio è svolta attraverso un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva.

6. L'Osservatorio promuove ricerche, eventi e pubblicazioni sul sistema distributivo regionale.

 

TITOLO II

Attività commerciale in sede fissa su aree private

Capo I

Commercio in sede fissa

 

     Art. 21. (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo si intende:

a) per commercio all'ingrosso: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande;
b) per commercio al dettaglio: l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale: l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti adibite all'esposizione delle merci e collegate direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, gli spazi collocati davanti alle casse e ad altri servizi nei quali non è previsto l'ingresso dei clienti;

d) per esercizi di vicinato: gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

e) per medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) così classificati in ragione della popolazione residente:

 

Tipologia di esercizio delle medie superfici di vendita

Comune con popolazione sino a 10.000 abitanti

Comune con popolazione superiore a 10.000 abitanti

Superficie dell'esercizio

Superficie dell'esercizio

M1

Da 151 mq a 300 mq

Da 251 mq a 600 mq

M2

Da 301 mq a 600 mq

Da 601 mq a 1.500 mq

M3

Da 601 mq a 1.500 mq

Da 1.501 mq a 2.500 mq

 

f) per grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti di cui alla lettera e);

g) per centro commerciale: le medie strutture di vendita o le grandi strutture di vendita nelle quali più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;

h) per contenitore edilizio: locale, struttura o immobile presso il quale è svolta un'attività commerciale;

i) per commercio elettronico: le operazioni commerciali svolte on-line e disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico);

j) per outlet: una piccola, una media o una grande superficie di vendita nella quale uno o più imprenditori rivendono professionalmente e continuativamente al consumatore finale merceologie che sono state prodotte almeno dodici mesi prima della data dell'inizio della vendita stessa, dimostrabile dalla documentazione di acquisto della merce, o che presentano difetti non occulti di produzione e che comunque non siano state introdotte nei canali distributivi classici;

l) per factory outlet center: una media o una grande superficie di vendita composta da esercizi commerciali, come definiti alla precedente lettera h), la cui superficie di vendita complessiva è pari o superiore ai due terzi della superficie totale di vendita del centro commerciale stesso;

m) per centri commerciali naturali: luoghi commerciali complessi e non omogenei, sviluppatisi nel tempo anche senza programmazione unitaria, concepiti come spazi unici, con traffico parzialmente o totalmente limitato, ove opera, anche in forma di associazione, un insieme di esercizi commerciali, esercizi di somministrazione, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, aree mercatali ed eventualmente integrati da aree di sosta e di accoglienza e da sistemi di accessibilità comuni;

n) si definisce parco commerciale l'aggregazione di tre o più esercizi commerciali di grandi superfici di vendita situati in edifici anche distinti purché ricadenti in area omogenea nonché di medie strutture di vendita quando sono aggregate in tre o più esercizi commerciali che usufruiscono di servizi ed infrastrutture in comune [4].

 

     Art. 22. (Settori merceologici)

1. Ai sensi del presente testo unico l'attività commerciale al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa può essere esercitata, singolarmente o cumulativamente con riferimento ai seguenti settori merceologici:

a) alimentare;

b) non alimentare.

 

     Art. 23. (Commercio al dettaglio negli esercizi di vicinato)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione degli esercizi di vicinato nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).

2. Negli esercizi abilitati alla vendita dei prodotti alimentari è consentito il consumo immediato dei medesimi prodotti, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate.

3. A seguito della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (di seguito SCIA), della SCIA unica e della comunicazione di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016, sulla base anche di una verifica diretta, il Comune provvede a darne comunicazione al Servizio regionale competente.

4. Nel caso di subingresso per decesso del titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

 

     Art. 24. (Commercio al dettaglio nelle medie strutture di vendita)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione delle medie strutture di vendita nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. II Comune disciplina la correlazione dei regimi amministrativi di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la contestualità.

3. Il Comune, sulla base di quanto previsto all'articolo 12, definisce, anche in riferimento a zone del proprio territorio, le condizioni ed i criteri qualitativi per il rilascio delle autorizzazioni. L'individuazione dei criteri è preceduta da una analisi preliminare delle caratteristiche dell'apparato distribuivo al dettaglio e da una valutazione che tiene conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h) del d.lgs. 59/2010.

4. A seguito del rilascio dell'autorizzazione, della SCIA unica e delle comunicazioni di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016, sulla base anche di una verifica diretta, il Comune provvede a darne comunicazione al Servizio regionale competente.

5. Nel caso di subingresso per decesso del titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

 

     Art. 25. (Commercio al dettaglio nelle grandi strutture di vendita)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il subingresso e la cessazione delle grandi strutture di vendita nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. II Comune disciplina la correlazione dei regimi amministrativi di cui al comma 1 con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, prevedendone la contestualità.

3. Nel caso di subingresso per decesso del titolare, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora, entro sessanta giorni dall'apertura della successione il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, salvo proroga per comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade.

 

     Art. 26. (Procedimento autorizzativo per le grandi strutture di vendita)

1. L'esame e l'istruttoria delle pratiche relative ai regimi amministrativi di cui all'articolo 25 sono effettuate dai Comuni interessati entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1.

2. Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria di cui al comma 1, il Comune indice la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in conformità con quanto previsto nella tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

3. Contestualmente all'indizione della conferenza di servizi il Comune, tramite il SUAP, trasmette alla Provincia ed al Servizio regionale competente tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione dello stesso Comune attestante il recepimento delle disposizioni di cui al Capo III del Titolo I, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche e l'avvenuta acquisizione della valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA) in base alla normativa vigente in materia, nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità ed alla dichiarazione che il Comune, nella fase di istruttoria, ha verificato in senso positivo o negativo:

a) la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge;

b) le dotazioni pertinenziali secondo le previsioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettere d) ed e);

c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.

4. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata dalla conferenza di servizi composta da un rappresentante del Comune, un rappresentante della provincia ed un rappresentante della Regione appartenente al Servizio regionale competente.

5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del d.lgs. 114/1998, alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra Regione confinante, il Comune, titolare dell'istruttoria, richiede alla stessa un parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

6. La conferenza di servizi di cui al comma 4 decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di cui agli articoli 32, 33 e 34.

7. Le deliberazioni della conferenza di servizi sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dallo svolgimento della prima riunione. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione circa la coerenza dell'intervento con la programmazione commerciale regionale di cui al Capo III del Titolo I. Si considera acquisito l'assenso dell'Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza.

8. La conferenza di servizi prende atto degli accertamenti tecnici e di conformità urbanistica effettuati dal Comune e valuta l'impatto territoriale localizzativo di accessibilità e di dotazioni infrastrutturali e le caratteristiche qualitative e funzionali dal punto di vista commerciale, i programmi di sviluppo dell'iniziativa e gli effetti della medesima sul bacino di utenza.

9. La conferenza di servizi adotta la determinazione conclusiva sulla base della valutazione di cui ai commi 6 e 8.

10. Delle riunioni della conferenza di servizi sono redatti appositi verbali, che sono menzionati nell'atto di autorizzazione.

 

     Art. 27. (Autorizzazione comunale)

1. Il Comune, nel caso di determinazione positiva della conferenza di cui all'articolo 26, provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori della conferenza stessa; entro lo stesso termine, in caso di determinazione negativa, provvede a comunicare al richiedente il motivato diniego.

2. L'esito negativo motivato della conclusione è comunicato dal Comune entro trenta giorni dal termine dei lavori della conferenza stessa.

3. L'autorizzazione del Comune di cui al comma 1 indica:

a) la titolarità del provvedimento;

b) l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;

c) per i centri commerciali la superficie di vendita complessiva con articolazione per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;

d) la superficie dei parcheggi.

 

     Art. 28. (Disposizioni particolari)

1. In caso di progetti che richiedono la valutazione di impatto ambientale (VIA) e questa non sia allegata alla domanda, il Comune deve acquisirla entro il termine di novanta giorni di cui al comma 7 dell'articolo 26. La mancata acquisizione della VIA secondo le modalità sopra indicate determina il rigetto della domanda.

2. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata è prevista la correlazione tra il procedimento di natura urbanistica e quello autorizzativo commerciale disciplinato nei termini e secondo le modalità di cui al Capo I del presente Titolo. Il procedimento di natura urbanistica deve concludersi contestualmente o successivamente a quello autorizzativo commerciale. In caso di piani attuativi o di programmi integrati di intervento conformi al vigente strumento di pianificazione, il termine per la conclusione del relativo procedimento di approvazione resta sospeso sino alla conclusione del procedimento autorizzativo commerciale. La mancata correlazione dei procedimenti costituisce elemento di specifica considerazione negativa in sede di esame della domanda di autorizzazione commerciale.

3. Nel caso di grandi strutture di vendita previste in piani attuativi o in strumenti di programmazione negoziata la conferenza di servizi di cui all'articolo 9 del d.lgs. 114/1998 è convocata dal Comune a seguito di presentazione della domanda di autorizzazione commerciale corredata di tutti gli allegati previsti dalla normativa regionale. La domanda è presentata entro i seguenti termini:

a) in caso di piani attuativi conformi allo strumento urbanistico comunale, dopo l'adozione degli stessi;

b) in caso di strumenti di programmazione negoziata in variante allo strumento urbanistico comunale vigente e di rilevanza regionale, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della variante e l'approvazione dell'ipotesi di accordo di programma da parte della Giunta regionale; in questo caso non è richiesta la conformità urbanistica al momento della presentazione della domanda.

4. L'approvazione di uno strumento di programmazione negoziata in variante agli atti di pianificazione urbanistica dei Comuni costituisce, per la parte variata, atto di adeguamento ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del d.lgs. 114/1998.

5. Nel caso di cui al comma 3, lettera b), la conformità urbanistica della grande struttura di vendita deve intervenire prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale da parte del Comune competente. È applicabile quanto previsto al comma 1, secondo periodo, anche qualora la grande struttura di vendita sia prevista da strumenti di programmazione negoziata. Il rilascio dell'autorizzazione all'apertura delle grandi strutture di vendita è subordinato alla positiva conclusione del procedimento di programmazione negoziata.

 

     Art. 29. (Attivazione commerciale)

1. Gli esercizi commerciali delle medie strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettera e) soggetti ad autorizzazione amministrativa sono attivati entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

2. Gli esercizi commerciali delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f) sono attivati entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.

3. Il Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva non può essere superiore a dodici mesi per le medie strutture di vendita ed a ventiquattro mesi per le grandi strutture di vendita, solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell'autorizzazione verificatesi dopo l'avvio dei lavori. La richiesta di proroga è presentata al Comune ove è ubicato l'esercizio autorizzato entro il termine previsto dal comma 1.

4. In caso di mancata attivazione nei termini fissati, il Comune competente provvede alla revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 30. (Priorità delle domande concorrenti)

1. In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita i Comuni per il rilascio della prescritta autorizzazione determinano la priorità sulla base dei seguenti parametri, in base al seguente ordine:

a) data di presentazione della domanda presso il Comune purché completa di ogni documentazione necessaria per l'avvio del procedimento di autorizzazione;

b) minore superficie di vendita di nuova previsione;

c) maggiori dotazioni pertinenziali rispetto ai parametri urbanistici di cui all'articolo 32, comma 3, lettere d) ed e).

 

     Art. 31. (Procedimento per il trasferimento delle grandi strutture di vendita)

1. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita può essere effettuato solo all'interno del territorio comunale.

2. Per il trasferimento è richiesta la stessa documentazione di cui all'articolo 25 e sono previste le stesse procedure di cui all'articolo 26.

 

     Art. 32. (Parametri di insediabilità urbanistica delle medie e grandi strutture di vendita)

1. Le strutture degli esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) ed f) devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilità sul territorio, secondo i successivi parametri.

2. Per le aree destinate a nuovi insediamenti commerciali è obbligatoria la specifica destinazione d'uso commerciale delle aree stesse.

3. Per i nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:

a) rapporto di copertura del lotto inferiore al quaranta per cento di superficie fondiaria;

b) per i nuovi insediamenti commerciali ed artigianali le distanze minime dai confini sono previste dagli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dei limiti sanciti dalla normativa statale e regionale;

c) altezza manufatti secondo le realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;

d) superficie dei parcheggi riferita a quelli di specifica pertinenza con esclusione di quelli di servizio alla struttura, per carico e scarico merci, per il personale dipendente e per quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l'Amministrazione:

1) due metri quadrati di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le grandi superfici di vendita;

2) un metro quadrato di parcheggio per ogni metro quadrato di superficie di vendita per le medie superfici di vendita;

e) per le medie superfici di vendita resta da rispettare la proporzione di 1 metro quadrato di superficie a parcheggio pertinenziale per ogni metro quadrato di superficie di vendita [5];

f) accessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico ove esistente;

g) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio aventi lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a quindici metri per ogni sessanta posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per quattordici metri quadrati per auto;

h) gli accessi di cui alla lettera g) devono avere una lunghezza pari al doppio di quella delle uscite.

4. I parametri di cui al comma 3 si applicano a tutti gli insediamenti commerciali delle grandi e medie strutture di vendita. I Comuni hanno l'obbligo di recepirli nei propri strumenti urbanistici nell'ambito dei quali devono prevedere la correlazione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'apertura di una media o grande struttura di vendita con il procedimento relativo alla presentazione della SCIA edilizia ed alla richiesta di permesso di costruire inerente l'insediamento commerciale, eventualmente prevedendone la contestualità.

5. La contestualità di cui al comma 4 è assicurata dai Comuni con l'attribuzione dei due procedimenti al SUAP.

6. Per i contenitori edilizi esistenti aventi specifica destinazione d'uso commerciale dall'origine i Comuni devono confermare la destinazione d'uso stessa sulla base del rispetto dei parametri di cui al presente articolo.

7. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori edilizi aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano i parametri di cui al presente articolo.

8. Il rispetto dei criteri di localizzazione e dei parametri di insediabilità di cui al presente articolo, sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.

9. È fatta salva la riutilizzazione di contenitori edilizi già a destinazione d'uso commerciale nei quali sia cessata l'attività per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti, anche in deroga ai criteri di cui al presente articolo, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del Comune.

10. I parametri urbanistici di cui al comma 3 non si applicano agli esercizi di vicinato.

11. Per le medie superfici di vendita fino a 400 mq ricadenti all'interno dei centri storici e urbani, non si applicano i parametri di cui al presente articolo.

 

     Art. 33. (Localizzazione degli esercizi commerciali delle medie e grandi strutture di vendita nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale)

1. I Comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai parametri di cui all'articolo 32, individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti commerciali delle medie e delle grandi strutture di vendita sottoponendo le previsioni alle procedure relative alla valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) in base alla normativa vigente in materia.

2. Il solo adeguamento dei parametri urbanistici di cui all'articolo 32 con contestuale conferma delle previsioni di piano in ordine alle destinazioni d'uso di carattere commerciale, non comporta necessità di variante allo strumento urbanistico generale. In tal caso il recepimento dell'articolo 32 e del comma 1 è soddisfatto, da parte dei Comuni, con l'adozione di un atto deliberativo da parte dell'organo comunale competente e le normative degli strumenti urbanistici comunali, ancorché vigenti, si intendono modificate senza ulteriori provvedimenti.

 

     Art. 34. (Razionalizzazione della rete distributiva)

1. Al fine di assicurare un processo di riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente, è consentita l'apertura di grandi strutture di vendita per i settori merceologici di cui all'articolo 22, secondo i parametri di cui all'articolo 32 ed i criteri del Piano di cui all'articolo 10.

2. Le richieste di autorizzazione di cui al comma 1 sono presentate dopo il recepimento, da parte dei Comuni, delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33.

 

     Art. 35. (Centri commerciali)

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la modifica, quantitativa o qualitativa, di settore merceologico di un centro commerciale di cui all'articolo 21, comma 1, lettera g) sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, sulla base dei regimi amministrativi e delle disposizioni previste dagli articoli 24, 25 e 32, in relazione alle dimensioni delle strutture.

2. La domanda di autorizzazione è presentata dal promotore o dal legale rappresentante dell'organismo di gestione del centro o, in mancanza, da singoli esercenti, anche mediante un rappresentante degli stessi.

3. Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

4. Le medie e le grandi strutture di vendita presenti all'interno del centro commerciale sono autorizzate dal Comune con autonomi atti contestuali o successivi; gli esercizi di vicinato sono soggetti ai regimi amministrativi di cui all'articolo 23.

 

     Art. 36. (Commercio all'ingrosso)

1. L'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti alimentari e, in particolare, ai prodotti ortoflorofrutticoli, carnei ed ittici, avviene secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. I regimi amministrativi applicabili per l'esercizio del commercio all'ingrosso nei settori alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. Nel caso di esercizio congiunto o promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio, l'intera superficie di vendita, ai fini della classificazione dell'esercizio commerciale, è soggetta al rispetto delle disposizioni dettate per il commercio al dettaglio.

 

     Art. 37. (Vendita al pubblico di alcune tipologie di farmaci)

1. Gli esercizi commerciali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 35, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

Capo II

Forme speciali di vendita al dettaglio

 

     Art. 38. (Spacci interni)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché dell'attività di vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi, di cui all'articolo 66 del d.lgs. 59/2010, nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. La vendita in spacci interni deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.

3. Nelle istanze, segnalazioni e comunicazioni relative ai regimi amministrativi di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.

 

     Art. 39. (Apparecchi automatici)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita, nel settore alimentare e non alimentare, effettuata in apposito locale ad esso adibito in modo esclusivo alla vendita mediante apparecchi automatici, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita di prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, nel settore alimentare e non alimentare, in altri esercizi commerciali già abilitati o in altre strutture sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

3. Nelle istanze, segnalazioni e comunicazioni di cui ai regimi amministrativi previsti nei commi 1 e 2, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

 

     Art. 40. (Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998.

3. Nelle segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 ed il settore merceologico.

 

     Art. 41. (Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione nell'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.

3. Nelle segnalazioni e comunicazioni di cui al comma 1, è dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8 ed il settore merceologico.

 

Capo III

Vendite straordinarie

 

     Art. 42. (Definizione di vendita straordinaria)

1. Sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite promozionali e le vendite di fine stagione o saldi effettuate dall'esercente per offrire agli acquirenti condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.

2. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dagli articoli del presente Capo.

 

     Art. 43. (Vendite di liquidazione)

1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di eliminare in breve tempo le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di locazione di durata annuale, di azienda o ramo di azienda, cessione in proprietà dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo locali.

2. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno e per una sola volta, ad eccezione dei casi di vendita di liquidazione per trasformazione o rinnovo locali.

3. È vietato effettuare vendite di liquidazione per trasformazione o rinnovo locale nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione e nei trenta giorni antecedenti il Natale.

4. L'esercente che intende effettuare una vendita di liquidazione ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (di seguito pec) al SUAP del Comune competente almeno sette giorni prima dell'inizio della vendita indicando l'ubicazione dei locali, il motivo della liquidazione, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione e la durata della stessa, comunque non superiore a sei settimane, tranne nei casi di liquidazione per cessazione definitiva dell'attività commerciale in cui il limite massimo di durata è elevato a tredici settimane.

5. Nei casi di trasformazione o rinnovo locali intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente indica il periodo in cui l'esercizio resta chiuso successivamente alla liquidazione che, comunque, non può essere inferiore a dieci giorni.

6. Dall'inizio della vendita di liquidazione nell'esercizio non può essere introdotta merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo, anche in conto deposito.

7. L'esercente espone cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando.

8. L'esercente, entro quindici giorni dal termine della vendita di liquidazione, produce al SUAP del Comune competente la documentazione attestante l'avvenuta cessazione dell'attività commerciale o altra modifica di cui al comma 1 per la quale è stata effettuata la vendita.

 

     Art. 44. (Vendite promozionali)

1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'esercente al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici, praticando sconti reali ed effettivi sui prezzi normali di vendita.

2. Le vendite promozionali sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano l'esatta tipologia ed il periodo di svolgimento.

3. Le merci in vendita sono esposte con l'indicazione distinta:

a) del prezzo praticato prima della vendita promozionale;

b) del nuovo prezzo;

c) dello sconto praticato e del ribasso effettuato, espresso sia numericamente che in percentuale.

4. Le vendite promozionali possono essere effettuate durante tutto il periodo dell'anno.

5. L'offerta di vendita dei prodotti non può superare la misura del trenta per cento delle merci presenti nel punto vendita.

 

     Art. 45. (Vendite di fine stagione o saldi)

1. Le vendite di fine stagione o saldi riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.

2. Le vendite di cui al comma 1 possono essere effettuate solamente in due periodi dell'anno della durata massima complessiva di sessanta giorni per ciascun periodo.

3. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione ne dà comunicazione al SUAP del Comune competente, almeno due giorni prima della data in cui deve avere inizio, con l'indicazione di quanto previsto all'articolo 46, comma 1.

4. I periodi di effettuazione delle vendite di cui al comma 2, nel periodo invernale e nel periodo estivo, sono stabiliti, sulla base degli indirizzi unitari assunti in sede di Conferenza delle Regioni e Province autonome, con atto del Dirigente del Servizio regionale competente pubblicato sul sito istituzionale della Regione, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni dei consumatori.

5. In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale è delegata a definire eventuali modifiche e deroghe del calendario delle vendite di fine stagione.

 

     Art. 46. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie)

1. L'esercente che intende effettuare una vendita straordinaria è tenuto ad indicare su un cartello ben visibile:

a) il tipo di vendita che intende effettuare ai sensi degli articoli 43, 44 e 45;

b) l'ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata la vendita;

c) la data di inizio della vendita e la sua durata;

d) la qualità delle merci, i prezzi praticati prima della liquidazione e quelli che si intendono praticare durante la vendita stessa nonché lo sconto o il ribasso espresso in percentuale;

e) la separazione in modo chiaro ed inequivocabile delle merci offerte in saldo da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.

2. È vietata la vendita con il sistema del pubblico incanto.

3. È vietato nella presentazione della vendita straordinaria o nella pubblicità, comunque configurata, il riferimento alle vendite fallimentari, alle procedure esecutive, individuali, concorsuali e simili.

4. Le inserzioni pubblicitarie relative alle vendite straordinarie sono presentate in modo non ingannevole esplicitando:

a) l'indicazione del periodo e la tipologia di vendita;

b) gli sconti ed i ribassi praticati nonché la qualità e la marca rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;

c) gli sconti praticati, i prezzi originari ed i prezzi finali per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.

5. L'esercente deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi inserzione pubblicitaria relativa alla composizione merceologica, alla qualità delle merci vendute, agli sconti o ribassi dichiarati.

6. I prezzi pubblicizzati sono praticati nei confronti di qualsiasi compratore, senza limitazioni di quantità e senza abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

7. L'esaurimento delle scorte durante il periodo di vendita è portato a conoscenza del pubblico con avviso ben visibile dall'esterno del locale di vendita.

 

Capo IV

Pubblicità dei prezzi e orari delle attività commerciali

 

     Art. 47. (Pubblicità dei prezzi)

1. I prodotti esposti per la vendita al dettaglio, ovunque collocati, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

2. Per quanto non previsto espressamente dal presente articolo si fa rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 14 del d.lgs. 114/1998.

 

     Art. 48. (Orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura al pubblico di tutte le attività di vendita al dettaglio è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. L'orario scelto è esposto garantendone adeguata conoscenza al consumatore mediante cartello o altro mezzo equipollente.

 

Capo V

Disposizioni sanzionatorie

 

     Art. 49. (Sanzioni per l'attività commerciale in sede fissa su aree private)

1. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41 e 48, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento ad euro ventimila.

2. In caso di particolare gravità o di recidiva l'Amministrazione comunale, per le violazioni di cui al comma 1, dispone la sospensione delle attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

4. Se è rilevata la mancanza dei requisiti igienico-sanitari, edilizi o di sicurezza necessari per il rilascio dell'autorizzazione o del titolo abilitativo negli esercizi di cui agli articoli 23, 24, 25, 38, 39, 40 e 41, è disposta la sospensione dell'attività, assegnando un termine per il ripristino dei requisiti mancanti.

5. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 36, 43, 44, 45, 46 e 47 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro cinquemila.

6. Le sanzioni amministrative, di cui al comma 1, sono proporzionali ai mq della superficie di vendita, secondo quanto previsto dalla tabella della lettera e) del comma 1 dell'articolo 21, Capo I, Titolo II e così ripartiti: M1 da 500,00 a 5.000,00 euro - M2 da 1.000,00 a 10.000,00 euro - M3 da 2.000,00 a 20.000,00 euro.

 

TITOLO III

Somministrazione di alimenti e bevande

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 50. (Tipologia dell'attività)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia che comprende anche la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

2. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività.

 

     Art. 51. (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo si intende:

a) per somministrazione di alimenti e bevande: la vendita per il consumo sul posto, effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta oppure riservata a cerchie determinate di persone, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all'uopo attrezzati; non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta;

b) per locali attrezzati: quelli in cui sono presenti impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati, con esclusione dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazione degli alimenti, cucine, uffici e servizi;

c) per superficie aperta al pubblico: l'area adiacente o pertinente al locale abilitato alla somministrazione ottenuta in concessione se pubblica, o a disposizione dell'operatore se privata, attrezzata anche da terzi, per essere utilizzata per la somministrazione;

d) per attrezzatura ed impianti di somministrazione: tutti i mezzi e gli strumenti idonei a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande;

e) per somministrazione presso il domicilio del consumatore: l'organizzazione presso il domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;

f) per domicilio del consumatore: la sua privata dimora, nonché il luogo in cui si trova per motivi di lavoro o di studio o per lo svolgimento di cerimonie, convegni e attività similari;

g) per locali non aperti al pubblico: quelli a cui può accedere esclusivamente una cerchia limitata ed individuabile di persone;

h) per somministrazione nelle mense aziendali: la somministrazione di pasti offerta dal datore di lavoro ai propri dipendenti ed ai dipendenti di altre aziende convenzionate, in forma diretta o indiretta.

 

     Art. 52. (Ambito di applicazione)

1. Il presente Capo si applica all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande così come definita all'articolo 51 e altresì all'attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuata:

a) mediante distributori automatici in locali adibiti esclusivamente a tale attività;

b) in locali non aperti al pubblico;

c) su aree pubbliche con l'uso di strutture ancorate al suolo con qualsiasi mezzo tale da trasformare in modo durevole l'area occupata.

2. Il presente Capo non si applica:

a) alle attività disciplinate dalle vigenti disposizioni regionali in materia di strutture turistiche ed agrituristiche che restano disciplinate dalle rispettive leggi regionali in materia, limitatamente alla somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati;

b) alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati).

 

     Art. 53. (Apertura, ampliamento e trasferimento degli esercizi)

1. I regimi amministrativi applicabili per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita ed il subingresso degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

2. I Comuni, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 4, individuano le aree in cui l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti a limitazioni, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 64 del d.lgs. 59/2010.

3. È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e, qualora trattasi di esercizi aperti al pubblico, di sorvegliabilità.

4. In caso di esercizi soggetti ad autorizzazione, il rispetto delle disposizioni di cui al comma 3 è richiesto ai fini dell'esercizio dell'attività che rimane precluso in assenza di esso, ma non condiziona il rilascio dell'autorizzazione. Entro novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, e comunque prima di dare inizio all'attività di somministrazione, il titolare deve essere in regola con quanto previsto al comma 3. Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche nel caso di locali oggetto di ampliamento o di modifiche strutturali. È fatta salva la possibilità per il Comune di prevedere l'obbligo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, al momento del rilascio dell'autorizzazione.

5. In caso di subingresso per causa di decesso del titolare, il subentrante, se non è in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, può continuare l'attività a titolo provvisorio nelle more dell'acquisizione dei requisiti medesimi da conseguire entro sei mesi dall'apertura della successione.

6. In caso di mancato conseguimento dei requisiti di cui al comma 5, il subentrante decade dal titolo abilitativo.

7. In caso di subingresso per causa di decesso del titolare, gli aventi diritto che non intendono proseguire l'attività di somministrazione di alimenti e bevande comunicano al SUAP del Comune competente per territorio la cessazione dell'attività o la sospensione della stessa; la sospensione non può essere superiore a dodici mesi dalla data del decesso.

 

     Art. 54. (Attività di somministrazione stagionale e temporanea)

1. I Comuni stabiliscono le condizioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale, considerandosi tale l'attività svolta per uno o più periodi, nel complesso non inferiori a novanta giorni e non superiori a centottanta giorni per ciascun anno solare.

2. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata nel rispetto dei regimi amministrativi di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

 

     Art. 55. (Esercizio di attività accessorie)

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i regimi amministrativi di cui all'articolo 53 abilitano all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, sempreché i locali non siano appositamente allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

2. Gli stessi titoli di cui all'articolo 53 abilitano, inoltre, all'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento e senza il pagamento del biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni. È comunque fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, quelle in materia di sicurezza, di prevenzione incendi e di inquinamento acustico.

 

     Art. 56. (Disposizioni per i distributori automatici)

1. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente adibiti a tale attività ed all'uopo attrezzati è soggetta ai regimi amministrativi di cui alla tabella A del d.lgs. 222/2016.

2. Per l'installazione di più apparecchi automatici anche in luoghi ed aree diverse dello stesso Comune può essere presentata un'unica istanza.

3. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 114/1998.

4. La somministrazione e la vendita di bevande alcoliche mediante apparecchi automatici è soggetta alle limitazioni stabilite dalle disposizioni statali vigenti in materia.

 

     Art. 57. (Attività di somministrazione in aree esterne aperte al pubblico)

1. I Comuni predispongono nel rispetto della normativa vigente i criteri per disciplinare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta su aree pubbliche o private aperte al pubblico in forma temporanea, stagionale o permanente, da parte degli esercizi di somministrazione già autorizzati.

 

     Art. 58. (Durata dei titoli abilitativi)

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato può essere svolta esclusivamente nei locali e nelle aree individuate nei titoli abilitativi; in ogni momento possono essere effettuate verifiche in ordine al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi.

2. Nei titoli abilitativi per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 54, comma 2, è indicato il periodo nel quale è consentito, nel corso dell'anno, l'esercizio della stessa attività.

3. I titoli abilitativi per le attività di somministrazione temporanee di cui all'articolo 54, comma 2, hanno efficacia limitata alla durata della manifestazione.

 

Capo II

Disposizioni particolari

 

     Art. 59. (Pubblicità dei prezzi)

1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande espongono all'esterno, mediante cartello o altre idonee modalità, il prezzo delle consumazioni con l'indicazione del servizio offerto, al banco o al tavolo, in modo chiaro e visibile al pubblico durante l'orario di apertura.

2. Gli esercizi che somministrano pasti, formati da una o più portate, mettono a disposizione dei clienti il menù, con l'elenco delle consumazioni e dei prezzi praticati. Il menù precisa altresì se gli alimenti non freschi sono surgelati o congelati. Analogo menù è esposto all'esterno dell'esercizio durante l'orario di apertura.

3. Nei casi in cui, nell'ambito dell'esercizio, sia effettuato il servizio al tavolo, il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve inoltre indicare l'eventuale costo aggiuntivo del servizio.

4. Nei casi in cui, nell'ambito dell'attività di somministrazione, sia effettuato il servizio all'esterno dell'esercizio, i prezzi sono resi noti al cliente tramite l'esposizione, all'esterno dei locali, del listino o con la messa a disposizione del menù.

5. Le eventuali maggiorazioni dei prezzi esposti per le singole consumazioni, dovute a particolari servizi, sono comunicate al pubblico attraverso i listini e i menù di cui ai commi 3 e 4.

6. Per i prodotti destinati alla vendita per asporto, esposti nelle vetrine, sul banco di vendita o in altro luogo visibile al pubblico si applicano le disposizioni vigenti in materia di pubblicità dei prezzi per la vendita al dettaglio.

 

     Art. 60. (Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è contenuta nelle disposizioni statali vigenti in materia.

2. I Comuni, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), possono individuare le fasce orarie in cui è limitata l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di ordine pubblico, di sicurezza, igienico sanitari, di compatibilità acustica o altre motivazioni di interesse generale.

3. Gli esercenti rispettano l'orario prescelto e rendono noto al pubblico, anche durante il periodo di chiusura, l'orario di effettiva apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

 

     Art. 61. (Cessazione dell'attività)

1. Il titolare dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che cessa di esercitare l'attività, trasmette al SUAP del Comune competente per territorio, entro trenta giorni dalla cessazione, comunicazione scritta allegando il titolo autorizzatorio o la SCIA.

 

     Art. 62. (Decadenza, sospensione e revoca)

1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 53, comma 1, decadono nei casi stabiliti dall'articolo 64, comma 8, del d.lgs. 59/2010.

2. Nel caso di violazione delle prescrizioni in materia di sorvegliabilità dei locali e di tutela dall'inquinamento acustico, il Comune provvede a sospendere le attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a novanta giorni, salvo proroga quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato; entro tale termine il titolare riprende l'attività, una volta ripristinati i requisiti mancanti.

3. Nel caso in cui il titolare dell'esercizio non osservi i provvedimenti di sospensione di cui al comma 2, o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti, il Comune provvede a revocare le autorizzazioni o a disporre la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

 

Capo III

Disposizioni sanzionatorie

 

     Art. 63. (Sanzioni per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

1. Chiunque eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza la prescritta autorizzazione o segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), quando questa sia stata revocata, sospesa, sia decaduta ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro tremila ad euro ventimila ed alla chiusura dell'esercizio. Per ogni altra violazione delle disposizioni degli articoli 53, 59 e 60 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro millecinquecento a euro diecimila.

2. Nella fattispecie di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

 

TITOLO IV

Sospensione volontaria e gestione di reparto per l'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande

Capo I

Sospensione volontaria e gestione di reparto

 

     Art. 64. (Sospensione volontaria dell'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande)

1. L'attività di commercio in sede fissa e di somministrazione di alimenti e bevande può essere sospesa per un periodo massimo di dodici mesi consecutivi, previa comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio; la data della riapertura dell'attività è soggetta a preventiva comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

 

     Art. 65. (Gestione di reparto)

1. Il titolare di un esercizio commerciale o di un pubblico esercizio organizzato in più reparti, ferma restando l'applicazione del contratto nazionale di lavoro ed il rispetto delle norme vigenti in materia, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di vendita, può affidare temporaneamente la gestione di uno o più reparti, a un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 8 e 9, dandone comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio.

2. Il titolare, qualora non abbia provveduto alle comunicazioni di cui al comma 1, risponde dell'attività del soggetto stesso, che, a sua volta, deve dare comunicazione al SUAP del Comune competente per territorio; la fattispecie non costituisce caso di sub-ingresso.

 

TITOLO V

Negozi storici abruzzesi

Capo I

Riconoscimento dei negozi storici

 

     Art. 66. (Negozi storici)

1. La Regione promuove la conoscenza e la valorizzazione delle attività commerciali che costituiscono testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione imprenditoriale locale e che si svolgono in locali o aree aventi valore storico, artistico, architettonico ed ambientale.

2. Le attività commerciali di cui al comma 1 sono definite, agli effetti del presente testo unico, negozi storici.

3. Gli esercizi commerciali al dettaglio o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, sono riconosciuti dal Comune competente per territorio negozi storici, ai fini del presente testo unico e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), qualora risultino in possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgimento della medesima attività da almeno quaranta anni continuativi, nello stesso locale o nella stessa area pubblica, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie;

b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta che evidenzi il radicamento nel tempo dell'attività stessa; i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica oppure su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio;

c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, e nelle aree, di elementi di particolare interesse storico, artistico, architettonico e ambientale o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo.

4. In coincidenza di eventi straordinari e di calamità naturali accertate nelle forme previste dalla legge, la Giunta regionale può definire eventuali modifiche e deroghe ai requisiti specificati nel comma 3.

5. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico, con regolamento specifica i requisiti e definisce le modalità e le procedure per il riconoscimento di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del d.lgs. 42/2004.

 

     Art. 67. (Elenco dei negozi storici)

1. Il Servizio regionale competente, sulla base delle segnalazioni effettuate dai Comuni, redige un elenco ricognitivo dei negozi storici abruzzesi, che è annualmente aggiornato e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo entro il 31 dicembre di ogni anno.

 

TITOLO VI

Mercati all'ingrosso e centri agroalimentari

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 68. (Oggetto)

1. Il presente Titolo, nell'ambito dei principi posti dalla vigente normativa sulla gestione dei servizi pubblici locali, disciplina il commercio all'ingrosso che si svolge nei mercati all'ingrosso e nei centri agroalimentari e regola, altresì, la programmazione degli interventi volti alla razionalizzazione del sistema mercantile abruzzese.

 

     Art. 69. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per mercato all'ingrosso, un'area attrezzata costituita da un insieme di immobili, strutture, attrezzature ed aree adiacenti, gestita in modo unitario, dove si svolge il commercio all'ingrosso dei prodotti agroalimentari, delle carni, dei prodotti floricoli, delle piante, delle sementi e dei prodotti della pesca, sia freschi, sia comunque trasformati o conservati, operato da una pluralità di venditori o di compratori. Nel mercato all'ingrosso si ha la libera formazione del prezzo delle merci ed è assicurata l'osservanza delle norme vigenti in materia di commercializzazione ed in materia igienico-sanitaria e di sicurezza alimentare. Nel mercato all'ingrosso è assicurata la prestazione dei seguenti servizi essenziali:

a) direzione di mercato;

b) rilevazione statistica;

c) verifica del peso o della quantità e della qualità.

2. Ai fini del presente Titolo si intende per centro agroalimentare, l'infrastruttura costituita da più mercati all'ingrosso e da insediamenti produttivi, commerciali, di servizio e direzionali autonomi, ma collegati e tali da completare nel modo più organico possibile la gamma merceologica delle attività, delle funzioni e dei servizi. In particolare il centro agroalimentare è dotato di servizi e funzioni complessi, opera con riferimento ad un ambito territoriale più ampio di quello provinciale ed è caratterizzato dall'unitarietà della gestione, pur in presenza di una articolazione funzionale operativa e contabile tra le diverse strutture di cui il centro è composto. Costituiscono elementi caratterizzanti dei centri agroalimentari:

a) lo svolgimento dell'attività di raccordo fra la produzione e la grande distribuzione;

b) la posizione baricentrica rispetto alle vie di commercializzazione ed ai centri di servizi;

c) la disponibilità nelle immediate vicinanze di aree idonee all'insediamento delle attività connesse, integrative e funzionali all'esercizio dei centri stessi.

 

     Art. 70. (Indicazioni programmatiche regionali)

1. La Giunta regionale, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, trasmette al Consiglio regionale per l'approvazione le indicazioni programmatiche, prevedendone, altresì, modalità di aggiornamento, relative:

a) all'attribuzione della valenza nazionale, regionale o provinciale dei mercati e dei centri agroalimentari all'ingrosso già esistenti;

b) alle previsioni relative alla istituzione e all'ampliamento di mercati all'ingrosso e di centri agroalimentari;

c) alla definizione dei requisiti minimi degli stessi.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 sono determinate le modalità e i tempi per l'adeguamento dei mercati e dei centri agroalimentari esistenti ai requisiti richiesti dalle indicazioni programmatiche, nonché le modalità e i tempi per la realizzazione di un sistema di rilevazione statistica dei prezzi, coordinato anche a livello regionale come previsto dalla normativa nazionale vigente.

 

     Art. 71. (Soggetti istitutori)

1. L'iniziativa per l'istituzione, il trasferimento e l'ampliamento dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari, attraverso forme di consultazione e di confronto con le categorie interessate, spetta:

a) al Comune e alla Camera di Commercio competenti per territorio;

b) ai consorzi costituiti fra enti locali territoriali ed enti di diritto pubblico;

c) alle società consortili con partecipazione maggioritaria di capitale pubblico;

d) ai consorzi aventi personalità giuridica o alle cooperative, costituiti da operatori economici dei settori della produzione e del commercio, ai quali possono partecipare operatori economici della lavorazione e della movimentazione dei prodotti.

 

     Art. 72. (Gestione)

1. I mercati all'ingrosso e i centri agroalimentari sono gestiti dai soggetti istitutori o affidati in gestione, con convenzione, ad uno dei soggetti dell'articolo 71.

2. La convenzione di cui al comma 1 stabilisce anche l'importo del canone annuo da corrispondere da parte del soggetto gestore. Nei casi in cui il soggetto gestore sia uno dei soggetti istitutori del mercato, il canone è ridotto proporzionalmente alla quota di partecipazione.

3. Il soggetto istitutore fornisce al gestore la struttura immobiliare ed il compendio delle attrezzature di mercato. La struttura immobiliare è affidata al gestore in concessione o in locazione e gli interventi di manutenzione straordinaria della stessa, compresi quelli di trasformazione e ampliamento, sono, di norma, a carico dell'istitutore.

4. La gestione del mercato è svolta secondo criteri di efficienza e di economicità e deve tendere al pareggio del bilancio.

5. Il gestore del mercato all'ingrosso e del centro agroalimentare provvede:

a) ai servizi di interesse generale idonei ad assicurare la funzionalità dell'intera struttura mercantile;

b) ai servizi a domanda individuale complementari all'esercizio dell'attività mercantile;

c) alla manutenzione ordinaria della struttura mercantile;

d) alla funzionalità degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;

e) alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature di mercato.

6. I canoni di concessione o di locazione e le tariffe di mercato per l'utilizzo degli spazi, anche attrezzati, sono corrisposti dai soggetti operanti nel mercato al soggetto gestore e devono assicurare almeno la copertura dei costi:

a) di gestione;

b) dei servizi a domanda collettiva;

c) dell'ammortamento tecnico degli impianti elettrotermoidraulici e di telecomunicazione;

d) delle attrezzature di mercato;

e) per la manutenzione ordinaria delle strutture mercantili;

f) dei servizi a domanda individuale eventualmente resi.

7. I canoni di concessione o di locazione sono determinati in relazione alla superficie utilizzata per la propria attività.

 

     Art. 73. (Direttore di mercato)

1. Ad ogni mercato è preposto un direttore che provvede al regolare funzionamento del mercato e dei relativi servizi secondo le norme di legge e del regolamento di cui all'articolo 75.

2. I requisiti e le modalità per la nomina del direttore, nonché i compiti specifici, sono stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 75.

 

     Art. 74. (Commissione di mercato)

1. I Comuni presso ogni mercato all'ingrosso o centro agroalimentare possono istituire una commissione di mercato, con funzioni consultive e propositive nei confronti del gestore, in base alle modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 75.

 

     Art. 75. (Regolamento)

1. L'ente gestore del mercato all'ingrosso o del centro agroalimentare, nel rispetto delle modalità convenute con l'ente istitutore e previo assenso dello stesso nei casi in cui l'ente gestore e l'ente istitutore siano due soggetti distinti, adotta il regolamento per il funzionamento del mercato, sentite le associazioni delle categorie interessate.

2. Nel regolamento sono previste norme relative:

a) ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi;

b) allo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;

c) al calendario ed orario per le operazioni mercantili, ivi compreso quello di accesso dei consumatori, e per il funzionamento dei servizi;

d) alla nomina del direttore di mercato e le sue attribuzioni;

e) all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;

f) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;

g) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di mercato;

h) alla composizione e funzionamento della commissione di mercato;

i) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato.

 

     Art. 76. (Vendita all'asta)

1. La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica, secondo le norme previste nel regolamento di cui all'articolo 75.

2. La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'ente gestore, sentita la commissione di mercato di cui all'articolo 74, ove istituita.

 

     Art. 77. (Sale contrattazione e borse merci)

1. Nell'ambito dei mercati all'ingrosso e dei centri agroalimentari possono essere istituite sale di contrattazione e borse merci per la compravendita dei prodotti agroalimentari in osservanza delle norme vigenti.

 

     Art. 78. (Vigilanza)

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Titolo è effettuata dal Comune competente per territorio.

2. La vigilanza igienico-sanitaria è effettuata dagli organi sanitari competenti sulla base delle norme europee, statali e regionali in materia.

 

TITOLO VII

Commercio su aree pubbliche

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 79. (Finalità e oggetto)

1. Il presente Titolo disciplina il commercio su aree pubbliche quale attività di servizio per il cittadino, favorendo, con la collaborazione degli Enti locali, ogni forma di legalità e di contrasto all'abusivismo.

 

     Art. 80. (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui al presente Titolo si applicano agli operatori di commercio operanti in Abruzzo su aree pubbliche nonché, limitatamente all'uso delle aree e dei posteggi ed alle soste, ai produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001.

 

     Art. 81. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

a) commercio su aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, attrezzate o meno, coperte o scoperte, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità;

b) aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico;

c) posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità, data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

d) concessione di posteggio, l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio nell'ambito di un mercato o di una fiera o al di fuori di essi;

e) posteggio isolato o fuori mercato, uno o più posteggi fuori mercato dati in concessione su area pubblica ubicati in zone non individuabili come mercati;

f) mercato, l'area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;

g) mercato riservato agli imprenditori agricoli, il mercato riservato all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), nonché le altre tipologie di mercati riservati all'esercizio della vendita diretta, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 228/2001, costituiti dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, su area pubblica o privata;

h) imprenditori agricoli, i soggetti che, in forma singola o associata, esercitano una delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile e che risultino iscritti al registro delle imprese di cui alla legge 580/1993;

i) mercato dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo, il mercato che si svolge anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico o privato avente in particolare come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti l'hobbismo, l'antiquariato, l'oggettistica antica, le cose vecchie anche usate, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione e simili;

l) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche in giorni stabiliti, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;

m) fiera promozionale, le manifestazioni fieristiche di

carattere straordinario finalizzate alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche;

n) presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato anche se non ha svolto l'attività;

o) spunta, l'assegnazione temporanea di un posteggio, occasionalmente libero, in un mercato o in una fiera;

p) mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione dei posteggi;

q) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il commercio su aree pubbliche e per l'artigianato, le associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale per il settore del commercio su aree pubbliche e per il settore dell'artigianato [6];

r) mercato specializzato, il mercato in cui l'ottanta per cento dei posteggi e delle merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e il venti per cento sono merceologie di servizio al mercato stesso;

s) fiera specializzata, la manifestazione dove per il novanta per cento dei posteggi le merceologie offerte sono del medesimo genere o affini e per il dieci per cento sono merceologie di servizio alla fiera stessa.

 

     Art. 81 bis. (Riconoscimento dei mercati e delle fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche) [7]

1. La Regione Abruzzo riconosce i mercati e le fiere di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche e:

a) stabilisce i requisiti e le modalità ai fini dell'individuazione dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

b) individua le iniziative volte alla loro promozione e valorizzazione, in collaborazione con i comuni, le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio su aree pubbliche, società, enti e consorzi a loro collegati, soggetti gestori delle reti di imprese, qualora presenti;

c) invita i comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio ad adottare le misure necessarie volte alla salvaguardia delle relative caratteristiche merceologiche.

 

     Art. 81 ter. (Requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche) [8]

1. La Regione Abruzzo definisce i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche.

2. Ai fini del presente articolo si definiscono:

a) "Mercati a valenza storica', i mercati nei quali l'attività mercatale è svolta da almeno 50 anni, anche se in modo non continuativo e non necessariamente nella sede mercatale originaria e che mantengono inalterate le caratteristiche merceologiche espressive della tipicità locale del contesto economico, storico-architettonico e culturale in cui si sono sviluppate;

b) "Mercati a valenza storica di tradizione", i mercati a valenza storica che abbiano una origine attestata e documentabile risalente ad almeno 100 anni dal momento di richiesta del riconoscimento;

c) "Mercati di particolare pregiò', nei quali l'attività commerciale è svolta da almeno 30 anni e che si caratterizzano per la presenza di uno o più dei seguenti elementi inequivocabilmente documentabili ed attestabili dal comune territorialmente competente:

1) strutture coperte o scoperte aventi caratteri costruttivi, decorativi e funzionali di rilevante interesse, anche storico-artistico, che conservano ancora i loro elementi di originalità (pregio architettonico);

2) peculiare localizzazione del mercato nel tessuto urbano che lo rende funzionale al sevizio per il consumatore e rispettoso del contesto e del decoro urbano, nonché dell'ambiente in quanto non sorgente emissiva di inquinamento acustico, atmosferico o ambientale (pregio urbanistico);

3) elevato livello di specializzazione nell'assortimento dei prodotti posti in vendita con particolare riferimento a quelli che valorizzano le produzioni tipiche locali (pregio merceologico);

4) concomitanza dell'attività mercatale con eventi, iniziative, ricorrenze e manifestazioni che attribuiscono al mercato una connotazione culturale e sociale anche di rilievo sovra locale (pregio turistico - attrattivo).

 

     Art. 81 quater. (Promozione e valorizzazione dei mercati) [9]

1. La Regione Abruzzo promuove la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei mercati a valenza storica, storici di tradizione o di particolare pregio con apposite azioni di sostegno e promozione.

 

Capo II

Norme sull'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche

 

     Art. 82. (Modalità di esercizio dell'attività)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche può essere esercitata da persone fisiche o da imprese regolarmente costituite, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche può essere svolto:

a) su posteggi dati in concessione;

b) in forma itinerante.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune e su qualsiasi area pubblica appositamente individuata e autorizzata dal Comune, nonché su aree private adeguatamente attrezzate, concesse in uso pubblico o a tal fine espressamente autorizzate, secondo le modalità stabilite dal Comune.

4. Il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade è vietato senza il permesso del soggetto proprietario o gestore.

5. Nel territorio regionale l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito ai soggetti legittimati nelle altre Regioni o nei Paesi dell'Unione Europea di provenienza.

6. L'esercizio del commercio sulle aree demaniali non comunali è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle aree medesime.

7. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme europee e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie.

8. Sono illegittime le discriminazioni o priorità manifestate nei confronti degli operatori in base alla loro nazionalità o residenza, nonché la creazione di zone di tutela e di rispetto per l'attività degli operatori commerciali a posto fisso.

9. L'operatore ha diritto di farsi sostituire, per causa di forza maggiore e per un periodo limitato, anche da altro soggetto purché socio, familiare o dipendente.

 

     Art. 83. (Esercizio dell'attività)

1. L'attività di commercio su aree pubbliche è libera e può essere esercitata su tutto il territorio regionale nel rispetto delle disposizioni europee e statali relative alla tutela della concorrenza, nonché della normativa regionale e comunale.

2. I regimi amministrativi applicabili per l'avvio, il subingresso e la cessazione dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta su posteggi dati in concessione o in forma itinerante, nel settore alimentare e non alimentare, sono quelli di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016.

3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, mediante l'uso di posteggio di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), si svolge nell'ambito dei mercati, delle fiere o nei posteggi situati fuori mercato.

4. Qualora il Comune debba procedere alla revoca della concessione di posteggio per motivo di pubblico interesse, all'operatore è assegnato, senza oneri per l'amministrazione, un nuovo posteggio, possibilmente delle stesse dimensioni, individuato prioritariamente nello stesso mercato o fiera e, in subordine, in altra area individuata dal Comune.

 

     Art. 84. (Autorizzazione all'esercizio dell'attività mediante posteggio)

1. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP del Comune in cui ha sede il posteggio, secondo le procedure e i criteri previsti dall'Intesa di cui all'articolo 70, comma 5, del d.lgs. 59/2010 (di seguito Intesa). Ogni singolo posteggio è oggetto di distinto titolo abilitativo e concessione.

2. Il titolo abilitativo di cui al comma 1 consente anche:

a) l'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante e nei posteggi occasionalmente liberi nei mercati e fuori mercato;

b) la partecipazione alle fiere sull'intero territorio nazionale.

3. Salvo proroga per comprovata necessità, il titolare del titolo abilitativo per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, inizia l'attività di vendita. Non è consentito iniziare l'attività senza aver assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti.

4. Il titolo abilitativo dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari consente anche la somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'idoneità alla somministrazione risulta da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

 

     Art. 85. (Concessione di posteggio)

1. I Comuni, previo bando pubblico, provvedono al rilascio del titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonché alla contestuale assegnazione delle concessioni dei posteggi definendone, per questi ultimi, la relativa durata nel rispetto di quanto previsto al comma 2. I Comuni, entro il 31 gennaio di ogni anno, inviano al Servizio regionale competente i bandi pubblici al fine della loro pubblicazione, entro i trenta giorni successivi, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. I bandi sono pubblicati anche sul sito istituzionale del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative. I suddetti bandi prevedono termini certi e definiti di presentazione delle domande di assegnazione, al fine di consentire un adeguato esercizio della programmazione di competenza regionale e garantire al contempo la più ampia partecipazione degli operatori.

2. La concessione di posteggio nei mercati, ivi compresi i posteggi isolati, o nelle fiere ha una durata pari a dodici anni salvo diversa determinazione dei Comuni nel rispetto dell'Intesa.

3. Nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, nel caso di aree mercatali con un numero complessivo di posteggi inferiore o pari a cento, ovvero di tre concessioni nel caso di aree con numero di posteggi superiori a cento.

4. Il Comune rilascia il titolo abilitativo e la contestuale concessione di cui al comma 1 nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dall'Intesa.

5. Nel caso di prestatore proveniente da uno Stato appartenente all'Unione Europea che partecipi alle procedure di selezione, il possesso dei requisiti di priorità previsti dall'Intesa è comprovato mediante la documentazione acquisita in base alla disciplina vigente nello Stato membro e avente la medesima finalità.

 

     Art. 86. (Utilizzazione dei posteggi)

1. L'operatore, nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, delle prescrizioni previste per l'occupazione di suolo pubblico nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dai Comuni, può utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della relativa autorizzazione.

2. In relazione al numero di posteggi disponibili nel mercato e nella fiera, all'operatore si applicano le norme europee e statali relative ai limiti massimi di assegnazione di posteggi per ciascun soggetto.

3. I posteggi occasionalmente liberi per l'assenza del titolare del posteggio o in attesa di assegnazione nel mercato o nella fiera, nel rispetto dell'Intesa, sono temporaneamente assegnati sulla base del maggior numero di presenze maturate esclusivamente nel mercato o nella fiera. Il calcolo delle presenze è effettuato conteggiando anche i casi in cui al soggetto che si presenta non viene assegnato il posteggio occasionalmente libero, ad eccezione del caso in cui il soggetto che si presenta, pur avendo ottenuto l'assegnazione in via temporanea, si rifiuti di occupare il posteggio occasionalmente disponibile. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva maturata dal titolare, anche in modo discontinuo, e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ovvero da altre strutture fisse.

4. L'assegnazione temporanea dei posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, avviene a favore dei riservatari ed in mancanza, ad altri soggetti aventi titolo.

5. La registrazione delle presenze dei beneficiari dei posteggi assegnati ai sensi del comma 3 nel mercato e nelle fiere è effettuata dai soggetti incaricati dal Comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici del titolare, ovvero della denominazione o ragione sociale in caso di soggetto collettivo, della tipologia e dei dati identificativi del titolo abilitativo di cui è intestatario. La presenza degli operatori è registrata sulla base del relativo titolo abilitativo.

6. Non è ammesso il cumulo delle presenze relative a diversi titoli abilitativi. Qualora l'operatore sia in possesso di più titoli abilitativi validi per la partecipazione, lo stesso indica, all'atto dell'annotazione delle presenze, con quale di essi intende partecipare.

7. Non si fa luogo alla registrazione della presenza qualora l'operatore, utilmente posizionato nella graduatoria di spunta per l'occupazione di un posteggio, rinunci all'occupazione medesima.

 

     Art. 87. (Posteggi riservati)

1. Nelle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche con posteggio, il Comune riserva una quota di posteggi, fino ad un massimo del dieci per cento del totale degli stessi, da destinare ai produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h).

2. I posteggi riservati di cui al comma 1, qualora occasionalmente non occupati dagli aventi diritto, possono essere temporaneamente assegnati dal Comune, in via prioritaria, a ulteriori produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h), con le procedure di cui all'articolo 86, commi 3 e 4.

3. In assenza di richieste da parte dei produttori agricoli di cui all'articolo 81, comma 1, lettera h), i posteggi riservati di cui al comma 1 possono essere temporaneamente assegnati dal Comune fra tutti gli altri operatori, con le procedure di cui all'articolo 86, commi 3 e 4.

 

     Art. 88. (Esercizio dell'attività commerciale con posteggio nelle fiere)

1. I Comuni, salvo diversa determinazione, applicano alle fiere con cadenza annuale la stessa disciplina prevista dall'articolo 85 in materia di rilascio del titolo abilitativo e contestuale concessione di posteggio. Per le fiere estemporanee e che non si ripetono annualmente, si fa riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 84. In ogni caso, ai fini dell'individuazione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi, trova applicazione la normativa europea e statale come precisata nell'Intesa.

2. I Comuni redigono la graduatoria delle istanze pervenute ai fini dell'individuazione degli aventi diritto.

3. Nelle fiere di durata plurigiornaliera la presenza si acquisisce con la partecipazione dell'assegnatario del posteggio per l'intera manifestazione.

 

     Art. 89. (Subingresso nei titoli abilitativi su posteggi dati in concessione)

1. Ferma restando la durata massima della concessione, nell'ipotesi di cessione della proprietà o della gestione per atto tra vivi dell'attività commerciale, il cessionario subentra nel titolo abilitativo di cui all'articolo 84.

2. Nel caso di trasferimento per causa di morte, gli eredi che assumono la gestione dell'impresa, anche in mancanza dei requisiti soggettivi e previa comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del dante causa per non oltre sei mesi.

3. In tutti i casi di subingresso, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al subentrante, nel rispetto di quanto previsto dall'Intesa.

4. Nel caso in cui l'operatore sia abilitato a svolgere l'attività in più giorni alla settimana nel medesimo mercato o posteggio isolato, individuati come unica manifestazione nel provvedimento istitutivo, la cessione dell'attività concerne necessariamente tutti i suddetti giorni.

5. Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare del titolo abilitativo su posto fisso, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al Comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

6. Nel caso di subingresso relativo a posteggi riservati ai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, il titolo abilitativo ed il posteggio sono reintestati esclusivamente a soggetti aventi le medesime caratteristiche del dante causa.

7. Le disposizioni relative al subingresso si applicano, in quanto compatibili, anche al conferimento di azienda in società.

 

     Art. 90. (Esercizio dell'attività in forma itinerante)

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è consentito su qualsiasi area pubblica non interdetta dal Comune, secondo le modalità stabilite dal Comune stesso.

2. L'attività di vendita di prodotti alimentari è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 71, commi 6 e 6-bis, del d.lgs. 59/2010, nonché alle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.

3. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 consente anche:

a) l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore e nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago;

b) l'esercizio dell'attività nei posteggi occasionalmente liberi dei mercati e fuori mercato;

c) la partecipazione alle fiere.

4. Ogni titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in forma itinerante è riferito alla singola persona fisica ovvero, in caso di società, al soggetto legale rappresentante. Il medesimo soggetto non può essere intestatario di più di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività in forma itinerante.

5. L'esercizio del commercio in forma itinerante si effettua sulle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei regolamenti comunali e delle vigenti normative igienico-sanitarie, con mezzi mobili e soste nel medesimo punto aventi durata non superiore a sessanta minuti, con divieto assoluto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, ancorché muniti di ruote e con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri decorso detto periodo di sosta. È fatto altresì divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante già posizionatosi in precedenza.

6. Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

7. Si applica anche al subingresso nei titoli abilitativi all'esercizio dell'attività in forma itinerante quanto disposto dall'articolo 89, commi 2, 3, 4 e 6.

 

     Art. 91. (Vendita su aree pubbliche di prodotti alimentari)

1. Il titolo abilitativo all'esercizio dell'attività di vendita su aree pubbliche dei prodotti alimentari è idoneo anche alla somministrazione, qualora il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per tale attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo abilitativo.

2. L'attività di somministrazione dei prodotti alimentari, anche se esercitata da imprenditori agricoli o artigiani abilitati all'esercizio della propria attività su aree e suolo pubblico, è soggetta al rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in materia di somministrazione di alimenti e bevande e delle disposizioni in materia igienico-sanitaria.

3. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari consente il consumo immediato dei medesimi prodotti, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico-sanitaria.

 

     Art. 92. (Hobbisti)

1. Ai fini del presente Titolo, sono di seguito denominati hobbisti i soggetti che vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti di cui all'articolo 81, comma 1, lettera i), senza i regimi amministrativi di cui all'articolo 83, comma 2. Non rientrano nella definizione di hobbisti i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i). Per l'esposizione dei prezzi si applica quanto previsto dalla normativa dettata in materia. Il Comune, nel regolamento di cui all'articolo 101, comma 4, può riservare posteggi agli hobbisti in altre fiere o mercati.

2. Gli hobbisti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010, per svolgere l'attività descritta nel comma 1 devono essere in possesso di un tesserino identificativo rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Abruzzo per i residenti in altra regione.

3. Il Servizio regionale competente stabilisce le caratteristiche del tesserino identificativo, le modalità di rilascio e di restituzione in caso di perdita dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del d.lgs. 59/2010 e le modalità di presentazione dell'istanza per l'ottenimento del medesimo.

4. Il tesserino identificativo è rilasciato per non più di una volta l'anno e per un massimo di cinque anni anche non consecutivi. Nello stesso periodo non può essere rilasciato ad altro soggetto residente nella stessa unità immobiliare. Trascorso il suddetto periodo, per poter esercitare l'attività l'hobbista deve munirsi di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche.

5. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante il mercatino in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. I Comuni che organizzano le manifestazioni di cui al comma 1, prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti, devono procedere alla vidimazione del tesserino mediante l'apposizione di timbro e data in uno degli appositi spazi, anche quando la gestione della manifestazione è affidata a soggetti diversi. L'attività di controllo spetta al Comune ospitante.

6. Gli hobbisti possono partecipare ad un massimo di dodici manifestazioni l'anno e non possono farsi sostituire da altri soggetti nell'esercizio della propria attività. Si considera unitaria la partecipazione a manifestazioni della durata di due giorni, purché consecutivi. I Comuni sono tenuti a redigere un elenco degli hobbisti che partecipano a ciascuna manifestazione e a trasmetterlo, annualmente, alla competente struttura regionale.

7. È responsabilità dell'hobbista accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino da parte del Comune; in assenza di tale timbro il soggetto perde la condizione di hobbista e si configura a suo carico la fattispecie dell'esercizio del commercio senza titolo abilitativo.

 

     Art. 93. (Carta di esercizio e Attestazione annuale)

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche e su aree private ad uso pubblico, compresi mercati, fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e gli operatori cosiddetti "alla spunta", è subordinato al possesso della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale di cui al presente articolo.

2. La Carta di esercizio è un documento identificativo dell'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche contenente i dati dell'impresa con relativa iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e gli estremi dei titoli abilitativi in possesso dell'operatore.

3. La Carta di esercizio è compilata, in forma di autocertificazione, dall'operatore che esercita l'attività di commercio su aree pubbliche, direttamente o tramite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), ovvero tramite i Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 16. In caso di modifica dei dati presenti nella Carta di esercizio, l'operatore provvede all'aggiornamento della Carta entro novanta giorni dall'intervenuta modifica.

4. L'Attestazione annuale è un documento rilasciato dal Comune ovvero dalle Camere di commercio, industria e artigianato dell'Abruzzo, sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale, ovvero dall'Agenzia per le imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159 (Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), da allegare alla Carta di esercizio che comprova l'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti normative in relazione all'attività di commercio su aree pubbliche, esercitata negli ultimi due anni. Deve essere sempre esibita in caso di controllo.

4-bis. Nelle more della riorganizzazione a livello nazionale dell'intera disciplina del commercio ambulante su aree pubbliche, l'entrata in vigore della presente disposizione, per quanto attiene agli aspetti vincolanti della carta di esercizio, inizialmente fissata al 1 gennaio dell'anno successivo alla promulgazione della presente legge, viene differita al 1 gennaio 2020 [10].

5. I Comuni verificano annualmente l'assolvimento degli obblighi di cui al comma 4. Al fine di supportare i Comuni, la verifica può essere effettuata, con le stesse modalità adottate dai Comuni, dalle Organizzazioni o dai Centri di assistenza tecnica di cui al comma 3, a titolo gratuito e sulla base di apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa statale.

6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte del cessionario.

7. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di soggetti abilitati in altre regioni è subordinata alla presentazione della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche.

8. Le imprese comunitarie possono presentare documentazione equivalente alla Carta di esercizio e all'Attestazione annuale, rilasciata nello Stato membro d'origine.

9. Al fine di favorire l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'Attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle Amministrazioni pubbliche locali, la Regione, in conformità al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, ai principi e requisiti previsti dall'articolo 50 del medesimo decreto, promuove, senza oneri per il bilancio regionale, forme di raccordo con le Amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con le associazioni degli operatori e, più in generale, con tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio regionale.

10. La Giunta regionale definisce le modalità attuative del presente articolo.

11. Nel caso di violazione del presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 96.

 

     Art. 94. (Decadenza, sospensione dei titoli abilitativi)

1. Il titolo abilitativo di cui alla tabella A allegata al d.lgs. 222/2016 è dichiarato decaduto:

a) nel caso in cui l'operatore non risulti in possesso di uno o più requisiti previsti per l'esercizio dell'attività dall'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) nel caso in cui l'operatore non inizi l'attività entro sei mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

c) nel caso di subentrante non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010, che non li ottenga e non riprenda l'attività entro un anno dal subingresso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 22, comma 4, lettera b) e 30, comma 1, del d.lgs. 114/1998;

d) qualora l'operatore in possesso di titolo abilitativo non utilizzi, senza giustificato motivo, il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a un mese in ciascun anno solare, o per oltre un terzo del periodo trattandosi di titoli abilitativi stagionali, fatti salvi i casi di assenza per malattia o gravidanza [11].

2. Il Comune, al verificarsi di una delle cause di decadenza di cui al comma 1, comunica all'interessato l'avvio del relativo procedimento fissando un termine per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine, adotta i provvedimenti conseguenti.

3. Il titolo abilitativo è sospeso fino a venti giorni consecutivi dal Comune nei casi previsti dall'articolo 29, comma 3, del d.lgs. 114/1998.

 

     Art. 95. (Occupazione abusiva del suolo pubblico per le attività commerciali non autorizzate)

1. Le occupazioni con l'esposizione e la vendita o lo scambio delle merci in spazi e aree pubbliche e private di cui il Comune abbia la disponibilità, effettuate senza il prescritto titolo abilitativo o in violazione di quanto previsto nel presente Titolo, sono considerate abusive.

2. I Comuni predispongono le opportune misure atte a garantire la puntuale ed immediata applicazione della confisca delle attrezzature e delle merci nei casi di esercizio abusivo del commercio, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del d.lgs. 114/1998.

3. Le merci confiscate sono devolute a fini assistenziali.

 

Capo III

Disposizioni sanzionatorie

 

     Art. 96. (Sanzioni per l'attività di commercio sulle aree pubbliche)

1. Per le violazioni delle disposizioni di cui al presente Titolo si applicano le sanzioni previste al Titolo X del d.lgs. 114/1998.

2. La mancanza del tesserino di cui all'articolo 92, comma 2, o della vidimazione relativa al mercatino in corso di svolgimento comporta l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse.

3. In caso di assenza del titolare del tesserino identificativo di cui all'articolo 92, comma 2, o di mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi di vigilanza, si applica la sanzione del pagamento di una somma da euro duecentocinquanta ad euro millecinquecento.

4. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche senza aver acquisito la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, previste dall'articolo 93, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma di euro duemila, il sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci e la successiva confisca delle stesse, nonché degli automezzi usati dai sanzionati, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni e integrazioni. Qualora non venga esibita la Carta di esercizio e la relativa Attestazione annuale, pur avendo adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 93, comma 4, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cento a euro cinquecento. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti.

5. A chiunque eserciti l'attività di commercio su aree pubbliche avendo acquisito la Carta di esercizio, ma senza aver acquisito la relativa Attestazione annuale prevista dall'articolo 93, si applica la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro seicento a euro tremila. In tale caso il Comune procede ad un invito a regolarizzare la posizione contributiva entro trenta giorni trascorsi i quali, nel caso l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione, l'autorizzazione è sospesa per due mesi.

6. Le assenze maturate durante il periodo di sospensione dell'autorizzazione non si computano ai fini della decadenza di cui all'articolo 94, comma 1, lettera d).

7. L'autorizzazione decade qualora, decorsi i due mesi di sospensione di cui al comma 5, l'interessato non abbia regolarizzato la propria posizione.

 

Capo IV

Programmazione del commercio su aree pubbliche

 

     Art. 97. (Criteri per l'istituzione di nuovi mercati e fiere)

1. I Comuni non possono procedere all'istituzione di nuovi mercati e fiere se non previo riordino, riqualificazione, potenziamento o ammodernamento di quelli già esistenti, compreso il loro ampliamento dimensionale, in presenza di idonee aree.

2. I Comuni, anche su richiesta da parte di almeno il sessanta per cento degli operatori titolari di posteggio sul medesimo mercato, possono prevedere l'allungamento della durata del mercato protratta per l'intera giornata e, anche su richiesta di almeno l'ottanta per cento degli operatori titolari di posteggio, l'istituzione di edizioni straordinarie del mercato medesimo nel numero massimo di dodici all'anno.

3. Ai fini dell'individuazione delle aree da destinare a nuovi mercati o a nuove fiere, i Comuni, sentite le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), tengono particolarmente conto:

a) delle previsioni degli strumenti urbanistici, favorendo le zone in espansione o a vocazione turistica;

b) dell'esigenza di riequilibrio dell'offerta del commercio su aree pubbliche nelle varie parti del territorio promuovendo, in particolare, la presenza di mercati alimentari rionali di quartiere che limitino la necessità di mobilità degli utenti;

c) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, storico, artistico e ambientale;

d) delle esigenze di polizia stradale ed in particolare di quelle relative alla facilità di accesso degli operatori, anche con automezzo, e dei consumatori, favorendo il decongestionamento delle aree problematiche;

e) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici, parcheggi e fermate di trasporto pubblico;

f) delle esigenze di natura igienico-sanitaria e della possibilità di allaccio alle reti elettrica, idrica e fognaria, nonché della necessità di dotare ciascun mercato di servizi igienici;

g) della dimensione complessiva degli spazi a disposizione, in relazione all'obiettivo di conseguire una dimensione minima dei posteggi pari a mq 30, salvo diversa e motivata scelta del Comune nei centri storici;

h) della disponibilità di aree private attrezzate e autorizzate dal Comune stesso in considerazione della insufficienza dei posti disponibili sui mercati e fiere esistenti.

4. I Comuni possono stabilire divieti e limitazioni all'esercizio su aree pubbliche soltanto se ragioni di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità rendono impossibile permettere ulteriori flussi di acquisto nella zona senza compromettere i meccanismi di controllo, in particolare per il consumo di alcolici, nonché senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità e mobilità.

5. La programmazione delle attività commerciali sulle aree pubbliche è svincolata da criteri legati a verifiche di natura economica, ovvero basati sulla prova dell'esistenza di un bisogno economico, sulla prova di una domanda di mercato e sulla presenza di altri operatori su aree pubbliche.

6. I Comuni, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 100, possono istituire, nel rispetto di quanto disposto ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, mercati o fiere specializzati.

7. La Giunta regionale, ai fini dell'assegnazione dei posteggi nelle fiere di nuova istituzione e nelle fiere già esistenti, definisce i relativi criteri nel rispetto dell'Intesa.

 

     Art. 98. (Soppressione, riconversione e riqualificazione dei mercati)

1. La soppressione di mercati o fiere può essere disposta dai Comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) caduta sistematica della domanda;

b) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità ed attrattività;

c) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

2. Per finalità di riconversione e riqualificazione, viabilità, traffico, igiene e sanità o altri motivi di pubblico interesse, può essere disposto lo spostamento definitivo dei mercati o la loro soppressione per sostituzione con altri mercati, di maggiore o minore numero di posteggi, contestualmente istituiti. In tale evenienza l'assegnazione dei nuovi posteggi spetta, in primo luogo, agli operatori già presenti nei mercati, con scelta effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 97, con conservazione integrale dell'anzianità maturata e senza necessità di esperimento della procedura di cui all'articolo 88.

3. I Comuni possono disporre, in via temporanea, per un massimo di sei mesi:

a) sospensioni di fiere e mercati, salvo, ove possibile, la messa a disposizione degli operatori di altre aree a titolo provvisorio;

b) trasferimenti di fiere e mercati;

c) variazioni di data di svolgimento.

4. La scelta delle aree per il trasferimento di fiere e mercati è effettuata sulla base dei criteri di cui all'articolo 97, comma 3, tenuto conto della necessità di favorire la graduale riorganizzazione in aree attrezzate.

5. Qualora nell'ambito di un mercato venga a crearsi disponibilità di un posteggio, per rinuncia o decadenza, il Comune, informati gli operatori in esso presenti con avviso pubblico, accoglie eventuali istanze di miglioria o cambio di posteggio, nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 88, senza necessità di esperimento della procedura di assegnazione di cui al medesimo articolo 88.

 

     Art. 99. (Trasferimento dei mercati)

1. Il trasferimento del mercato o della fiera, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento del mercato o della fiera sono disposti dal Comune, sentite le associazioni dei consumatori e le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q).

2. Il trasferimento del mercato o della fiera temporaneo o definitivo in altra sede o altro giorno è disposto dal Comune per:

a) motivi di pubblico interesse;

b) cause di forza maggiore;

c) limitazioni e vincoli imposti da motivi di viabilità, di traffico o igienico-sanitari.

3. Qualora si proceda al trasferimento del mercato o della fiera in altra sede, il Comune per la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessioni tiene conto dei seguenti criteri:

a) anzianità di presenza su base annua; nel caso di subentro, si considerano le presenze del cedente;

b) anzianità di inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa;

c) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzatura di vendita.

4. Nel caso di trasferimento parziale del mercato o della fiera relativamente ai posteggi il Comune individua ulteriori aree da destinare ai soggetti che operano nella zona oggetto di trasferimento. La riassegnazione dei posteggi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al comma 3.

 

     Art. 100. (Provvedimenti comunali per il commercio sulle aree pubbliche)

1. I Comuni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, sentite le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q) e quelle dei consumatori, procedono al riordino del settore del commercio ed in particolare provvedono:

a) alla ricognizione delle fiere, mercati e posteggi fuori mercato esistenti o da istituire, trasferire di luogo, modificare o razionalizzare, con relative date ed aree di svolgimento;

b) alle determinazioni in materia di ampiezza delle aree e numero ed ampiezza dei posteggi;

c) alle eventuali determinazioni di carattere merceologico, previa approfondita indagine delle esigenze;

d) alla definizione di eventuali priorità integrative;

e) alle determinazioni in materia di posteggi per produttori agricoli di cui al d.lgs. 228/2001;

f) alle determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;

g) alle determinazioni in materia di aree aventi valore archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;

h) alla determinazione degli orari di vendita, ai sensi dell'articolo 107;

i) alle norme procedurali, ai sensi dell'articolo 28, comma 16, del d.lgs. 114/1998, comprese quelle relative al rilascio, sospensione, revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di posteggio;

j) alla ricognizione ed al riordino delle concessioni di posteggio;

k) alla definizione dei criteri di attribuzione dei posteggi fuori mercato;

l) alla definizione dei criteri di computo delle presenze;

m) al riordino ed all'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;

n) alle eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate, ai sensi dell'articolo 28, comma 17, del d.lgs. 114/1998;

o) alle eventuali determinazioni di cui agli articoli 102 e 103.

2. I Comuni stabiliscono altresì:

a) la cartografia dei posteggi con l'indicazione del loro numero progressivo e dell'eventuale destinazione merceologica;

b) le modalità di accesso degli operatori al mercato o fiera e la regolazione della circolazione pedonale e veicolare;

c) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi;

d) le modalità tecniche di assegnazione dei posteggi nelle fiere agli aventi diritto.

3. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere vietato dai Comuni solo in aree predeterminate, per motivi di tutela del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale, di sicurezza nella circolazione stradale, di tutela igienico-sanitaria, di compatibilità estetica o funzionale rispetto all'arredo urbano ed altri motivi di pubblico interesse.

 

     Art. 101. (Mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo)

1. I Comuni, sentite le associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), possono istituire mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo come definiti dall'articolo 81, comma 1, lettera i).

2. Ai mercatini di cui al comma 1, partecipano:

a) gli operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale ai quali si applicano tutte le norme vigenti sull'attività commerciale effettuata su aree pubbliche, ivi compreso il rilascio dei titoli autorizzatori;

b) gli operatori che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale di cui all'articolo 92.

3. I Comuni in cui si svolgono i mercatini dell'usato, dell'antiquariato e del collezionismo tengono un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 che partecipano a tali manifestazioni e distinguono lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato ai commercianti.

4. L'istituzione dei mercatini dell'antiquariato e del collezionismo è deliberata dal Comune che ne approva il regolamento.

5. Il Comune può affidare la gestione dei mercatini ad Enti pubblici o alle associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q), con le modalità e i criteri previsti nel regolamento di cui al comma 4.

6. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui al d.lgs. 42/2004 è necessaria, nell'ambito dei mercatini, l'autorizzazione commerciale prevista dalla specifica normativa vigente in materia.

 

     Art. 102. (Dati relativi al commercio su aree pubbliche)

1. I Comuni, al fine di permettere una puntuale valutazione delle problematiche del commercio su aree pubbliche, nonché al fine di consentire una adeguata divulgazione delle informazioni, inseriscono nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3:

a) i provvedimenti di riordino del settore di cui all'articolo 100;

b) i dati relativi al numero e al tipo delle autorizzazioni rilasciate, dichiarate decadute e sospese, cessate, revocate e trasferite, per ogni mercato o fiera, con indicazione dell'eventuale posteggio;

c) i dati contenenti la stima dell'afflusso dei consumatori, residenti e turisti, alle varie manifestazioni.

 

     Art. 103. (Calendario regionale delle manifestazioni su aree pubbliche)

1. La Giunta regionale predispone, nell'ambito della banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, il calendario regionale dei mercati e delle fiere con indicazione della denominazione, della localizzazione, dell'ampiezza delle aree, del numero dei posteggi, della durata di svolgimento, dell'orario di apertura e chiusura e, nell'ipotesi di mercati, anche del nominativo dell'assegnatario del posteggio.

2. I Comuni inseriscono e aggiornano nella banca dati di cui all'articolo 3, comma 3, i dati relativi ai mercati e fiere presenti sul proprio territorio.

 

     Art. 104. (Computo delle presenze)

1. Il computo delle presenze nei mercati e nelle fiere è effettuato con riferimento all'autorizzazione con la quale l'operatore partecipa ovvero ha richiesto di partecipare.

2. Qualora l'interessato sia in possesso di più autorizzazioni, indica nell'istanza di partecipazione alla fiera o all'atto dell'annotazione delle presenze con quale autorizzazione intende partecipare.

 

     Art. 105. (Aree private messe a disposizione)

1. Qualora uno o più soggetti mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, essa può essere inserita fra le aree da utilizzare per fiere, mercati e posteggi fuori mercato.

2. Il Comune, prima di accogliere la richiesta, verifica l'idoneità dell'area e le altre condizioni generali di cui alla presente legge.

3. I rapporti tra il Comune ed i soggetti di cui al comma 1 sono regolati da apposita convenzione.

 

     Art. 106. (Affidamento per la gestione dei servizi mercatali)

1. I Comuni possono affidare alle associazioni di cui all'articolo 81, comma 1, lettera q) e a loro consorzi, nonché a società ed enti a loro collegati o da loro controllati, o alla maggioranza assoluta dei titolari dei posteggi del singolo mercato riuniti in associazione, società, cooperativa o consorzio, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali, alle fiere ed ai mercatini di prodotti tipici, artigianato ed oggettistica, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 92, che regola gli hobbisti assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentatività sindacale degli operatori, la disponibilità di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni [12].

 

     Art. 107. (Indirizzi in materia di orari per il commercio su aree pubbliche)

1. Il Comune stabilisce gli orari per il commercio su aree pubbliche nel rispetto dei seguenti criteri:

a) la fascia oraria massima di articolazione dell'orario è stabilita tenendo conto dei motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 59/2010;

b) limitazioni temporali possono essere stabilite nei casi di indisponibilità dell'area commerciale per motivi di polizia stradale, di carattere igienico-sanitario e per motivi di pubblico interesse.

 

TITOLO VIII

Sistema fieristico regionale e Internazionalizzazione

Capo I

Disciplina del sistema fieristico regionale

 

     Art. 108. (Principi generali e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, nel rispetto della normativa europea e dell'articolo 117 della Costituzione, promuove lo sviluppo e la valorizzazione dell'attività fieristica e di quelle ad essa strumentali, per la realizzazione di un sistema fieristico regionale integrato e coordinato quale strumento fondamentale della politica regionale di sviluppo economico e di internazionalizzazione delle attività produttive.

2. L'esercizio dell'attività fieristica si ispira a criteri e metodi di concorrenza e imprenditorialità.

3. A tal fine, nonché per assicurare la parità di accesso alle strutture espositive ed il costante adeguamento della qualità dei servizi offerti agli utenti ed agli espositori, sono riservate alla Regione ed agli Enti locali le competenze di calendarizzazione ed attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche, nel rispetto dell'autonomia gestionale degli Enti fieristici.

4. La Giunta regionale, nel rispetto dell'Intesa di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) stabilisce:

a) i criteri, i requisiti e le modalità ai fini del riconoscimento degli enti fieristici destinati allo svolgimento presso gli stessi di manifestazioni fieristiche nonché ai fini della revoca del riconoscimento medesimo;

b) i criteri e le modalità per il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, nazionale e regionale;

c) l'adeguamento e l'aggiornamento dei parametri di qualificazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale;

d) i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione relativa allo svolgimento della manifestazione richiesta;

e) i termini e le modalità per avanzare la richiesta di inserimento delle manifestazioni all'interno del calendario fieristico regionale;

f) i criteri e le modalità per la concessione di contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche.

 

     Art. 109. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intende per:

a) manifestazioni fieristiche: le attività limitate nel tempo e svolte in regime di libera concorrenza in idonee strutture espositive per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi;

b) organizzatori: i soggetti pubblici o privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

c) enti fieristici: i soggetti che hanno la disponibilità, a qualunque titolo, dei quartieri fieristici, anche al fine di promuovere l'attività fieristica;

d) espositori: produttori, rivenditori, enti pubblici o associazioni appartenenti anche a Paesi esteri operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche o loro rappresentanti, che partecipano alle manifestazioni per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi;

e) visitatori: pubblico generico od operatori professionali dei settori economici coinvolti, che accedono alle manifestazioni fieristiche;

f) quartieri fieristici: le aree destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale ad ospitare manifestazioni fieristiche e a tal fine dotate di apposite infrastrutture.

 

     Art. 110. (Tipologie manifestazioni fieristiche)

1. Rientrano tra le manifestazioni fieristiche disciplinate dal presente Titolo le seguenti tipologie:

a) fiere generali, senza limitazioni merceologiche, aperte al pubblico, dirette alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

b) fiere specializzate, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o tra loro connessi, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione solo su campione e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi tra loro, aperte al pubblico o ad operatori professionali, dirette alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;

d) esposizioni, quali manifestazioni aperte al pubblico dirette alla promozione sociale, culturale, tecnica e scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

2. Le attività di vendita all'interno delle fiere generali e delle mostre-mercato e l'accesso al pubblico indifferenziato per le fiere specializzate sono disciplinate esclusivamente dal regolamento di manifestazione, adottato dai soggetti organizzatori.

3. Nello svolgimento delle manifestazioni fieristiche, si applicano tutte le normative igienico-sanitarie e di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti.

4. La durata delle manifestazioni fieristiche non può superare di norma il periodo di 15 giorni, salvo deroghe concesse in via eccezionale dall'Amministrazione competente in presenza di particolari condizioni produttive e commerciali.

 

     Art. 111. (Ambito di esclusione)

1. Sono escluse dalla disciplina del presente Titolo:

a) le esposizioni permanenti di beni e servizi organizzate per esclusive finalità promozionali;

b) le esposizioni marginali a scopo promozionale o commerciale organizzate collateralmente a manifestazioni convegnistiche o culturali ad esse connesse;

c) le manifestazioni di interesse tipicamente locale quali le sagre paesane, le feste patronali e le iniziative folcloristiche locali;

d) le manifestazioni volte alla promozione o alla vendita dei prodotti esposti presso i locali di produzione;

e) le mostre ed esposizioni a carattere non commerciale di opere d'arte;

f) le mostre zoologiche e le mostre filateliche, numismatiche o mineralogiche, quando non abbiano una prevalente finalità commerciale o di scambio;

g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa relativa al settore del commercio in sede fissa o su aree pubbliche.

 

     Art. 112. (Qualifica delle manifestazioni fieristiche)

1. Ai fini del presente Capo, il riconoscimento della qualifica di fiera internazionale, nazionale e regionale è effettuato dal Servizio regionale competente secondo i criteri e le modalità determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 108, comma 4.

2. La Giunta regionale adegua e aggiorna i parametri di qualificazione delle manifestazioni internazionali, nazionali e regionali in conformità alle modifiche ed integrazioni dei criteri di riconoscimento della qualifica internazionale e nazionale approvati dalla Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome.

3. Le manifestazioni fieristiche non classificabili mediante i criteri determinati con la deliberazione di cui al comma 1 sono classificate "manifestazioni fieristiche a carattere locale".

 

     Art. 113. (Sistemi di rilevazione)

1. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche predispongono sistemi oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori, al fine della verifica dei requisiti per l'attribuzione o il mantenimento della qualifica internazionale, nazionale o regionale delle manifestazioni stesse.

2. La Giunta regionale, con l'atto di cui all'articolo 108, comma 4, recepisce l'Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 131/2003 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali per la disciplina unitaria in materia fieristica ed adegua e aggiorna i parametri di qualificazione dei sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale e nazionale.

3. Il venir meno, per due edizioni consecutive, dei requisiti di cui all'articolo 112, comma 1, per la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza "internazionale", "nazionale" e "regionale" determina la revoca della qualifica. Il relativo provvedimento è adottato dal Servizio regionale competente.

 

     Art. 114. (Svolgimento manifestazioni fieristiche)

1. L'organizzatore che intende svolgere manifestazioni fieristiche, almeno sessanta giorni prima del suo svolgimento ne dà comunicazione:

a) al Servizio regionale competente nel caso di manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali;

b) al Comune nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

2. La Giunta regionale con l'atto di cui all'articolo 108, comma 4, stabilisce i contenuti e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.

3. Al fine di assicurare la trasparenza del mercato fieristico abruzzese, attraverso una programmazione e pubblicizzazione degli eventi fieristici, la Regione pubblica annualmente il calendario fieristico regionale.

 

     Art. 115. (Calendario fieristico)

1. Il calendario regionale delle manifestazioni fieristiche è adottato con atto del dirigente del Servizio regionale competente entro il 30 dicembre di ciascun anno ed è pubblicato sul BURAT.

2. I soggetti di cui all'articolo 109, comma 1, lettera b), che intendono organizzare manifestazioni fieristiche nell'ambito del calendario fieristico regionale ne danno comunicazione al Servizio regionale competente.

3. L'organizzatore di manifestazioni fieristiche comunica preventivamente ogni variazione relativa allo svolgimento della manifestazione. Il dirigente del Servizio regionale competente, fino all'adozione del calendario regionale, procede all'inserimento delle variazioni comunicate.

 

     Art. 116. (Incentivazione alla commercializzazione)

1. Allo scopo di perseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 108 la Giunta regionale può:

a) organizzare, partecipare autonomamente alle manifestazioni fieristiche, organizzare e partecipare alle manifestazioni fieristiche tramite società o altre forme di diritto privato aventi natura di società in house, Centro del commercio estero delle Camere di commercio o Agenzia per la Promozione all'estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese italiane (di seguito ICE Agenzia);

b) stipulare apposite convenzioni con le Camere di Commercio d'Abruzzo o loro centri preposti per l'organizzazione o la partecipazione congiunta a manifestazioni fieristiche in Italia o all'estero, contribuendo alle spese occorrenti nella misura massima del cinquanta per cento;

c) concedere contributi, sulla base della disponibilità di bilancio, a favore di imprese singole, associate o consorziate, aventi le loro sedi nel territorio regionale per oneri sostenuti in relazione alla partecipazione ad una manifestazione fieristica nell'arco dell'anno che si svolga in Italia o all'estero.

2. Per le iniziative di cui alle lettere a) e b) del comma 1, l'apposita convenzione può prevedere un acconto non superiore al settanta per cento delle spese preventivate di competenza della Regione.

3. I soggetti di cui alla lettera c) del comma 1 non hanno diritto ad usufruire del contributo regionale qualora, per la stessa manifestazione, beneficino di eventuali altri contributi pubblici.

 

     Art. 117. (Contributi per la partecipazione alle fiere)

1. I contributi per la partecipazione a manifestazioni fieristiche previsti dall'articolo 116, comma 1, lettera c), possono essere concessi nei limiti dello stanziamento del bilancio, garantendo parità di trattamento e secondo i criteri e le modalità determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 108, comma 4.

2. I contributi vengono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato non superando il contributo massimo per impresa stabilito con la deliberazione di cui al comma 1 e nella percentuale massima del settanta per cento delle spese effettivamente sostenute al netto di IVA.

3. Qualora la somma stanziata non risulti sufficiente a soddisfare le richieste, il contributo è ridotto proporzionalmente tra tutti i beneficiari.

 

Capo II

Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese

 

     Art. 118. (Finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di rapporti internazionali, con l'Unione Europea e di commercio con l'estero, favorisce e sostiene la promozione all'estero del sistema economico e del territorio dell'Abruzzo in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, turistici, culturali, ambientali e territoriali, assicurando l'unitarietà dell'immagine e dell'attività regionale.

2. La Regione favorisce in particolare:

a) la diffusione di una cultura economica e commerciale che consenta il consolidamento della presenza e della competitività delle imprese abruzzesi sui mercati internazionali;

b) la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;

c) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi di ogni filiera;

d) la promozione del sistema fieristico abruzzese nel processo di globalizzazione dei mercati e dei prodotti;

e) la promozione e l'assistenza agli operatori dell'Abruzzo in relazione alle manifestazioni fieristiche all'estero o analoghe iniziative idonee a promuovere gli scambi;

f) l'assistenza alle organizzazioni pubbliche e agli organismi privati nello sviluppo di rapporti economici con organismi esteri e l'assistenza agli operatori esteri in Abruzzo;

g) l'attrazione degli investimenti esteri in Abruzzo, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio nazionale;

h) la creazione di condizioni favorevoli all'accoglienza delle imprese abruzzesi nei mercati esteri.

 

     Art. 119. (Internazionalizzazione e promozione all'estero)

1. Per le finalità di cui all'articolo 118 la Regione:

a) svolge attività promozionale all'estero autonomamente ovvero tramite soggetti interamente pubblici, anche strutturati come società o altre forme di diritto privato aventi il carattere di struttura in house ovvero tramite il Centro del commercio estero delle Camere di commercio o l'ICE Agenzia;

b) può stipulare apposite convenzioni con il Ministero dello Sviluppo Economico e l'ICE Agenzia, contribuendo alle spese occorrenti nella misura del cinquanta per cento per le seguenti attività:

1) elaborazione e realizzazione congiunta di specifiche iniziative o progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo economico della Regione sotto il profilo dell'internazionalizzazione e della promozione delle esportazioni;

2) valorizzazione e sostegno di specifici comparti produttivi della Regione Abruzzo, in particolare quello agroalimentare, meccanico, tessile, dell'abbigliamento, pelle, calzaturiero, elettronico, ceramico, dell'arredamento, farmaceutico e cosmetico, vetro;

3) realizzazione di ricerche di mercato finalizzate ad azioni di promozione;

4) progettazione e organizzazione di interventi di promozione, di informazione con l'utilizzo di tutti i mezzi della comunicazione multimediale, compreso internet e di formazione manageriale e tecnica.

 

     Art. 120. (Sistema regionale per l'Internazionalizzazione e la promozione all'estero)

1. Per le finalità di cui all'articolo 118, la Regione promuove la creazione di un sistema per le politiche di internazionalizzazione e per la promozione all'estero, collaborando, a seconda delle esigenze, con le Camere di Commercio, i Centri regionali per il Commercio Estero, ICE Agenzia, Unioncamere (Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura), SACE (Servizi Assicurativi del Commercio Estero) e SIMEST (Società Italiana per le Imprese all'Estero).

2. La Regione può promuovere, mediante accordi e convenzioni, collaborazioni con gli Uffici dell'Unione europea e con le strutture specializzate dei sistemi camerali italiani e le Camere di Commercio, gli enti fieristici, le Associazioni delle categorie produttive nonché con le Università, le società regionali in house, gli Istituti di credito operanti nel territorio regionale e con altri soggetti idonei e di comprovata esperienza in materia.

3. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, con deliberazione di Giunta può istituire lo Sportello per l'Internazionalizzazione, dotato di una propria struttura operativa, il quale si può avvalere della collaborazione dei soggetti indicati al comma 1.

4. Allo Sportello di cui al comma 3 possono essere attribuite le seguenti attività:

a) ricerche di mercato, studi di fattibilità, ricerca di partner commerciali e industriali;

b) assistenza sulle modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali regionali;

c) supporto alle imprese nella selezione dei mercati esteri e nella scelta dei partner;

d) realizzazione di iniziative promozionali e commerciali, workshop, seminari, convegni, missioni imprenditoriali;

e) diffusione dei servizi sul territorio attraverso comunicazioni tramite apposito sito web.

 

Capo III

Disposizioni sanzionatorie

 

     Art. 121. (Sanzioni in materia di fiere)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche che non rispettano quanto stabilito nel presente Titolo ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle comunicate, l'autorità competente a ricevere la comunicazione dello svolgimento della manifestazione dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di cinque euro ad un massimo di cinquanta euro per ciascun metro quadrato di superficie netta, nonché la revoca della qualifica e l'esclusione dal calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica per un periodo compreso da uno a cinque anni.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di abuso della qualifica di fiera internazionale, fiera nazionale o fiera regionale, l'Amministrazione competente per l'attribuzione della qualifica dispone nei confronti dei soggetti responsabili l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra il dieci per cento e il trenta per cento del fatturato della manifestazione, nonché l'esclusione dei medesimi soggetti dall'inserimento nel calendario regionale e dal riconoscimento di qualifica nei due anni successivi.

3. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità dell'informazione e della pubblicità verso gli utenti è disposta nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l'uno e il dieci per cento del fatturato della manifestazione.

 

TITOLO IX

Stampa quotidiana e periodica

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 122. (Finalità)

1. Il presente Titolo, nel rispetto dei principi dettati dal d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della L. 13 aprile 1999, n. 108) nonché dei principi di libertà di stabilimento, della concorrenza, di liberalizzazione e della tutela del territorio, disciplina le modalità e le condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

 

     Art. 123. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Titolo si intendono per:

a) punti vendita esclusivi quelli che sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita dei soli quotidiani, dei soli periodici, o di entrambe le tipologie di prodotti editoriali.

 

     Art. 124. (Esercizio dell'attività)

1. La rete di diffusione e di vendita della stampa quotidiana e periodica è articolata in:

a) punti vendita esclusivi;

b) punti vendita non esclusivi.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4-bis, comma 4, del d.lgs. 170/2001, i punti vendita esclusivi possono destinare una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico, ivi inclusi quelli inerenti l'informazione e l'accoglienza turistica, alla commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali, quali pastigliaggi confezionati, prodotti alimentari confezionati non deperibili che non necessitino di particolari trattamenti di conservazione ivi incluse le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate e prodotti del settore non alimentare, purché l'attività prevalente rimanga quella della vendita di quotidiani e periodici.

3. La vendita dei prodotti alimentari nei punti vendita esclusivi, fatta eccezione per i pastigliaggi e per le bevande pre-confezionate e pre-imbottigliate, è subordinata al possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 6, del d.lgs. 59/2010. L'attività è limitata alla sola vendita e non alla somministrazione. È vietata la vendita di alcolici.

4. Si considerano punti di vendita non esclusivi le tipologie di esercizi commerciali di cui all'articolo 2, comma 3, del d.lgs. 170/2001.

5. L'apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell'articolo 19 della legge 241/1990.

6. Le attività di cui all'articolo 3 del d.lgs. 170/2001 non sono soggette ad alcun regime amministrativo.

 

     Art. 125. (Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 4-bis del d.lgs. 170/2001 possono individuare le zone per l'apertura di nuovi punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. I Comuni, nella individuazione delle zone di cui al comma 1 tengono comunque conto:

a) delle zone nelle quali sia necessaria l'imposizione di vincoli specifici legati alla tutela e salvaguardia di motivi imperativi di interesse generale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del d.lgs. 59/2010 o al rispetto di vincoli o limiti previsti dagli strumenti urbanistici comunali;

b) delle zone depresse o non sufficientemente servite dalla rete distributiva esistente in cui sia necessario garantire un servizio minimo;

c) delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere ed in particolare: degli insediamenti residenziali; degli insediamenti scolastici ed universitari, delle sedi di attività culturali e sportive, nonché di uffici pubblici, insediamenti industriali, produttivi e commerciali; dell'assetto viario e delle comunicazioni; delle infrastrutture di traffico quali stazioni ferroviarie ed aeroporti; dei flussi turistici permanenti e stagionali.

3. I Comuni individuano i punti di vendita esclusivi per i quali si prevede, in relazione alle caratteristiche della zona, lo svolgimento dell'attività a carattere stagionale.

4. I Comuni procedono alla ricognizione dei punti di vendita già esistenti in relazione alla tipologia di esclusivi e non esclusivi.

 

     Art. 126. (Modalità di vendita)

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata con le modalità previste dall'articolo 5 del d.lgs. 170/2001.

2. Nelle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli ordinari canali di distribuzione si applica l'articolo 5-bis del d.lgs. 170/2001.

 

     Art. 127. (Subingresso)

1. Al trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda avente ad oggetto le attività previste dall'articolo 124, comma 1, lettere a) e b) si provvede secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 241/1990.

2. Nel caso di trasferimento in proprietà dell'azienda avente ad oggetto l'attività di cui all'articolo 124, comma 1, lettera b) l'attività di vendita della stampa non può essere ceduta separatamente dall'attività primaria o prevalente dell'esercizio. È consentito il trasferimento in gestione dell'attività di vendita della stampa quotidiana o periodica anche separatamente dall'attività primaria, a condizione che venga svolta nei medesimi locali, fermo restando l'ubicazione già assegnata.

 

     Art. 128. (Esercizio abusivo dell'attività)

1. L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste, nei punti vendita esclusivi e non esclusivi, è soggetto, in conformità a quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis, del d.lgs. 170/2001, alle sanzioni previste dall'articolo 22 del d.lgs. 114/1998.

 

TITOLO X

Rete distributiva di carburanti

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 129. (Finalità)

1. Il presente Titolo disciplina la rete distributiva dei carburanti per autotrazione, perseguendo le seguenti finalità:

a) razionalizzazione e ammodernamento del sistema distributivo;

b) incremento della qualità, della quantità e dell'efficienza dei servizi all'utenza e ai mezzi;

c) contenimento dei prezzi di vendita, nell'ambito di una maggiore concorrenza;

d) riduzione del numero degli impianti, con conseguente aumento dell'erogato medio;

e) conoscenza della rete del sistema distributivo attraverso il monitoraggio e la creazione di una banca dati regionale.

 

     Art. 130. (Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intendono per:

a) rete distributiva di carburanti per autotrazione: l'insieme dei punti di vendita eroganti benzina, gasolio, gas naturale in forma gassosa denominato gas naturale compresso (GNC), gas naturale in forma liquefatta denominato gas naturale liquefatto (GNL), gas di petrolio liquefatto (GPL), nonché tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi compresi gli impianti per l'alimentazione di veicoli elettrici, ad esclusione degli impianti di cui alle lettere i) e j);

b) carburanti: la benzina, il gasolio, anche miscelato con i biocarburanti secondo specifiche del CEN (Comitato europeo di normazione), il gas naturale compresso (GNC), il gas naturale liquefatto (GNL), il gas di petrolio liquefatto (GPL), l'idrogeno, le miscele di metano-idrogeno, gli altri carburanti originati da fonti energetiche rinnovabili e tutti gli altri carburanti per autotrazione in commercio;

c) distributore: l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti ed il corrispondente importo, ed è composto da:

1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;

2) uno o più contatori o misuratori;

3) una o più pistole o valvole di intercettazione;

4) le tubazioni che li connettono;

d) impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

e) impianto ad uso privato: l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività;

f) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

g) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

h) accettatore di carta di credito: l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

i) impianto di distribuzione di carburante per unità da diporto e avvio a uso pubblico: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali e aeroportuali, destinato all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e degli aeromobili;

j) impianto di distribuzione di carburante schiavi accise per motovela e motopesca: l'impianto ubicato all'interno delle aree portuali, destinato all'esclusivo rifornimento di coloro che usufruiscono del gasolio a tassazione agevolata;

l) impianti marini: gli impianti utilizzati esclusivamente per il rifornimento di unità da diporto o per buncheraggio navi e motopesca.

 

     Art. 131. (Esercizio delle funzioni da parte dei Comuni)

1. I comuni individuano i criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati gli impianti carburante, nonché le norme per le modifiche o ristrutturazioni, così come previsto dall'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 32/1998, modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) [13].

2. I regimi amministrativi applicabili per l'installazione, esercizio provvisorio, aggiunta di carburanti in impianti esistenti e trasferimento di titolarità sono quelli di cui tabella A del d.lgs. 222/2016.

 

     Art. 132. (Tipologie ed attività commerciali integrative)

1. Tutti i nuovi impianti nonché quelli esistenti in caso di ristrutturazione totale devono essere dotati di infrastruttura per la ricarica elettrica. Per i nuovi impianti anche di infrastrutture di distribuzione di gas naturale compresso (GNC) o di gas naturale liquefatto (GNL), anche in esclusiva modalità self service, nel rispetto dei criteri e delle limitazioni previste dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi). Nei centri urbani sono esclusi nuovi impianti GPL, GNC, GNL [14].

2. Tutti gli impianti devono essere dotati dell'apparecchiatura self-service pre-pagamento.

3. Presso gli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto dell'articolo 28, commi 8, 9 e 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, del d.lgs. 59/2010 e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del d.lgs. 59/2010;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di queste tipologie di attività;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

4. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti, ovunque ubicati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.

5. I nuovi impianti, nonché quelli esistenti ristrutturati, sono dotati di attrezzature per il rifornimento dei carburanti, pensiline di copertura con sistemi idonei all'efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili, adeguati servizi igienico-sanitari per gli utenti anche in condizioni di disabilità, locali necessari al ricovero del gestore, sistemi di sicurezza pubblica (videosorveglianza), nonché di aree a parcheggio per gli autoveicoli.

 

     Art. 133. (Modifica e ristrutturazione totale degli impianti)

1. Costituisce modifica all'impianto:

a) la variazione del numero di colonnine;

b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;

c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

i) la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa.

2. La ristrutturazione totale di un impianto sulla stessa area è da intendersi come il mutamento contemporaneo di almeno il cinquanta per cento o di tutte le parti costitutive dello stesso.

3. Le modifiche e la ristrutturazione di cui ai commi l e 2 sono realizzate nel rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici-edilizi e di tutela dei beni storici e artistici e sono soggette ai regimi amministrativi previsti nella tabella A del d.lgs. 222/2016.

4. La detenzione o l'aumento degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione ai fini conoscitivi al Comune, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e all'Ufficio delle Dogane.

5. La trasformazione di cui alla lettera i) è realizzata nel rispetto della normativa vigente ed è sottoposta al collaudo di cui all'articolo 140.

 

Capo II

Impianti autostradali, ad uso privato, per unità da diporto e di pubblica utilità

 

     Art. 134. (Impianti autostradali)

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, nonché sui raccordi classificati come superstrade dall'ANAS o da altri enti di competenza, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali).

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate dai Comuni nel rispetto di quanto previsto dalla tabella A del d.lgs. 222/2016 e dalla normativa vigente in materia di distribuzione carburanti lungo le autostrade.

 

     Art. 135. (Impianti di distribuzione ad uso privato)

1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato sono autorizzati, esclusivamente per il rifornimento di automezzi, mezzi da lavoro, di proprietà delle imprese produttive o di servizi, ad eccezione di quelli appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, nel rispetto delle prescrizioni disposte dal presente Titolo.

2. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dei nuovi impianti ad uso privato è rilasciata dal Comune competente per territorio. L'impianto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali, risultante da perizia asseverata, redatta da tecnico abilitato, attestante che le strutture, gli impianti, le attrezzature e le opere di finitura sono stati realizzati, installati e posti in opera in conformità alle norme vigenti.

3. I provvedimenti di autorizzazione relativi ad impianti ad uso privato devono contenere il divieto di erogare o vendere il prodotto a terzi, pena la revoca dell'autorizzazione.

4. Gli impianti di cui al comma 1 possono erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura.

5. Sono individuati ed autorizzati come impianti ad uso privato anche quelli utilizzati dalle imprese per il rifornimento di automotrici ferroviarie, di autovetture impiegate per l'attività di autonoleggio e di veicoli alimentati a metano appartenenti a flotte aziendali e impiegati per servizi di pubblica utilità.

6. Gli impianti ad uso privato sono sottoposti al collaudo di cui all'articolo 140.

 

     Art. 136. (Impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto)

1. Gli impianti sono autorizzati dal Comune competente per territorio alle medesime condizioni e nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti di distribuzione sulla rete stradale.

2. Gli impianti sono adibiti all'esclusivo rifornimento delle unità da diporto e devono essere ubicati in posizione tale da non consentire il rifornimento ai veicoli stradali.

3. Gli impianti marini sono sottoposti al collaudo di cui all'articolo 140.

 

     Art. 137. (Autorizzazione al prelievo di carburanti)

1. Gli operatori economici e gli altri utenti che hanno necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro devono essere in possesso dell'autorizzazione di durata annuale, rinnovabile, rilasciata dal Comune in cui operano.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione da parte del richiedente del numero e identificazione dei mezzi da rifornire, degli impianti stradali da utilizzare per il rifornimento e all'utilizzo di regolamentari contenitori nel rispetto delle norme di sicurezza.

 

     Art. 138. (Impianti di pubblica utilità in aree svantaggiate)

1. Sono ritenuti di pubblica utilità:

a) l'impianto ubicato in un Comune montano, frazione o altra località la cui distanza da altri impianti è tale da compromettere il servizio di erogazione della distribuzione dei carburanti per autotrazione;

b) l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune.

2. Il Comune, per esigenze di pubblica utilità e per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo impianto, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto ricadente nella fattispecie di cui al comma 1, anche se lo stesso risulta incompatibile.

 

Capo III

Sospensione

 

     Art. 139. (Sospensione, decadenza e revoca)

1. Il titolare dell'autorizzazione comunica al Comune competente la sospensione temporanea dell'attività degli impianti per un periodo non superiore a dodici mesi, eccezionalmente prorogabile per altri dodici mesi qualora non ostino le esigenze dell'utenza.

2. Al termine del periodo di sospensione dell'attività dell'impianto il titolare deve rimettere in esercizio l'impianto. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune diffida l'interessato a riattivare l'impianto entro il termine di trenta giorni, pena la decadenza dell'autorizzazione. Nel caso di documentata forza maggiore la sospensione si protrae per tutta la durata dell'impedimento, salvo accertata inattuabilità e irrealizzabilità delle soluzioni presentate. In tal caso l'autorizzazione decade e si procede ai sensi del comma 5.

3. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti, per trasferimenti e per potenziamenti sono ultimati nei termini di cui al permesso di costruire. Nei casi di documentata forza maggiore, il Comune può autorizzare la proroga per tutta la durata dell'impedimento. In caso di superamento dei termini suddetti per un periodo eccedente i tre mesi, l'autorizzazione decade.

4. Il Comune, altresì, dichiara la decadenza dell'autorizzazione qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5, del d.lgs. 59/2010.

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta da parte del titolare, entro il termine fissato dal Comune, lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria con conseguente rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto, nonché l'eventuale bonifica del suolo, ai sensi della normativa vigente. Trascorso inutilmente tale termine il Comune provvede con spese a carico del titolare.

6. L'autorizzazione è revocata:

a) qualora il titolare:

1) chiuda volontariamente l'attività;

2) non avvii l'attività entro i termini previsti all'articolo 141;

3) non osservi i provvedimenti di sospensione dell'autorizzazione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini previsti;

4) sospenda l'attività per un periodo superiore al massimo previsto al comma 2;

5) rifornisca da un impianto marino il carburante a veicoli stradali;

6) rifornisca da un impianto a uso privato il carburante a terzi;

b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse;

c) qualora l'impianto di distribuzione di carburante non risulti adeguabile a seguito di verifica di compatibilità da parte del Comune.

 

Capo IV

Collaudo, stato di conservazione, vigilanza e controllo

 

     Art. 140. (Collaudo ed esercizio provvisorio)

1. Ad ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, i nuovi impianti realizzati in conformità con la normativa nazionale, regionale ed europea vigente in materia nonché gli impianti sottoposti a ristrutturazione totale e quelli potenziati con i prodotti metano e GPL, per i quali è richiesta l'autorizzazione ai sensi della tabella A del d.lgs. 222/2016 devono essere collaudati.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono sottoposti a collaudo, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, da apposita commissione nominata dal Comune e composta da rappresentanti designati, previa intesa con le amministrazioni statali e locali interessate:

a) dal Comune, il cui rappresentante svolge le funzioni di presidente;

b) da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco competente per territorio;

c) da un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli competente per territorio;

d) da un rappresentante dell'Azienda Sanitaria locale;

e) da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA Abruzzo).

3. Il collaudo è effettuato entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, da parte del Comune, della richiesta dell'interessato.

4. Scaduto il termine di sessanta giorni per l'effettuazione del collaudo il titolare dell'autorizzazione può presentare al Comune competente le seguente documentazione:

a) perizia giurata redatta da un tecnico abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione Europea, attestante la conformità dell'impianto al progetto approvato e al rispetto delle norme di sicurezza sanitaria, ambientale e fiscali;

b) idonea attestazione rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco sotto il profilo della sicurezza e prevenzione incendi dell'impianto realizzato.

5. La documentazione di cui al comma 4 sostituisce a tutti gli effetti il collaudo.

6. I collaudi per gli impianti di cui al comma 1 sono effettuati a regime con cadenza quindicennale.

7. Gli oneri del collaudo sono a carico del richiedente.

8. Le risultanze del collaudo sono trasmesse dal Comune al competente Servizio della Giunta regionale.

 

     Art. 141. (Termine per ultimazione lavori)

1. I lavori per la realizzazione di nuovi impianti devono essere ultimati entro il termine massimo di tre anni dal rilascio dell'autorizzazione.

2. Entro il termine di ultimazione dei lavori deve essere presentata la domanda di collaudo al Comune competente.

 

     Art. 142. (Stato di conservazione degli impianti)

1. Per assicurare e garantire la continuità e regolarità del servizio di distribuzione automatica di carburanti per uso autotrazione, le attrezzature degli impianti devono essere mantenute in perfetto stato di efficienza e di conservazione anche ai fini dell'estetica e del decoro.

 

     Art. 143. (Vigilanza e controllo)

1. La vigilanza sull'applicazione del presente Titolo è esercitata dai Comuni. I titolari delle autorizzazioni ed i gestori devono consentire ai Comuni il libero accesso agli impianti fornendo le informazioni del caso e la necessaria documentazione.

2. Restano fermi i controlli di natura fiscale e quelli attinenti alla tutela della sicurezza e incolumità pubblica, nonché alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale.

 

     Art. 144. (Orario di servizio)

1. La regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti di carburante, ivi compresi i servizi accessori e le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolti nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, senza limiti e prescrizioni circa il rispetto di orari di apertura e chiusura, nè obbligo di turnazione.

 

Capo V

Disposizioni sanzionatorie

 

     Art. 145. (Sanzioni in materia di distribuzione carburanti)

1. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento ad euro quindicimila il titolare che:

a) installa o mantiene in esercizio un impianto senza autorizzazione;

b) procede ad una modifica dell'impianto o ne modifica la composizione in mancanza di autorizzazione o di comunicazione;

c) non rispetta il termine di esecuzione lavori;

d) installa un impianto ad uso privato senza autorizzazione o fornisce carburante a veicoli non rientranti nell'autorizzazione medesima;

e) attiva l'impianto prima dell'effettuazione del collaudo di cui all'articolo 140, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, comma 4, per l'esercizio provvisorio.

2. È soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento ad euro tremila il titolare che:

a) effettua modifiche all'impianto non costituenti potenziamento, omettendone la comunicazione;

b) attiva le modifiche all'impianto in mancanza del collaudo di cui all'articolo 140, comma 3;

c) non espone il cartello relativo ai prezzi praticati ai sensi della normativa statale vigente in materia;

d) espone cartelli o qualsiasi mezzo pubblicitari idonei a creare nell'utente false aspettative e ad eludere la normativa in materia di pubblicità ingannevole.

3. Il mancato adeguamento alla dotazione di apparecchiature per le modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, ai sensi dell'articolo 132, comma 2, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di euro mille ad un massimo di euro cinquemila per ogni mese di ritardo nell'adeguamento medesimo.

4. Nei casi di particolare gravità o in caso di recidiva, il Comune può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a trenta giorni.

5. Nel caso previsto dal comma 1, lettera a), l'attività dell'impianto è sospesa fino all'ottenimento dell'autorizzazione e, ove non concessa, l'impianto viene smantellato con le modalità di cui all'articolo 139, comma 5.

 

TITOLO XI

Disposizioni finali e transitorie

 

     Art. 146. (Disposizioni transitorie in materia di procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali per grandi superfici di vendita e parchi commerciali)

1. Sino all'adozione del primo piano regionale di programmazione della rete distributiva del commercio di cui all'articolo 10, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021:

a) non sono consentite richieste di autorizzazione commerciali relative a grandi strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell'articolo 21, quando riferiti a grandi strutture di vendita;

b) sono sospesi i procedimenti amministrativi per il rilascio di autorizzazioni commerciali relativi a grandi strutture di vendita, a parchi commerciali e ad outlet e factory outlet center di cui alle lettere j) ed l) del comma 1 dell'articolo 21, quando riferiti a grandi strutture di vendita, ivi compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per le ipotesi di trasferimento di sede e di modificazione delle autorizzazioni rilasciate.

 

     Art. 147. (Abrogazioni)

1. Sono o rimangono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) articolo 47 della legge regionale 13 maggio 1982, n. 28 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982);

b) legge regionale 1o dicembre 1987, n. 82 (Provvedimenti della Regione Abruzzo a sostegno dello sviluppo e qualificazione della fiera dell'agricoltura di Lanciano);

c) legge regionale 10 febbraio 1988, n. 21 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso);

d) legge regionale 13 febbraio 1990, n. 9 (Subdelega ai Comuni delle competenze regionali in base al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1989: "Nuove direttive alle Regioni a statuto ordinario in materia di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione");

e) legge regionale 18 dicembre 1990, n. 101 (Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle vendite di giornali e riviste);

f) legge regionale 10 settembre 1993, n. 58 (Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative);

g) legge regionale 10 agosto 1994, n. 49 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");

h) legge regionale 20 aprile 1995, n. 62 (Rifinanziamento e modifiche della L.R. 10 settembre 1993, n. 58 concernente: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");

i) legge regionale 25 luglio 1996, n. 58 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 modificata con L.R. 10 agosto 1994, n. 49 relativa a: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");
j) legge regionale 23 dicembre 1997, n. 151 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58, alla L.R. 10 agosto 1994, n. 49 e alla L.R. 20 aprile 1995, n. 62: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");

k) legge regionale 7 novembre 1998, n. 125 (Modifica alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 riguardante: "Disciplina delle mostre, fiere ed esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");

l) articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 81 (Modifiche alla L.R. 29 marzo 2001, n. 11 (Legge finanziaria 2001) 2a modifica);

m) legge regionale 16 febbraio 2005, n. 10 (Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti);

n) comma 57 dell'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 47 (Legge finanziaria regionale 2007);

o) legge regionale 16 luglio 2008, n.11 (Nuove norme in materia di commercio);

p) articolo 2 della legge regionale 27 maggio 2009, n. 9 (Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007);

q) legge regionale 16 ottobre 2009, n. 20 (Modifiche alla L.R. 16 febbraio 2005, n. 10 "Norme di indirizzo programmatico regionale di razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva carburanti");

r) articolo 36 (Modifica e integrazione alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 recante "Nuove norme in materia di Commercio") della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010);

s) articolo 67 (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11) della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento giuridico regionale agli obblighi derivanti dalla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno nonché per la semplificazione e miglioramento dell'efficacia dell'azione amministrativa della Regione e degli Enti locali per le attività aventi rilevanza economica, e per la manutenzione normativa di leggi regionali di settore);

t) legge regionale 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio);

u) legge regionale 20 luglio 2010, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58 "Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative");

v) legge regionale 27 ottobre 2010, n. 44 (Modifica alla L.R. 20 luglio 2010, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10 settembre 1993, n. 58: Disciplina delle Mostre, Fiere ed Esposizioni e delega delle relative funzioni amministrative));

w) articoli da 2 a 22 della legge regionale 22 dicembre 2010, n. 59 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE e 2006/7/CE - (Legge Comunitaria regionale 2010));

x) articolo 30 (Modifiche all'art. 34 della L.R. 10.5.2010, n. 17) della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011));

y) articolo 124 (Modifica del comma 76, articolo 1, della legge regionale 16 luglio 2008, n. 11) della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 44 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2008/98/CE, 91/676/CE, 1999/105/CE, 2008/50/CE, 2007/2/CE, 2006/123/CE e del Regolamento (CE) 1107/2009. (Legge Comunitaria regionale 2011));

z) articolo 2 della legge regionale 5 aprile 2012, n. 15 (Abrogazione dell'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (Legge Finanziaria regionale 2012), integrazione all'art. 8 della L.R. 28 marzo 2006, n. 10 in materia di commercio e disposizioni in favore dell'AIDO);

aa) articoli 16, 17, 18 e 19 di cui al capo IV della legge regionale 8 agosto 2012, n. 40 (Promozione e sviluppo del sistema produttivo regionale);

bb) articolo 46 (Introduzione del comma 43 bis all'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio") della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2013 e pluriennale 2013 - 2015 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2013));

cc) Titolo V (Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. Disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche) della legge regionale 30 agosto 2016, n. 30 (Adeguamento dell'ordinamento regionale agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Disposizioni per l'adeguamento della legge regionale 10 novembre 2014, n. 39 in materia di procedure d'infrazione e aiuti di Stato, per l'attuazione della direttiva 2014/64/UE, della direttiva 2009/158/CE e della Direttiva 2006/123/CE - (Legge europea regionale 2016));

dd) articolo 5 (Modifiche alla L.R. 30/2016) della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 44 (Aiuto alle imprese che svolgono attività di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni);

ee) articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2017, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 2014, n. 3 (Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della Regione Abruzzo) e alla legge regionale 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio)).

2. Le disposizioni abrogate con la presente legge continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime.

 

     Art. 148. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate al Titolo 1 "Spese correnti", Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 01 "Industria PMI e Artigianato" e Programma 02 "Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione Abruzzo, annualmente determinate ed iscritte con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

 

     Art. 149. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).


[1] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[2] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[3] Lettera inserita dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 14 agosto 2019, n. 24.

[7] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[8] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[9] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[10] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 29 gennaio 2019, n. 1.

[11] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 2 della L.R. 14 agosto 2019, n. 24.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 14 agosto 2019, n. 24.

[13] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.

[14] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 24 agosto 2018, n. 30.